Tipologia: CCNL
Data firma: 6 marzo 1991
Validità: 01.06.1991 - 31.05.1994
Parti: Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e Fisascat-Cisl
Settori: Istituti per il Sostentamento del Clero
Fonte: CNEL
Sommario:
Titolo I Sfera di applicazione del contratto Art. 1 - Campo di applicazione Titolo II Assunzione Art. 2 - Assunzione Art. 3 - Periodo di prova Titolo III Classificazione del personale Art. 4 - Classificazione del personale Titolo IV Orario di lavoro Art. 5 - Orario di lavoro Art. 6 - Turni di lavoro • Indennità di turno giornaliera Titolo V Lavoro straordinario Art. 7 - Lavoro straordinario Titolo VI Riposo settimanale - Festività - Festività abolite Art. 8 - Riposo settimanale Art. 9 - Festività Art. 10 - Festività lavorate Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale Art. 12 - Permessi retribuiti per festività abolite Titolo VII Ferie Art. 13 - Ferie Titolo VIII Assenze, permessi e congedi Art. 14 - Assenze Art. 15 - Congedo matrimoniale Art. 16 - Permessi ai lavoratori studenti e ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali Art. 17 - Permessi per lutto familiare Art. 18 - Ulteriori permessi Art. 19 - Congedi giornalieri Art. 20 - Aspettativa Titolo IX Chiamata e richiamo alle armi Art. 21 - Chiamata e richiamo alle armi Titolo X Tutela delle lavoratrici madri Art. 22 - Astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro Art. 23 - Riposi orari e assenza per malattia del bambino Art. 24 - Trattamento economico Titolo XI Malattia e infortunio Art. 25 - Trattamento di malattia e di infortunio Art. 26 - Aspettativa per periodi di malattia e di infortunio superiori a 180 giorni Titolo XII Missioni Art. 27 - Trattamento di missione | Titolo XIII Anzianità di servizio Art. 28 - Anzianità di servizio Art. 29 - Scatti di anzianità Titolo XIV Passaggi di qualifica e di livello Art. 30 - Passaggi di qualifica e di livello Titolo XV Trattamento economico Art. 31 - Trattamento economico Art. 32 - Indennità di contingenza Titolo XVI Mensilità supplementari Art. 33 - Tredicesima mensilità Art. 34 - Quattordicesima mensilità Titolo XVII Trattamento di famiglia Art. 35 - Trattamento di famiglia Titolo XVIII Rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 36 - Definizione del rapporto Art. 37 - Instaurazione e disciplina del rapporto Art. 38 - Riproporzionamento Art. 39 - Retribuzione giornaliera Art. 40 - Retribuzione oraria Art. 41 - Festività Art. 42 - Permessi retribuiti Art. 43 - Ferie Art. 44 - Lavoro supplementare Art. 45 - Applicazione dei principi contrattuali Titolo XIX Norme disciplinari Art. 46 - Norme disciplinari Titolo XX Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 47 - Risoluzione del rapporto e termini di preavviso Art. 48 - Trattamento di fine rapporto Titolo XXI Diritti sindacali Art. 49 - Diritti sindacali Titolo XXI Norme generali Art. 50 - Rinvio alle norme generali Titolo XXIII Condizioni di miglior favore Art. 51 - Condizioni di miglior favore Titolo XXIV Decorrenza e durata del contratto Art. 52 - Decorrenza e durata del contratto Tabella A Tabella B |
Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero
L'anno 1991, il giorno 6 del mese di marzo in Roma tra L'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, [...] in rappresentanza anche degli Istituti Diocesani ed Interdiocesani per il sostentamento del Clero e la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) [...] e i Rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero [...] visto il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero stipulato in data 16 giugno 1988 si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero.
Titolo I Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente Contatto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del personale dipendente dagli Istituti per il Sostentamento del Clero previsti dal paragrafo 1 del canone 1274 del Codice di Diritto Canonico e dall'articolo 21 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Titolo II Assunzione
Art. 2 - Assunzione
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
[...]
É in facoltà dell'Istituto di sottoporre, prima dell'assunzione, il lavoratore ad accertamenti sanitari.
Titolo IV Orario di lavoro
Art. 6 - Turni di lavoro
In relazione ad esigenze preindividuate di assicurare, in determinati settori, lo svolgersi di attività lavorative anche in orario anteriore all'inizio o successivo al termine del normale orario di lavoro, può essere istituito un turno di lavoro, della durata di otto ore, collocato in una fascia oraria che ha inizio prima delle ore 8 e termine entro le ore 22,00.
Durante il turno il personale ha diritto ad un riposo intermedio retribuito di mezz'ora.
Il riposo suddetto non può essere fruito nella fascia oraria in cui si colloca l'intervallo previsto nell'ambito del normale orario di lavoro.
Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli del cui attività possono comportare esigenze di turnazione.
Titolo VI Riposo settimanale - Festività - Festività abolite
Art. 8 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria del trattamento economico globale di cui all'art. 31, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Titolo X Tutela delle lavoratrici madri
Art. 22 - Astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro
Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi successivi al parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[...]
Art. 23 - Riposi orari e assenza per malattia del bambino
L'Istituto deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui ai precedenti commi hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Istituto.
[...]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[...]
Art. 24 - Trattamento economico
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge vigenti.
Titolo XXI Norme generali
Art. 50 - Rinvio alle norme generali
Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali sulla disciplina di rapporto di lavoro, nonché di previdenza e di assistenza sociale.
Note
* Can. 1274 - § 1. Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente.