Tipologia: CIA
Data firma: 2005
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Delegazione pubblica e Delegazione Sindacale
Comparti: P.A., Sanità, Gaslini Genova
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata decorrenza e procedure di applicazione
Art. 3 Scelte strategiche
Art. 4 Relazioni sindacali
Art. 5 Minimi assistenziali
Titolo II I diritti individuali e collettivi
Art. 6 Tutela della paternità e maternità
Art. 7 Tutela dell'handicap e dei lavoratori disabili
Art. 8 Diritto allo studio
Art. 9 Part-time
Art. 10 Commissioni
Art. 11 Comitati paritetici
Art. 12 Formazione - Aggiornamento - E.C.M.
Art. 13 Sicurezza e ambiente di lavoro
Art. 14 Diritto al tempo
Art. 15 Diritto alla partecipazione
Art. 16 Telelavoro
Art. 17 Mobilità
Art. 18 Diritto alla mensa
Art. 19 Vestiario
Art. 20 Cartellino di riconoscimento
Art. 21 Fondo di solidarietà e mutualità (Rinviato)
Art. 22 Attività ricreative (Rinviato)
Art. 23 Supporto psicologico
Art. 24 Congedo ordinario, permessi retribuiti, assenze per malattia
Art. 25 Asilo nido
Titolo III L'orario di lavoro
Art. 26 Criteri che regolano l'orario di lavoro
Art. 27 La flessibilità (Rinviato)
Art. 28 Lo straordinario/reperibilità
Titolo IV Gestione delle risorse relative agli sviluppi di carriera/ produttività
Art. 29 (Progressioni di carriera orizzontali e verticali)
Art. 30 Tabelle di inquadramento dei passaggi verticali (vedi tabelle)
Art. 31 Regolamento selezioni interne
Art. 32 Finanziamento - "Fondi"
Art. 33 Posizioni organizzative
Art. 34 La libera professione (Rinviato)
Art. 35 Prestazioni aggiuntive
Art. 36 Produttività collettiva e individuale
Art. 37 Disposizioni di rinvio
Allegati

Contratto integrativo aziendale 2002- 2005

Premessa
Tenuto conto che le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Istituto "Giannina Gaslini" hanno fatto pervenire nel febbraio 2005 una ipotesi di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale;
Avuto presente quanto emerso dagli incontri avvenuti sul tema tra la delegazione trattante dell'Amministrazione - così come costituita con deliberazione n. 111 del 16 ottobre 2001 - e la RSU/Organizzazioni Sindacali rappresentative - di seguito denominate "parti" - si redige il presente Contratto Integrativo Aziendale che pone al centro del suo sviluppo i seguenti obiettivi:
• Le parti convengono sul valore del lavoro e sul coin­volgimento dei Lavoratori nei processi di pianificazione ed organizzazione dei Servizi che l'Istituto G. Gaslini eroga tenendo in considerazione che la missione dell'Istituto e dei Lavoratori che vi operano consiste nel promuovere la ricerca e la salute ed assicurare il soddisfacimento dei bisogni sanitari e sociali dei cittadini.
• Promuovere un sistema di relazioni sindacali partecipativo per sviluppare sempre più sistemi e strumenti di gestione chiara e trasparente.
• Sviluppare un sistema retributivo e di progressione in grado di riconoscere e valorizzare le professionalità espresse ed il loro contributo, fornendo strumenti ed opportunità per tutti i Lavoratori.
• Partecipare agli obiettivi di qualità organizzativa e delle prestazioni che si erogano e alle strategie per il loro conseguimento.
• Raccogliere in un unico contratto gli accordi che re­golamentano, dai principi alle singole azioni, il rapporto di lavoro tra l'Istituto G. Gaslini e i Lavoratori del Comparto.
• Costruire un contratto per i Lavoratori del Comparto dell'Istituto G. Gaslini, che riconosca le caratteristiche delle risorse umane ed economiche valutandone e rispettandone la specificità.
Le parti, prima di entrare nello specifico articolato, si danno reciprocamente atto che il presente Contratto Integrativo Aziendale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal CCNL 19.4.2004, è composto da due parti: una economica ed una giuridica.
Nel dettaglio la parte economica si articola sui seguenti punti:
[…]
• Lavoro straordinario anno;
• Pronta disponibilità anno;
• Rischio radiologico anno;
• Indennità ex art. 44, CCNL 1994/98 e successive integrazioni - turni - presenza - notturno - festivo -tipologia delle UU.OO; Indennità di coordinamento e sua maggiorazione;
• Indennità di assistenza domiciliare - art. 26 CCNL 19.4.04;
[…]
Per quanto concerne la parte normativa la stessa trove­rà posto nell'articolato ed andrà a disciplinare, come meglio di seguito specificato, tutti gli istituti contrattuali rimessi a livello di CIA dal Contratto Nazionale. Considerato quindi il lungo tempo in cui si sono protratte le trattative per la stesura del nuovo Contratto Integrativo Aziendale, trattative non ancora concluse su alcuni punti, ma avuta presente altresì la volontà di dare un significato pratico al lavoro sino ad oggi svolto, nonché di fornire una risposta alle necessità organizzative dell'Istituto ed una incisiva motivazione ai dipendenti -anche in relazione a quanto precisato negli obiettivi generali del CIA - le parti ritengono suddividere ulteriormente gli argomenti di parte economica in due fasi. La prima delle quali sviluppata in questo documento, al fine di potervi dare, per i motivi espressi, più rapida applicazione. La stessa è costituita dai seguenti punti:
[…]
La seconda fase conterrà i punti rimanenti della parte economica e normativa, precisamente:
[…]
2. Lavoro straordinario;
3. Pronta disponibilità;
4. Indennità ex art. 44 CCNL 1994/98 e successive integrazioni-turni-presenza-notturno-festivo-tipologia delle UU.OO.; Indennità di coordinamento e sua maggiorazione;
5. Indennità di assistenza domiciliare - art. 26 CCNL 19.4.04;
6. Lavoro part-time;
[…]
Tale fase verrà sviluppata attraverso successivi incontri fra le parti che dovranno produrre un ulteriore documento unitario di sintesi che seguendo l'iter procedurale della presente ipotesi ne verrà a far parte integrante andando a costituire quindi un unico documento finale.
Per quanto sopra, oltre agli argomenti di carattere economico già indicati, gli ulteriori temi normativi che verranno inseriti nella seconda fase trovano comunque spazio nell'articolato della presente ipotesi utilizzando il termine di “rinviato” che assume appunto il significato già esplicitato di argomento necessitante di un ulteriore iter di approfondimento e di trattativa fra le OO.SS e l'amministrazione.

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione

Al fine di perseguire una piena e reale contrattazione di secondo livello, le Organizzazioni Sindacali accreditate, la RSU Aziendale e l'Amministrazione dell'Istituto G. Gaslini sottoscrivono il presente Contratto Integrativo Aziendale.
Il presente contratto collettivo di lavoro integrativo aziendale (CIA), definito ai sensi dell'art. 4 del CCNL 19.04.04 del Comparto Sanità nonché degli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'area del comparto, dipendente dell'Istituto G. Gaslini.
Il CIA disciplina tutti gli Istituti contrattuali rimessi a tale livello dal CCNL.

Art. 3 Scelte strategiche
Le parti contraenti il presente Contratto condividono che nella sua applicazione sia valorizzato il lavoro degli Operatori tutti, garantendo l'erogazione di prestazioni basate su principi di qualità, efficacia ed efficienza produttiva. È importante che il miglioramento del processo produttivo soddisfi sempre più i bisogni dell'utenza e, attraverso modelli organizzativi snelli ed efficienti, migliorino il clima in cui i Lavoratori operano. In tal senso si condivide la necessità di prevedere momenti di verifica della qualità percepita dall'Utente; focus sugli operatori attraverso indagini che misurino la qualità del clima organizzativo e la soddisfazione degli operatori. Questi strumenti di verifica, sia tra gli Utenti e tra i lavoratori, dovranno produrre azioni positive, protocolli rivolti ad una formalizzazione di percorsi di miglioramento di cui l'U.O. ne sia la diretta responsabile. Questi due percorsi sono volti a garantire il rispetto degli impegni indicati nella Carta dei servizi e al miglioramento della qualità organizzativa interna all'Istituto G. Gaslini.
1. Le parti condividono la necessità di adottare un modello basato sull'attivazione di costanti e coerenti modalità concertative sulle scelte strategiche aziendali, per perseguire gli obiettivi di cui al comma precedente e come punto fondante del sistema delle future relazioni sindacali di cui al successivo articolo 4.
2. Per permettere un proficuo confronto in merito alla concertazione sulle strategie aziendali, le parti concordano sulla necessità di definire protocolli specifici (protocollo Aziendale per la concertazione delle linee strategiche) di cu all'allegato n° 1 (rinviato).

