Tipologia: CCNL
Data firma: 15 luglio 2014
Validità: 01.08.2014 - 31.07.2017
Parti: Sistemacoop/Sistema Commercio e Impresa e Fesica Confsal, Confsal Fisals/Confsal
Settori: Terziario, Settore produzione e lavoro, Industria, Artigianato
Fonte: sistemacommercio.it

Sommario:

Premessa
Regolamento interno alle cooperative
Considerazioni preliminari
Titolo I Campo di applicazione
Art. 1 Campo di applicazione
Titolo II Decorrenza, durata e validità
Art. 2 Decorrenza
Art. 3 Durata
Art. 4 Validità
Titolo III Relazioni sindacali
Art. 5 Contrattazione di I livello
Art. 6 Contrattazione di II livello
Art. 7 Diritti sindacali
Art. 8 Esclusività di stampa e distribuzione dei contratti
Art. 9 Efficacia del contratto
Art. 10 Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 11 Composizione delle controversie
Art. 12 Rapporti sindacali fra le parti
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 13 Classificazione del personale
Art. 14 Mansioni promiscue, mutamento mansioni, jolly
Art. 15 Il lavoratore autonomo e il socio cooperatore
Art. 16 Il quadro superiore
Art. 17 Inquadramento delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 18 Assunzione, documentazione
Art. 19 Periodo di prova
Art. 20 Orario di lavoro
Art. 21 Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro e banca ore
Art. 22 Reperibilità
Art. 23 Richiamo in servizio
Art. 24 Lavoro multiperiodale a tempo pieno
Art. 25 Lavoro non soggetto a limitazioni di orario
Art. 26 Lavoro minorile
Art. 27 Lavoro domenicale festivo e notturno
Art. 28 Lavoro straordinario
Art. 29 Lavoro a turni
Titolo VII Tipologie del rapporto di lavoro
Art. 30 lavoro a tempo determinato
Art. 31 Lavoro ripartito
Art. 32 Lavoro intermittente
Art. 33 Lavoro somministrato
Art. 34 Lavoro a tempo parziale
Art. 35 Apprendistato
Art. 36 Telelavoro
Titolo VIII Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 37 Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 38 Ferie
Art. 39 Aspettativa
Art. 40 Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 41 Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 42 Formazione permanente e continua
Art. 43 Volontariato
Art. 44 Preavviso
Art. 45 Cessione - Trasferimento fallimento dell'azienda
Art. 46 Cessazione di appalto
Art. 47 Risarcimento danni
Titolo IX Tutele
Art. 48 Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 49 Genitori di disabili e tossicodipendenti
Art. 50 Lavoratori immigrati
Art. 51 Lavoratori disabili
Art. 52 Occupazione femminile
Art. 53 Maternità
Art. 54 Congedo per matrimonio
Art. 55 Diritto allo studio
Art. 56 Tutela del lavoratore nell’ambiente di lavoro
Titolo X Trattamento economico

Art. 57 Trattamento economico
Art. 58 Tredicesima mensilità
Art. 59 Indennità varie
Art. 60 Reclami sulla busta paga
Art. 61 Trattamento di fine rapporto
Art. 62 Indumenti di lavoro
Art. 63 Trattamento economico quadro superiore
Art. 64 Trattamento economico del lavoratore autonomo e del socio cooperatore
Titolo XI Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 65 Divieti
Art. 66 Doveri delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 67 Provvedimenti disciplinari
Art. 68 Licenziamento per mancanze
Titolo XII Bilateralità e welfare contrattuale
Art. 69 Gli strumenti ed i servizi della bilateralità
Art. 70 Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua - Formazienda
Art. 71 Ente bilaterale nazionale del terziario Ebiten
Art. 72 Previdenza complementare
Art. 73 Sanità integrativa
Art. 74 Patronati
Titolo XIII Salute e sicurezza
Art. 75 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro
Art. 76 Privacy sui luoghi di lavoro
Titolo XIV Norme finali e generali
Art. 77 Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 78 Norma generale
Art. 79 Clausola di salvaguardia
Art. 80 Allineamento contrattuale
Allegati
Allegato A Schema di accordo per l'incremento della produttività del lavoro di livello territoriale
Allegato B Schema di accordo per l'incremento della produttività del lavoro di livello aziendale
Allegato C Buone prassi per l'affidamento del lavoro autonomo - Accordo Economico Collettivo
Allegato D Modello di Regolamento Interno della cooperativa
Allegato E Libretto formativo del cittadino
Allegato F Trasmigrazione e armonizzazione contrattuale
Allegato G.1 Accordo interconfederale istitutivo di un fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese denominato “Formazienda”.
Allegato G.2 Accordo interconfederale nazionale per la costituzione di un organismo bilaterale denominato Ente Bilaterale Nazionale del terziario, in sigla Ebiten, e degli Ebiten regionali/provinciali competenti per territorio
Allegato G.3 Accordo interconfederale nazionale sul rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo
Allegato G.4 Accordo interconfederale integrativo dell’accordo interconfederale sul rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo
Allegato G.5 Accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali
Allegato G.6 Accordo interconfederale in materia di apprendistato
Allegato G.7 Protocollo d'intesa per l'estensione dell’operatività e della platea dei beneficiari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità

Contratto collettivo di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori operanti nel settore produzione e lavoro – industria e artigianato

L'anno 2014, il giorno 15 del mese di luglio in Roma, tra l'associazione Nazionale Sistema Cooperativo in sigla - Sistemacoop […], con l'assistenza della Confederazione Autonoma italiana del Commercio, del Turismo, del Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie imprese - Sistema Commercio e Impresa […] e la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - Fesica Confsal […], la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri - Confsal Fisals […], con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - Confsal […], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori operanti nel settore produzione e lavoro - industria e artigianato costituito da n. 80 articoli oltre gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso CCNL.

