Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2015, n. 6394 - Infortunio mortale: il ruolo dell'interferenza dei lavori


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOTI Giacomo - Presidente -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
L.A. N. IL (Omissis);
P.L. N. IL (Omissis);
S.A. N. IL (Omissis);
M.C.R. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 762/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro  Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per quanto riguarda il ricorrente P.L. e per il rigetto dei ricorsi  degli altri ricorrenti;
Udito il difensore di P.L., Avv. Cristiana Totis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore di S.A., Avv. Marco Micheli, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Udito il difensore di M.C.R., Avv. Massimo Borghi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento;
Udito il difensore di L.A., Avv. Raiola Aurelio Rosario, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

Fatto

 


1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 5/11/2013, ha riformato la pronuncia assolutoria emessa in data 19/07/2012 dal Tribunale di Milano nei confronti di L.A., P. L., S.A. e M.C.R., imputati del delitto di cui all'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2 perchè in cooperazione colposa tra loro, con le rispettive qualifiche di amministratore unico e direttore tecnico dell'impresa di trasporti nazionali ed internazionali G. s.r.l., appaltatrice per la S. s.p.a. del servizio di trasporto merci su strada ( L.), Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato della S. Italiana s.p.a. ( P.), procuratore speciale con poteri di amministrazione ordinaria della sede di (Omissis) con potere di firma abbinata ad un amministratore della S. Italiana s.p.a. ( S.), Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Lombarda Gestione e Servizi a r.l., appaltatrice del servizio di movimentazione merci per la S. Italiana s.p.a. ( M.), avevano cagionato per colpa la morte del lavoratore R.P.. La Corte territoriale ha ritenuto tutti gli imputati responsabili del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, li ha condannati alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile.

2. La dinamica dell'infortunio è stata così ricostruita nelle fasi di merito: il (Omissis), verso le ore 7,00, R.P. era giunto presso il deposito merci della S. alla guida di un trattore DAF, di proprietà della G. s.r.l., sua datrice di lavoro, con l'incarico di agganciare un semirimorchio già presente in piattaforma per eseguire il trasporto merci della giornata; aveva ricevuto l'indicazione di agganciare il semirimorchio attraccato alla ribalta n. 17 da tale D.M., dipendente della Cooperativa Lombarda Gestione Servizi con mansioni di capo magazziniere e addetto alla movimentazione merci, che aveva al contempo dato indicazioni anche al carrellista I.G.F. di caricare il semirimorchio; il R. aveva, quindi, posizionato la motrice davanti al semirimorchio per agganciare i due veicoli; ricevuto un segnale a gesti con il braccio dal R., il carrellista aveva iniziato a caricare il primo bancale con il muletto a forca ma, mentre il carrello entrava nel cassone, il rimorchio si era spostato in avanti schiacciando l'autista, che si trovava tra il semirimorchio e la motrice.

3. Ricorre per cassazione L.A., censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'esonero di responsabilità in capo al datore di lavoro in ipotesi di comportamento abnorme del lavoratore. Secondo il ricorrente, la causa immediata e diretta del sinistro, da sola sufficiente a produrre l'evento, è da individuare nell'operato della vittima; la sentenza impugnata presenterebbe motivazione illogica e contraddittoria nella parte in cui, dopo aver affermato che non si possano dare per certi gli errori del R. in quanto l'istruttoria dibattimentale non ha sciolto il dubbio sul fatto che il semirimorchio fosse frenato o meno, vi si legge che, mentre si trovava in posizione di quiete, il semirimorchio era necessariamente bloccato. L'abnormità dell'operato del lavoratore, si assume, è desumibile dall'avere il R. posto in essere una serie di comportamenti (omesso aggancio meccanico tra motrice e semirimorchio, omessa prova di trazione, omesso azionamento del freno di stazionamento, omesso posizionamento dei cunei in dotazione, collegamento del tubo di sblocco dei freni del semirimorchio prima del collegamento del tubo di freno dalla motrice al semirimorchio) esorbitanti rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Nel ricorso si lamenta la carenza di motivazione da parte del giudice di appello in merito all'omessa applicazione dell'esonero di responsabilità del datore di lavoro chiesto dalla difesa;

b) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mancata applicazione del principio secondo il quale in tema di omicidio colposo è necessario un legame causale tra la violazione di norme antinfortunistiche ed evento dannoso. Secondo il ricorrente, non vi è nesso di causa tra le omissioni contestate al datore di lavoro e l'evento dannoso, posto che alla data dell'infortunio la G. s.r.l. si era già attivata per regolarizzare la procedura di valutazione dei rischi e che, in ogni caso, tale documento non avrebbe impedito l'evento per avere contenuto del tutto estraneo al rischio relativo all'operazione di aggancio del semirimorchio alla motrice. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si assume, sarebbe stata funzionale alle operazioni di servizio e protezione presso la G. s.r.l. e non presso i locali della S.; la sentenza sarebbe, inoltre, carente sul punto relativo all'incidenza causale sull'evento dell'omessa cooperazione tra la G. s.r.l. e la S.. Quanto al rapporto tra la G. s.r.l. e la Cooperativa Lombarda, inoltre, in difetto di qualsivoglia rapporto contrattuale non troverebbe applicazione il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26 mentre nella sentenza si evidenzia un difettoso sistema di comunicazione tra il carrellista ed il lavoratore infortunato descrivendo condizioni di tempo e di luogo prive di corrispondenza nelle risultanze istruttorie. Il vizio di motivazione viene descritto nel ricorso anche in termini di manifesta illogicità nell'elenco di una serie di concause indipendenti seguito dall'affermazione della responsabilità degli imputati per i ruoli dagli stessi rivestiti senza analisi delle singole posizioni.

4. Ricorre per cassazione P.L., censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; travisamento di specifici atti del processo in riferimento alle cause dell'infortunio. Il ricorrente lamenta che la sentenza di appello abbia ribaltato la decisione assolutoria di primo grado senza dare rigorosamente conto delle ragioni per le quali si sia pervenuti a conclusioni di diverso avviso, non essendo stato acquisito in secondo grado alcun compendio conoscitivo ulteriore o aggiuntivo. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze processuali affermando che il collegamento operato dal R. di uno solo dei due tubi, quello rosso, non avrebbe attivato alcunchè, sebbene fosse stato appurato che l'allacciamento del cavo rosso prima di quello giallo avesse sfrenato l'autonomo apparato di bloccaggio del semirimorchio, ritenendo comunque priva di rilevanza la questione senza esaminare la corretta argomentazione del giudice di primo grado, secondo il quale la causa ultima dell'infortunio era l'omesso collegamento del semirimorchio, non frenato, al trattore attraverso l'accoppiamento tra perno del semirimorchio e ralla del trattore. L'aver trascurato l'argomento centrale su cui si fondava la sentenza assolutoria, si assume, rappresenta una violazione dell'onere di motivazione rafforzata incombente sul giudice di appello. Avendo quest'ultimo ritenuto, diversamente dal Tribunale, inattendibile la versione dei fatti fornita dal carrellista I.G., ne avrebbe dovuto disporre una nuova escussione;

b) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; travisamento di specifici atti del processo con riferimento ai rischi specifici esistenti nell'ambiente.

Nell'individuare i profili di colpa ascrivibili al ricorrente, la Corte avrebbe con motivazione apparente semplicemente menzionato, senza ulteriori indicazioni, la mancanza di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le varie ditte erano destinate ad operare, ponendosi in antinomia con la decisione di primo grado e con le dichiarazioni del tecnico ASL Ma.;

c) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; travisamento di specifici atti del processo con riferimento ai rischi propri delle lavorazioni commissionate, qualificati generici anzichè specifici; inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, commi 2 e 3. Posto che l'obbligo di neutralizzare i rischi interferenziali grava sul committente solo nel caso in cui siano coinvolti nelle lavorazioni i suoi dipendenti, si sostiene che nel caso concreto tale obbligo non si sarebbe dovuto ascrivere al P. sulla base delle accertate carenze organizzative riferibili ai soli lavoratori della G. s.r.l. e della Cooperativa Lombarda. Lo stesso rischio derivante dalla mancata adozione di reciproci sistemi comunicativi, si assume, si sarebbe dovuto ritenere rischio specifico in quanto collegato all'individuazione di tempi e modi di significazione all'esterno di un patrimonio conoscitivo tecnico del tutto specifico e settoriale, con conseguente applicazione dell'esimente di cui all'art. 7, comma 3, cit. D.Lgs.;

d) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla errata individuazione della cosiddetta normativa cantieri quale fonte di responsabilità. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto che il committente S. fosse investito di un dovere di vigilanza sul corretto adempimento da parte delle imprese esecutrici dei loro specifici obblighi antinfortunistici e di un'attività di controllo e garanzia circa l'attuazione dei rispettivi piani di sicurezza, nonchè di verifica e garanzia circa la corretta esecuzione delle procedure di lavoro, desumendo tali obblighi dalla cosiddetta Direttiva cantieri di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, che trova esclusiva applicazione con riguardo ai lavori edili e di ingegneria civile;

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'apparato sanzionatorio. Il ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia adeguatamente valutato, nell'operare il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche ed aggravante, la circostanza che tutti gli imputati si siano adoperati per far pervenire alla moglie ed al figlio del lavoratore un dignitoso sostegno economico.

5. Ricorre per cassazione S.A., censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) vizio di motivazione in ordine al fatto descritto al n. 1 dell'imputazione, per avere omesso la Corte territoriale di indicare i rischi ambientali la cui comunicazione alle imprese avrebbe permesso di evitare l'evento, affermandone la sussistenza in contrasto con gli esiti dell'istruttoria;

b) vizio di motivazione in ordine ai fatti descritti ai nn. 2 e 3 dell'imputazione per avere la Corte territoriale qualificato in termini di rischio generico relativo alla platea del sinistro un rischio di natura specifica proprio delle attività esercitate dalle imprese esecutrici, in quanto pertinente alla lavorazione specifica di carico del materiale sull'autoarticolato, all'operazione di aggancio del semirimorchio col trattore ed alla disciplina della comunicazione tra gli operatori delle due imprese appaltatrici.

Secondo il ricorrente, nella sentenza impugnata vi sarebbe contraddizione nell'indicare come generici alcuni rischi la cui specificità viene affermata in altri punti e vi sarebbe carente spiegazione delle ragioni di infondatezza della ricostruzione causale operata dal Tribunale, che aveva collegato l'infortunio all'inosservanza di specifiche cautele tecniche settoriali relative alle modalità di aggancio del semirimorchio al trattore, nella cui esecuzione si annidano, secondo il ricorrente, rischi non percepibili da chi non si dedica a tale attività in modo specializzato;

c) errata applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, commi 2 e 3, e D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 1, 3, 4 e 5. Secondo il ricorrente, la titolarità della posizione di garanzia ascrittagli sarebbe fondata su norme non applicabili al caso concreto, ossia sulla cosiddetta Direttiva Cantieri, D.Lgs. n. 494 del 1996, il cui campo di applicazione è circoscritto ai cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, trattandosi di normativa speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7;

d) vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, per avere la Corte di Appello omesso di spiegare le ragioni della ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, trascurando il sostegno economico offerto dall'imputato alla moglie ed al figlio del lavoratore deceduto e l'incensuratezza del S..

6. Ricorre per cassazione M.C.R., censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) vizio di motivazione per travisamento ed omissione nella esposizione/valutazione delle deposizioni rese dai consulenti tecnici e dai testi esaminati nel corso del giudizio; violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, art. 533 c.p.p. nonchè D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 2; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 40, 41, 113 e 589 cod. pen. nonchè al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 2. Il ricorrente deduce che la dinamica dell'infortunio, come consegnata dall'istruttoria, ha ricondotto l'evento al mancato inserimento della ralla del semirimorchio nel perno e, soprattutto, al fatto che il rimorchio non fosse stato bloccato attraverso l'apposito dispositivo autonomo di stazionamento oppure con il circuito pneumatico collegato alla motrice, ritenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente valutato il materiale probatorio, escludendo la prova certa di errori da parte del lavoratore. La condotta di quest'ultimo, si assume, si è posta come causa esclusiva dell'evento in ragione della sua abnormità ed imprevedibilità. Per altro verso, la motivazione sarebbe carente per l'omesso esame delle deduzioni difensive in merito agli obblighi contrattualmente assunti dalla Cooperativa di cui il ricorrente era legale rappresentante e per l'omessa indagine in merito all'affidamento riposto da ogni imprenditore nell'affidabilità dei dipendenti delle altre aziende impegnate nel medesimo ambiente di lavoro. Censura, altresì, la qualificazione come generico del rischio legato alla violazione di una serie di procedure precauzionali che non potevano che essere patrimonio specifico di conoscenza dell'attività lavorativa della vittima;

b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, ed agli artt.62 bis e 133 cod. pen.. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha omesso di indicare i criteri seguiti nel giudizio di determinazione della pena, non riconoscendo come prevalenti le circostanze attenuanti generiche nonostante l'imputato fosse incensurato ed avesse contribuito a versare in favore della moglie e del figlio del lavoratore deceduto la somma complessiva di Euro 110.000,00;

c) violazione di norme processuali in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), artt. 179, 180 e 429 c.p.p. per omessa rinnovazione del decreto di citazione a giudizio in primo grado, notificato all'imputato, contumace, presso il domicilio eletto con termine inferiore a venti giorni.