Art. 4 Relazioni sindacali
L'Amministrazione, allo scopo di rendere sempre più trasparente e funzionale l'istituto delle relazioni sindacali, si impegna a rendere operativo un apposito ufficio addetto alle relazioni sindacali. Tale ufficio, dotato delle necessarie risorse umane, rappresenterà sotto il profilo organizzativo e funzionale il punto di riferimento per la RSU e per le Organizzazioni Sindacali. Relativamente alle metodologie delle relazioni sindacali stesse ed al dettaglio dei compiti affidati al citato ufficio "relazioni sindacali" si rimanda all'allegato n. 2. (allegato n. 2 - rinviato).

Titolo II I diritti individuali e collettivi
Art. 6 Tutela della paternità e maternità

Al fine di garantire il diritto alla paternità e maternità si recepiscono tutte le disposizioni normative in materia (L. 1204, D.L. 903/77, D.L. 103/91, D.lgs. 645/96, L. 25/99 art. 17 divieto del lavoro notturno) L.53/00 D.lgs. 151/01 e si definisce l'apposito protocollo Aziendale in materia, di cui all'allegato n. 4 (rinviato).

Art. 7 Tutela dell'handicap e dei lavoratori disabili
Al fine di favorire e tutelare il proficuo inserimento e operatività dei lavoratori portatori di handicap e/o disabili, nonché mantenere utilmente in servizio gli operatori certificati (inidonei), partendo dalla disamina delle disposizioni normative (L. 104/92 - L. 482/68 - in fieri della L. 68/99 - il D.L. 29/93 art. 42 c. 2 (Sost. DLgs. 80), si conviene di stipulare apposito protocollo attuativo di cui all'allegato n. 5 (rinviato). Nel protocollo attuativo dovranno trovare risposte anche le problematiche riferite ai dipendenti con problemi di salute già in servizio (inidoneità) e i requisiti di utilizzo della L. 104/92 devono essere garantiti i permessi previsti. L'Istituto conferma inoltre l'impegno di adeguare le assunzioni come da norme per il personale portatore di handicap, invalido e disabile (L. 482/68, L. 68/99, L. 29/93 art. 42 c. 2, per assunzioni con tirocinio per handicap).
La regolamentazione di tale azione avverrà avuto riguardo alle disposizioni in materia a livello provinciale.

Art. 9 Part-time
Il part-time rappresenta un diritto del lavoratore e che come tale deve essere applicato secondo i dettami contrattuali e potrebbe rappresentare una opportunità per realizzare nel medio periodo un aumento occupazionale. Una sufficiente ed efficace realizzazione del P.T. deve essere ascritta tra le priorità quale obiettivo congiunto delle parti e deve rappresentare una opportunità di coniugare le legittime aspettative dei lavoratori con i problemi organizzativi dell'Istituto.
Questo nel rispetto delle norme di riferimento, favorendo altresì processi di riorganizzazione finalizzati anche alla sperimentazione di modelli gestionali più elastici, più efficienti, economici e mirati anche all'occupazione attraverso l'assunzione diretta a part-time. Preso atto della necessità di evitare arretramenti nei livelli assistenziali assicurati (ma, piuttosto, di favorirne il miglioramento) e, d'altra parte, della possibile espansione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, si concorda di verificare quali soluzioni organizzative possono essere individuate e sperimentate per passare da un atteggiamento passivo ad un approccio più costruttivo nei confronti di tale rapporto. Le parti concordano quindi di rivedere gli accordi in essere e tali revisioni andranno a costituire l'allegato n. 7.

Art. 10 Commissioni
Sono confermate le istituzioni delle commissioni bilaterali paritetiche per l'approfondimento di specifiche problematiche (allegato n. 8 - rinviato).

Art. 11 Comitati paritetici
Sono costituiti il Comitato per le Pari Opportunità previsto ai sensi dell'art. 7 del CCNL 7.4.99 e il Comitato art. 5 del CIA del 27.7.2000, e il Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing, come previsto dall'art. 5 CCNL 19.4.04 (allegato n. 9).

