Tipologia: Accordo interconfederale regionale
Data firma: 20 febbraio 2013
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Lombardia
Fonte: uil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Sistema di rappresentanza
Art. 3 Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Art. 4 Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Aziendale (RLS)
Art. 5 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Art. 6 Organismo Paritetico Regionale Artigianato (OPRA)
Art. 7 Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA)
Art. 8 Disposizioni finali

Accordo interconfederale regionale lombardo applicativo dell'accordo nazionale 13/09/2011 in riferimento al decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, Milano, 20 febbraio 2013

Tra le Confederazioni Artigiane (OO.AA.) Confartigianato Imprese Lombardia, Cna Lombardia, Casartigiani Lombardia, Claai Lombardia e le Confederazioni Sindacali (OO.SS.) Cgil Lombardia, Cisl Lombardia, Uil Lombardia

Premesso che
- il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ha previsto l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione degli stessi nonché le modalità di esercizio delle loro attribuzioni (artt. 47, 48, 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rinvia ad accordi tra le Parti l'individuazione delle regole per il funzionamento degli Organismi Paritetici, le loro funzioni e le modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- l'accordo interconfederale sottoscritto il 28 giugno 2011 integrato da quello sottoscritto il 13 settembre 2011 tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil, danno attuazione ad alcune disposizioni del nuovo testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 successive modifiche ed integrazioni);
- gli accordi suddetti danno, inoltre, piena attuazione al nuovo sistema di relazioni sindacali e di bilateralità nell’artigianato, previsto negli accordi interconfederali del 21 novembre 2008, del 23 luglio 2009 e nell’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010, che ha confermato quanto previsto dalla delibera del Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale Nazionale per l’Artigianato (EBNA) del 12 maggio 2010, anche in relazione alla quota annua di versamento di € 18,75 destinata alle attività di rappresentanza ed alla formazione sui temi della sicurezza;
- le parti riconoscono, inoltre, che le problematiche dell’ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori in quanto prestano nell’impresa la loro opera professionale. Pertanto le parti sono consapevoli che la sicurezza nei luoghi di lavoro non può che portare vantaggi a tutte le componenti dell’impresa, impegnate ad ottemperare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- in questa filosofia si colloca la collaborazione precedentemente avviata con la Regione Lombardia, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sulla sicurezza, per la realizzazione di importanti interventi a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti;
- in una logica di sussidiarietà, sono state premiate le imprese che dimostrano di saper fare davvero prevenzione, attraverso la messa a disposizione di incentivi per le aziende interessate a realizzare investimenti migliorativi negli ambienti di lavoro;
- l’area sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rappresenta un punto cardine degli accordi in Lombardia fra Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil;
- le Parti Sociali dell’Artigianato, con la sottoscrizione di specifici accordi - nel riconoscere che il comparto è parte essenziale del tessuto economico nazionale e regionale e che contribuisce in modo significativo a mantenere e a sviluppare l’occupazione - hanno riconosciuto che le problematiche dell’ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare;
- per garantire migliori condizioni di sicurezza del lavoro bisogna puntare all’educazione ed alla prevenzione attraverso poche e chiare regole, procedure snelle ed efficaci, coinvolgimento delle Parti Sociali e organismi bilaterali, sostegno economico mirato per gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione delle buone prassi;
- il sistema bilaterale è stato voluto espressamente dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali anche per promuovere la cultura della prevenzione nelle imprese artigiane, secondo le norme comunitarie, attuando cioè scelte organizzative e relazionali che facilitino il cambiamento verso migliori condizioni di lavoro;
- la sicurezza sul lavoro è un bene primario per le imprese e per i loro dipendenti; per questi motivi si sono riconosciute negli obiettivi e nei principi contenuti nel Piano Regionale 2008 - 2010, rinnovato nel Piano 2011 - 2013, che ha fatto proprio il protocollo dell’Artigianato;
- il suddetto protocollo è un’iniziativa che rappresenta un importante segnale di attenzione su questa delicata tematica che si inserisce nell’ambito delle politiche orientate al miglioramento della sicurezza e dei luoghi di lavoro, fortemente voluta dalla Regione Lombardia.
Le Parti Sociali dando seguito alle sopra esposte esperienze di relazioni sindacali regionali realizzate in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sottoscrivono il presente Protocollo, le cui premesse fanno parte integrante dello stesso, in sostituzione di tutti i precedenti Accordi, Protocolli ed intese regionali in medesima materia; in particolare, con la sottoscrizione del presente accordo cessa definitivamente l’efficacia del precedente accordo, interconfederale 3 settembre 1996, salvo quanto espressamente previsto nei singoli articoli.

