Tipologia: Accordo nazionale
Data firma: 15 ottobre 2014
Validità: 16.10.2014
Parti: Inps e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa, Filp, Usb-Pi
Comparti: P.A., Enti pubblici non economici, INPS
Fonte: inps.it

Sommario:

Premessa
Sezione I Telelavoro domiciliare
Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Natura e campo di applicazione
Articolo 2 Decorrenza e durata
Articolo 3 Obiettivi e finalità
Titolo II Aspetti normativi, organizzativi e tecnologici del telelavoro domiciliare
Capo I Aspetti normativi

Articolo 4 Telelavoro domiciliare
Articolo 5 Modalità di attivazione del telelavoro domiciliare
Articolo 6 Trattamento giuridico ed economico
Articolo 7 Contratto individuate di telelavoro
Articolo 8 Orario di lavoro
Articolo 9 Attestazione presenze
Articolo 10 Rientri periodici e riunioni presso la sede di lavoro
Articolo 11 Misure di prevenzione e protezione
Articolo 12 Sicurezza delle comunicazioni e privacy
Capo II Aspetti organizzativi
Articolo 13 Standard qualitativi e quantitativi della prestazione di telelavoro
Articolo 14 Formazione
Articolo 15 Informazione del lavoratore
Capo III Aspetti tecnologici
Articolo 16 Postazione di telelavoro
Articolo 17 Rimborso delle spese sostenute dal dipendente
Articolo 18 Assistenza telefonica e telematica
Articolo 19 Assicurazione
Sezione II Telelavoro satellitare
Titolo I

Articolo 20 Natura e campo di applicazione
Articolo 21 Durata e decorrenza
Articolo 22 Obiettivi e finalità
Titolo II Aspetti normativi, organizzativi e tecnologici del telelavoro satellitare
Capo I Aspetti normativi

Articolo 23 Telelavoro da centri satellite
Articolo 24 Modalità di attivazione dei telelavoro satellitare
Articolo 25 Trattamento giuridico ed economico
Articolo 26 Contratto individuale di telelavoro
Articolo 27 Orario di lavoro e attestazione presenze
Articolo 28 Misure di prevenzione e protezione
Capo II Aspetti organizzativi

Articolo 29 Standard qualitativi e quantitativi della prestazione di telelavoro
Articolo 30 Formazione
Articolo 31 Informazione del lavoratore
Capo III Aspetti tecnologici
Articolo 32 Postazione di telelavoro
Sezione comune
Articolo 33 Criteri per l'assegnazione del dipendente al telelavoro
Articolo 34 Diritti sindacali del telelavoratore
Articolo 35 Relazioni Sindacali
Articolo 36 Forme di partecipazione sindacale
Articolo 37 Osservatorio sul telelavoro
Articolo 38 Clausola di salvaguardia
Articolo 39 Disposizioni Finali
Allegati
Allegato 1 Caratteristiche tecniche della postazione di telelavoro
Allegato 2 Definizione spese consumi energetici e telefonici
Allegato 3 Copertura assicurativa

Accordo nazionale telelavoro domiciliare e progetto sperimentale di telelavoro satellitare sottoscritto il 15 ottobre 2014 a Roma

In data 15 ottobre 2014 le delegazioni sottoscrivono il presente Accordo in materia di Telelavoro, per l’Inps: […], per le Organizzazioni Sindacali: Fp/Cgil, Cisl/Fp, Uil/Pa, Filp, Usb Pi

Premessa
Il presente Accordo è redatto in applicazione di quanto disposto dall'art. 34 (Disciplina sperimentate del telelavoro) del CCNL sottoscritto il 14/02/2001 (cd. code contrattuali), e disciplina il telelavoro domiciliare e il progetto sperimentale del telelavoro satellitare.
In particolare, per quanto concerne il telelavoro domiciliare, il monitoraggio condotto dalla Direzione centrale risorse umane sulle iniziative sperimenti adottate nel periodo 2008/2013 a seguito della sottoscrizione, in data 14/12/2001, dell'Accordo nazionale sull'avvio sperimentale del telelavoro, ha dimostrato che tale nuova tipologia di impiego flessibile delle risorse rappresenta uno strumento ulteriore e più efficace rispetto alle forme di flessibilità previste dalla normativa legislativa e contrattuale vigente (part-time, aspettative e congedi concessi e vario titolo) e già adottate in Inps.
L'istituto del telelavoro domiciliare, infatti, ha consentito all’Amministrazione sia di avvalersi pienamente di professionalità che sarebbero altrimenti rimaste indisponibili in tutto o in parte anche per lunghi periodi, sia di raggiungere gir obiettai di produttività, stabiliti nei progetti di struttura formulati dai Dirigenti responsabili delle sedi provinciali interessate dalla sperimentazione.
Per quanto concerne, invece, il telelavoro satellitare, la sua introduzione in via sperimentale risulta necessaria al fine di migliorare la gestione flessibile dei personale. Ciò allo scopo di reinternalizzare - ove possibile - attività istituzionali che allo stato vengono svolte da personale esterno all’Istituto, e di colmare vuoti creati dall’impossibilità di sostituire - causa il blocco del turn-over - le professionalità in uscita, in ogni caso progetti, sperimentali di telelavoro satellitare non possono essere individuati con riferimento a lavorazioni svolte in sussidiarietà nell’ambito del piano di produzione e ad attività concentrate presso poli specialistici di lavorazione.
In particolare, il progetto sperimentale di telelavoro da centri satellite risponde all'esigenza di:
• coniugare il piane di riassetto organizzativo dell'istituto con le crescenti richieste di flessibilità della prestazione lavorativa e di ottimizzare la redistribuzione delle competenze;
• consentire al dipendente di svolgere le proprie mansioni da qualunque struttura dell’Ente, indipendentemente dall’appartenenza ad una particolare unità organizzativa di una determinata sede, in modo da ridurre/annullare il tempo dedicato allo spostamento casa-ufficio;
• creare centri satellite competenti allo svolgimento di particolari e specifiche attività, finalizzati a ridurre il carico di lavoro delle strutture territoriali e a rendere più efficiente e funzionale l'interazione tra le stesse e la Direzione generale;
Pertanto, con il presente Accordo, sì intende realizzare
• l'introduzione, in via definitiva, del telelavoro domiciliare tra le forme di flessibilità della prestazione lavorativa, ai sensi del citato art. 34, comma 2, lettera a) del CCNL 14/02/2001;
• l'estensione in via sperimentale di suddetta forma di telelavoro alle Direzioni Centrali e a quelle Regionali mediante l'individuazione di specifiche aree di intervento coerenti con te funzioni tipiche di dette strutture.
• l'introduzione in via sperimentale del telelavoro satellitare sia in Direzione Generale che sul territorio, ai sensi di quanto previsto dal menzionato art. 34, comma 2, lettera b).
• Il decentramento della gestione del telelavoro a livello di Direzione Regionale e Direzione Centrale, affidando in particolare ai Direttori Regionali e Centrali la definizione e approvazione dei progetti di telelavoro domiciliare e satellitare realizzabili nelle strutture di propria competenza.