Premessa
Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie ritengono il presente CCNL disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e nell'ambito degli assetti contrattuali previsti dall'Accordo Quadro riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009.
Il CCNL è di durata triennale tanto per la parte economica che normativa ed avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale e per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio -in sostituzione del tasso di inflazione programmata l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA,
Le parti firmatarie intendono dare con il presente articolato una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Il Settore produzione e lavoro - industria e artigianato, in relazione alle sfide dettate dai cambiamenti in corso e all'esigenza di una crescente competitività, gioca un ruolo di primaria importanza per tutto il paese sia in termini occupazionali che in termini di capacità produttiva così come richiamato dall'art. 46 della Costituzione dove si prevede che "la repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende".
Le parti firmatarie attraverso mature relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita del sistema. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese operano eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la capacità di sviluppo del sistema.
Le parti firmatarie, nell'ambito della contrattazione di I e II livello, intendono sviluppare le ipotesi di integrazione tra il mondo dell'istruzione e del lavoro in una prospettiva di dialogo permanente teso ad anticipare, attraverso la formazione scolastica superiore e universitaria, le richieste di profili professionali adeguati per le esigenze del settore.
Le medesime Parti intendono sostenere l'aggregazione tra imprese attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Le stesse Parti intendono altresì sostenere, in linea con gli indirizzi provenienti dall'Unione Europea e anche di concerto con gli Organi governativi, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati, a garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli e del Mezzogiorno, a sviluppare le aree a forte vocazione industriale, a sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro, a potenziare la cultura d'impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa.
Considerata l'esigenza di dare attuazione alle intese e agli Accordi Interconfederali sottoscritti dalle parti Firmatarie in materia di bilateralità e pariteticità, le medesime parti confermano che la contrattazione collettiva, nelle diverse modalità di espressione, costituisce la "chiave di volta" per influire sulla regolazione del rapporto di lavoro. Inoltre, attraverso i principali istituti contrattuali, è possibile garantire adeguate risposte ai problemi afferenti lo sviluppo delle tutele sia dei lavoratori che delle imprese del settore produzione e lavoro - industria e artigianato.
In tal senso le parti stipulanti il presente CCNL ribadiscono l’importanza di una contrattazione articolata su due livelli, l'uno nazionale e di categoria e l'altro territoriale/aziendale e/o di altra natura quale strumento necessario per rinforzare il sistema delle relazioni industriali e per ridurre quella notevole conflittualità che ha determinato una costante difficoltà nei rinnovi contrattuali provocando dei danni sia ai datori di lavoro che ai lavoratori.
Inoltre, le stesse parti, ritengono opportuno favorire, anche con l'ausilio dell'Osservatorio operante presso Ebiten, il consolidamento degli strumenti della bilateralità per lo sviluppo di adeguati servizi a favore delle imprese e dei lavoratori in materia di:
■ interventi e servizi per lo sviluppo dell'apprendistato professionalizzante;
■ sostegno al reddito
■ sostegno alla contrattazione settoriale e di II livello con il supporto di Ebiten
■ conciliazione
■ welfare integrativo
■ formazione permanente e continua riconducibile al Formazienda;
■ salute e sicurezza negli ambienti di lavoro riconducibile all'Ebiten
■ previdenza complementare (riconducibile al fondo intercategoriale da individuare);
■ assistenza sanitaria integrativa {nell'ambito dello specifico Fondo di assistenza sanitaria integrativa da individuare).
Le parti firmatarie condividono l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello promuovendone l'effettività e garantendo una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra rappresentanze delle aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori.
A maggior ragione nell'attuale congiuntura di crisi economica, si rende indispensabile il ricorso alla contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale nelle sedi previste dal secondo livello di contrattazione, come meglio descritto negli schemi di accordo per la produttività di cui agli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CCNL.
Ulteriore impulso andrebbe garantito per quegli interventi di sostegno al mercato del lavoro o di contenimento al costo del lavoro o che incidono in modo sostanziale sulla produttività i quali dovrebbero fare scattare in via strutturale una fiscalità premiale attraverso gli istituti della decontribuzione / detassazione.
Nell'ambito dell'Osservatorio istituito presso Ebiten, le parti sociali firmatarie ritengono inoltre utile avviare una valutazione delle possibili iniziative tese a sviluppare azioni ed interventi per l'adattamento degli strumenti e degli istituti contrattuali alle esigenze dimensionali delle imprese del settore produzione e lavoro - industria e artigianato.
Questo sarebbe funzionale all'identificazione in prospettiva futura di un contratto forte di competenza, leggero nella sua caratterizzazione generale ma adatto per la realtà imprenditoriale, che guardi non solo alla categoria ma che punti a rispondere alle esigenze aziendali (con attenzione in particolare alle imprese fino 15 addetti e alle imprese da 16 a 50 addetti), rappresentando un primo punto di straordinaria ed attrattiva opportunità di una politica di rappresentanza a tutela delle problematiche delle imprese che sono nettamente distinte dalle problematiche delle grandi imprese.
Le parti riconoscono che di norma il rapporto lavorativo si affianca al rapporto sociale, e pertanto ribadiscono l'importanza del regolamento interno quale ulteriore strumento di regolazione del rapporto dei lavoratori che abbiano anche la qualifica di soci. Attraverso il rapporto associativo, i soci concorrono in maniera diretta e secondo le norme statutarie e del regolamento interno alla gestione dell'impresa, anche alla luce degli articoli 45 e 46 della Costituzione.
Per tale ragione, le parti danno atto che Sistema Cooperativo ha predisposto un "modello di regolamento" di cui all’allegato "D" coerente con le disposizioni del presente contratto collettivo che si allega costituendone parte integrante e sostanziale.
Pertanto per i lavoratori che siano anche soci, le norme del presente contratto sono integrate da quelle dei regolamenti interni adottati dalle cooperative conformi al modello allegato predisposto da Sistema Cooperativo.
Visto quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e s.m.i. , le parti si impegnano ad offrire una regolazione inderogabile anche ai soci lavoratori che instaurino con l’azienda un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Pertanto, viene offerto uno strumento che costituisce parte integrante del presente contratto collettivo denominato "Buone prassi per l'affidamento del lavoro autonomo - Accordo Economico Collettivo", allegato al presente CCNL sotto la lettera "C".

Titolo I Campo di applicazione
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative, dai consorzi di esse, dalle altre forme associate di esercizio dell'impresa (società di capitali e di persone, associazioni professionali, associazioni temporanee, reti di impresa, etc.) nonché dalle imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Sistema Cooperativo operanti nei settori:
A) Tessile abbigliamento e moda
B) Chimico e affini
C) Informatico, comunicazione e servizi innovativi
D) Grafico, cartario-cartotecnico
E) Metalmeccanico argentiero e orafo
F) Lapideo
G) Laterizi e manufatti in cemento
H) Legno mobili e arredo
1.A - Settore tessile abbigliamento e moda
Il presente contratto si applica ai lavoratori dei seguenti settori:
Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero compresi i seguenti comparti:
■ tutto il tessile tradizionale (es.: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.);
■ alta moda;
■ lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto;
■ lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo;
■ lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni;
■ lavorazione o confezione di pellicceria;
■ lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo;
■ bottoni;
■ lavorazione e confezione di guanti;
■ lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc;
■ modisterie;
■ riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio;
■ ricamo;
■ rammendo;
■ merletti;
■ bomboniere in tessuto;
■ borse con lavorazione all'uncinetto;
■ retine per capelli;
■ fiori artificiali;
■ lavorazione e confezione arredi sacri;
■ scialli in genere, ventagli;
■ modelli in carta;
■ oggetti di cucito in genere;
■ studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard;
■ spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione di parrucche;
■ produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc;) sia fabbricato;
■ lavanderia, puliture a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere;
■ occhiali o articoli inerenti l'occhialeria (es. montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc.) e che svolgono l'attività di ottica.
1.B - Settore chimico e affini:
Il presente contratto si applica ai lavoratori dei seguenti settori:
Settore Chimico
■ chimica e settori collegati (cosmetici e profumi, colle e vernici, prodotti per detergenze, cere, candele, ecc.);
■ gomma plastica;
■ vetro;
■ vetroresina;
■ presidi sanitari (prodotti in gomma o plastica per l'igiene e la profilassi);
■ erboristeria;
■ lavorazione lampade;
■ trattamento acque;
■ depurazione;
■ pirotecnica;
■ trattamento e compostaggio dei rifiuti e dei fanghi.
Settore Ceramico
■ ceramica;
■ terracotta;
■ porcellane;
■ gres;
■ decorazioni di piastrelle;
■ abrasivi;
■ refrattari;
■ i mestieri artistici e tradizionali ed il restauro appartenenti al settore ceramica.
1.C - Settore informatico, comunicazione e servizi innovativi
Settore informatico e dei servizi Innovativi:

