Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 marzo 2015, n. 4462 - Classificazione dell'attività
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18783/2008 proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati PIGNATARO Adriana, CATALANO GIANDOMENICO che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ATTIVITA' TURISTICHE ALBERGHIERI MERIDIONALI A.T.A.M. S.P.A. C.F. (OMISSIS);
- intimata -
nonchè da:
ATTIVITA' TURISTICHE ALBERGHIERI MERIDIONALI A.T.A.M. S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DELL'ARGILLA 4, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPOLITANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO LAZZARO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ADRIANA PIGNATARO, CATALANO GIANDOMENICO che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 1313/2007 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/07/2007 R.G.N. 171/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l'Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
udito l'Avvocato LAZZARO ALDO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.
Fatto
Il Tribunale del lavoro di Crotone rigettava la domanda avanzata dalla Società Attività turistiche alberghiere meridionali spa - ATAM spa - diretta ad ottenere, previa disapplicazione del provvedimento di classificazione dell'INAIL per la voce di tariffa 0120 relativa ai villaggi turistici, la classificazione dell'attività svolta nella voce di tariffa 0110 relativa agli alberghi o villaggi - albergo, con diritto a ripetere le somme già versate in eccedenza. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 10.7.2007 accoglieva l'appello della società e dichiarava che l'attività svolta dalla società appellante doveva essere classificata come villaggio albergo (codice 0110 ex D.M. 18 giugno 1988 e codice 0211 ex D.M. 12 dicembre 2000) ad eccezione dell'attività di balneazione da classificare come stabilimento balneare.
La Corte territoriale, alla luce di una rilettura della consulenza d'ufficio svolta in primo grado di cui alle pp. 6 e 7 della sentenza impugnata, osservava che la struttura ricettiva gestita dalla società appellante non poteva essere qualificata come villaggio turistico che si sostanzia nell'offerta di sistemazione in allestimenti "minimi" realizzati su aree recintate per turisti in genere sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. I servizi offerti erano invece quelli tipici della sistemazione alberghiera in strutture stabili e dotate di tutti i confort propri della sistemazione alberghiera (portierato e ristorazione) non essendovi strutture di ordine minimali come tende, baracche etc.. La struttura rientrava quindi nella figura del villaggio albergo, strutture che, in una unica area, forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati. I servizi di piscina e di balneazione invece non potevano essere considerati parti della restante struttura recettiva, poichè di trattava di servizi dotati di propria autonomia e proprie peculiarità, anche in punto rischi per gli addetti alla pulizia e per gli utenti sicchè dovevano essere considerati stabilimenti balneari in quanto il datore di lavoro esercitava un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione; si dovevano quindi applicare le specifiche tariffe.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'INAIL con due motivi; resiste controparte che ha proposto anche ricorso incidentale con un motivo cui resiste l'INAIL con controricorso. Le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..
Diritto
Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo dell'INAIL si allega la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 40 e 41 e della tariffa dei premi già attuata con D.M. Lavoro 18 giugno 1988 e con D.M. 12 dicembre 2000, violazione degli artt. 1, 2 e 4 delle Modalità per l'applicazione della tariffa di cui al D.M. 18 giugno 1988; del D.M. 12 dicembre 2000, artt. 4, 5 e 7; violazione e falsa applicazione della L. 17 maggio 1983, n. 217, artt. 4, 5 e 7. Non bisognava far riferimento alla legge generale sul turismo n. 217/83 ai fini dell'inserimento dell'attività dell'ATAM spa di cui al presente giudizio, e quindi alle caratteristiche architettoniche della struttura ma, invece, al rischio, dell'attività lavorativa svolta come previsto e predeterminato nei decreti ministeriali.
Con il secondo motivo l'INAIL denuncia carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine ai rischi specifici della lavorazioni essendo la controversia stata decisa con riferimento all'assetto architettonico delle strutture.
I due motivi, che vanno esaminati insieme ponendo la medesima questione, appaiono fondati e pertanto vanno accolti.