Diritto

1. I ricorsi possono essere esaminati congiuntamente ai fini di un'organica esposizione dei motivi della decisione.

2. Va premessa l'inammissibilità delle censure tendenti ad ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio, preclusa in sede di legittimità, ovvero prive di sufficiente specificità (si allude al primo motivo dei ricorsi di L.A. e M.C. R.). E', peraltro, ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non sia tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti nè a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorchè non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907).

3. Deve esaminarsi, in primo luogo, la legittimità della decisione sul punto concernente la posizione di garanzia degli imputati, perchè, nel caso concreto, assorbente rispetto alla questione della condotta abnorme del lavoratore, peraltro già esclusa dal giudice di primo grado. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez. 4, n. 22044 del 2/05/2012, Goracci, n.m.; Sez. 4, n. 16888 del 07/02/2012, Pugliese, Rv. 252373; Sez. 4, n. 21511 del 15/04/2010, De Vita, n.m.). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez. 4, n. 4114 del 13/01/2011, n. 4114, Galante, n.m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 2479962).

3.1. Si versa in una situazione in cui l'imputazione è stata elevata nei confronti di più figure di garanti. Giova, qui, richiamare una pronuncia di questa Sezione (Sez. 4, n. 4982 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094) che ha fornito un analitico quadro delle attuali posizioni di garanzia nel sistema della sicurezza del lavoro, sottolineando come le stesse si conformino intorno all'idea centrale di rischio. La vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione del sistema di sicurezza aziendale nonchè su un modello collaborativo di gestione del rischio da attività lavorativa. Sono stati, così, delineati i compiti di una serie di soggetti -anche dotati di specifiche professionalità -, nonchè degli stessi lavoratori, funzionali ad individuare ed attuare le misure più adeguate a prevenire i rischi connessi all'esercizio dell'attività d'impresa. Le forme di protezione antinfortunistica, dopo l'entrata in vigore dei decreti d'ispirazione comunitaria, tendono, in altre parole, principalmente a minimizzare i rischi bilanciando gli interessi connessi alla sicurezza del lavoro con quelli che vi possano entrare in potenziale contrasto.

3.2. Ne deriva una diversa prospettiva dalla quale il giudice del merito è tenuto ad accertare la sussistenza delle posizioni di garanzia e le, conseguenti, responsabilità penali per omissione di dovute cautele; se il nuovo sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi, si tratta, in sostanza, di ampliare il campo di osservazione dell'evento infortunistico ricomprendendo nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi. E' evidente, da questa diversa prospettiva, il rilievo che assumono, innanzitutto, i compiti non delegabili di predisposizione del documento di valutazione dei rischi e di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro.

3.3. Non dissimile, sebbene di più complessa definizione, è la logica che presiede alla gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonchè nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, gravando sempre sul datore di lavoro, in questo caso anche committente, l'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono, in successione o contestualmente, all'interno di una stessa area e gravando, specularmente, su tutti i datori di lavoro ai quali siano stati appaltati segmenti dell'opera complessa, l'obbligo di collaborare all'attuazione del sistema prevenzionistico globalmente inteso, sia mediante la programmazione della prevenzione concernente i rischi specifici della singola attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia permane a carico di ciascun datore di lavoro, sia mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall'interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio (Sez. 4, n. 5420 del 15/12/2011, Intrevado, n.m.; Sez. 4, n. 36605 del 5/05/2011, Giordano, n.m.; Sez. 4, n. 32119 del 25/03/2011, D'Acquisto, n.m.).

3.4. Il giudice del merito è, dunque, in primo luogo tenuto ad individuare l'area di rischio la cui corretta prevenzione avrebbe evitato l'evento, onde successivamente individuare il titolare, o i titolari, della relativa posizione di garanzia. Analizzata da questo punto di vista, la sentenza impugnata presenta un impianto motivazionale che è in radice incompatibile con la pronuncia di primo grado, che si era soffermata sull'analisi delle singole lavorazioni, in quanto ne confuta, come si legge a pag. 3, l'impostazione generale della valutazione dei doveri prevenzionali colposamente omessi dagli imputati.