Sezione I Telelavoro domiciliare
Titolo I Disposizioni generali
Articolo 1 Natura e campo di applicazione

1, Il presente accordo nazionale è stipulato in attrazione dell'art. 34, comma 2, lettera a) del CCNL del 14/02/2001.
2. Il presente accordo si applica al personale delle aree professionali A, B e C, del profilo amministrativo ed informatico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione del personale titolare di posizioni organizzative di cui all'art. 17 del CCNL relativo al Comparto Enti Pubblici non Economici 1998/2001 e di quello destinatario dell’art. 15, comma 1, della legge n. 88/1989, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della presente sezione di Accordo, nel limite minimo di 1 unità lavorativa per ogni struttura fino al limite massimo del 5% del personale in forza nell'ambito della stessa.

Articolo 2 Decorrenza e durata
1. Gli effetti giuridici del presente accordo nazionale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione dello stesse.
2. Il presente accordo, fatte salve le norme espressamente richiamate, sostituisce integralmente l’accordo siglato in data 14 dicembre 2007 e conserva la propria efficacia fino alla stipula di un successivo contratto integrativo sostitutivo o modificativo.
3. Con successiva circolare verranno fornite istruzioni operative in merito ai profili operativi del telelavoro. Fino ad allora trovano applicazione, per quanto compatibili con il presente accordo, le indicazioni contenute nella Circolare n. 80/2008.

Articolo 3 Obiettivi e finalità
1. Il ricorso al telelavoro domiciliare persegue i seguenti obiettivi:
* garantire ai dipendente, in presenza di particolari e comprovate situazioni di disagio personale o familiare, una maggiore serenità nella gestione dei tempi di vita e di lavoro, conciliando le proprie esigenze con quelle organizzative e produttive della struttura di appartenenza;
* avvalersi pienamente di professionalità che sarebbero altrimenti rimaste indisponibili in tutto o in parte anche per lunghi periodi;
* tutelare le relazioni personali e collettive del telelavoratore, garantire i bisogni formativi e le opportunità di crescita professionale, mantenere e sviluppare il senso di appartenenza e i livelli di socializzazione, attraverso la programmazione dei rientri in sede, l'informazione e la partecipazione ai contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.

Titolo II Aspetti normativi, organizzativi e tecnologici del telelavoro domiciliare
Capo I Aspetti normativi
Articolo 4 Telelavoro domiciliare

1. Per telelavoro domiciliare si intende la possibilità di lavorare presso la propria abitazione o altra espressamente indicata (ad es. abitazione di un familiare che necessiti di assistenza), attraverso l'adozione di supporti tecnologici che consentano il collegamento a distanza e una postazione lavorativa fissa e un'adeguata comunicazione.
2. Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa deve essere ubicano nella regione ove è situata la sede di appartenenza del telelavoratore.
L'attivazione dei progetto presuppone la verifica, con esito positivo, dell'idoneità del luogo ove installare la postazione con riferimento alle caratteristiche di tecniche previste dall'allegato 1.
3. L’adesione del lavoratore ad un progetto di telelavoro ha carattere volontario.
4. Nel Piano di Sviluppo del Telelavoro di cui al successivo art. 5, comma 1, lettera a), possono essere individuati progetti nell'ambito delle seguenti macro aree:
a. Area assicurato-pensionato
b. Area prestazioni non pensionistiche
c. Area soggetto contribuente
d. Area Gestione risorse umane
f. Assistenza e manutenzione informatica
g. Help Desk
5. In ogni caso, i dirigenti centrali o regionali potranno individuare ulteriori aree di intervento che interpretino le esigenze e le specificità dei rispettivi ambiti di competenza.
6. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo i progetti di telelavoro domiciliare, come anticipato in premessa, possono essere attivati anche presso le sedi regionali e la Direzione generale mediante l'individuazione di specifiche Aree di intervento inerenti le funzioni tipiche delle predette strutture

Articolo 5 Modalità di attivazione del telelavoro domiciliare
1. La realizzazione del telelavoro prevede le seguenti tre fasi:
a) stesura di un Piano di Sviluppo del Telelavoro (P.S.T.);
b) redazione di un Progetto di Struttura;
c) sottoscrizione del contratto individuale.
2. Il piano di sviluppo del telelavoro viene predisposto dai Direttori regionali per il territorio di propria competenza e dai Direttori centrati nell'ambito della Direzione Generale, sulla base di ogni possibile valutazione di opportunità ai fini di un generale miglioramento gestionale e produttivo e delle esigenze rappresentate dalle Direzioni provinciali e dalle Aree dirigenziali.
3. Il P.S.T. dovrà fornire complessive indicazioni circa le aree geografiche di intervento e/o le aree dirigenziali interessate, le attività telelavorabili, le postazioni attivabili, le tipologie professionali, il numero previsto delle unità lavorative coinvolte e gli obiettivi di miglioramento attesi. Esso si articola su un arco temporale minimo di 12 mesi e massimo di 36.
4. Una volta redatta l'ipotesi dei P.S.T. viene inviata alle OO.SS. regionali e di direzione generale per una riformativa preventiva e confronto. Trascorsi 30 giorni dall'invio il P.S.T. viene formalizzato e trasmesso alla Direzione centrale risorse umane e Organizzazione per una verifica di omogeneità e complessiva coerenza con i contenuti del presente accordo e gli obiettivi strategici dell'istituto.
5. Una volta varato il P.S.T., i Direttori regionali e Centrali procederanno alla redazione di un Progetto di Struttura in cui dovranno essere indicate le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa a distanza, i tempi, i costi (da definire sulla base di quanto previsto negli allegati 2 e 3), gli obiettivi di produzione e le necessità derivanti dal mantenimento di un adeguato rapporto con l'utenza, da risolvere prevedendo periodici rientri in sede dei lavoratori.
6. Il Progetto di struttura potrà avere la stessa o una durata inferiore a quella del P.S.T.
7. Il contratto individuale di telelavoro rappresenta raccordo concluso tra il telelavoratore e l'Amministrazione e dovrà essere redatto secondo quanto stabilite dal successivo art. 7.
8. Al fine di eseguire un’attività di coordinamento e monitoraggio del telelavoro, a gennaio di ogni anno le Direzioni regionali e Centrali invieranno alla Direzione centrale Risorse Umane e alla Direzione Centrale Organizzazione, una relazione nella quale verrà dato conto dell'andamento delle iniziative, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento gestionale e produttivo raggiunti.

