Cassazione Penale, Sez. 3, 06 novembre 2014, n. 45919 - Obbligo di valutazione del rumore


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
T.A., n. (OMISSIS);
avverso la sentenza del tribunale di LECCE - sez. dist. CAMPI SALENTINA - in data 11/10/2007;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza per estinzione del reato per prescrizione.


Fatto

1. T.A. ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza del tribunale di LECCE - sez. dist. CAMPI SALENTINA -, emessa in data 11/10/2007, depositata in data 8/11/2007, con cui l'imputato veniva condannato alla pena di 4.000,00 euro di ammenda, con il concorso di attenuanti generiche, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 40, comma 1 e art. 50, lett. a), per non avere, quale amministratore unico della ditta 2S.IMM s.r.l., esercente produzione di manufatti in legno, provveduto alla valutazione del rumore durante il lavoro (fatto accertato in data (OMISSIS)).

2. Con il ricorso, proposto dal difensore di fiducia cassazionista dell'imputato, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 40, comma 1 e art. 50, lett. a), artt. 2 e 43 c.p.. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto il tribunale, ritenendo che il ricorrente avesse omesso la valutazione del rumore, pur ammettendo contestualmente il mancato superamento dei limiti legislativamente previsti, sarebbe così incorsa nelle dedotte violazioni; l'illogicità della decisione risulterebbe manifesta laddove il giudice non avrebbe tenuto conto di quanto affermato dal ct. della difesa che aveva precisato che quando non si superano gli 80 dB, non si riconosce alcun rischio rumore; secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, il mancato superamento di detto limite fa venir meno l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio rumore; inoltre, aggiunge il ricorrente, l'obbligo di effettuare nuove misurazioni del rumore è giustificato solo nel caso di mutamenti della lavorazioni atti ad incidere in modo sostanziale sul rumore prodotto, circostanza da escludersi nel caso in esame, in quanto i macchinari aziendali erano rimasti immutati nel corso degli ultimi 16 anni, ed, in ogni caso, venivano impiegati per meno di un'ora nella giornata lavorativa, attesa la natura prevalentemente artigianale delle lavorazioni effettuate. Deduce, poi, che, pur ammettendo che il ricorrente fosse obbligato alla misurazione, difetterebbe in ogni caso l'elemento psicologico del reato, attesa la sua assoluta buona fede, avendo agito nell'erroneo convincimento di non essere tenuto ad effettuare nuove misurazioni del rumore; egli sarebbe stato indotto nella convinzione della liceità del proprio comportamento dalla circostanza dell'immutabilità dei macchinari utilizzati e dalla natura artigianale dell'attività lavorativa esercitata.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c) ed in relazione agli artt. 132 e 133 c.p..

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto il giudice non avrebbe minimamente motivato in ordine ai criteri di determinazione della pena base, limitandosi a concedere le attenuanti generiche, senza spiegare le ragioni per le quali non era "partito" dal minimo edittale; l'aver riconosciuto le attenuanti generiche, non lo esimeva dal motivare sul punto, soprattutto alla luce dell'assenza dei precedenti penali e dell'assoluta vaghezza del quadro probatorio.

Diritto

 

3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

4. Seguendo l'impostazione logico - sistematica imposta dalla struttura dell'impugnazione di legittimità, dev'essere esaminato il primo motivo di ricorso con cui il tribunale, ritenendo che il ricorrente avesse omesso la valutazione del rumore, pur ammettendo contestualmente il mancato superamento dei limiti legislativamente previsti, avrebbe violato la fattispecie penale.

La censura è manifestamente infondata, in quanto è pacifico che la norma violata (D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 40 oggi abrogata e sostituita, senza modificazioni sostanziali, dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 181, che peraltro si pone in rapporto di continuità normativa con la previgente disposizione: Sez. 3, n. 35946 del 02/07/2010 - dep. 07/10/2010, De Francesco, Rv. 248491), obbliga il datore di lavoro a eseguire la valutazione del rischio rumore nell'ambiente di lavoro. Il D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 40 infatti, affermava chiaramente al comma 1 che "il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste"; il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 181 disposizione generale contenuta nel Tit. 8^, applicabile a tutti i rischi derivanti dall'esposizione ad "agenti fisici" (tra cui, appunto, il rischio rumore negli ambienti di lavoro), prevede espressamente che "nell'ambito della valutazione di cui all'art. 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi".