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai lavoratori del seguenti settori:
■ i servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware;
■ la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, Web ed affini);
■ l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. Rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici;
■ i servizi innovativi rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità ed affini), fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali;
■ le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call-center;
■ settore fotolaboratori per conto terzi.
Settore comunicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai lavoratori operanti nei seguenti settori:
■ arti grafiche:
■ prestampa;
■ stampa (tradizionale e digitale);
■ legatoria;
■ serigrafia;
■ editoria;
■ cartotecnica;
■ grafica pubblicitaria;
■ grafinformatica;
■ studi di progettazione tecnico-grafica;
■ fotografia, videofotografia ed affini;
■ eliografie;
■ copisterie; 
■ servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in tale attività quelle nelle quali l'implementazione e manutenzione di hardware risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici);
■ la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, web ed affini);
■ l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici);
■ i servizi innovativi rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità ed affini), fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali;
■ la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
1.D - Settore grafico, cartario e cartotecnico
Settore grafico ed affine e settore editoriale:

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai lavoratori operanti nei seguenti settori:
■ progettazione grafica;
■ l'insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato per prodotto finito;
■ operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
■ stampa con tutti i procedimenti (offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale);
■ allestimento degli stampati;
■ legatoria;
■ editoria di libri;
■ editoria di periodici;
■ editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
■ editoria elettronica e multimediale;
■ studi grafici e i servizi alla comunicazione;
■ stampa digitale;
■ gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su Internet;
■ progettisti e documentaristi;
■ estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Settore cartario-cartotecnico:
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai lavoratori operanti nei seguenti settori:
■ attività cartotecniche propriamente dette (buste, registri, quaderni, raccoglitori, piatti e bicchieri di carta, articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, ecc.);
■ attività di fabbricazione di:
■ sacchi e sacchetti;
■ astucci;
■ scatole;
■ imballaggi flessibili in genere di carta e cartone anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, ecc;
■ carte da parati;
■ carte patinate gommate paraffinate;
■ carte sensibili;
■ carte e cartoni ondulati. 
1.E - Settore metalmeccanico argentiera e orafo
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai lavoratori operanti nei Settori della Metalmeccanica e della Installazione di impianti, ed in particolare:
■ ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro; alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati; ai laboratori ed officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici; A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese artigiane metalmeccaniche regolate dai presente contratto i seguenti laboratori ed officine:
■ meccanica di precisione {esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini), tornerie in genere, produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo;
■ alle modellerie metalliche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere, come ad esempio: fonderie di bronzo, fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie, laboratori galvanici;
■ alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari;
■ alle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli, di cui alla legge 122/92, come ad esempio: carrozzeria, meccanica-motoristica, elettrauto, gommisti, centri di revisione, autolavaggi, installatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e metano, riparatori moto e cicli, soccorso stradale;
■ alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche;
■ produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli per allestimento di stand, punti vendita, negozi, mostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti per l'illuminazione e relative parti grafiche;
■ produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli e relative strutture portanti, per impianti pubblicitari da interno e da esterno (insegne luminose e non, targhe, cartellonistica, segnaletica, ecc.);
■ nonché ai lavoratori delle imprese del Settore Orafo, Argentiero, della Bigiotteria e della Orologeria ed Affini, intendendosi per tali quelle aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare: ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero, affine destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all’attività di restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
■ alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
■ ai costruttori e riparatori di orologi.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le imprese orafe, argentiere ed affini, regolate dal presente contratto i seguenti laboratori: orafi, argentieri, cassai, incisori, incastonatori, bigiottieri, smaltatori e miniaturisti, gioiellieri, lavorazione pietre preziose, imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafo/argentiero, lavorazione pietre dure, attività di realizzazione di modelli.
Il presente contratto collettivo si applica, altresì, ai dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel Settore Odontotecnica ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1264 e R.D. 31 maggio 1928, n. 1334.
1.F - Settore lapideo
Il presente CCNL si applica ai lavoratori del settore lapideo e più nello specifico:
■ escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, quali: marmo, alabastro, granito, sienite, diorite, pomice, quarzite, serizi, porfido, ecc.; travertino, ardesie, pietre silice e pietre calcaree, tufi, altre pietre affini e marne, lavorazione, lavorazione artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali (compresa l'eventuale posa in opera), produzione dei granulati, cubetti, polveri, pietrame e pietrisco;
■ lavorazione delle selci;
■ produzione di sabbia e ghiaia;
■ produzione e lavorazione di marmi composti; 
■ produzione e lavorazione di manufatti cementizi;
■ produzione di cemento, calce, gesso e laterizi;
■ produzione, lavorazione e posa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale (tombe, lapidi, monumenti), ad esclusione di quelle inserite nel ciclo edile.
1.G - Settore laterizi e manufatti in cemento
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai lavoratori delle imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
1.H - Settore legno mobile e arredo
Il presente contratto si applica ai lavoratori delle imprese in cui si usa o si rinvia all'uso della materia prima legno e dei suoi derivati, o gli agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.):
■ bigonciai, bottai, mastellai, tinai;
■ carpentieri;
■ carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;
■ cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuolai, paliets e contenitori;
■ corniciai;
■ costruttori, manutentori e allestitori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali;
■ doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;
■ ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami;
■ aziende di progettazione e/o di design di elementi di arredamento ligneo: per interni ed esterni ad uso abitativo, commerciale, industriale; per la nautica anche da diporto;
■ arredo urbano;
■ per i giardini, parchi giochi, piscine;
■ per roulotte e camper, veicoli ricreazionali e veicoli in genere;
■ produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini di legno, fondi di calzature;
■ intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori dei mobile e di ogni elemento di arredo, scultori;
■ fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;
■ addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte;
■ piumai e pennai, materassai;
■ laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;
■ oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta;
■ laboratori di pipe e articoli per fumatori in genere, laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da biliardo;
■ tavoli da biliardo e da bowling; armi antiche prevalentemente in legno;
■ modellisti in legno e lucidatori;
■ sediai e fustai, produzioni di lettini e sdrai e ombrelloni;
■ articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico-sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti in legno in genere, bastoni e aste dorate e comuni, tornitori legno, scope, manici da frusta;
■ produzione di articoli religiosi e da ricordo;
■ infissi, e serramenti avvolgibili, abbaini;
■ oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, turaccioli comuni e da spumante, sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali;
■ segherie, segagione legna e taglialegna;
■ cartelloni stradali, pittori letteristi; allestimenti in genere, allestitori di scene anche per rappresentazioni artistiche di ogni genere - costruttori/produttori di: mobili imbottiti in genere, aziende della filiera dell'imbottito;
■ mobili e elementi di arredo vari;
■ mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini;
■ mobili e accessori per la nautica;
■ mobili e accessori per veicoli ricreazionali e per veicoli in genere;
■ di elementi di arredo ligneo urbano;
■ nobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini; 
■ produzione di paniforti, pannelli di fibra, di lana di legno, di truciolare;
■ agglomerati di legno con leganti vari;
■ travi, travi lamellari, travimassello, pedinati;
■ pavimenti in legno per interni, esterni, giardini, spiagge, piscine, arredo urbano e relativa posa in opera;
■ costruttori di case e pareti prefabbricate in legno e relativa posa in opera;
■ progettisti e costruttori di scale e trabatelli in legno e relativi accessori anche con relativa posa in opera;
■ progettisti e costruttori del sistema tetto in legno (copertura /solai /portanti /capriate /ecc.) con eventuale relativa e completa posa in opera senza il compimento delle ulteriori operazioni/attività/finiture tipiche delle aziende del settore edile ed affini;
■ trattamento e conservazione del legno;
■ produzione di sarcofaghi;
■ produzione di allestimenti e di arredamenti di stand, mostre e fiere, e relativo montaggio;
■ rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese del settore boschivo, escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.