4. Un particolare esame meritano, pertanto, le censure proposte dai ricorrenti L., P. e S. a proposito del punto della decisione concernente il rischio, alla cui concretizzazione è stato causalmente collegato l'evento nella ricostruzione della sentenza impugnata, sia sotto il profilo della affermata genericità del medesimo, sia sotto il profilo della motivazione espressa a confutazione dell'assetto motivazionale della sentenza di primo grado.

4.1. Dopo aver ripercorso l'elenco delle cause dirette dell'infortunio (il capo cantiere che autorizza il carico senza accertarsi che tutto sia in sicurezza, la comunicazione a gesti non prestabiliti nè concordati in anticipo tra il carrellista e l'autista, tra loro privi di familiarità di rapporti, l'inizio anticipato del carico del semirimorchio da parte del carrellista, le contrastanti risultanze istruttorie in ordine all'operazione di aggancio del semirimorchio alla motrice eseguita dal R.), la Corte territoriale ha ritenuto di non condividere la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale, pervenendo alla conclusione che tutti gli imputati fossero responsabili per colpa specifica, sul presupposto che l'elemento soggettivo del reato si concretasse nella violazione di quelle norme prevenzionistiche funzionali alla neutralizzazione del rischio da interferenza inerente alla platea del sinistro. A tale conclusione il giudice di appello è pervenuto spiegando che il decesso del lavoratore non era stato causato da una improvvida gestione di una lavorazione particolare, per la quale occorrevano conoscenze peculiari, patrimonio esclusivo di questa o quella azienda, ma da una scorretta sottovalutazione, dalla mancata previsione e dalla mancata organizzazione prevenzionale dei rischi interferenziali riferibili ai magazzini e al piazzale della S. Italia, dove il lavoratore si trovava per prelevare un semirimorchio carico di merce, che avrebbe dovuto trasportare previo aggancio alla motrice da lui guidata. Nella sentenza si è indicato (pag. 16) il rischio di investimento dei lavoratori da parte dei mezzi in sosta o in movimento all'interno dell'area, definito come rischio interferenziale, ossia come rischio inedito che deve essere fronteggiato con il coordinamento tra i datori di lavoro.

4.2. La censura mossa dal ricorrente L. in merito al travisamento della prova nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto carente il sistema di comunicazione tra il carrellista e l'autista, in quanto a gesti ed a parole in lontananza al semibuio tra persone di lingue diverse, difetta di autosufficienza. Non si può, in ogni caso, seriamente contestare la corrispondenza delle emergenze istruttorie, per come descritte già nella sentenza di primo grado, al fatto esaminato nel suo nucleo essenziale dalla Corte territoriale. Se ne deve desumere la corretta sussunzione del fatto nella fattispecie astratta descritta nella sentenza impugnata, non essendo condivisibile l'assunto dei ricorrenti che vorrebbe delimitare l'area di rischio rilevante alla lavorazione specifica dell'impresa appaltatrice dei trasporti, focalizzando l'attenzione in via esclusiva sulla procedimentalizzazione delle operazioni che avrebbe dovuto eseguire il lavoratore deceduto. Si tratta, invero, del percorso seguito dal giudice di primo grado, non condiviso dalla Corte territoriale sulla base di argomentazioni che risultano, non solo non manifestamente illogiche ma anche, rispettose del nuovo sistema prevenzionistico di matrice europea sopra delineato, sia con riferimento alla prospettiva di valutazione anticipata dei rischi, sia con riferimento alle misure di prevenzione, ulteriori rispetto a quelle specifiche di ciascuna lavorazione, da adottare nel caso di svolgimento contemporaneo di più attività.

4.3. Con riguardo al secondo profilo, ossia per ciò che concerne la motivazione da offrire a confutazione di una sentenza assolutoria, è bene ricordare che, come correttamente indicato dai ricorrenti P. e S., è principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte che la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non possa essere basata su valutazioni semplicemente diverse del medesimo compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma si deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione di conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la semplice non certezza - e, dunque, anche il dubbio ragionevole - della colpevolezza.

4.4. In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto se l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, formalmente introdotto nell'art. 533 c.p.p., comma 1 dalla L. n. 46 del 2006, presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza (Corte EDU 5 luglio 2011 Dan c/ Moldavia e 5 marzo 2013, Manolachi e/ Romania; Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113; Sez. 6, n.1514 del 19/12/2012, dep. 2013, Crispi, Rv. 253940; Sez. 6, n.46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718; Sez. 2, n.27018 del 27/03/2012, Urciuoli, Rv. 253407; Sez. 6, n.40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066; Sez. 6, n.4996 del 26/10/2011, dep. 2012, Abbate, Rv. 251782).