Articolo 6 Trattamento giuridico ed economico
1. Il telelavoro non incide sullo status giuridico del lavoratore che resta, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, di lavoro dipendente, e subordinato, regolato dal CCNL di categoria
2. Il telelavoro non modifica l’attuale posizione occupata dal lavoratore nella struttura organizzativa dell'istituto, né pregiudica in alcun modo le prospettive di sviluppo professionale e formativo previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Al telelavoratore è garantito lo stesso trattamento economico e normativo applicato ai dipendenti che prestano la loro attività nella sede originaria di lavoro, compresi i benefìci socio assistenziali.
4. L'aspirante telelavoratore può essere inserito nel progetto di telelavoro per lo svolgimento di attività telelavorabili anche diverse da quelle cui è normalmente adibite, previe adeguato intervento di formazione.
5. L'attivazione di un progetto di telelavoro domiciliare non comporta la definitiva trasformazione del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa che il dipendente, sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti è tenuto ad effettuare presso la sede Inps di appartenenza. Pertanto, alla scadenza prevista nel relativo contratto, qualora il responsabile della struttura intenda prorogare il progetto, dovrà acquisire il parere favorevole della Direzione Regionale e della Direzione Centrale Risorse Umane.

Articolo 7 Contratto individuate di telelavoro
1. In seguito all’attivazione della postazione lavorativa a distanza e al collegamento in linea della stessa, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 6, viene stipulato per iscritto un contratto individuale di telelavoro tra il dipendente ed il responsabile della struttura di appartenenza.
2. Il contratto di cui al comma precedente individua, nell'ambito delle attività telelavorabili dedotte nel progetto di struttura, il contenuto, la durata, il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, i diritti e i doveri del telelavoratore, la collocazione temporale delle fasce di reperibilità, la frequenza dei rientri nella sede originaria di lavoro - non superiore a due giorni a settimana - nonché i costi e gli obiettivi da raggiungere.
3. Il contratto di cui al presente articolo potrà avere una durata minima di 12 e massima di 36 mesi, rinnovabili, in alternativa sono possibili accordi fino ad un massimo di sei mesi di "telelavoro leggero o di emergenza" - per rilevanti motivi di carattere familiare o personale, finalizzati a favorire l'impegno lavorativo in momenti del ciclo di vita individuale e/o familiare caratterizzati da richieste di maggior presenza e cura.
4. Prima che sia decorso il termine di cui ai commi 2 e 3, previa informativa preventiva e confronto con le OO.SS., l’assegnazione al telelavoro è revocabile a richiesta del lavoratore quando sia trascorso un periodo minimo di 90 giorni per la partecipazione al progetto.
5. La riassegnazione nella sede originaria deve in ogni caso avvenire con modalità e tempi compatibili con le esigenze del dipendente, entro un mese dalla richiesta, previo informativa preventiva e confronto con le organizzazioni sindacali.
6. L'Amministrazione, per motivate esigenze di servizio, può altresì disporre d'ufficio il rientro nella sede originaria di lavoro del telelavoratore, prima della scadenza dei termine di cui ai commi 2 e 3.
7. Del rientro di cui al comma 6 deve essere garantita l'informativa preventiva e il confronto con le organizzazioni sindacali e, salvo i casi eccezionali di motivata urgenza, deve essere preceduto da un preavviso di almeno 30 gg.
8. La stipulazione del contratto individuale di telelavoro è subordinata all'effettiva installazione della postazione lavorativa a distanza e al collegamento in linea della stessa, seconde i parametri tecnici già approvati dall'istituto con la circolare n. 80/2008.

Articolo 8 Orario di lavoro
1. Il lavoratore è libero di auto-organizzare - nel contesto dei limite massimo delle 36 ore settimanali, o di quello inferiore se il rapporto di lavoro è a tempo parziale - i tempi e i modi di conseguimento dei risultati previsti nel progetto di telelavoro.
2. Non è necessaria la garanzia della presenza continuativa durante l'orario ai lavoro. Tuttavia, considerata l'importanza di mantenere reciproci contatti lavorativi con i colleghi e i responsabili, il telelavoratore deve rendersi disponibile per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno nell’ambito dell'orario di servizio, da concordare con il proprio responsabile in funzione delle esigenze organizzative. Per il personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo di reperibilità è unico con durata di un'ora.
3. In caso di impossibilità da parte dei telelavoratore di rendersi reperibile in tali periodi, lo stesso è tenuto a darne preventiva comunicazione al referente di cui all’art. 13, anche per via telematica, e ad indicare un periodo alternativo di reperibilità.
4. Per effetto dell'autonoma distribuzione dei tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive, né permessi brevi e altri istituti che comportano riduzione di orario, mentre resta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e paternità e dei permessi giornalieri, previsti dalla normativa contrattuale e dalle specifiche disposizioni legislative,
5. Per le giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta in telelavoro non spetta il buono pasto.
6. Il lavoratore in part time al momento di avvio dei progetti di telelavoro, può chiedere l'immediata trasformazione del rapporto di lavoro da part time in quello a full time e il contestuale inserimento nel progetto di telelavoro. Conclusa l'esperienza di telelavoro, il dipendente rientra nella sede e/o area di appartenenza con la medesima articolazione dell'orario di cui beneficiava al momento dell'adesione al telelavoro.