Titolo III Relazioni sindacali
Art. 5 Contrattazione di I livello

1. Le parti, anche in considerazione dell'Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali del 22/01/2009, concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di I livello: contratto nazionale di categoria;
b) contrattazione di II livello che può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale, di filiera o in particolari contesti concordemente individuati dalle parti sociali.

Art. 6 Contrattazione di II livello
1. La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere alle imprese il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
2. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
3. Ad essa è demandata la disciplina di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) eventuale riduzione dell'orario di lavoro (ROL) per i soli lavoratori dipendenti;
[…]
d) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Art. 7 Diritti sindacali
[…]
7. In osservanza dell’art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 le aziende garantiscono l’esercizio del diritto di assemblea.
8. Nell’ipotesi di provata carenza di locali nei luoghi di lavoro, l'azienda metterà a disposizione altro locale o altra area idonea da concordare con le strutture sindacali aziendali.
[…]

Art. 10 Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
1. Le Parti concordano di avvalersi dell'operato dell'Ebiten per garantire il rispetto delle intese intercorse e proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto. A tal fine l'Ebiten:
a) esamina - ad esclusione della materia relativa alle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto;
b) individua figure professionali, anche su segnalazione delle imprese che applicano il presente CCNL, non previste nell'attuale classificazione o non sufficientemente declinate in competenze, conoscenze e abilità, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza anche ai fini della certificazione e della validazione degli apprendimenti previsti nella "Legge Fornero" (art. 4 comma 58 e 68 della Legge 28 giugno 2012, n. 92) e meglio delineati nel D.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13; a tale scopo, l'Ebiten procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei, con particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore produzione e lavoro - industria e artigianato.
c) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.
d) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle Parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle Parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.
2. In aggiunta a tutto quanto summenzionato le Parti Sociali affidano all'Ebiten i seguenti compiti da definire secondo appositi regolamenti specifici:
a) svolgere le attività di certificazione dei contratti e di conciliazione in materia di diritto del lavoro;
b) designare il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST ex D.lgs. 81/08 e s. m. i. che svolgerà le proprie funzioni presso l'azienda/unità produttiva aderente all'Ebiten e richiedente il servizio in base ai criteri previsti dall'Accordo interconfederale nazionale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48 D.lgs. 81/08)" siglato il 28 febbraio 2012 e dall'Accordo interconfederale integrativo dell'accordo interconfederale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48 D.lgs. 81/08) del 28/02/2012" siglato il 3 aprile 2012 allegati al presente CCNL

Art. 11 Composizione delle controversie
1. Presso l'ente bilaterale Ebiten è istituita la Commissione di certificazione in base alle disposizioni di cui agli articoli 75 e seguenti del D.lgs n. 276 del 2003.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, il procedimento di certificazione è disciplinato dal regolamento adottato dalla Commissione.
3. La sede di certificazione di cui ai commi precedenti è altresì sede abilitata all'esperimento del tentativo di conciliazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.
4. La composizione della commissione in funzione di organo di conciliazione e la procedura di conciliazione, salvo quanto disposto dalla legge, sono disciplinati dal regolamento adottato dalla commissione.
5. La commissione di certificazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, Legge 4 novembre 2010 n. 183 potrà istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro.
6. Le parti concordano la possibilità di pattuire clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale di cui al presente articolo le possibili controversie derivanti dal rapporto individuale di lavoro, con esclusione delle controversie in materia di risoluzione del rapporto.
7. La clausola di cui al comma precedente sarà valida solo se preventivamente certificata dalla commissione di cui ai presente articolo.
8. Presso la commissione, possono essere convalidate le dimissioni del lavoratore e la risoluzione consensuale dei rapporto in base all'art. 4 comma 17 Legge n. 92/2012.

Art. 12 Rapporti sindacali fra le parti
1. Le Parti attribuiscono un ruolo fondamentale alla rappresentanza e riconoscono con il presente contratto la valenza del dialogo e del confronto nella prospettiva della costruzione di moderne relazioni industriali che privilegiano la composizione dei problemi rispetto all'antagonismo fra le parti.
2. In questa prospettiva riconoscono il valore del lavoro quale componente centrale della vita della persona e assegnano al lavoro in quanto tale - sia esso rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori - le tutele e il riconoscimento nelle diverse forme previste dal contratto stesso e dagli accordi interconfederali di riferimento che con il presente CCNL vengono integralmente recepiti.

Titolo IV Classificazione del personale
Art. 18 Assunzione, documentazione

[…]
3. Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti o autocertificazione resa ai sensi di legge:
[…]
g) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14, Legge 30 aprile 1962, n. 283, ed all'art. 37, D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
[…]
5. La lavoratrice e il lavoratore potranno essere sottoposti, prima dell'assunzione, a visita medica da parte dei sanitario di fiducia del datore di lavoro per l'accertamento dei requisiti fisici e psicoattitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati, così come previsto dal D.lgs. n. 81/2008.

Art. 20 Orario di lavoro
1. La durata normale dell'orario di lavoro per la generalità delle cooperative del settore è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali di cui almeno cinque giorni consecutivi.
2. La durata di cui al comma precedente può essere calcolata anche come durata media delle prestazioni in un periodo non superiore ai dodici mesi, salvi gli accordi aziendali/territoriali in materia.
3. La durata massima dell'orario di lavoro, prevista in 48 ore dall'art. 4 c. 4 del D.lgs. n. 66/2003, come media settimanale della prestazione lavorativa, compreso Io straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali.
4. Ai fini del computo, per orario di lavoro si intende quello effettivo. Sono pertanto escluse le pause di durata superiori a 15 minuti, il tempo per raggiungere la sede assegnata, i tempi necessari alla eventuale vestizione / svestizione o per la preparazione di materiali e strumenti, etc..
5. Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
6. Durante l’orario di lavoro, la lavoratrice e il lavoratore non potranno lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'impresa senza esserne autorizzato il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
7. Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'articolo 24 del presente CCNL il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi.
8. La prestazione è distribuita in almeno 5 giorni lavorativi consecutivi,
9. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
10. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale o in altro giorno della settimana, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana.
11. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo.
12. Con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali.
13. La contrattazione di II livello potrà definire diverse modalità di organizzazione dell'orario di lavoro settimanale prevedendone la distribuzione in sei giorni.
14. L’orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa.
[…]
16. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto.
17. La direzione aziendale nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
18. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
19. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare ii servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore.
20. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita.

Art. 21 Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro e banca ore
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 66/2003, non sono soggetti all'orario quei lavoratori la durata della cui prestazione non è misurata o predeterminata, o può essere determinata dai lavoratori stessi, come ad esempio il personale direttivo, i lavoratori con funzioni commerciali, o di organizzazione delle squadre di lavoro, etc..
2. In ogni caso, l'azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantacinque ore settimanali lavorate, così come previsto dall'articolo 24 del presente CCNL, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
3. A fronte del superamento dell'orario di lavoro normale, l’eccedenza delle ore o frazioni di ore effettivamente lavorate, confluiranno nel monte ore della banca ore a disposizione del lavoratore secondo i termini e le modalità come specificate dal presente CCNL.
4. Per quanto concerne il lavoro straordinario, in presenza di ricorso da parte dell'Azienda a regimi di orario plurisettimanale, questo inizierà decorrere dalla prima ora successiva all'orario definito.
5. La direzione aziendale dovrà tenere la registrazione delle ore in regime di flessibilità dandone comunicazione periodica ai lavoratori, alle RSA e all'Ente Bilaterale Territoriale di riferimento.
6. La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutte le lavoratrici e i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
7. Banca Ore - Le Parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui al presente contratto, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
a) i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
b) i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore;
c) per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
7.1.1 Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
7.1.2 Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
7.1.3 Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.

Art. 22 Reperibilità
1. Per taluni servizi può essere stabilito l'obbligo della reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori.
2. La reperibilità può essere:
a) esterna: demandata alla contrattazione aziendale che provvederà a determinare i servizi, i periodi, la durata ed il compenso;
b) interna: la lavoratrice o il lavoratore è reperibile nelle ore notturne all'interno dell'azienda, e nel limite massimo di 10 volte al mese determinate dalla struttura e dalla organizzazione aziendale e ad essi è riconosciuto l'importo fisso di € 20,00 lordi per ciascuna notte di servizio che si aggiunge alla normale retribuzione con la maggiorazione per lavoro straordinario notturno.

Art. 24 Lavoro multiperiodale a tempo pieno
1. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
2. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza del rappresentante sindacale nominato dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
[…]
5. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45^ ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
6. Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente alla costituzione del rapporto e salva sua successiva diversa indicazione, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi a pena di decadenza e salvo quanto previsto dal successivo comma.
7. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
8. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
[…]
10. Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impiantì industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti di II livello.

Art. 25 Lavoro non soggetto a limitazioni di orario
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 66/2003, non sono soggetti all'orario quei lavoratori la durata della cui prestazione non è misurata o predeterminata, o può essere determinata dai lavoratori stessi, come ad esempio per il personale direttivo, i lavoratori con funzioni commerciali, o di organizzazione delle squadre di lavoro.
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale […]

Art. 26 Lavoro minorile
1. Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell'attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigenti in materia.

Art. 27 Lavoro domenicale festivo e notturno
[…]
2. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di Legge.
[…]
5. Il personale addetto ai turni notturni dovrà osservare un riposo di almeno 11 (undici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
[…]
7. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i dipendenti che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
8. Il periodo di riferimento sui quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale.
9. In caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il dipendente può essere adibito a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione.
10. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali nominate dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL o, in mancanza, delle OO.SS. Territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.

Art. 28 Lavoro straordinario
[…]
5. Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventidue e le ore sei.
[…]
7. Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

Titolo VII Tipologie del rapporto di lavoro
Art. 30 lavoro a tempo determinato

1. Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è consentita la assunzione del personale con prefissione di termini, nella forma del contratto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva delle eventuali proroghe di cui al successivo comma 4, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro in tale forma potrà avvenire nei limiti quantitativi di cui all'articolo seguente.
2. Tali contratti potranno essere poi utilizzati in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto.
3. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
[…]
4. Tenendo conto anche delle specifiche caratteristiche del settore e delle necessità di particolari categorie di imprese, la contrattazione collettiva di secondo livello potrà prevedere differenti limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato rispetto a quelli di cui al comma successivo.
5. Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato sarà contenuto in ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale, territoriale e/o di altra natura:

Base computo

Numero di lavoratori

0-5

5

6-9

7

10-15

9

16-49

24

Oltre 49

40%

6. La base di computo è costituita dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione nell'unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.
7. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione.

Art. 31 Lavoro ripartito
1. Ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 2, D.lgs. n. 276/2003 il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un'unica ed identica obbligazione lavorativa subordinata.
[…]
5. Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo dì attività dedotta in contratto.
[…]
9. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente bilaterale territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.

Art. 32 Lavoro intermittente
1. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33 e ss., D.lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell'azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni di seguito riportate.
2. Casi di ricorso al lavoro intermittente:
3. il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, relative ad attività derivanti da esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
4. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando, in tale caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età.
5. Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
c) da parte delle imprese che non abbiamo effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.

Art. 33 Lavoro somministrato
1. È consentito il ricorso a personale con prefissione di termini nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del D.lgs. n. 276/2003, così come modificato dai decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, in Legge n. 78/2014.
2. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale:

Base computo

Numero di lavoratori

0-5

100%

6-9

100%

10-15

75%

16-49

75%

Oltre 49

50%

3. La base di computo è costituita dall'organico complessivo dell'unità produttiva dei lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo Indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
4. L'utilizzatore comunica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, tramite l'Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all'Ebiten il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente dall'Azienda.
5. In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'Ebiten. territoriale e, su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti.
6. L'Ebiten territoriale, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.
7. L'Ebiten potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.

Art. 34 Lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta dì lavoro ed ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo contratto può essere esteso anche ai soci e dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto di apprendistato.
3. L'azienda è tenuta annualmente a comunicare alla rappresentanza sindacale aziendale, ove esistente, l'andamento delle assunzioni a tempo parziale e l'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
[…]
13. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 35 Apprendistato
1. Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può rappresentare un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese ed al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di qualità.
2. Le Parti firmatarie si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dal “Testo Unico dell'Apprendistato” D.lgs. n. 167/2011 così come modificato dal D.L. n. 34/2014 convertito in Legge n. 78/2014 nonché dall'accordo interconfederale in materia sottoscritto da Sistema Commercio e Impresa e Confsal in data 28 maggio 2014 posto in allegato al presente CCNL sotto la lettera "G.6".
3. Norme generali.
L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 167/2011, e al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove.
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste dalle categorie del presente CCNL e l'apprendista non potrà essere retribuito a cottimo.
Per quanto non previsto dal presente Contratto, valgono per gli apprendisti le disposizioni di legge.
4. Durata del contratto.
La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi, la durata massima è pari a 36 mesi.
In deroga a quanto sopra e compatibilmente con le norme vigenti, la durata del Contratto di apprendistato è di 48 mesi in caso di figure professionali analoghe a quelle artigiane e con competenze similari (inquadrabili al 4° livello) ovvero di 60 mesi in caso di figure professionali caratterizzate da specifiche competenze tecniche nell'ambito delle attività riconducibili all'artigianato (inquadrabili al 2° e 3° livello).
Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 6 mesi.
5. Valorizzazione di precedenti periodi di apprendistato.
I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale svolti, per una durata pari almeno a 12 mesi, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
In tal senso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di 6 mesi.
A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l'esperienza di apprendistato nel libretto formativo di cui all'allegato "E" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CCNL.
Tale documentazione deve essere presentata dalla lavoratrice e dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento della riduzione della durata del contratto di apprendistato.
6. Formazione.
La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso integrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell'apprendista e delle competenze tecnico - professionali e specialistiche da conseguire.
Tale formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, visite aziendali, testimonianze. L'azienda potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; la contrattazione collettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di tali strutture formative esterne.
Per garantire un'idonea formazione tecnico - professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-regioni del 21.12.2011.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata, qualora previsto, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda.
Le Regioni hanno 45 giorni di tempo per comunicare all'azienda le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, indicando le sedi e il calendario, e potranno, inoltre, avvalersi delle imprese e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili.
7. Piano formativo individuale.
Le parti del contratto individuali di lavoro definiscono nel PFI, che dovrà essere elaborato contestualmente all'assunzione, il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI, posto in calce all’Accordo Interconfederale del 28 maggio 2014 in materia di apprendistato di cui all'allegato "G6" potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor/referente aziendale.
La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo dei cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell'attività formativa utilizzando un modello alternativo.
8. Obbligo di stabilizzazione. […]
9. Tutor/referente aziendale.