4.5. E tali principi non risultano violati nella pronuncia qui impugnata, posto che la Corte di Appello ha riformato l'assoluzione deliberata in primo grado senza addivenire ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal Tribunale. Anche se il giudice di appello ha posto in dubbio l'attendibilità della prova testimoniale sulla quale il Tribunale aveva fondato la ricostruzione della dinamica dell'infortunio, ha tuttavia contestualmente spiegato (pag. 12), in coerenza con la diversa impostazione generale del giudizio, la non decisività della questione concernente la frenatura o la sfrenatura del semirimorchio, alla quale sarebbe stata funzionale la testimonianza in esame, incentrando il fulcro del ragionamento sul fatto che la reale causa dell'incidente sul lavoro fosse stata l'interferenza dell'azione del lavoratore che doveva agganciare il semirimorchio alla motrice con l'azione del lavoratore che doveva caricare le merci, salendo sul cassone del semirimorchio con un carrello. Si tratta, dunque, di una decisione che ha ribaltato la pronuncia assolutoria sulla base di un diverso angolo visuale dei medesimi fatti, dotata, per quanto si è già detto, di una forza persuasiva superiore rispetto a quella della sentenza riformata.

4.6. A ciò si aggiunga, in replica a specifica censura, che la Corte territoriale ha puntualmente confutato gli argomenti salienti della decisione di primo grado sia nel ritenere che non trovi applicazione l'esimente di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 3, (pag.4), sia nella parte in cui ha escluso la rilevanza degli approfondimenti istruttori concernenti il sistema frenante del semirimorchio o la manutenzione del muletto o la piena orizzontalità del manto del piazzale (pag. 12), dovendosi conseguentemente ritenere assorbite le ulteriori censure inerenti alla contraddittorietà della pronuncia in punto di accertamento dello stato di frenatura del semirimorchio in posizione di quiete.

5. Esaminando, quindi, le censure concernenti l'individuazione delle posizioni di garanzia degli imputati, quanto sinora esposto porta alla conclusione che la qualificazione dell'infortunio verificatosi ai danni di R.P. in termini di concretizzazione del rischio specifico dell'impresa appaltatrice dell'attività di carico e scarico di merci sui camion costituisse erronea applicazione della legge penale, correttamente ripresa nella sentenza qui impugnata e ribaltata con argomentazione esente da vizi.

5.1. La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato, in coerenza con l'imputazione contestata, che l'area di rischio alla quale era riconducibile l'infortunio dovesse individuarsi con riguardo alla platea del sinistro, caratterizzata dalla necessità di procedimentalizzare le manovre di carico dei camion evitando pericoli per le persone e di regolamentare il sistema di comunicazione tra i diversi operatori impegnati nell'attività, escludendo per tale ragione che si trattasse di rischio specifico della sola attività di spettanza della G. s.r.l. e specificando trattarsi di rischio generico di carattere interferenziale.

5.2. Non coglie nel segno la censura mossa sul punto dal ricorrente P., che sostiene che presupposto dell'obbligo del committente di neutralizzare i rischi interferenziali sia il coinvolgimento di propri dipendenti, richiamando una precedente pronuncia della Corte di legittimità (Sez. 4, n. 28197 del 21/05/2009, Valles, Rv. 244691) che, in motivazione, esprime semplicemente il principio per cui l'obbligo di cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poichè la cooperazione, se così si intendesse, si risolverebbe in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto, qui non pertinente. In ogni caso, è bene rimarcare che, dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 3, è stato modificato ponendo espressamente a carico del datore di lavoro committente l'obbligo di stilare il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), con riferimento alle attività che si svolgono all'interno della sua azienda (art. 7, comma 1, cit. D.Lgs.), indipendentemente dal fatto che vi siano taluni rischi da interferenze che possano riguardare esclusivamente i dipendenti dell'appaltatore ovvero i lavoratori autonomi presenti nell'ambiente di lavoro e non anche i lavoratori dipendenti del committente. Si tratta di una regola evidentemente finalizzata ad individuare con certezza il titolare primario della posizione di garanzia relativa alla valutazione dei rischi da interferenze in colui che ha la posizione di dominio del rischio correlato alla compresenza nella sua unità produttiva di più imprese. Tale obbligo deve intendersi, poi, esclusivamente chiarito con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 1, successiva all'infortunio in esame, in base al quale si intende per datore di lavoro committente colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

5.3. Del tutto inconferente risulta, sempre con riguardo all'individuazione dell'area di rischio fonte delle diverse posizioni di garanzia degli imputati, la censura mossa dal ricorrente S. a proposito dell'omessa motivazione in merito alla contestata violazione dell'obbligo di comunicazione dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, avendo la sentenza impugnata individuato la sola area di rischio generico da interferenza tra le attività di carico e trasporto di merci su strada e, dunque, implicitamente escluso obblighi d'informazione di altro contenuto, se non quelli gravanti sui singoli appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti in merito ai rischi specifici delle lavorazioni di loro spettanza.

