Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 9 marzo 2015
Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.
G.U. 14 marzo 2015, n. 61
IL DIRETTORE GENERALE
per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e l'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1931, n. 281, del Ministro per le comunicazioni concernente l'approvazione delle norme per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico degli ascensori destinati al trasporto di persone;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, recante l'approvazione del regolamento concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato;
Visto l'art. 1, comma 3, e gli articoli 3, 4, 5 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23, del Ministro dei trasporti recante norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri;
Visto il decreto 15 marzo 1993 del Ministro dei trasporti recante disposizioni riguardanti l’idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme di attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori;
Visto il decreto 4 dicembre 2003 del Ministro delle attività produttive con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sono state pubblicate le norme tecniche nazionali, denominate UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
Visto il decreto 18 febbraio 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante disposizioni per i Direttori ed i Responsabili dell'Esercizio e relativi sostituti e per gli Assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri;
Visto il decreto 17 settembre 2014, n. 288, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014, n. 346, di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e dei relativi compiti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.» (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2015);
Visto il Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, concernente: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.» (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015);
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le norme del presente decreto si applicano agli ascensori destinati al trasporto di persone in servizio pubblico.
Art. 2
Apertura al pubblico esercizio
1. Ai fini dell'apertura dell'esercizio, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'apertura stessa la Regione o l'Ente Locale concedente trasmette all'U.S.T.I.F. territorialmente competente, la seguente documentazione:
a) individuazione del Responsabile dell'Esercizio. L'incarico del Responsabile dell'Esercizio è subordinato all'assenso degli Organi regionali, o degli enti locali, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte dell'U.S.T.I.F. territorialmente competente;
b) proposta di Regolamento di Esercizio redatta dal Responsabile dell'Esercizio e controfirmata dall'esercente;
c) elenco del personale da adibire alle mansioni di sorveglianza dell'impianto ed al soccorso;
d) manuale per l'uso e la manutenzione dell'impianto;
e) relazione sul sistema di telesorveglianza, qualora non sia previsto il presenziamento, collegato ad una postazione presenziata permanentemente durante l'esercizio;
f) piano di soccorso per il recupero dei passeggeri, inclusi i portatori di handicap, in caso di immobilizzo della cabina.
2. L'U.S.T.I.F. competente territorialmente, prima dell'apertura all'esercizio:
a) esaminato il Regolamento di Esercizio comprensivo della procedura per il recupero dei passeggeri, con l'utilizzazione del personale addetto all'impianto;
b) acquisita copia della dichiarazione CE di conformità dell'ascensore redatta dall'installatore, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;
c) acquisita la nomina del Responsabile dell'Esercizio; rilascia parere all'Organo Regionale o agli Enti Locali delegati per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.
Art. 3
Esercizio
1. Agli ascensori in servizio pubblico è preposto, ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio, un Responsabile dell'Esercizio i cui requisiti, funzioni e incombenze sono stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 febbraio 2011.
2. L'esercizio dell'impianto si svolge con le modalità indicate nel regolamento di esercizio emanato, ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, dal Responsabile dell'Esercizio ed approvato dagli Organi regionali, o dagli enti locali delegati.
3. Il regolamento di esercizio contiene prescrizioni riguardanti il personale addetto, le modalità di effettuazione del servizio ed il piano di soccorso e, per quanto concerne i viaggiatori, gli obblighi, i divieti e le sanzioni.
4. Le disposizioni relative ai viaggiatori sono esposte al pubblico, in modo ben visibile ed in prossimità degli accessi.
Art. 4
Manutenzione dell'impianto
1. Al fine di garantire la buona conservazione ed il regolare funzionamento dell'impianto, la manutenzione deve essere affidata a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato.
Art. 5
Verifiche e prove periodiche
1. Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell'impianto, nonché l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall’autorità di sorveglianza in precedenti verifiche.
2. Ogni giorno, prima dell'inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell'Esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o più corse di prova a vuoto.
3. Almeno ogni sei mesi, il Responsabile dell'Esercizio provvede a sottoporre l'impianto ai controlli e prove previste dall'appendice E delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008 e s.m.i., i cui risultati vanno trascritti sul libretto dell'ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dallo stesso Responsabile dell'Esercizio.
4. Le date di effettuazione delle verifiche semestrali di cui al comma 3 sono comunicate dal Responsabile dell'Esercizio con congruo anticipo al competente U.S.T.I.F. al fine di consentire l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
5. I risultati delle verifiche e prove periodiche di cui al comma 3 sono verbalizzati e trasmessi dal Responsabile dell'Esercizio agli Organi regionali o agli enti locali delegati ed agli U.S.T.I.F. territorialmente competenti.
6. Ogni tre anni e in occasione delle revisioni speciali, o in caso di incidente, ai controlli e alle prove effettuate a cura del Responsabile dell'Esercizio, presenzia, al fine di verificarne il corretto operato, un funzionario del settore tecnico dell'U.S.T.I.F. competente per territorio, ed un rappresentante dell'Organo regionale o dell'ente locale delegato, agli effetti della regolarità dell'esercizio.
7. Gli U.S.T.I.F. possono disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nonché richiedere l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.
Art. 6
Disposizioni abrogate
1. E' abrogato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 gennaio 2010, recante «Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone».
2. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto 5 marzo 1931, n. 281, del Ministro per le comunicazioni.
Art. 7
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2015
Il direttore generale: Di Giambattista