Articolo 9 Attestazione presenze
1. Il dipendente dovrà comunicare, tramite la procedura P@perlessr, al responsabile della struttura di appartenenza eventuali assenze giornaliere (malattia, maternità, permessa giornalieri, ferie, ecc.).

Articolo 10 Rientri periodici e riunioni presso la sede di lavoro
1. Fatte salve le causali di assenza dai servizio previste dalle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, ai fine di garantire la continuità delle relazioni sodali e funzionali, fatta salva la necessità di rientri ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti, da concordare di volta in volta con l'Amministrazione in base alle sue esigenze, il telelavoratore effettua rientri periodici nei limiti individuati dall'art. 7, comma 2.
2. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, l’Ente richiede, con preavviso di almeno 24 ore, il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro. Per "fermo prolungato per cause strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro 35 ore.
3. Il telelavoratore partecipa, inoltre, ad eventuali riunioni di lavoro fissate presso la sede Inps. In tal caso, qualora tali riunioni non coincidessero con il giorno di rientro, l'Amministrazione, dovrà comunicare al telelavoratore - con congruo anticipo - la data fissata per l'incontro, sostituendo la prevista giornata di rientro.
4. Il rientro in sede viene, di norma, utilizzato per predisporre il materiale che dovrà essere telelavorato, nonché per il necessario confronto e raccordo con i colleghi ed il dirigente.
5. Nelle giornate di rientro settimanale in sede il telelavoratore dovrà osservare l'orario ordinario di lavoro della sede e/o strutture di appartenenza e, ove maturato, avrà diritto al buono pasto. In ogni caso, il rientro nella sede di appartenenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 11 Misure di prevenzione e protezione
1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, i1 telelavoratore consente, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Tale verifica avviene all'inizio dell'attività di telelavoro e periodicamente durante il suo svolgimento.
2. Il telelavoratore è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
3. Ciascun telelavoratore, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alle istruzioni relative agli strumenti di lavoro utilizzati.
4. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.

Capo II Aspetti organizzativi
Articolo 13 Standard qualitativi e quantitativi della prestazione di telelavoro

Nei progetto di struttura di cui all’art. 5 del presente Accordo devono essere fissati i parametri per le verifica della produttività del telelavoratore in rapporto alle specifiche attività telelavorabili.
2. Per quanto concerne le attività concettuali (analisi, progetti, ecc.), l'assegnazione al telelavoratore è effettuata dal Dirigente responsabile con gli stessi criteri normalmente adottati nella sede di lavoro, considerando in particolare gli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione.

Articolo 14 Formazione
1. Qualora il progetto di struttura abbia individuato delle attività telelavorabili diverse da quelle abitualmente svolte dai dipendenti interessati, saranno individuati percorsi formativi al fine di facilitare l'accesso al telelavoro da parte di tutti i dipendenti della struttura,
2. Sono previsti specifici interventi di informazione/formazione per i telelavoratori e i responsabili delle Strutture dell'Istituto presso le quali sono attivate tali forme di lavoro. In particolare, essi sono coinvolti in appositi corsi di formazione, che verteranno sugli aspetti tecnici e organizzativi della nuova modalità di lavoro, sugli aspetti relativi alla sicurezza e su quelli psicosociali.
3. È garantito il diritto di partecipazione alle iniziative formative previste per il restante personale e per l'area professionale alla quale il telelavoratore appartiene e/o per la funzione che svolge. 
4. In caso di rientri definitivi in ufficio del lavoratore, possono essere previsti interventi formativi per favorirne il reinserimento.

Articolo 15 Informazione del lavoratore
1. Al fine di garantire il sistema di relazioni personali e collettive del telelavoratore, l'Amministrazione assicura tutte le forme di comunicazione tempestiva - ivi compreso l'utilizzo delle email e l'accesso ad Intranet - per rendere partecipe il telelavoratore delle informazioni di carattere amministrativo, lavorativo, formativo, culturale connesse alle sue legittime aspettative.

Capo III Aspetti tecnologici
Articolo 16 Postazione di telelavoro

1. Per postazione di telelavoro si intende l'insieme degli apparati hardware, software e di rete, nonché ogni supporto logistico funzionale allo svolgimento dell'attività.
2. E' esclusa la possibilità di utilizzare una postazione portatile.
3. L’Inps provvede ad installare la postazione di lavoro fissa e ne cura la manutenzione presso il domicilio dei lavoratori interessati, in modo da consentire il collegamento con il sistema informativo dell’Istituto.
4. La postazione dovrà essere conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza (D.lgs. n. 81/2008). La conformità dell'ambiente alte norme legati e contrattuali relative alla tutela della sicurezza e della salute dei telelavoratori è certificata da un responsabile della sicurezza dell'istituto. Copia del documento di valutazione del rischio ex art. 29 del d.lgs. n. 81/2008 è inviata al dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
5. La postazione di lavoro è fornita in comodato d'uso (art. 5 dell'accordo quadro del 23 marzo 2000) e deve essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti ai rapporto di favore con l'istituto. Al momento della consegna della postazione di lavoro è redatto apposito verbale di verifica dello stato di funzionamento.
6. Il telelavoratore è tenuto:
* ad avere cura delle apparecchiature affidate in uso, restituendole all'Amministrazione al termine dell'attività di telelavoro;
• ad utilizzare la postazione di lavoro e la linea telefonica esclusivamente per motivi inerenti il lavoro;
• a rispettare le norme di sicurezza;
• a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generate, né a variare la configurazione della postazione di telelavoro o sostituita con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici, né ad utilizzare collegamenti alternativi o complementari;
• a consentire l'accesso alle attrezzature di cui ha l'uso da parte degli addetti alla manutenzione e ai responsabile della prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare il rispetto dei previsti standard di sicurezza, con modalità da concordarsi.
7. Gli interventi finalizzati a. ripristino della postazione di lavoro e dei collegamenti sono effettuati a cura dell'Istituto, previo accordo con il telelavoratore per concordare le modalità di accesso presso l'abitazione nell'orario di servizio,