5.4. L'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale nell'individuare taluni profili di colpa del committente nella normativa speciale dettata dal D.Lgs. n. 494 del 1996, dedicata al settore dei lavori edili e di ingegneria civile, non inficia la correttezza della decisione e può, dunque, essere emendato mediante soppressione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.. Occorre, infatti, ricordare che la condotta contestata agli imputati che hanno mosso la relativa censura ( P. e S.), si sostanzia in una pluralità di condotte omissive, la cui rilevanza penale è collegata alla cosiddetta posizione di garanzia loro attribuita, nella specie, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato ( P.) e di procuratore speciale con poteri di amministrazione ordinaria della sede di (Omissis) ( S.) della società committente dei servizi di movimentazione merci e di trasporto di merci su strada; di talchè, sulla base dell'accertata sussistenza di taluni obblighi di agire, specificamente indicati nel capo d'imputazione, si è collegato l'evento dannoso alla condotta passiva dei titolari della posizione di garanzia. Nell'ipotesi in cui la condotta omissiva contestata si concretizzi nella violazione di più disposizioni concernenti l'obbligo di agire (e nelle fattispecie di reato cosiddette causalmente orientate la norma indica l'evento ma non il meccanismo di produzione del medesimo), l'accertamento del nesso di causalità tra le condotte contestate e l'evento verificatosi si atteggia come ricostruzione ipotetica dell'efficacia di ciascun comportamento omesso. Ciò comporta che, verificata a mezzo del cosiddetto giudizio controfattuale, l'efficacia anche di uno solo dei comportamenti la cui omissione sia stata ascritta all'imputato, e ritenuto dunque che l'osservanza di uno fra i vari obblighi che si assumono violati avrebbe potuto evitare il prodursi dell'evento, non risulta decisivo ai fini dell'accertamento del nesso di causalità fra condotta ed evento che il giudice di merito abbia escluso o non abbia correttamente valutato la violazione di altro obbligo.

6. Il ricorrente L. ha censurato la pronuncia di condanna per non avere individuato il legame causale tra le violazioni prevenzionistiche ascrittegli e l'evento verificatosi, segnalando in particolare: che la G. s.r.l. si era già attivata per far predisporre il documento di valutazione dei rischi e che, in ogni caso, la sua redazione all'epoca del fatto nulla avrebbe cambiato in relazione allo specifico evento verificatosi; che la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non avrebbe impedito l'evento, in quanto lo stesso sarebbe stato incaricato di sorvegliare le operazioni presso la sede della G. piuttosto che presso il luogo dell'evento; che la Corte ha omesso di spiegare come l'assenza di cooperazione tra G. e S. avrebbe influito sull'evento, trattandosi di società i cui dipendenti non agivano e non interferivano tra loro durante l'operazione oggetto del processo, ed ha trascurato che il dovere di cooperazione e di coordinamento sussiste laddove vi siano rapporti contrattuali in essere, invero insussistenti tra G. s.r.l. e Cooperativa Lombarda.

6.1. La Corte territoriale ha ritenuto che l'omessa valutazione dei rischi dell'attività di autotrasporto e l'omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro di R.P. abbia avuto incidenza causale sull'infortunio perchè l'attività da lui svolta comportava l'esposizione a rischi specifici, imponendo al datore di lavoro di prevedere tali rischi. Risulta, pertanto, palesemente infondata l'affermazione in base alla quale la sentenza sarebbe viziata laddove si sostiene che l'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi ha avuto incidenza causale sull'evento.

6.2. Con riguardo all'obbligo di cooperazione con le altre imprese o con il committente è sufficiente richiamare quanto già indicato al punto n. 3.3 in merito agli obblighi di cooperazione in relazione al rischio generico da interferenze, che non presuppone rapporti contrattuali tra i diversi appaltatori o lavoratori autonomi incaricati di svolgere distinte attività dal medesimo committente.