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente aziendale indicato nel PFI, In possesso di adeguata professionalità ed esperienza.
Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce l'inserimento e l'integrazione dell’apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 167/2001, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa.
Tale scheda sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione. Il tutor può essere lo stesso datore di lavoro.
10. Retribuzione. […]

Art. 36 Telelavoro
1. Definizione.
Si definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede dei datore di lavoro.
2. Prestazione lavorativa.
2.1 i rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa.
2.2 Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente CCNL.
2.3 La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalle rappresentanze sindacali nominate dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle OO.SS. firmatarie dei presente accordo.
2.4 Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
2.5 Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
3 Postazione di lavoro.
3.1 Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.
3.2 La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
[…]
3.4 Le spese connesse all’installazione, gestione e manutenzione della postazione di Telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
3.5 L'azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l'azienda può richiamare in sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
[…]
5 Arredi.
5.1 Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo ecc.. rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
6 Orario.
6.1 La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata.
6.2 Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro.
6.3 Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale. Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
7 Comunicazione, informazione.
7.1 Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
7.2 Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell'organizzazione.
8 Riunioni e convocazioni aziendali.
8.1 in caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa.
8.2 Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
8.3 Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro di cui al comma 6.
9 Diritti sindacali.
9.1 Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro.
9.2 Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo.
9.3 L'ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.
10 Controlli a distanza. […]
10.3 Sempre in questo ambito [Legge n. 300/1970 e norme contrattuali n.d.r.] verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavoratrice/ lavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
11 Sicurezza.
11.1 La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento delle postazione di lavoro.
11.2 Secondo la normativa vigente (D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza dell'azienda di appartenenza.
11.3 Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
11.4 È facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza.
11.5 In ogni caso, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone i prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvedere a sottoporre la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
12 Riservatezza. […]

Titolo VIII Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 37 Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti

1. Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
2. Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità.
[…]
11. In casi speciali e giustificati la lavoratrice e il lavoratore potranno usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un’ora al giorno.
[…]

Art. 38 Ferie
[…]
13. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 40 Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
[…]
2. Relativamente alle materie inerenti la sospensione, le soste, la riduzione di orario e i recuperi le parti danno atto che nell'ambito della contrattazione di II livello si potrà procedere ad una specifica regolamentazione.

Art. 41 Intervallo per la consumazione dei pasti
1. La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene con-cordato tra lavoratrici e lavoratori ed il datore di lavoro e, se presente, con la rappresentanza sindacale.

Titolo IX Tutele
Art. 48 Trattamento di malattia ed infortunio

[…]
2. La lavoratrice e il lavoratore devono dare immediata notizia di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando la lavoratrice e il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non sia venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail ed all'autorità giudiziaria, il datore resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
[…]

Art. 49 Genitori di disabili e tossicodipendenti
1. La lavoratrice e il lavoratore, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri soci e lavoratori.
2. Per i soci e i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciuto dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Art. 50 Lavoratori immigrati
1. Anche nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di soci e lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Art. 51 Lavoratori disabili
1. Anche nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di soci e lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Art. 52 Occupazione femminile
1. Le parti si incontreranno periodicamente a livello regionale provinciale o aziendale, al fine di realizzare azioni positive favore dell'occupazione femminile. A tal fine saranno costituiti comitati per le pari opportunità, per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
2. Sarà istituito un gruppo di lavoro per le pari opportunità composto da un membro in rappresentanza di ciascuna delle OO.SS. firmatarie.
3. La sede operativa sarà presso T Ente Bilaterale Nazionale del terziario Ebiten.

Art. 53 Maternità
1. L'interruzione di gravidanza (aborto) entro il 180mo giorno dall'inizio della gestazione è da considerarsi malattia determinata da gravidanza.
2. Questa malattia non concorre al computo del periodo di comporto, ma va considerata come periodo "neutro".
3. Per consentire l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età l’azienda può, entro il 5% della forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a quello parziale.

Art. 56 Tutela del lavoratore nell’ambiente di lavoro
1. Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
2. Il datore, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., è pertanto tenuto ad adottare tutte le soluzioni organizzative per eliminare fenomeni che possono causare costrittività organizzativa.

Titolo X Trattamento economico
Art. 62 Indumenti di lavoro

[…]
2. È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che le lavoratrici e i lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico - sanitari.
3. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
4. La lavoratrice e il lavoratore devono conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
5. Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all'azienda di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XI Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 66 Doveri delle lavoratrici e dei lavoratori

1. I lavoratori devono esercitare l’attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare dovrà osservare le norme di legge, quelle del presente contratto collettivo, nonché - se socio - le regole interne della cooperativa. Egli è in ogni caso tenuto ad osservare tutte le norme che l'esperienza, le regole di convivenza civile ed il buon senso impongono a ciascuno.
2. Gli articoli della presente parte del contratto collettivo saranno affissi in luogo visibile dell’azienda e prevedono il dovere di:
■ osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda ha posto in essere per il controllo delle presenze;
■ svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in azienda e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[…]
■ evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
■ rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Art. 67 Provvedimenti disciplinari
1. Le lavoratrici e i lavoratori, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
a. rimprovero verbale,
b. rimprovero scritto;
c. multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[…]
7. I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che:
a. non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nell'azienda;
[…]
c. abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d. abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o io sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
[…]
f. procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l’azienda;
[…]
h. commettano atti che portino pregiudizio o pericolo di pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all’igiene ed alla morale dell'azienda.
8. È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo, tenuto conto anche della eventuale recidiva nel comportamento e delle conseguenze derivate da esso. In particolare, per le mancanze di cui alle lettere b, c e d sarà applicata la multa; per le successive o per i comportamenti recidivi, sarà applicata la sospensione.

Art. 68 Licenziamento per mancanze
1. Il licenziamento, disciplinare, con o senza preavviso a seconda della gravità dei comportamenti, sarà irrogato al lavoratore che commetta gravi o reiterate mancanze agli obblighi legali e contrattuali, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
■ comportamenti penalmente rilevanti contro le persone dell'azienda o il patrimonio aziendale, contro i clienti ed i terzi con cui sia venuto in rapporto nello svolgimento della prestazione;
[…]
■ grave negligenza, imprudenza e imperizia nell'adempimento dei propri doveri, che comportino un danno alla proprietà o alle persone dell'azienda ovvero a clienti o terzi;
■ recidiva nei casi che hanno comportato l'applicazione della sanzione della sospensione.