Articolo 18 Assistenza telefonica e telematica
1. Al telelavoratore è garantita assistenza telefonica e telematica finalizzata alla soluzione di eventuali problemi che dovessero sorgere durante l'espletamento della attività lavorativa. A tal fine viene nominato un referente per l'assistenza tecnica ed uno per l'assistenza di tipo organizzativo/amministrativo che si prendono cura della risoluzione di problematiche, raccordandosi anche con i referenti regionali e/o nazionali appositamente individuati.
2. Le interruzioni nei circuito telematico o eventuali blocchi delle apparecchiature telematiche, non imputabili ai lavoratori, sono considerati utili ai fini del completamento dell'orario di lavoro purché comunicati all’Amministrazione, che si impegna a intervenire rapidamente.
3. Qualora il fermo per cause strutturali non sia risolvibile entro 36 ore, il telelavoratore è tenuto al rientro in Sede, con diritto ad un preavviso di 24 ore, fino alla eliminazione dei malfunzionamento, con tempi e modalità da concordarsi con il dirigente responsabile.

Articolo 19 Assicurazione
[…]
2. L'Istituto deve inoltre garantire l'estensione della copertura assicurativa Inail.

Sezione II Telelavoro satellitare
Titolo I
Articolo 20 Natura e campo di applicazione

1. La presente Sezione è stipulata in attuazione dell'art. 34, comma 2, lettera b) del CCNL relativo al personale del comparto Enti Pubblici non Economici 1998/2001.
2. Il presente Accordo si applica ai personale delle aree professionali A, B e C, del profilo amministrativo ed informatico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione del personale titolare di posizione organizzativa di cui all’art. 17 del CCNL 1999 EPNE e di quello destinatario dell'art. 15, comma 1, della legge n. 88/1989, nel limite minimo di 1 unità lavorativa per ogni direzione regionale e/o centrale interessata fino al limite massimo del 10% del personale in forza nell'ambito della stessa.
3. In via eccezionale ed esclusiva, qualora il Piano di Sviluppo del Telelavoro previsto al successivo articolo 24, preveda la delocalizzazione di intere linee produttive e/o servizi, il dirigente responsabile del progetto medesimo, di concerto con il Direttore Centrale Risorse Umane, potrà valutare l'opportunità di coinvolgere il dipendente titolare della relativa posizione organizzativa. In tale ipotesi, il contratto individuale di telelavoro dovrà prevedere il mantenimento della relativa indennità percepita.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 verrà informata la Direzione Centrale Organizzazione.

Articolo 21 Durata e decorrenza
1. Gli effetti giuridici del presente accordo nazionale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione delle stesso.
2. Considerato il carattere sperimentale del telelavoro satellitare, le parti concordano nel fissare la durata della presente sezione di Accordo in anni due, al termine dei quali si valuterà l'opportunità di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni.
3. Il presente accordo conserva la propria efficacia fino alla stipula di un successivo contratto integrativo sostitutivo o modificativo.

Articolo 22 Obiettivi e finalità
1. Con il telelavoro satellitare, sia esso inteso come delocalizzazione di risorse umane presso sedi diverse ovvero come nucleo di informazioni in Direzione generale e/o regionale, l'istituto può conseguire una migliore allocazione delle risorse umane allo scopo di costruire un apparato burocratico agile e snello, migliorando in tal modo il livello qualitativo dei servizi resi all'utenza. Nell’ambito del progetto verrà sperimentata la telelavorabilità di alcune attività tecniche e procedure amministrative, svolte dalle strutture territoriali dell'Istituto al fine di coniugare il miglioramento delle prestazioni con il benessere psicofisico dei dipendenti.
2. Attraverso il telelavoro satellitare l'istituto intende perseguire i seguenti obiettivi:
* coniugare il piano di riassetto organizzativo dell'istituto, finalizzato alla razionalizzazione ed al miglioramento della qualità dei servizi con il benessere psicofisico dei lavoratori, attraverso l'attivazione di Centri di collegamento Satellite dipendenti da unità centrali e di Postazioni Remote per il Telelavoro (PRT), collegate tra loro nell’ambito di sedi territoriali;
* introdurre soluzioni organizzative che possano rappresentare una valida opportunità per andare incontro a crescenti richieste di flessibilità della prestazione lavorativa, anche come ausilio a quelle categorie di lavoratori/trici in situazione di disagio a causa di disabilità psico-fisica o con minori e/o familiari bisognosi di assistenza o per l'eccessiva lontananza della propria abitazione dal luogo di lavoro; 
* sviluppare e rendere più efficiente l'interazione tra Direzione Generale e strutture territoriali;
* promuovere una mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico in termini di volumi e di percorrenze.
3. Nella fase di sperimentazione di cui al comma 2 dell'art. 21, le Direzioni regionali e la Direzione generale potranno individuare le “sedi satellite” per l’avvio del telelavoro. Al fine di favorire un adeguato supporto alle sedi territoriali, in Direzione generale potranno essere collocati centri satellite finalizzati alfa lavorazione di linee di attività proprie di tutto il territorio nazionale.

Titolo II Aspetti normativi, organizzativi e tecnologici del telelavoro satellitare
Capo I Aspetti normativi
Articolo 23 Telelavoro da centri satellite

1. Il progetto è finalizzato ad una prima sperimentazione di telelavoro satellitare,
2. Il telelavoro satellitare ha carattere volontario e consiste nella possibilità di svolgere la prestazione lavorativa presso una struttura diversa rispetto alla Sede/Area di appartenenza; il telelavoro satellitare, inoltre, può prevedere la trasmissione a distanza dei risultati del proprio lavoro e/o la ricezione delle direttive per eseguirlo.
3. Nel Piano di Sviluppo del Telelavoro di cui al successivo art. 24, comma 1, lettera a), possono essere individuati progetti nell'ambito delle seguenti macro aree;
a. Area assicurato-pensionato
b. Area prestazioni non pensionistiche
c. Area soggetto contribuente
d. Area Gestione risorse umane
f. Assistenza e manutenzione informatica
g. Help Desk
4. In ogni caso, i dirigenti centrali o regionali potranno individuare ulteriori aree di intervento che interpretino le esigenze e le specificità dei rispettivi ambiti di competenza.