Questa Corte con sentenza n. 9769/2103 ha affermato il principio per cui "ai fini della determinazione del premio da pagare per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non è consentito cercare definizioni delle lavorazioni in fonti diverse dalle tabelle contenute negli decreti ministeriali emanati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 40, comma 1, tabelle basate sull'analisi del rischio infortunistico dell'attività svolta, a meno che la lavorazione di cui si tratta non sia contemplata dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro e sempre con l'avvertenza che, in questo caso, "la relativa classificazione è effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro", come prescritto dal D.M. 12 dicembre 2000, art. 7, comma 1". Più specificamente in ordine ai problemi di inquadramento dei villaggi turistici questa Corte aveva in precedenza affermato che "ai fini dell'inserimento in una voce o in un'altra della tariffa dei premi Inail (nella specie, voce albergo o voce villaggio turistico), occorre avere riguardo esclusivamente alle indicazioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 40, basate sull'analisi del rischio infortunistico dell'attività svolta, mentre non è consentito ricorrere in alcun modo, neppure a fini di chiarificazione, a normative emanate per finalità diverse (nella specie, la legge quadro sul turismo, 18 maggio 1983, n. 217). Ne consegue che ai villaggi turistici si applica la tariffa 0213 della tabella di cui al D.M. 12 dicembre 2000, rientrando essi nella relativa nozione anche qualora offrano ospitalità di tipo alberghiero, tenuto conto che il discrimine tra albergo e villaggio turistico è correlato al diverso rischio infortunistico cui sono soggetti i dipendenti, in considerazione degli spostamenti maggiori ed all'aperto richiesti nei villaggi, rispetto a quelli minori necessari negli alberghi, limitati ad un'unica struttura interna" (Cass. n. 10523/2009). Alla stregua di tale orientamento ormai consolidato, che questo Collegio condivide pienamente, i motivi appaiono fondati in quanto nel giudizio di appello non si è verificato il rischio effettivo delle lavorazioni connesse all'attività svolta dalla società ATAM in relazione alla struttura da qualificarsi alla luce dei decreti ministeriali emanati sul punto, ma si è valutato in buona sostanza solo la sua struttura architettonica.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale si allega la violazione e falsa applicazione del D.M. 18 giugno 1988, artt. 2 e 8 e del D.M. 12 dicembre 2000, art. 4. L'utilizzazione della piscina e dell'attrezzatura sul mare del villaggio albergo erano da considerare, ai fini della tariffa dei premi INAIL, strumenti complementari ed accessori dell'attività principale alberghiera e quindi soggetti alla stessa tariffa della lavorazione principale.
Il motivo appare infondato e pertanto va rigettato. La Corte di appello ha già osservato che i servizi di piscina e di balneazione non potevano essere considerati parti della restante struttura recettiva, poichè si trattava di servizi dotati di propria autonomia e proprie peculiarità, anche in punto rischi per gli addetti alla pulizia e per gli utenti sicchè dovevano essere considerati stabilimenti balneari in quanto il datore di lavoro esercitava un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione; si dovevano quindi applicare le specifiche tariffe. La sentenza impugnata si base su un accertamento di fatto che viene contestato genericamente con una serie di affermazioni prive del loro eventuale riscontro probatorio o documentale. La motivazione appare quindi congrua e logicamente coerente; le censure oltre ad essere in ammissibilmente di merito sono del tutto generiche.
Con la memoria ex art. 378 c.p.c., l'ATAM sembra volere tardivamente eccepire il giudicato circa una pretesa rinuncia dell'INAIL a far valere la distinzione tariffaria tra varie lavorazioni (la struttura para-alberghiera e i servizi di piscina e di balneazione) in sede di ammissione dei quesiti al CTU in primo grado (con conseguente passaggio in cosa giudicata della questione), eccezione non solo tardiva (che andava semmai articolata come motivo specifico del ricorso incidentale per contestare l'avvenuta distinzione tra lavorazioni gestite dalla società in sede di appello, mentre il motivo proposto non parla di questa questione) ma anche inammissibile perchè non si ricostruisce come tale eccezione sia stata riproposta in appello, e neppure si documenta adeguatamente le circostanze allegate, in questa fase, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione. La pretesa rinuncia a domande proposte in via subordinata e all'eccezione di conto nota su tale domanda non sono stati idoneamente comprovate.
Si deve conclusivamente accogliere il ricorso principale e rigettare quello incidentale; va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015