Art. 13 Sicurezza e ambiente di lavoro
Su questo tema le parti ribadiscono la necessità di impegnarsi per arrivare alla piena applicazione della Legge [dlgs] 626/94 e del D.L[gs]. 242/96.
Per quanto sopra è opportuno prioritariamente giungere al confronto in relazione alla definizione degli stanziamenti di bilancio da finalizzarsi agli interventi per l'attuazione delle Leggi su citate. Tali stanziamenti economici si convengono essere considerati a parte rispetto alle altre voci di spesa con una specifica finalizzazione attraverso la predisposizione di piani di spesa annuali e poliennali, in cui si definiscano gli investimenti relativamente alle diverse possibilità di intervento ovvero: la formazione, l'adeguamento delle strutture, i dispositivi individuali di protezione, l'adeguamento degli impianti, dei locali, ecc.
Per garantire la sicurezza, inoltre, considerato lo stretto legame tra questa e i carichi di lavoro e quindi le dotazioni organiche intese in senso sia quantitativo che qualitativo, si condivide la necessità di introdurre quale ulteriore elemento di valutazione della congruità delle dotazioni organiche delle UU.OO. anche una valutazione della rispondenza di questa con i carichi di lavoro colà espressi.
Si definiscono inoltre necessari almeno tre incontri annuali tra RLS, RSU, OO.SS. ed Istituto per fare il punto sulla "Sicurezza aziendale"; in tali incontri si dovranno affrontare in particolare i seguenti temi:
• Formazione - informazione degli Operatori,
• Definizione del piano dei rischi e iniziative al riguardo,
• Valutazione rispetto alle misure e/o iniziative precedentemente assunte sulla messa a norma delle strutture aziendali o per la rimozione dei rischi,
• Intreccio sicurezza, carichi di lavoro e modalità organizzative,
• Valutazione sul coinvolgimento degli RLS. Considerato quanto più sopra espresso in tema di Formazione, si precisa che la formazione finalizzata alla sicurezza oltre ad essere stesa a tutto il personale con progetti mirati e condivisi con gli RLS andrà finanziata con risorse apposite non rientranti nel fondo aziendale per la formazione di cui al precedente art. 13 e andrà garantita in orario di servizio.
Le parti consapevoli del fatto che una piena applicazione delle norme relative alla sicurezza non possono prescindere da un pieno ed effettivo coinvolgimento degli RLS, nel ribadire la validità dell'accordo sindacale in vigore relativamente a tali figure, concordano sulla necessità di garantire agli RLS una piena agibilità del monte ore spettante per l'attività di competenza. A tal fine possono essere concordati con gli RLS giorni fissi di utilizzo dei permessi per poterne dare informazione preventiva ai responsabili del servizio. Per il regolamento applicativo si rimanda all'allegato n. 11 (rinviato).

Art. 14 Diritto al tempo
Le parti contraenti il presente CIA convengono sulla possibilità di predisporre modelli organizzativi volti a ricercare, nel rispetto della garanzia in ordine all'erogazione dei Servizi, modelli di flessibilità di orario per garantire agli operatori la possibilità di poter gestire, anche in rapporto alle necessità individuali, il proprio tempo. Per rispondere alle finalità di cui sopra si propone di esaminare la possibilità di istituire la Banca delle ore. Tale Banca delle ore può essere "semplice" qualora volontariamente i dipendenti si scambino reciprocamente il debito orario individuale giornaliero. In tal caso un Operatore può scambiarsi il proprio orario di lavoro giornaliero con un collega della medesima Unità Operativa. Nel caso in cui residuasse del debito orario da espletare (ad es. scambio mattino con pomeriggio) tale residuo può essere accantonato nella Banca delle ore per essere reso in altro momento o utilizzato per momenti formativi. Altra modalità di utilizzo della Banca delle ore può prevedere un sistema più flessibile in cui gli Operatori mettono a "disposizione" il proprio tempo libero, avendone in cambio la possibilità di utilizzare pacchetti orari messi a disposizione da colleghi di pari qualifica e funzioni. Tale utilizzo del tempo può essere allargato su base Dipartimentale.
La Banca delle ore "semplice" si attiva a livello di Unità Operativa mentre quella più "complessa" si attiva su base Dipartimentale. Allegato n. 12 (rinviato).