Titolo XII Bilateralità e welfare contrattuale
Art. 69 Gli strumenti ed i servizi della bilateralità

1. Le Parti convengono sulla necessità di intervenire in materia di servizi alle lavoratrici e ai lavoratori nonché alle imprese mediante strumenti bilaterali interconfederali come previsto dall'Accordo Interconfederale 28 maggio 2014 di cui all'allegato "G.5".
2. Formazione permanente e continua.
■ La formazione permanente e continua, come disciplinato dall'Accordo Interconfederale in materia sottoscritto da Sistema Commercio e Impresa e Confsal del 12 gennaio 2008 di cui all’allegato "G.1." E a cui si rimanda, rappresenta un valore per l'impresa e, in quanto tale, è rivolta a tutte le figure presenti nell'organizzazione del lavoro.
■ Lo strumento in grado di garantire il finanziamento dell'attività formativa è rappresentato dal Fondo interprofessionale Formazienda a cui l'impresa versa il contributo previsto dalla Legge n. 388/2000 e s.m.i. pari alto 0,30% del salario. L'adesione si esprime utilizzando una delie denunce contributive mensili, ovvero selezionando nel Uniemens aggregato il codice Form dall'apposita sezione destinata ai fondi interprofessionali e seguito dal numero dei dipendenti e dei dirigenti.
3. Le parti in attuazione dell’Accordo Interconfederale del 28 maggio 2014 richiamato al punto 1 individuano l'Ebiten quale ente di riferimento per gli interventi in materia di sostegno al reddito, osservatorio e assistenza contrattuale, conciliazione, welfare integrativo e salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
4. Adesione all'ente bilaterale Ebiten.
[…]

Art. 71 Ente bilaterale nazionale del terziario Ebiten
1. Le Parti convengono che l'organismo bilaterale di riferimento è l'Ebiten ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lett. h) D.lgs. 276/2003 e 2, comma 1, lett. ee, D.lgs. 81/2008 s.m.i. così come recepiti nell'Accordo Interconfederale Nazionale per la costituzione di un organismo bilaterale siglato il 19 novembre 2009 per cui si rimanda all'allegato "G.2".
2. Si richiama inoltre l'Accordo Interconfederale del 28 Maggio 2014 richiamato all'art. 69 comma 1 del presente CCNL per il funzionamento dell'ente.
[…]

Titolo XIII Salute e sicurezza
Art. 75 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro

1. Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle imprese, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica della lavoratrice e del lavoratore sulla base di quanto in materia previsto dal dettato del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dalle norme di legge vigenti, dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione nonché dall'Accordo interconfederale sottoscritto da Sistema Commercio e Impresa e Confsal il 3 aprile 2012 integrativo dell'Accordo interconfederale sui rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48 D.Lgs. n. 81/2008) del 28 febbraio 2012 di cui all'allegato "G.4."
2. Nei casi previsti dalla legge, l'azienda fornirà gratuitamente idonei dispositivi di protezione (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli etc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
3. La lavoratrice e il lavoratore dovranno utilizzare secondo le disposizioni aziendali i mezzi protettivi avuti in consegna, curandone altresì la conservazione.
4. Le parti firmatarie inoltre convengono che l'ente paritetico previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi e ambienti di lavoro è stabilito nell'Ebiten.
5. Le parti, condividendo la necessità di affrontare, in particolare, il tema dello stress-lavoro correlato, si impegnano a demandare la problematica ad un apposito comitato paritetico da istituire presso l'Ebiten. Le parti, sin da ora si impegnano, altresì, a recepire nei presente CCNL le risultanze e le indicazioni che scaturiranno dal predetto comitato.

Art. 76 Privacy sui luoghi di lavoro
1. Per quanto concerne la disciplina inerente la tutela della privacy si rimanda al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. A tal fine le parti convengono che l'ente paritetico previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi e ambienti di lavoro é stabilito in Ebiten.

Titolo XIV Norme finali e generali
Art. 78 Norma generale

1. Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali sottoscritti da Sistema Commercio e Impresa e Confsal.

Allegati
Allegato C Buone prassi per l'affidamento del lavoro autonomo - Accordo Economico Collettivo

Premesso che
• La legge n. 142 del 2001 recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione dei socio lavoratore", all'art. 1, comma 3, prevede la possibilità di instaurare nei confronti dei soci rapporti di lavoro diversi da quello di natura subordinata, ossia in forma autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale;
• La stessa legge n. 142 del 2001 allude alle "altri fonti" diverse dalla legge che possano contribuire a disciplinare gli effetti della instaurazione del rapporto di lavoro;
• Il d.lgs. n. 276 del 2003 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", al fine di prevenire l'utilizzo fraudolento o comunque improprio delle collaborazioni coordinate e continuative ha avviato un processo di riforma della materia, finalizzato - da un lato - ad arginare i fenomeni di elusione della disciplina lavoristica e, dall'altro, a riconoscere ai collaboratori autonomi, la cui prestazione è resa in modalità coordinata e continuativa - determinati diritti e garanzie;
• Successivamente, la legge n. 92 del 2012 recante "Disposizioni in materio di riformo del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" è nuovamente intervenuta in materia, ampliando il ruolo della contrattazione collettiva, con particolare riferimento alla individuazione dei compiti ritenuti meramente esecutivi o ripetitivi
- per i quali viene esclusa la possibilità di individuazione del progetto richiesto dall'art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 - nonché alla individuazione di tariffe minime (art. 63 d.lgs. n. 276 del 2003);
Considerato che
• il lavoro autonomo o c.d. parasubordinato costituisce forma con cui il lavoratore «contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali»;
• per tale ragione, alla luce anche dei principi propri della cooperazione, si ritiene opportuno estendere le tutele - compatibili con la natura autonoma del rapporto - anche ai suddetti lavoratori siano essi soci o non soci;
tanto premesso, si prevede quanto segue
Art. 1 Destinatari
1. Le norme del presente Disciplinare sono rivolte a tutti i lavoratori autonomi, la cui opera è richiesta dalle imprese di cui ai successivo articolo 2, quale che sia la forma della collaborazione (prestatori d'opera, liberi professionisti, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto, etc.}, purché tali collaborazioni si svolgano in un arco significativo di tempo; sono dunque escluse le collaborazioni occasionali ed ogni forma di prestazione di lavoro inferiore a 30 giorni.
2. È inoltre esclusa la regolazione delle prestazioni rese in esecuzione di contratti con imprese strutturate (ad es,, contratti di appalto) o regolate da specifiche norme di legge (ad es., contratto di agenzia, mediazione, contratti libero professionali con professionisti muniti di albo, etc.)
3. Stante la specificità del rapporto delle collaborazioni di cui all'art. 61, co. 1, del D.lgs. n. 276 del 2003, il presente Disciplinare detta norme speciali di integrazione delle prescrizioni normative per tale ultima categoria.
Art. 2 Campo di applicazione
1. Il presente Disciplinare regolamenta i rapporti di lavoro intercorrenti tra operatori economici rientranti nel campo di applicazione dei CCNL sottoscritti da Sistema Cooperativo ed i lavoratori autonomi, allorquando gli stessi contratti individuali siano stati stipulati nella forme di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e senza vincolo di subordinazione riconducibili a uno o più progetti specifici, ai sensi degli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003.
2. Il presente Disciplinare regolamenta altresì i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non soggetti all'applicazione del capo I del Titolo VII del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché alle altre forme di lavoro, diverse da quelle subordinato, che possono essere utilizzate dalle imprese di cui al comma precedente.
3. Il presente Disciplinare si applica ai lavoratori autonomi a prescindere dal settore nel quale gli stessi svolgono la propria attività.
Art. 3 Forma e contenuto del contratto individuale […]
Art. 4 Corrispettivo
[…]
Art. 5 Recupero psico-fisico

1. Il prestatore d'opera ha diritto ad un periodo di recupero psico-fisico da fissare nel contratto individuale qualora la sua prestazione si protragga per almeno 11 mesi consecutivi.
2. Nell'ambito degli strumenti bilaterali vigenti, saranno valutate possibili azioni interventi anche economici per rendere maggiormente efficace il presente istituto.
Art. 6 Malattia […]
Art. 7 Maternità