Sia la previgente che la nuova disposizione, dunque, prevedono come obbligatoria per il datore di lavoro la valutazione di detto rischio, cui questi non può pertanto sottrarsi. A comprova di tale assunto, si noti, l'art. 190, comma 2 riguardante specificamente la valutazione del rischio "rumore", puntualizza che "Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione", principio che era già contenuto nella previgente disciplina (D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 40, commi 1 e 2). L'obbligo della valutazione del rischio rumore, del resto, discendeva dall'art. 40, comma 6 (applicabile all'epoca del fatto) che obbligava il datore di lavoro a redigere e tenere a disposizione dell'organo di vigilanza un rapporto nel quale fossero indicati i criteri e le modalità di effettuazione delle vantazioni ...(omissis)", obbligo che oggi è stato ulteriormente specificato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 181, comma 3 che, inequivocamente, chiarisce come "la valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'art. 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata", imponendo cioè al datore di lavoro l'obbligo di eseguire comunque la valutazione del rischio (nella specie, rumore), salva la possibilità per lo stesso di giustificare una più dettagliata valutazione, il che, in altri termini, significa che una valutazione, sia pure generica di detto rischio, debba essere eseguita.

In altri termini, una cosa è la valutazione del rischio rumore, che va eseguita obbligatoriamente, altro è la misurazione (e l'adozione della misura finalizzate ad eliminare o ridurre il rischio) che può anche non seguire la valutazione ove ricorrano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 190, comma 2. Alla luce di quanto sopra, non rileva la circostanza che il consulente tecnico abbia affermato che se non si superano gli 80 dB non debbano essere assunti provvedimenti, in quanto la circostanza che non si "dovessero assumere provvedimenti" non escludeva che venisse svolta, anzitutto, la valutazione del rischio rumore, e che, quindi, eventualmente, si procedesse alla misurazione. Nel caso in esame, per come risulta dall'impugnata sentenza, il datore di lavoro (nella cui azienda venivano svolte attività di lavorazione e produzione di manufatti in legno, con presenza di impianti e macchinari rumorosi, comportanti l'obbligo di valutare l'entità del rischio) non aveva mai eseguito la valutazione di detto rischio, donde la fattispecie penale risulta assolutamente integrata nei suoi elementi oggettivi.

4.1. Quanto, infine, all'asserita buona fede, non rileva quanto dedotto dal ricorrente (ossia il convincimento soggettivo di non essere tenuto alla valutazione per la natura dell'attività e per la "stabilità" del luogo di lavoro, nel senso che i macchinari in uso erano sostanzialmente rimasti immutati nel tempo), ai fini della esclusione dell'elemento oggettivo.

Sul punto, infatti, non va dimenticato che il reato contestato al ricorrente è punibile a titolo di colpa, essendo irrilevante l'animo di violare la legge, dovendosi ricordare che quanto invocato dal medesimo altro non è che l'ignoranza della legge che, dunque, non può trovare giustificazione. Pacifico è, del resto, il principio, già in precedenza affermato da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui, a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l'ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosidetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia.

Tale obbligo è invece - per quanto di interesse, con riferimento alla fattispecie in esame - particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994 - dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885).

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, datore di lavoro si è difeso sostenendo di non aver eseguito la valutazione convinto della liceità del proprio comportamento, convincimento soggettivo non derivato nè dal comportamento positivo degli organi amministrativi nè da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, donde l'irrilevanza di tale convincimento ai fini di ritenere giustificata la condotta posta in essere dal medesimo.

5. Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di merito.

Ed infatti, il D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 50, comma 1, lett. a), prevedeva, all'epoca del fatto, per la violazione dell'art. 40, commi da 1 a 5, la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni; nel caso in esame, la pena base era stata determinata nel minimo in Euro 6.000,00 di ammenda, pena di poco superiore al minimo edittale (pari ad Euro 5164,00 di ammenda), dunque la motivazione del primo giudice, che qualifica come "equa" detta pena era di per sè sufficiente, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c.p., comma 3, anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 - dep. 03/09/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

Deve, tuttavia, doversi tenere conto, in applicazione dell'art. 2, c.p. del "nuovo" trattamento sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 219 indubbiamente più favorevole rispetto al previgente regime sanzionatorio, prevedendosi, per la violazione dell'art. 190 del medesimo decreto, l'irrogazione dell'ammenda da Euro 2.740,00 ad Euro 7.014,40 (importo così rivalutato, a decorrere dal 1 luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell'art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento, come sostituito dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 9, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99). E', dunque, evidente che la sanzione pecuniaria assunta come pena base dal giudice di merito (Euro 6.000,00 di ammenda), alla stregua dell'attuale trattamento sanzionatorio, si attesta in misura prossima al massimo edittale oggi previsto per la violazione contestata (pari, come detto, ad Euro 7.014,40). Ne discende, dunque, come precisato da questa Corte, che l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013 - dep. 26/06/2013, Pasquali, Rv. 258356).

6. L'impugnata sentenza dovrebbe, quindi, essere annullata con rinvio al giudice di merito per il censurato vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza della pena irrogata, alla luce dello ius superveniens costituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008. Il reato, tuttavia, si è estinto per prescrizione, in assenza di sospensioni del termine massimo quinquennale, alla data del 13 novembre 2009. L'intervenuta estinzione del reato, pertanto, preclude l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, atteso che - come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

7. Deve, conclusivamente, pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2014