Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 17 ottobre 2014
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2017
Parti: Confagricoltura, Federazione Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Quadri e impiegati, Lodi
Fonte: mail.flai.it

Sommario:

1) Decorrenza e durata
2) Periodo di prova
3) Apprendistato professionalizzante

Forma e contenuto del contratto di apprendistato
Destinatari
Durata
Periodo di prova
Inquadramento e retribuzione
Formazione
Apprendistato a tempo determinato
Nota a verbale 1
Nota a verbale 2.
Allegati nn. 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7,
4) Classificazione del personale
5) Part time post maternità
6) Trattamento economico:
Premio provinciale di produttività
7) Avvisi comuni

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli valido nella provincia di Lodi

Il giorno 17-10-2014 presso la sede della Confagricoltura Lodi, tra Confagricoltura Milano-Lodi e Monza Brianza [...], Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Milano-Lodi e Monza Brianza […], Confederazione Italiana Agricoltori di Milano e Lodi e Monza Brianza […] e Confederdia di Milano e Lodi e Monza Brianza [...], Fai Cisl dell’Asse del Po […], Flai-Cgil - Lodi […], Uila-Uil territoriale di Lodi […], si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CPL del 16 marzo 2010 per i quadri e gli impiegati agricoli delle provincia di Lodi
Le modifiche apportate al suddetto CPL (16 marzo 2010) sono le seguenti:

3) Apprendistato professionalizzante
Le Parti definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a far data dal 30 luglio 2012.

Forma e contenuto del contratto di apprendistato
L’assunzione con rapporto di apprendistato professionalizzante deve essere effettuata a mezzo di atto scritto il quale specifichi: la durata dell’apprendistato, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica contrattuale che potrà essere acquisita al termine del rapporto.
Il piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto e deve contenere anche l’indicazione del tutore o referente aziendale. Esso sarà predisposto sulla base dello schema allegato.

Destinatari
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i trenta anni non compiuti (vedasi allegati).
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno d’età.
E’ inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche lavoratori in mobilità.
Per quanto riguarda il numero complessivo di apprendisti assumibili e la percentuale di contratti di apprendistato confermati (stabilizzazione), si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Durata
Fatto salvo il contratto di apprendista a tempo determinato, il contratto di apprendistato disciplinato dal presente accordo non può avere una durata inferiore a sei mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:

Categoria

1° Periodo

2° Periodo

3° Periodo

Durata complessiva

Prima

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Seconda

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Terza

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Quarta

12 mesi

12 mesi

12 mesi

36 mesi

Quinta

 

12 mesi

12 mesi

24 mesi

La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a 30 giorni, comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefìci contributivi.
In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto.
[…]

Inquadramento e retribuzione
[...]
E’ in ogni caso vietato retribuire l’apprendista secondo tariffe di cottimo.
[…]

Formazione
Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari a 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ed è fissata in un monte ore complessivo di 120 ore (90 ore professionalizzante e 30 formazione trasversale) per la durata del triennio.
Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell’impresa, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire.
La formazione potrà essere erogata anche con modalità d’aula, anche esternamente all’impresa, in modalità e-learning, comunque privilegiando la modalità on thè job, e in affiancamento al tutor aziendale.
Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o specializzati) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale. In attesa dell’attuazione della normativa in materia di libretto formativo del cittadino, l’attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di cui all’allegato 6 quater.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante.
I profili formativi definiti dalle parti per il settore agricolo, come da allegato n. 7, potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico del sistema bilaterale nazionale.

Apprendistato a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 4, c. 5 del d.lgs. 167/2011, i datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono instaurare contratti di apprendistato anche a tempo determinato, limitatamente per le mansioni previste nelle categorie 1° - 2° - 3° e 4° di cui all'art. 16 del CCNL quadri impiegati agricoli 2008 - 2011.
Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio, dalla data di prima assunzione, entro 48 mesi. La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta nell’ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità di svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi.
Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo “Inquadramento e retribuzione”, l’inquadramento ed il trattamento economico dei lavoratori assunti a tempo determinato non può essere inferiore a quello previsto per il livello professionale minimo dell’Area di destinazione.
Allo scopo di offrire reciproche garanzie sullo svolgimento del periodo di apprendistato, in base al piano formativo programmato, nel corso della fase stagionale in essere, sarà comunicato al lavoratore la modalità del percorso formativo per il ciclo stagionale successivo.
[…]
La durata della formazione è riproporzionata in relazione alla durata del singolo rapporto di apprendistato.
Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 167/2011 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza.

Nota a verbale 1. - si precisa che la stipula di contratti di apprendistato a tempo determinato, per la loro intrinseca peculiarità e anche al fine della stabilizzazione mediante il contenimento della durata del contratto, dovrà essere redatta con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Nota a verbale 2. - le parti qualora la disciplina legislativa in materia di assunzioni per apprendisti trovi modifiche rispetto a quanto scritto nel presente contratto, si impegnano ad incontrarsi per definire le eventuali modifiche al presente testo.

5) Part time post maternità
Per le lavoratrici madri che ne facciano richiesta è prevista la possibilità di usufruire di un periodo part-time al rientro dalla maternità. Le lavoratrici interessate devono fare richiesta scritta almeno 60 gg. prima della data prevista per il rientro, indicando il periodo per il quale si richiede la riduzione della prestazione lavorativa.
Tale diritto sarà riconosciuto ad una sola lavoratrice nelle aziende fino a 50 dipendenti. Ulteriori richieste saranno accolte nell'ambito delle esigenze tecniche e organizzative aziendali.
Le aziende accoglieranno le suddette richieste in funzione della fungibilità delle lavoratrici interessate e in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.

7) Avvisi comuni si recepiscono gli avvisi comuni già sottoscritti in sede di rinnovo CPL, operai agricoli riguardanti l’attuazione dell’art. 63 medesimo contratto (Contratti di appalto, avvicendamento di ditte appaltatrici per la manutenzione del verde pubblico, regolarità contributi e sicurezza del lavoro) nonché l’avviso comune sull’estensione degli ammortizzatori sociali in deroga a favore dei lavoratori del settore agricolo.