1. In caso di gravidanza e puerperio, (ove consentito dalla natura dell'incarico conferito) la prestazione resta sospesa senza diritto al corrispettivo per un periodo che potrà essere concordato consensualmente. A tal proposito saranno valutate le possibili iniziative ritenute idonee nell'ambito dell'apposito fondo istituito presso l'Ebiten In caso di nascita, adozione o affidamento di un figlio, il committente, ove possibile, agevola lo svolgimento del ruolo genitoriale, assicurando condizione di svolgimento dell’incarico compatibili con le esigenze dell'impresa. A tal proposito saranno valutate le possibili iniziative ritenute idonee nell'ambito dell'apposito fondo istituito presso Ebiten.
2. Le prestatrici d'opera iscritte alla Gestione separata Inps con determinati requisiti contributivi, non iscritte ad altra forma di previdenza, hanno il diritto ad una sospensione del rapporto in caso di maternità, per un periodo massimo di sei mesi; in tali casi, il termine del contratto è prorogato per un periodo 180 giorni, ove tale evenienza sia consentita dalla natura dell'incarico conferito.
3. Se, trascorsi questi periodi, la prestatrice d'opera non riprende l'attività oggetto del presente contratto lo stesso si intende risolto.
4. I lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno la possibilità di usufruire di un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Art. 8 Infortunio
1. L'infortunio non comporta l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo.
2. In caso di sopravvenuta incapacità ai lavoro per infortunio, ove consentito dalla natura dell'incarico conferito, il contratto si intende risolto trascorso un periodo minimo di assenza pari a 1/6 della durata del contratto e comunque non inferiore a 30 giorni. 
Art. 9 Salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro
1. Si prevede altresì sulla necessità di potenziare le misure a garanzia della sicurezza dei prestatori d'opera con rapporto di lavoro non dipendente sui posti di lavoro.
2. Allorché la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del Committente, questi ottempera agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81 del 2008.
3. Saranno sviluppate in sede dell'Ente Bilaterale Ebiten iniziative e servizi di supporto alle imprese per migliorare i livelli di sicurezza sui posti di lavoro.
Art. 10 Estinzione del contratto […]
Art. 11 Bilateralità
[…]
Art. 12 Certificazione del contratto individuale
[…]
Art. 13 Mutualità per previdenza complementare
[…]
Art. 14 Mutualità per sanità integrativa
[…]
Art. 15 Durata e verifiche

1. Il presente Disciplinare ha decorrenza immediata e, stante la sua natura di testo accessorio al CCNL di riferimento, la sua validità è triennale e la sua efficacia è condizionata al recepimento dello stesso nei singoli CCNL.
2. Stante la natura sperimentale del presente Disciplinare, Sistema Cooperativo si riserva, entro 6 mesi a partire dalla vigenza dello stesso, la possibilità di modificare il suo contenuto anche in considerazione di eventuali novità di carattere legislativo che dovessero intervenire in materia.
Roma, 15 luglio 2014

Allegato G.2 Accordo interconfederale nazionale per la costituzione di un organismo bilaterale denominato Ente Bilaterale Nazionale del terziario, in sigla Ebiten, e degli Ebiten regionali/provinciali competenti per territorio
(Ex art. 2, comma 1, lett. h, D.lgs. 276/2003; art 2, comma 3» Jctt ce), D.lgs. 81/2008 s.m.i.; art. 51 comma 4 del D.lgs. 81/08 s.m.i.)
In data 19 novembre 2009, presso la sede della Confsal a Roma in Via Trastevere, 60 tra le sotto elencate organizzazioni sindacali:
- Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominata in sigla Sistema Commercio e Impresa con sede a Crema in Via Olivetti, 17 [...]
- Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi lavoratori, in sigla Confsal con sede a Roma in Viale Trastevere, 60 […]
- Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato, in sigla Fesica - Confsal con sede a Roma in via Angelo Emo, 89 […]
- Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri, in sigla Confsal - Fisals con sede a Roma via Angelo Emo, 89 […]
premesso che:
- le Parti convengono nell'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull’opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo;
- l’Associazione Datoriale e le Organizzazioni Sindacali sopra indicate ritengono la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro iniziativa, sulla quale proseguire con un impegno comune e costante;
- l’art. 2 comma 1, lett. h), del D.lgs. 276/2003 definisce gli “enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- l’art. 2 comma 1, lett. ee) del D.lgs. 81/08 definisce gli “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alia salute e alla sicurezza sul lavoro;
l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- l’art. 51 comma 4 dei D.lgs. 81/08 prevede che “sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.”;
- l'articolo 30 del D.lgs. 106/09 inserisce al D.lgs. 81/08 i seguenti commi:
* art. 51 comma 3-bis - “gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.”;
* art. 51 comma 3-ter. - "ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”;
e considerato che le Parti attraverso il presente accordo interconfederale intendono sviluppare un sistema di bilateralità in grado di razionalizzare in un unico strumento operativo tutte le attività previste dalla normativa vigente in capo agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, prioritariamente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo un servizio snello ed efficace, si concorda di costituire, a mezzo di atto notarile, ai sensi dei seguenti articoli:
- art. 2, comma 1, lett. h), D.lgs. 276/2003;
- art. 2, comma 1, lett. ee), D.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- art. 51 comma 4 del D.lgs. 81/08 s.m.i.;
un organismo bilaterale denominato Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, in sigla Ebiten, che a sua volta si articolerà in enti bilaterali regionali e provinciali competenti per territorio; tali organismi bilaterali svolgeranno su tutto il territorio nazionale ogni attività prevista dalla normativa vigente in capo agli “enti bilaterali” e agli “organismi paritetici”, prioritariamente in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
L’Ebiten e le sue diramazioni regionali/provinciali competenti per territorio inoltre svolgeranno le attività previste dai rispettivi statuti e dai CCNL che ad essi faranno esplicito riferimento in quanto costituiscono lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Ebiten e le sue diramazioni regionali/provinciali competenti per territorio attueranno ogni utile iniziativa ed, in particolare, le attività che verranno svolte a titolo esemplificativo ma non esaustivo saranno:
- programmare e organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
- provvedere al monitoraggio e alla rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- provvedere al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti al settore;
- ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL - agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86
- attivare una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
- ricevere ed elaborare, ai fini statistici, i dati fomiti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
- svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
- svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi);
- promuovere attività di ricerca e studio finalizzata alla legge 125/91;
- istituire gli Osservatori Regionali secondo le direttive nazionali;
- promuovere la costituzione di Sportelli Bilaterali di Servizi e coordinarne l’attività;
- costituire le Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione delle controversie individuali e collettive;
- promuovere, organizzare ed attivare servizi finalizzati a favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro organizzando anche sportelli di orientamento ai giovani e non;
- collaborare con il fondo interprofessionale per la formazione continua Formazienda;
- promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza, dell’assistenza e di gestione del TFR secondo le intese tra le organizzazioni nazionali firmatarie dei CCNL;
- programmare le attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- promuovere e realizzare Io sviluppo di azioni formative e non inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- dare assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- svolgere l’attività di collaborazione ex art. 37 comma 12 D.lgs. 81/08 s.m.i.;
- svolgere o promuovere attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciare un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività istituendo, a tal proposito, specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti;
- effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi al fine di garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- trasmettere al Comitato di cui all’articolo 7 del D.lgs. 81/08 una relazione annuale sull’attività svolta;
- comunicare alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, D.lgs. 81/08 i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione andrà effettuata nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
- comunicare all’Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali. 
L’attuazione degli scopi sociali avverrà con le necessarie gradualità a fronte delle emergenti esigenze dei settori di attività, delle disponibilità economiche e della obiettiva fattibilità di ogni singolo punto, previsti dai CCNL di riferimento.
Roma, 19 novembre 2009