• Datore di Lavoro
  • Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione


Responsabilità del legale rappresentante di una ditta per non aver designato gli addetti al servizio interno ed esterno di prevenzione e protezione dell'azienda.

Il ricorrente afferma che "essendo la designazione degli addetti al servizio un atto interno che il datore di lavoro può compiere senza alcuna formalità e senza apporre una data certa, l'effettuazione dell'adempimento poteva essere provata con l'esibizione del documento originale, come avvenuto in udienza, anche dopo l'accertamento eseguito in data (OMISSIS) oppure con prove testimoniali."

La Corte, nel rigettare il ricorso, afferma invece che il giudice di merito ha sostenuto la "responsabilità dell'imputato alla stregua del verbale di sopralluogo in data (OMISSIS) dal quale risultava l'omessa designazione da parte del legale rappresentante della ditta degli addetti al servizio, interno ed esterno, di prevenzione e di protezione dell'azienda. In  tale situazione, l'esecuzione dell'adempimento sarebbe potuta essere dimostrata, come correttamente osservato, soltanto con la produzione di un documento avente data certa anteriore a quella dell'accertamento, mentre quello depositato dall'imputato è privo di data certa, donde la sua inidoneità, al pari della dedotta prova testimoniale, a provare a essere stato formato prima dell'accertamento."

Sussiste


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. MARMO Margherita - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pozzo di Gotto in data 14.03.2008 che lo ha condannato alla pena di Euro 2.000,00 d'ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 4, lett. b);
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Lombardo Domenico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto
OSSERVA
Con sentenza in data 14.03.2008 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condannava S.S. alla pena dell'ammenda per non avere, quale legale rappresentante della ditta Signorino legnami, designato gli addetti al servizio interno ed esterno di prevenzione e protezione dell'azienda e lo assolveva dalla contravvenzione di cui all'art. 12, stesso Decreto per non avere comunicato alle competenti autorità i nominativi delle persone designate come responsabili del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale; mancanza e manifesta illogicità della sentenza sull'affermazione di responsabilità perchè essendo la designazione degli addetti al servizio un atto interno che il datore di lavoro può compiere senza alcuna formalità e senza apporre una data certa, l'effettuazione dell'adempimento poteva essere provata con l'esibizione del documento originale, come avvenuto in udienza, anche dopo l'accertamento eseguito in data (OMISSIS) oppure con prove testimoniali.
Censurava l'imputato anche il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il primo motivo non è fondato poggiando la censura sull'apodittica svalutazione dei dati processuali che il giudice di merito ha utilizzato con argomentazioni logicamente irreprensibili ritenendo che gli elementi probatori acquisiti avessero spessore tale da giustificare l'affermazione di responsabilità dell'imputato alla stregua del verbale di sopralluogo in data (OMISSIS) dal quale risultava l'omessa designazione da parte del legale rappresentante della ditta degli addetti al servizio, interno ed esterno, di prevenzione e di protezione dell'azienda.
In tale situazione, l'esecuzione dell'adempimento sarebbe potuta essere dimostrata, come correttamente osservato, soltanto con la produzione di un documento avente data certa anteriore a quella dell'accertamento, mentre quello depositato dall'imputato è privo di data certa, donde la sua inidoneità, al pari della dedotta prova testimoniale, a provare a essere stato formato prima dell'accertamento.
Sono, quindi, logiche le argomentazioni del giudice territoriale, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure esposte nei motivi di gravame che distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.
Generica è la censura sul diniego delle attenuanti generiche alla stregua della sua inclinazione alla violazione dei precetti e sulla determinazione della pena, adeguatamente motivata alla stregua della prossimità al minimo edittale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2008