Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione III (già divisione VI)
Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro

A

Direzioni Reg.li e Terr.li del lavoro
D.G. per l’Attività Ispettiva
Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.
Assessorati alla Sanità delle Regioni
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Bolzano - Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro
ASL (per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni)
INAIL
Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
Organizzazioni rappresentative dei soggetti abilitati
LORO SEDI


Oggetto:

Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.



A seguito di numerose richieste di chiarimenti concernenti l’applicazione del D.I. 11.4.2011, su conforme parere della Commissione di cui all’Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

1. Attrezzature di lavoro costituite da più bombole
Si fa riferimento alle attrezzature di lavoro costituite da più bombole, rientranti nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., collegate in parallelo ad un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto, che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo. Al riguardo, considerato che la determinazione della tariffa per le verifiche periodiche è in funzione dell'energia immagazzinata (espressa in litri x bar), ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento(1) (espressa in bar), per il calcolo della suddetta capacità, e quindi della relativa tariffa applicabile a questa tipologia di attrezzatura, si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole. A titolo esemplificativo e non esaustivo rispondono alle attrezzature di lavoro di cui sopra le installazioni fisse costituite da complessi di bombole per lo stoccaggio di metano utilizzate nelle stazioni di rifornimento per autotrazione e per l’alimentazione di impianti di processo (vedere ad es. Fig. n. 1 e Fig. n. 2).
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(1) Per “pressione di funzionamento” si intende la “pressione massima ammissibile PS” così come definita dalla direttiva 97/23/CE (PED)

 

 

 

2. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW e serbatoi di GPL
Fermo restando quanto previsto al punto 4 della Circolare n. 23/2012 di questo Ministero, si ribadisce che gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e cioè a quelle attrezzature di lavoro necessarie all’attuazione di un processo produttivo destinate ad essere usate durante il lavoro.

3. Decreto dirigenziale del 23.11.2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”, adeguamento all'indice ISTAT delle tariffe
Si comunica che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto dirigenziale del 23.11.2012, le tariffe previste per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riportate in allegato al suddetto decreto dirigenziale, sono aggiornate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014, pari a + 0,9%. Le tariffe adeguate all’indice ISTAT sono riportate nelle tabelle dell’Allegato n. 1.

4. Segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati
In conformità all’Allegato III del D.I. 11.04.2011 l’INAIL e le ASL, ovvero le ARPA, nei casi previsti, devono inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati, a questo Ministero. Il Ministero per il tramite della Commissione di cui al decreto succitato, tenuto conto di quanto previsto al punto 3 dell’Allegato III del medesimo decreto, entro il periodo di validità quinquennale dell’abilitazione, può procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei suddetti Soggetti Abilitati. Infine, a seguito delle suddette segnalazioni o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei Soggetti Abilitati, acquisito il parere della Commissione, l’iscrizione nell’elenco dei Soggetti Abilitati emanato con decreto dirigenziale, viene sospesa con effetto immediato o nei casi di particolare gravità viene revocata con provvedimento dirigenziale adottato da questo Ministero di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Sviluppo Economico. Al fine di fornire un utile contributo per l’individuazione delle eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati nell’effettuazione delle verifiche periodiche, cui corrispondono specifici provvedimenti, è stata predisposta la tabella riportata nell’Allegato n. 2 ed il Modello di cui all’Allegato n. 3 per effettuare dette segnalazioni.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Onelli

Ministero della salute
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Raniero Guerra

Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio


Allegati