Articolo 24 Modalità di attivazione dei telelavoro satellitare
1. La realizzazione del telelavoro prevede le seguenti tre fasi:
a. stesura di un Piano di Sviluppo del Telelavoro;
b. redazione di un Progetto di Struttura;
c. sottoscrizione dei contratto individuale.
2. Il piano di sviluppo del telelavoro viene predisposto dai Direttori regionali per il territorio di propria competenza e dai Direttori centrali nell’ambito della Direzione Generale, anche sulla base delle esigenze rappresentate dalle Direzioni provinciali e dalle Aree dirigenziali e di ogni possibile valutazione di opportunità ai fini di un generale miglioramento gestionale e produttivo.
3. Il P.S.T. dovrà fornire complessive indicazioni circa le aree geografiche di intervento e/o le aree dirigenziali interessate, le attività telelavorabili, le postazioni attivabili, le tipologie professionali, il numero previsto di unità lavorative coinvolte e gli obiettivi di miglioramento attesi, fornendo, altresì, indicazione circa la distribuzione della percentuale massima (10%) prevista. Esso si articola su un arco temporale minimo di 12 mesi e massimo di 24.
4. Una volta redatta, l'ipotesi del P.S.T. viene inviate alle OO.SS. regionali e di direzione generale per l'informativa preventiva e il confronto. Trascorsi 30 giorni dall’invio il P.S.T. viene formalizzato e trasmesso alla Direzione centrale risorse umane e Organizzazione per una verifica di omogeneità e complessiva coerenza con i contenuti del presente accordo e gli obiettivi strategici dell'istituto.
5. Una volta varato il P.S.T., i Direttori regionali e Centrali procederanno alla redazione di un Progetto di Struttura in cui dovranno essere indicate le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa a distanza, i tempi, i costi, gli obiettivi di produzione ed ogni altra informazione tecnica utile.
6. Il Progetto di struttura potrà avere la stessa o una durata inferiore del P.S.T.
7. Il contratto individuale di telelavoro rappresenta l'accordo concluso tra il telelavoratore e l'Amministrazione e dovrà essere redatto secondo quanto stabilito dal successivo art. 26.
8. Al fine di eseguire un'attività di coordinamento e monitoraggio del telelavoro, a gennaio di ogni anno le Direzioni regionali e Centrali invieranno alla Direzione centrale risorse umane e alla Direzione Centrale Organizzazione una relazione nella quale verrà dato conto dell'andamento delle iniziative, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento gestionale e produttivo raggiunti.
9. Il progetto di struttura potrà prevedere il rientro del telelavoratore nella sede e/o struttura di provenienza, anche ai fini, per le strutture territoriali, di assicurare il presidio dei rapporti con l'utenza. La frequenza dei rientri verrà disciplinata nei contratti individuali.
10. L'attivazione del progetto di telelavoro satellitare non dovrà comportare alcun onere per la sede presso la quale viene collocata la postazione di telelavoro. In questo senso, in fase di consuntivazione, gli oneri sia diretti che indiretti comunque sostenni, verranno attribuiti alla sede di provenienza dei telelavoratore.

Articolo 25 Trattamento giuridico ed economico
1. Il telelavoro non incide sullo status giuridico del lavoratore che resta, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, regolato dal CCNL di categoria.
2. Il telelavoro non modifica l'attuale posizione occupata dal lavoratore nella struttura organizzativa di provenienza, né pregiudica in alcun modo le prospettive di sviluppo professionale e formativo previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Al telelavoratore è garantito lo stesso trattamento economico e normativo applicato ai dipenderti che prestano la loro attività nella sede originaria di lavoro, compresi i benefici socio assistenziali.
5. L'aspirante telelavoratore suo essere inserito nel progetto di telelavoro per lo svolgimento di attività telelavorabili anche diverse da quelle cui è normalmente adibito, previo adeguato intervento di formazione.

Articolo 26 Contratto individuale di telelavoro
1. Per la trasformazione delle modalità di lavoro, fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo 25, è stipulato per iscritto tra dipendente e dirigente responsabile un contratto individuale sperimentale di telelavoro.
2. Il contratto di cui al comma precedente individua, nell'ambito delle attività telelavorabili, la prestazione cui è tenuto il lavoratore, che potrebbe essere diversa da quella svolta ordinariamente nella propria sede di servizio, le modalità di svolgimento della stessa, la durata del telelavoro, la frequenza dei rientri nella sede originaria di lavoro.
3. Il rientro nella sede di appartenenza richiesto dal dirigente responsabile non comporta il diritto per il dipendente ad alcun rimborso,
4. Il contratto di cui al presente articolo, può prevedere una durata minima di 12 mesi e massima di 24, rinnovabili, in alternativa, per rilevanti motivi di carattere familiare o personale, sono possibili accordi fino ad un massimo di sei mesi di "telelavoro leggero o di emergenza", finalizzati a favorire l'impegno lavorativo in momenti del ciclo di vita individuale e/o familiare caratterizzati da richieste di maggior presenza e cura,
5. Prima che sia decorso il termine di cui ai commi 2 e 4, previo informativa preventiva e confronto con le OO.SS., l'assegnazione al telelavoro è revocabile a richiesta del lavoratore quando sia trascorso un periodo minimo di 30 giorni per la partecipazione alla sperimentazione. In tal caso il dipendente dovrò rientrare in servizio presso la sede di appartenenza,
6. La riassegnazione deve avvenire con modalità e tempi compatibili con le esigenze del dipendente, entro un mese dalla richiesta; previa informativa preventiva alle organizzazioni sindacali.
7. L'Amministrazione, per motivate esigenze di servizio, può altresì disporre d'ufficio, il rientro nella sede originaria di lavoro del telelavoratore prima della scadenza dei termine di cui ai commi 2 e 4.
8. Del rientro di cui al comma 7 deve essere garantita l'informativa preventiva e il confronto con le organizzazioni sindacali e, salvo i casi eccezionali di motivata urgenza, deve essere preceduto da un preavviso di almeno 30 gg.
9. Il lavoratore assegnato al telelavoro, sebbene in una sede satellite, continua a svolgere la prestazione lavorativa secondo le direttive impartite dai proprio dirigente della struttura di provenienza. La produzione svolta ricade sulla medesima sede o struttura, nei limiti di quanto stabilito all'art. 24, comma 5.
10. L'assegnazione al telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto.