Art. 15 Diritto alla partecipazione
Le parti, nel riconoscere l'importanza e il valore del lavoro, convengono di prevedere modelli di partecipazione diretta dei lavoratori.
Per addivenire all'obiettivo di cui sopra, ritengono utili riunioni periodiche delle equipe lavorative al fine di analizzare gli eventuali problemi organizzativi o di attività e predisporre quindi in maniera partecipata le eventuali osservazioni.
Tale riunioni inoltre potranno essere utilmente utilizzate anche quale momento di incontro degli Operatori con i Dirigenti dei Servizi.
Le parti riconoscono il diritto ai lavoratori di partecipare all'attività della Commissione trattante, qualora ciò fosse ritenuto opportuno dalla delegazione di parte sindacale.
L'Amministrazione provvederà a dare divulgazione dei contenuti del presente Contratto Integrativo Aziendale ai dipendenti.

Art. 16 Telelavoro
Si conviene sulla necessità di addivenire a forme di sperimentazione inerenti il telelavoro in merito a particolari funzioni di tipo amministrativo, da individuarsi con un progetto sperimentale (allegato n. 13 - rinviato).

Art. 18 Diritto alla mensa
Il diritto a fruire della mensa è garantito dal Contratto nazionale ed è aziendalmente regolamentato da un apposito accordo allegato alla presente bozza di CIA Allegato n. 15.

Art. 19 Vestiario
Ai lavoratori dell'Istituto è fatto obbligo di indossare una divisa o indumento di lavoro nonché calzature appropriate in relazione al tipo di prestazioni effettuate. Vedi allegato n. 16.

Art. 20 Cartellino di riconoscimento
Tutti i dipendenti a tempo indeterminato, determinato o a contratto, volontari autorizzati, tirocinanti, borsisti ecc. devono essere muniti di cartellino di riconoscimento, che dovrà contenere la fotografia, il numero di matricola e la qualifica professionale.

Art. 23 Supporto psicologico
Le parti concordano di avviare uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di arrivare alla costituzione di un centro (esterno/interno) di supporto psicologico per i lavoratori con particolare riguardo al personale che opera nelle terapie intensive e post-intensive. Tale studio di fattibilità sarà ovviamente oggetto di accordo tra le parti che andrà a costituire l'allegato n. 17 al presente Contratto Aziendale. (allegato n. 17 - rinviato)

Art. 25 Asilo nido
L'Istituto si impegna ad attivare ogni iniziativa utile a far sì che si realizzi un asilo nido per i figli dei dipendenti dell'Istituto.

Titolo III L'orario di lavoro
Art. 26 Criteri che regolano l'orario di lavoro

L'orario di lavoro è materia di contrattazione, pertanto dovrà essere uno strumento fondamentale per poter agire sia sull'organizzazione del lavoro sia sulla programmazione triennale degli organici. Le priorità da individuare possono essere riassunte in:
• Analisi dell'orario di fatto per servizio/profilo professionale;
• Verifica dello straordinario per servizio e conseguente programmazione della sua riduzione, così come previsto dal CCNL, attraverso la riorganizzazione dei servizi a più elevato utilizzo dell'istituto stesso;
• Confronto sugli orari di apertura dei servizi, nonché sulle flessibilità orarie contrattate;
• La banca delle ore;
• Ricerca di soluzioni nelle politiche dell'orario di lavoro volte a favorire lo sviluppo dell'occupazione, le pari opportunità e le attività formative.
In via programmatica si ritiene utile uno studio sui nuovi modelli di orario. In questo senso si intende studiare e proporre, attraverso un sistema di partecipazione del lavoratore, nuove modalità di esecuzione oraria, che debbono tenere conto anche della sicurezza sul lavoro e dei carichi di lavoro.

Art. 28 Lo straordinario/reperibilità
Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario devono assumere quindi effettivo carattere straordinario e quindi rispondere a particolari ed effettive esigenze di servizio e devono essere, possibilmente in via preventiva, autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti concordano che l'utilizzo del lavoro straordinario vada ridotto nella misura maggiore possibile limitandone, come già detto, ai casi di effettiva necessità nonché per i richiami in servizio per pronta disponibilità.
Le parti ritengono altresì che il discorso sul lavoro straordinario e soprattutto sulla pronta disponibilità debba essere dettagliatamente rivisto ed approfondito in un apposito documento che diverrà parte contestuale del presente CIA, tale accordo costituirà l'allegato n. 19 al presente Contratto Integrativo. (allegato n. 19 - rinviato)

Titolo IV Gestione delle risorse relative agli sviluppi di carriera/ produttività
Art. 37 Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto, o comunque rinviato, dal presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, si fa riferimento al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità e ad ogni altra normativa riguardante la materia.