Articolo 1 Campo di applicazione
1.1. - La presente intesa si applica alle imprese che aderiscano alle Associazioni artigiane firmatarie e/o che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie. Pertanto, fatta salva almeno una delle due condizioni suddette, anche le imprese non artigiane, potranno aderire al sistema della sicurezza artigiana con il versamento della sola quota dei 18,75 euro. In questo caso, il relativo versamento avverrà tramite Elba e non attraverso l’Ebna.
L’accordo non si applica alle imprese iscritte alle Casse edili.

Articolo 2 Sistema di rappresentanza
2.1. - Le Parti valutano concordemente che il sistema del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST) sia la forma di rappresentanza più adeguata, anche se non esclusiva, alla realtà delle micro e piccole imprese, nel rispetto delle facoltà stabilite dal D.Lgs. 81/08. Tale valutazione, in linea con il nuovo sistema di bilateralità nell’artigianato, impegna pertanto le parti a privilegiare l’opzione “territoriale” quale scelta adatta ed opportuna nelle realtà artigiana, indipendentemente dalle dimensioni delle imprese e dal numero degli occupati.
2.2. - Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST) opera qualora non sia stato eletto un rappresentante alla sicurezza aziendale.

Articolo 3 Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
3.1. - I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) vengono formalizzati da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie nell’ambito di ciascun OPTA territoriale nel numero di 3 (tre) per ognuno dei 14 territori.
3.2. - Il finanziamento dell’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per l’espletamento dei compiti previsti dalla normativa vigente avviene in via esclusiva come determinato dall’Accordo Interconfederale Nazionale del 13 settembre 2011.
3.3. - Per i soggetti individuati nella funzione di RLST vale la incompatibilità, ai sensi del comma 8, art. 48 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sull’intero territorio regionale, con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative, nonché con l’appartenenza come componente agli Organismi paritetici previsti dal presente Accordo.
3.4. - Entro 15 giorni dalla firma del presente Protocollo le Organizzazioni Sindacali Regionali provvederanno a comunicare congiuntamente i nominativi degli RLST, il loro recapito, le rispettive aree/territori di competenza all’OPRA, (Organismo paritetico regionale artigianato) all’OPTA, (Organismo paritetico territoriale artigianato) territorialmente competente e, per il loro tramite, alle Associazioni datoriali.
3.5. - L'OPRA, avendone ricevuta informazione dagli Opta rispetto alla modalità di ripartizione all’interno dei territori, provvederà a comunicare a ciascuna impresa, all’Inail Regionale e agli Organi di vigilanza territorialmente competenti i nominativi degli RLST, all'atto della individuazione ed in occasione di modifica. Le comunicazioni agli Enti saranno definite mediante specifica procedura informatica.
A seguito della trasmissione di tali nominativi, saranno erogate con le cadenze previste, le risorse destinate agli RLST.
3.6. - Il mandato di ogni RLST ha durata triennale ed è rinnovabile. Gli RLST esercitano il loro mandato in via continuativa ed esclusiva. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalle Organizzazioni sindacali che hanno proceduto alla loro formalizzazione, purché con soggetti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale funzione ai sensi delle normative vigenti.
3.7. - In particolare agli RLST deve essere garantita la formazione obbligatoria prevista dalla Legge (articolo 48, comma 7, D.Lgs. 81/08 e smi) e secondo le indicazioni attuative eventualmente predisposte dall’OPRA, affinché acquisiscano attraverso tale formazione le competenze necessarie all’espletamento del proprio ruolo. Lo stesso sarà esercitato al termine del percorso formativo, secondo gli standard minimi predisposti dall’OPRA ai sensi delle vigenti disposizioni.
Le OO.SS. si impegnano a garantire la continuità dell’attività di rappresentanza.
3.8. - Gli RLST predispongono un programma annuale di lavoro e di attività che sarà trasmesso agli OPTA almeno 30 giorni prima della sua attuazione. Il programma di lavoro, nell’ambito di un confronto costruttivo e di collaborazione, potrà avvalersi delle eventuali osservazioni effettuate dall'OPTA, sulla base delle linee di progettazione della prevenzione eventualmente dallo stesso individuate. Gli RLST relazioneranno all’OPTA almeno una volta all’anno sull’attività svolta. Il programma annuale e le relazioni predisposte saranno trasmesse all’OPRA a cura degli OPTA.
L’OPRA è impegnato a garantire un comportamento coerente ed uniforme in ambito regionale in ordine all’attuazione del presente Accordo.
3.9. - In caso di accesso in azienda, al di fuori della programmazione prevista dal punto precedente, l'RLST dovrà comunicare per scritto alla componente datoriale dell’Opta, con un preavviso di 10 giorni, le aziende interessate. In questo caso la visita dovrà svolgersi alla presenza di rappresentanti dell’Associazione Datoriale, se da questa confermata entro la data fissata.
3.10. - L’espletamento degli obblighi a carico dei datori di lavoro nei confronti dei RLST (art. 50 comma 1, lett. b), c), d), e) del D.lgs. 81/2008 e smi), di norma avviene presso l’OPTA anche secondo le indicazioni e le linee di indirizzo stabilite dall’OPRA.
3.11. - In particolare l'OPRA definisce le modalità d’accesso, le procedure di gestione delle controversie, le procedure per la consultazione dell'RLST in merito alla valutazione dei rischi e alla messa in opera delle misure di prevenzione, alla designazione degli attori della prevenzione (RSPP, ASPP) all’organizzazione della formazione, alla trasmissione della documentazione aziendale sui pericoli e le fonti di rischio. Restano valide ed operative, fino a loro modifica, le eventuali delibere in materia già assunte dal precedente CPRA (Comitato Paritetico Regionale dell'Artigianato) ai sensi degli accordi regionali precedenti, e comunque entro e non oltre 30 aprile 2013.
3.12. - L'invio delle comunicazioni e la trasmissione di documentazione da parte delle aziende agli RLST deve essere operata obbligatoriamente per via telematica, per il tramite del sistema informatico dell'OPRA e solo su esplicita richiesta dei RLST. Gli RLST potranno consultare i documenti collegandosi al sistema informatico OPRA.
3.13. - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui agli Accordi Interconfederali, nazionali e regionali, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché in ordine ai processi produttivi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

