Cassazione Civile, Sez. 6 - L, ordinanza 23 marzo 2015, n. 5794 - Tassista per oltre venti anni e conseguenze delle vibrazioni: no alla rendita Inail


 

 

 

Presidente Curzio – Relatore Mancino

 

FattoDiritto



1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
2. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 7.11.2011, accoglieva il gravame svolto dall'INAIL contro la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di B.F. alla rendita da malattia professionale contratta nell'espletamento dell'attività di tassista dal 1978 al 2002, e per l'effetto rigettava la domanda.
3. B.F.e propone ricorso per cassazione fondato su un articolato motivo di ricorso con il quale la sentenza impugnata è censurata per violazione di legge (art. 3 d.P.R. 1124/1965 in relazione all'art. 41 c.p.) e vizio di motivazione, in relazione all'accertamento del nesso causale della patologia denunciata (spondiloartrosi a carico del rachide, protrusioni discali, radicolopatia moderata-grave) con l'attività lavorativa (di tassista per oltre trenta anni).
4. In sintesi il ricorrente si duole che le argomentazioni svolte dall'ausiliare officiato in giudizio non abbiano condotto a conclusioni diverse da quelle, illogicamente e contraddittoriamente, rassegnate dal CTU che ha negato l'origine professionale della malattia pur riconoscendo un ruolo concausale ai fattori di rischio (vibrazioni e posture incongrue) cui era stato esposto; che la terminologia impiegata dal CT U evidenziava una devianza dai coretti principi relativi all'equivalenza delle cause; che l'adesione della Corte territoriale alla CTU avrebbe dovuto altresì implicare l'adesione ai numerosi studi epidemiologici e contributi di letteratura dimostrativi, in modo inequivocabile, del diretto rapporto tra vibrazioni trasmesse al corpo e posture incongrue e la patologia a carico della colonna vertebrale.
5. L'INAIL ha resistito con controricorso eccependo inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato atteso che tende ad ottenere il riesame del merito della causa opponendo un diverso apprezzamento alle valutazioni del giudice di merito, fondate su adeguata e logica motivazione con riferimento al parere, articolato e diffuso, dell'ausiliare, officiato in sede di gravame, che ha concluso nel senso che l'attività di tassista del B.F. aveva potuto svolgere, al più, un'efficacia causale di assai modesto rilievo nell'eziopatogenesi della spondilodiscoartrosi, direttamente riferibile a fattori extralavorativi.
7 Trattasi, in ogni caso, di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte che ha osservato che i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (v., ex multis, Cass., sesta sezione L, ord. 7738/2013 ed i precedenti ivi richiamati).
8. Va anche aggiunto che la decisione della Corte territoriale si è, in definitiva, uniformata alla costante elaborazione di questa Corte di legittimità secondo cui, ove la patologia denunciata presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale relativo all'origine lavorativa della malattia, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v., Cass., SU, 11353/2004; Cass. 15080/2009; Cass. 12909/2000 e successive conformi; v., inoltre, Cass. 17438/2012).
9. Ne consegue il rigetto del ricorso.
10. Sebbene soccombente, la parte ricorrente resta esonerata dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sussistendo le condizioni previste dall'ars 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.