Tipologia: Accordo
Data firma: 22 gennaio 2004
Validità: 01.01.2004
Parti: Amiu e RSA, Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Cisal
Settori: Servizi, Igiene ambientale, Amiu Genova
Fonte: contrattazione.cgil.it


Amiu - Accordo Sindacale n. 2 /2004, Genova, 22 gennaio 2004

Permessi per formazione rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Premesso che il DLgs 19 settembre 1994, n. 626;
all'art. 19 stabilisce che al Rappresentante per la Sicurezza venga fornita una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista per tutti i lavoratori;
all'art. 22 stabilisce inoltre che il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
Visto l'Accordo Interconfederale intervenuto in data 22.06.1995 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che espressamente prevede che "Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 626/94
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con Un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in 2 moduli, tale programma deve comprendere:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d'igiene e sicurezza del lavoro;
• conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione,
• metodologie sulla valutazione del rischio,
• metodologie minime di comunicazione.
e a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori tenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione";
Visto l'Accordo Interfederale inerente l'applicazione del DLgs. 19.09.1994, n. 626 sottoscritto in data 01.03.1996 fra Federambiente e OO.SS. Cgil, Cisl e Uil ed in data 20.03 1996 con l'Organizzazione Sindacale Cisal;
Tenuto conto che in data 16 - 22 - 23 e 24.10 2002 Amiu Genova spa in collaborazione con Ceper, ha tenuto un momento formativo altamente qualificante per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel cui programma erano dettagliatamente esaminate le tematiche di sicurezza in adempimento alle previsioni di cui agli art. 19 e 22 D.Lgs. n. 626/94;
Preso atto che è in previsione di svolgimento apposito corso di aggiornamento per RLS tenuto da Ial Liguria - Istituto per la formazione professionale - specificatamente riferito alle problematiche delle Aziende di Igiene Urbana ed a personale impegnato nelle più significative aziende del settore, preseti sul territorio ligure.
Ritenuta l'iniziativa migliorativa rispetto a quanto già espletato in termini di obblighi aziendali formativi verso i RLS, e comunque condivisibile esprimendo conseguentemente parere favorevole rispetto alla partecipazione al suddetto momento formativo da parte degli stessi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Amiu Genova spa,
Le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione
Concordano
Le premesse sono parte integrante del presente Accordo;
di riconoscere agli RLS di Amiu Genova spa la partecipazione al momento formativo ad oggetto "I rischi nelle Aziende di Igiene Urbana" permessi retribuiti per formazione a giustificazione della mancata prestazione lavorativa dei giorni 26 gennaio, 2 febbraio 9 febbraio e 16 febbraio 2004 per un totale di 24 ore pro-capite per coloro che operano in orario a turno unico, e di ore 31 pro-capite per coloro che operano in orario a turno spezzato