Articolo 4 Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Aziendale (RLS)
4.1. - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è di norma eletto dai lavoratori o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, secondo le specifiche stabilite dall’Accordo Applicativo Nazionale del 13 settembre 2011. Il requisito dell'elettorato attivo e passivo non è attribuito ai soci di società, agli associati in partecipazione ed ai collaboratori familiari. Il mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ha durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza con le stesse modalità di elezione stabilite dall’Accordo Applicativo Nazionale del 13 settembre 2011 e dal presente accordo.
4.2. - Le attribuzioni dell’RLS, di cui all’art. 50 del DLgs 81/08, si svolgono nell'ambito aziendale secondo le modalità previste dal punto 2.2.3 dell'Accordo Applicativo Nazionale del 13 Settembre 2011.
4.3. - Nel caso di elezione dell’RLS, le imprese comunicheranno il nominativo all’OPTA, inviando il verbale di elezione, secondo la modulistica e le procedure stabilite dall'OPRA, finalizzate all’ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge e degli Accordi Interconfederali nazionali e regionali. Le aziende inoltre dovranno comunicare telematicamente all’Inail il nominativo dell’RLSA secondo i termini e le modalità previste dall’istituto.
4.4. - Le riunioni periodiche, di cui all’art. 35 del decreto legislativo 81/2008 e smi, sono convocate con almeno 5 giorni di preavviso, con ordine del giorno scritto:
- nelle aziende che occupano oltre 15 lavoratori, almeno una volta all’anno, direttamente dal datore di lavoro;
- nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà dell’RLS/RLST chiedere la convocazione di tali riunioni.
Di dette riunioni viene redatto verbale.
4.5. - Il RLS ha l’obbligo di mantenere riservate le informazioni che riceve e di rispettare il segreto industriale e di fare uso delle informazioni prevenzionistiche di cui viene in possesso esclusivamente per i fini relativi al suo incarico.
4.6. - Qualora, alla sottoscrizione del presente accordo, all’interno delle imprese fosse già stato individuato tra i lavoratori un RLS il suo mandato non decade, ed è rinnovabile.
4.7. - Per i RLS, è a carico dei datori di lavoro, la formazione stabilita dalla

Articolo 5 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
5.1. - In riferimento alla collaborazione con gli organismi paritetici per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si stabilisce che tutta la formazione erogata dalle Parti Sociali o da Organismi Formativi di loro stretta emanazione componenti della bilateralità deve ritenersi come formazione fatta in collaborazione, secondo le procedure di comunicazione stabilite dalle normative vigenti in materia in merito alle modalità, tempistica e contenuti del percorso formativo definite dall'OPRA.