E', in proposito, innegabile che la movimentazione di merci mediante salita di un carrello a forca sul semirimorchio previo aggancio di quest'ultimo alla motrice costituisca, di per sè, esercizio di attività pericolosa che rende necessaria proprio quell'attività di coordinamento tra committente ed appaltatori che, nella specie, è mancata; risulta, conseguentemente, corretta l'affermazione del nesso di causa tra tale omissione e l'infortunio, per come descritto dai giudici di merito.

7. Infondate sono anche le censure mosse alla pronuncia dai ricorrenti P., S. e M. in punto di motivazione del giudizio di determinazione della pena e di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti.

7.1. La pena inflitta agli imputati, pari ad un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno, risulta, infatti, inferiore alla misura media edittale. Ed è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientri tra i poteri discrezionali del giudice di merito e sia insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

7.2. Quanto al giudizio di bilanciamento, deve confermarsi l'orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza della Corte, in base al quale il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell'equivalenza, anzichè della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv.246134; Sez. 1, n. 758 del 28/10/1993, dep. 1994, Braccio, Rv. 196224).

8. Nel ricorso di M.C.R. è stata formulata richiesta di annullamento dell'intero procedimento per nullità del decreto di citazione a giudizio in ragione dell'omessa notifica all'imputato del verbale dal quale emergeva il rinvio dell'udienza per mancato rispetto del termine a comparire.

8.1. Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura della censura, risulta che il predetto decreto di citazione è stato notificato all'imputato, già dichiarato contumace all'udienza preliminare del 14 gennaio 2011, presso lo studio dell'Avv. Massimo Borghi, ossia presso il domicilio eletto (con atto depositato il 15 marzo 2011), in data 22 giugno 2011 per l'udienza dell'8 luglio 2011.

Ivi si legge che, all'udienza preliminare del 20 aprile 2011, al cui esito è stato emesso il decreto in esame, era presente l'Avv. Massimo Borghi e che è stata data lettura in udienza del provvedimento. All'udienza dell'8 luglio 2011, assente l'imputato M., il difensore ha eccepito l'omesso rispetto del termine a comparire ed il Tribunale ha rinviato il processo all'udienza del 25 gennaio 2012. In tale data è stata dichiarata la contumacia di M.C. alla presenza dell'Avv. Borghi, che ha in quella sede formulato le sue istanze istruttorie.

8.2. La successione degli atti processuali così descritta evidenzia l'infondatezza della censura, concernente una nullità relativa (Sez. 6, n. 39021 del 15/04/2013, B., Rv. 257098; Sez. 6, n. 34629 del 27/06/2008, Pelizza, Rv. 240704) la cui tempestiva eccezione è stata accolta dal Tribunale, che ha disposto un rinvio dell'udienza, senza ulteriori eccezioni nell'ulteriore corso del giudizio.

8.3. In applicazione del principio generale stabilito dall'art. 148 c.p.p., comma 5, infatti, la lettura della data del rinvio al difensore domiciliatario presente in udienza può considerarsi atto equipollente alla notificazione all'imputato del provvedimento di rinvio, senza che possa configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa una volta che sia già regolarmente pervenuto al domicilio eletto, ancorchè nel mancato rispetto del termine a comparire, il decreto che dispone il giudizio, il cui contenuto deve pertanto considerarsi formalmente noto all'imputato.

8.4. Occorre, dunque, rimarcare che l'ipotizzata nullità non risulta aver avuto ricadute sul diritto di difesa, la cui valenza non va apprezzata in astratto, ma deve essere ancorata a parametri di effettività (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269).

La nullità è sanzione che rivela la più tipica specie di invalidità, espressamente comminata dalla legge (principio di tassatività) con riferimento a patologie dell'attività processuale.

Il vigente sistema processuale legittima, però, una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha leso il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per conseguimento dello scopo, il richiesto interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. E' vero che le forme processuali sono un valore, ma lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sè inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234353).

8.5. Tanto premesso, osserva il Collegio che la censura qui svolta, non essendo ricollegabile alla omessa citazione - regolarmente avvenuta - dell'imputato, debba riferirsi in ogni caso alla categoria delle nullità di ordine generale non assolute (art. 178 c.p.p., lett. c)). Nè alla successiva udienza risulta che la difesa abbia rilevato l'omessa notificazione del verbale all'imputato per cui, trattandosi in ipotesi di nullità di carattere generale non assoluto, da dedurre nei termini stabiliti dall'art. 182 c.p.p., comma 2, è maturata la relativa preclusione.

9. Le argomentazioni fin qui svolte giustificano la pronuncia di rigetto dei ricorsi, alla quale segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015