Articolo 27 Orario di lavoro e attestazione presenze
1. Il telelavoratore è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro risultante dalla regolamentazione contenuta negli Accordi nazionali e decentrati vigenti, nei limiti dell’orario di servizio della sede ospitante.
2. Nei limiti di quanto previsto al comma 1, il telelavoratore potrà usufruire di tutti gli istituti giuridici del rapporto di lavoro previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente cosi come regolamentati dall'istituto e, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi di mensa per il personale EPNE del 24/4/1997, avrà diritto alla corresponsione del buono pasto,
3. Il responsabile della struttura di provenienza eserciterà la competenza in ordine:
a) all’attribuzione dei compiti e controllo dei risultati;
b) alla gestione delle modalità di espletamento delle prestazioni lavorative con particolare riferimento alle assenze dal servizio giornaliere od orarie (malattia, ferie, permessi congedi, aspettative etc.);
c) all'autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario e di articolazione dell'orario di lavoro in turni;
d) alle autorizzazioni all'invio in missione e alle partecipazioni alle attività esterne.
4. Il responsabile della struttura di cui al comma 3 può delegare le funzioni di cui alla lettera b), al dirigente della sede individuata quale centro satellite.
5. Le autorizzazioni circa le modalità di espletamento delle prestazioni lavorative di cui al comma 3 lettere b), c) e d), devono comunque essere tempestivamente rese note al responsabile delle sedi presso le quali i dipendenti svolgono le attività attinenti al progetto di telelavoro autorizzato.
6. Tutte le richieste di autorizzazione/comunicazione di assenza dal servizio dovranno essere inviate al dirigente della sede di provenienza mediante la procedura p@aperless.

Articolo 28 Misure di prevenzione e protezione
1. Le condizioni di lavoro e di idoneità dell’ambiente di lavoro presso la sede di destinazione del telelavoratore sono regolarmente verificate dal RSPP della struttura stessa.
2. Il telelavoratore è tenuto ad utilizzare con diligenza gli strumenti a propria disposizione.
3. Ciascun telelavoratore, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alle istruzioni relative agii strumenti di lavoro utilizzati.
4. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.

Capo II Aspetti organizzativi
Articolo 29 Standard qualitativi e quantitativi della prestazione di telelavoro

1. Per quanto concerne le attività concettuali (analisi, progetti, ecc.), l’assegnazione al telelavoratore è effettuata dal Dirigente responsabile con gli stessi criteri normalmente adottati nella sede di lavoro, considerando in particolare gli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione.

Articolo 30 Formazione
1. Per facilitare il ricorso al telelavoro da parte dei dipendenti interessati, è prevista la possibilità di una formazione, anche preventiva, su procedure telematiche ovvero procedure operative telelavorabili, diverse da quelle abitualmente svolte.
2. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al dipendente pari opportunità, quanto a progressione di carriera e a partecipazione ad iniziative formative, rispetto ai restanti dipendenti.

Articolo 31 Informazione del lavoratore
1. Al fine di garantire il sistema di relazioni personali e collettive del telelavoratore, l’Amministrazione assicura tutte le forme di comunicazione tempestiva - ivi compreso l'utilizzo delle e-mail e l'accesso ad intranet - per rendere partecipe il telelavoratore delle informazioni di carattere amministrativo, lavorativo, formativo, culturale connesse alle sue legittime aspettative.

Capo III Aspetti tecnologici
Articolo 32 Postazione di telelavoro

1. Per postazione di telelavoro si intende l'insieme degli apparati hardware, software e di rete, nonché agni supporto logistico funzionale,
2. La postazione deve essere attrezzata con una scrivania, un pc analogo a quello normalmente in uso dal restante personale della sede satellite con collegamento alla rete intranet e internet, nonché alle procedure telematiche utili all'espletamento delle mansioni del dipendente, un telefono e un dispositivo di memoria USB per il trasferimento di documenti nelle diverse postazioni di lavoro. Dovrà, inoltre, essere previsto l’accesso ad uno spazio di archiviazione condiviso tra le diverse postazioni di lavoro per l'accesso a documenti di lavoro.
3. Le condizioni di lavoro e di idoneità dell'ambiente di lavoro presso la sede di destinazione del telelavoratore sono regolarmente verificate dai RSPP della struttura stessa, come previsto dall'art. 11, comma 1, del presente Accordo.
4. Il telelavoratore è tenuto:
* ad avere cura delle apparecchiature affidate in uso;
* ad utilizzare la postazione di lavoro e la linea telefonica esclusivamente per motivi inerenti il lavoro;
* a rispettare le norme di sicurezza;
* a non manomettere in alcun modo gli apparati e rimpianto generale, né a variare la configurazione della postazione di telelavoro o sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici, né ad utilizzare collegamenti alternativi o complementari.

Sezione comune
Articolo 33 Criteri per l'assegnazione del dipendente al telelavoro

1. Salvo quanto previsto dall’art. 1 e dall'art. 20, ciascun dipendente può chiedere di essere inserito nel progetto di telelavoro.
2. Il lavoratore dichiara la disponibilità a svolgere la propria attività in telelavoro nell'ambito dei Piani di Sviluppo di Telelavoro definiti dalle strutture di appartenenza,
3. L'Amministrazione procederà, con le modalità previste dal progetto, all’assegnazione dei dipendenti alle postazioni di telelavoro tenuto conto delle esigenze personali e familiari rappresentate dagli aspiranti e debitamente documentate, con priorità per coloro che già svolgano le attività oggetto di telelavoro o che abbiano esperienza lavorativa in attività analoghe a queste richieste,
4. In caso di richieste superiori ai numero delle posizioni previste dai progetto di telelavoro domiciliare, verrà predisposta apposita graduatoria sulla base delle esigenze personali o familiari addotte dall'aspirante telelavoratore, secondo il seguente ordine di priorità:
* situazioni di disabilita psico-fisica tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro e la permanenza presso l'ufficio per tutta la durate dell'orario di lavoro giornaliero, con particolare riguardo alla disabilita accertata ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104/1992 e alle patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS;
* esigenza di prestare assistenza a familiari entro il terzo grado ed affini entro il secondo ovvero ai convivente (la stabile convivenza è comprovata dalla stessa residenza anagrafica) riconosciuti in condizione di disabilita grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 ed attestata dal relativo verbale;
* esigenze di cura di figli minori da 0 a 5 anni;
* esigenze di cura di figli minori che frequentino il primo ciclo di istruzione (scuola primaria da 6 a 11 anni di età);
* esigenze di cura di figli minori da che frequentino la scuola secondaria di primo grado (da 11 a 14 anni di età).
* Distanza tra la dimora abituale e la sede di effettivo servizio.
5. Le situazioni sopra indicate devono essere adeguatamente documentate mediante certificazione sanitaria ovvero, ove previsto, con autocertificazione ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000.