Articolo 6 Organismo Paritetico Regionale Artigianato (OPRA)
6.1. - Il Comitato Paritetico Regionale per l’Artigianato (CPRA) costituito in Lombardia sulla base dell’Accordo regionale del 17.06.1997 viene ridefinito, in base all’Accordo nazionale del 13 settembre 2011, in Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato (OPRA). È pertanto costituita tra le organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato Confartigianato, Claai, Cna, Casa (OO.AA.) e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil (OO.SS.) una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominata "Organismo paritetico regionale dell’artigianato - OPRA”, di seguito chiamata OPRA.
6.2. - L’OPRA ha sede in viale Vittorio Veneto n.16/a, in Milano presso la sede di ELBA.
6.3 - L’OPRA è costituito da 12 componenti di cui 6 nominati congiuntamente in rappresentanza delle OO.AA e 6 nominati congiuntamente in rappresentanza delle OO.SS. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Consiglio da altro componente. La durata del mandato dei Componenti dell’OPRA è fissata in due anni. È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
6.4. - Nell’ambito di tale Organismo sono nominati 2 coordinatori di cui uno in rappresentanza delle OO.AA. e uno in rappresentanza delle OO.SS.
6.5. - Il consiglio dell’OPRA si riunisce di norma una volta al mese. La convocazione, verrà trasmessa almeno 10 giorni prima della data della riunione ai componenti, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e la relativa documentazione, alle Parti Sociali regionali e al Presidente e al Vice Presidente di ELBA.
La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno 9 dei componenti o dei loro delegati, e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti o dei loro delegati. Delle riunioni dell’OPRA dovrà essere redatto verbale, inviato alle parti sociali, che sarà approvato nella seduta successiva.
6.6. - L’OPRA non può assumere deliberazioni in contrasto con gli accordi regionali e nazionali in materia.
6.7. - I coordinatori dell’OPRA partecipano alle riunioni del Consiglio di ELBA quando siano all’ordine del giorno argomenti di interesse dell’OPRA.
6.8. - L’OPRA predispone un programma annuale di lavoro e di attività condiviso dalle Parti Sociali regionali e da quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, a supporto delle imprese e dei lavoratori ed incentrato sui rischi generali e specifici inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In relazione a quanto sopra, coerentemente con quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 13 settembre 2011, l’OPRA gestirà la quota definita nel presente accordo.
A tal fine Elba terrà una specifica contabilità e fornirà alle parti sociali regionali e all’OPRA i dati inerenti l’andamento dei versamenti delle imprese aderenti al sistema della bilateralità in merito alla sicurezza e la capienza delle risorse disponibili.
Della suddetta quota annuale per la sicurezza, 16,75 euro sono destinati al sostegno e al finanziamento delle attività degli RLST, 2 euro a partire da 1/1/2013 sono destinati alla funzionalità degli organismi paritetici (Opra/Opta), alle attività formative e ai programmi e alle iniziative di tutela della salute e della sicurezza di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
In relazione alle attività formative in materia di salute e di sicurezza, sono inoltre stabilite altre risorse fino a 2 euro a partire dal 1/1/2013 raggiungibili con il finanziamento a carico del sistema bilaterale e con il contributo di prestazioni in strumentazioni e competenze, attività didattiche, attrezzature, aule per la formazione. La messa a diposizione di tali prestazioni in competenze e strumentazioni compete alle OO.AA.
Ogni dodici mesi, a partire dalla data della stipula del presente accordo, le Parti Sociali firmatarie procederanno ad una verifica della congruità delle risorse assegnate, anche in relazione ad una possibile rideterminazione. L’OPRA predispone entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente che viene trasmessa alle Parti Sociali regionali.
L’OPRA si attiverà con l’obiettivo di ottenere altre forme di finanziamento provenienti da istituzioni preposte.
6.9. - In relazione a quanto previsto dal punto 6.8, nella parte in cui si stabilisce il finanziamento a carico del sistema bilaterale, anche al fine di uniformare a livello regionale, ove possibile, la formazione dei RLS, con decorrenza 1°gennaio 2013, verrà istituita una provvidenza ELBA, a favore delle imprese che tramite le Associazioni di categoria effettueranno tale formazione sulla base dei requisiti minimi stabiliti dall’OPRA. Per tale agevolazione alle imprese che, successivamente alla data di ratifica del presente accordo, avranno l’RLS non sarà restituita la quota di cui al punto 4.2.1. Le parti sociali regionali definiranno un successivo accordo attuativo e valideranno una apposita convenzione tra Elba e Opra.
6.10. - L’OPRA costituisce istanza di riferimento in merito a controversie sull’applicazione dei diritti di formazione, informazione e rappresentanza previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs 81/2008, e s.m.i. L’OPRA è prima istanza di riferimento in caso di mancata costituzione degli OPTA.
6.11. - L’OPRA svolge funzioni di:
- promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione delle attività formative degli RLST, di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
- promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione;
- monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza sul lavoro in ambito regionale;
- promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi Paritetici Territoriali e di supporto all'attività degli RLST.
6.12. - L’OPRA elabora e trasmette all’OPNA e al Comitato di Coordinamento Regionale (CRC) in seno all’Assessorato Regionale alla Sanità, la relazione annuale di cui al comma 7 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sull’attività svolta a livello regionale.
6.13. - L’OPRA per coadiuvare l’attività degli RLST predispone, di concerto con ELBA, una specifica procedura informatica e gli strumenti informatici necessari per il buon svolgimento delle funzioni degli RLST.
6.14. - Gli OPRA sono impegnati a risolvere le difficoltà che possano insorgere sugli interventi programmati per l’accesso in azienda da parte degli RLST qualora gli OPTA non siano in grado di assolvere a questo compito.