Articolo 34 Diritti sindacali del telelavoratore
1. Al telelavoratore sono garantiti gli stessi diritti sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività nelle sedi di lavoro.
2. La partecipazione del telelavoratore alle assemblee sindacali, allo sciopero, ed alle altre iniziative promosse dalle OO.SS. e dalle RSU sono disciplinate dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Articolo 35 Relazioni Sindacali
1. Le relazioni sindacali si svolgono secondo i criteri di responsabilità, correttezza, trasparenza e tempestività; gli istituti di partecipazione sindacale devono essere attivati e conclusi in tempi congrui rispetto all'avvio e all'attuazione dei progetti di telelavoro.

Articolo 36 Forme di partecipazione sindacale
1. L'interpretazione autentica delle clausole controverse del presente Accordo, è regolata dall’art. 4, commi da 1 a 4, del CCNL 2002/2005.
2. Alle Organizzazioni Sindacali è garantita l’informazione preventiva su tutti gli aspetti relativi alle fasi di sperimentazione delle diverse formule di telelavoro.

Articolo 37 Osservatorio sul telelavoro
1. In considerazione dei carattere sperimentale del telelavoro, le parti convengono di costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un Osservatorio Nazionale formato da un componente per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Ferma restando la composizione paritetica dell'Osservatorio, di esso fanno parte anche 2 rappresentanti del C.U.G. (titolare e supplente).
3. L'Osservatorio raccoglie dati e informazioni circa l'andamento delle esperienze in corso, l'impatto sul funzionamento dell'Amministrazione e sull'organizzazione della vita dei dipendenti.
4. Sono altresì costituiti analoghi Osservatori presso ciascuna Direzione Regionale.
5. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'attuazione del telelavoro attraverso l'analisi del P.S.T. e la coerenza degli stessi con i Progetti di Struttura. Verranno altresì inviate ai rispettivi Osservatori le relazioni trasmesse alle Direzione centrali risorse Umane e Organizzazione ai sensi degli articoli 5, comma 8, e 24, comma, 8.

Articolo 38 Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni contenute nella Sezione relativa al telelavoro domiciliare si applicano ai progetti già attivi sul territorio a decorrere dai loro rinnovo.
2. Le parti si impegnano a rivedersi per una prima verifica dell’andamento dei progetti di telelavoro attivati entro un anno dalla conclusione del presente accordo.

Articolo 39 Disposizioni Finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal suddetto accordo, restano confermate le disposizioni del CCNQ 23/03/2000 e del CCNL 14/2/2001 in materia di telelavoro.
2. Il presente accordo dà attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia:
Legge 191/1998 - art.4.
D.P.R. 70/1999.
CCNQ 23/03/2000.
CCNL 14/2/2001 - art. 34.
• Dichiarazione congiunta n. 3 del CCNL EPNE 2006 - 2009.
3. Qualora nella fase di attuazione del presente accordo, dovessero intervenire modifiche a livello legislativo, di CCNQ o di CCNL, le parti si impegnano ad avviare tempestivamente la trattativa negoziale per adeguare la normativa contrattuale di ente alle nuove disposizioni.

Allegato 1 Caratteristiche tecniche della postazione di telelavoro
Le postazioni di telelavoro si collegano, tramite collegamento Internet/VPN, alla rete dell’Inps.
Le postazioni dei telelavoratori sono costituite da personal computerà con una configurazione simile a quella utilizzata dai dipendenti che lavorano in sede, nonché di tutti gli strumenti ritenuti necessari sulla base delle attività da svolgere (es: stampante- multifunzione come scanner, fax, modem, web cam, ecc.).
Le workstation sono configurate con il software adottato dall'istituto al fine di garantire sia il livello adeguato di sicurezza sia l'operatività.
È compresa anche tutta l'attrezzatura di supporto (es. tavolo, sedia nei casi in cui siano necessari).
Per l'accesso ai documenti infornatici ed alle risorse di rete da parte dei dipendenti addetti al telelavoro sono adottate le tecniche di identificazione in uso nell'Istituto.
L'acquisizione, la gestione e la manutenzione della stazione di lavoro viene effettuata dalla DCSIT la quale assicura l'assistenza tecnica ai dipendenti addetti al telelavoro, che possono contattare i tecnici tramite e-mail e/o telefono.
La postazione di telelavoro deve essere installata nel rispetto delle vigenti norma in materia di sicurezza.
A tal fine, l'Amministrazione verifica previamente la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche, nonché l’idoneità dell'ambiente e delle condizioni di lavoro.
Tale verifica viene effettuata prima dell’inizio della prestazione di telelavoro e periodicamente ogni sei mesi.
Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che io riguarda.
Ai telelavoratori viene, inoltre, consegnato il manuale di sicurezza per i dipendenti addetti a video terminali.
Il dipendente si Impegna a;
• non utilizzare la postazione di lavoro messa a disposizione dell'istituto per finalità diverse da quelle istituzionalmente connesse all'attività svolta tramite il telelavoro;
• non modificare la disposizione del posto di lavoro e dei collegamenti elettrici;
• a consentire, previo accordo, le visite degli incaricati dell’Ente presso il proprio domicilio per la verifica della corretta applicazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro e per la manutenzione delle apparecchiature.