Articolo 7 Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA)
7.1. - Gli Organismi Paritetici Territoriali dell’Artigianato, sulla base dell’Accordo regionale del 17.06.1997, sono così ridefiniti:
sono costituiti, entro 60 giorni dal presente accordo, per ciascun ambito provinciale della Lombardia, e trasmessi per conoscenza all’Opra tra le organizzazioni territoriali provinciali lombarde dell'Artigianato Confartigianato, Claai, Cna, Casa (OO.AA.) e le Organizzazioni territoriali provinciali dei Sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil (OO.SS.) libere associazioni ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominate "Organismo paritetico territoriale dell’artigianato - OPTA della provincia di ____________", di seguito di seguito denominati OPTA.
7.2. - Gli accordi territoriali costitutivi degli OPTA prevedono la composizione, le regole e le garanzie di funzionamento di ciascun organismo che dovrà in ogni caso essere paritetico e presieduto da due coordinatori, uno di nomina datoriale e uno di nomina sindacale. I componenti degli OPTA territoriali, ivi compresi i coordinatori, durano in carica 2 anni e sono riconfermabili.
È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento.
Delle riunioni degli OPTA dovrà essere redatto verbale, inviato alle parti sociali territoriali e all’OPRA, che sarà approvato nella seduta successiva.
7.3. - L’OPTA promuove e attua, nel quadro delle azioni bilaterali, le attività di promozione della prevenzione, comprese le azioni di supporto alle aziende aderenti, in coordinamento con la programmazione regionale.
7.4. - L’OPTA è la sede in cui si esplicano da parte delle aziende gli obblighi di informazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali. Presso la stessa sede, può svolgersi altresì la riunione periodica convocata ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 81/08.
7.5. - La ricezione e trasmissione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale delle comunicazioni e della documentazione da parte delle aziende, avviene per il tramite degli strumenti telematici messi a disposizione dall’OPRA.
7.6. - Sono compiti specifici dell’OPTA quelli stabiliti dall’accordo interconfederale 13 settembre 2011 ed in particolare:
- la costituzione di prima istanza in merito a controversie in ordine alla rappresentanza, alla formazione, all’informazione, assumendosi peraltro l’impegno di risolvere le criticità nell’attuazione degli interventi programmati con particolare riferimento ad eventuali difficoltà di accesso in azienda da parte degli RLST;
- l’organizzazione di attività formative, anche in collaborazione con le parti sociali datoriali e sindacali, nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, intercettandone i fabbisogni emersi dal territorio e partecipando alla sua promozione, con le modalità decise al livello territoriale. Per tali attività formative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro gli OPTA utilizzano anche docenti di provenienza dalla Parti Sociali datoriali e sindacali, che posseggano le qualifiche previste dalla normativa vigente.
7.7. - Laddove sussistano oggettivi problemi di funzionamento degli OPTA territoriali, interverranno nell’ambito delle rispettive competenze le OO.AA., le OO.SS. regionali e/o l’OPRA.

Articolo 8 Disposizioni finali
8.1. - Per quanto non disciplinato nel presente testo si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e alle disposizioni di cui all’Accordo Interconfederale Nazionale applicativo del D.Lgs. 81/2008 del 13 settembre 2011.