Cassazione Penale, Sez. 4, 20 marzo 2015, n. 11819 - Lavoratore assunto da due giorni muore durante l'operazione di inserimento del martello demolitore sul braccio dell'escavatore. Responsabilità del datore di lavoro


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. ZOSO Liana Mar - rel. Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
M.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2728/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 28/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al rigetto dell'istanza di concessione della sospensione condizionale della pena, inammissibilità per il resto;
Udito per la parte civile, l'Avv. TOTO Grazia, per l'INAIL che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. La corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 28 giugno 2013, confermava la sentenza emessa dal tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, il 24 maggio 2011 con cui M. G. era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, per il reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p., perchè, quale datore di lavoro di C.D., per colpa, consistita in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni, ne aveva cagionato il decesso. Era accaduto che il dipendente C.D., addetto all'esecuzione di lavori di scavo da realizzarsi con un escavatore idraulico munito di martello demolitore con punta d'acciaio, aveva effettuato l'operazione di scavo di una parete utilizzando la collaborazione di S.S., persona estranea all'impresa e non dotata della necessaria capacità tecnica, il quale aveva sollevato il braccio dell'escavatore manovrando dalla cabina onde consentire al C. di sostituire la punta la quale, non essendo stata adeguatamente fissata con il sistema di bloccaggio, era caduta addosso al predetto C. cagionandogli lesioni mortali. Il C. era stato assunto solo due giorni prima e non era stato reso edotto dei rischi specifici cui era esposto in relazione all'attività svolta nè gli erano state impartite le necessarie disposizioni in merito allo svolgimento dell'attività avuto riguardo all'operazione di inserimento del martello demolitore sul braccio dell'escavatore. Il fatto era stato commesso a (OMISSIS) ed il decesso del C. era subentrato in (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione M.G. svolgendo due motivi del ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione in quanto la corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che al momento dell'infortunio era presente in cantiere il direttore dei lavori della società Immobiliare 2000, committente dei lavori, il quale aveva il ruolo di responsabile della sicurezza. Sosteneva il ricorrente che la corte d'appello aveva omesso di motivare in merito al motivo di impugnazione proposto sul punto ed avrebbe dovuto considerare che il predetto direttore dei lavori della società committente era l'unico responsabile dell'occorso.

Inoltre la corte territoriale non aveva considerato che la responsabilità del datore di lavoro doveva ritenersi esclusa dall'imprudenza del lavoratore che si era sostanziata in un contegno talmente anomalo da integrare una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a causare l'evento. Invero il teste Ch. aveva dichiarato che il M. gli aveva comunicato che la mattina dell'incidente avrebbe mandato qualcuno a sostituire il puntale e ciò costituiva prova del fatto che l'imputato non aveva autorizzato nè richiesto la presenza del S. in cantiere per prestare aiuto al C. nell'operazione di sostituzione della punta pneumatica dell'escavatore; del resto tale operazione non richiedeva l'intervento di due persone ed il C. era escavatorista esperto che non avrebbe avuto bisogno di un aiuto. Ne derivava che la scelta del C. di far salire il S. sull'escavatore era iniziativa che deviava il nesso causale impedendo la riferibilità dell'evento al M. che, anzi, se avesse saputo che il S. voleva salire sull'escavatore, glielo avrebbe impedito non avendo egli alcun titolo al riguardo mentre il C. era escavatorista esperto.

2.2. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui era stato negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sul presupposto che l'imputato non avesse risarcito il danno, dato che si doveva tener conto che egli non era nelle condizioni economiche per effettuare il risarcimento e che, in ogni caso, ad un tanto avrebbe dovuto provvedere il S., autore materiale del fatto che aveva patteggiato la pena.

 

Diritto

3. Osserva la corte che il primo motivo di ricorso è infondato giacchè costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti ( Sez. 4^, n. 50605 del 05/04/2013, Porcu, Rv. 258125 ).

Nel caso che occupa la corte territoriale ha dato conto del fatto che il M. non aveva delegato a terzi la posizione di garanzia circa gli obblighi di prevenzione e sorveglianza imposti dalla normativa sicchè correttamente ha affermato che non poteva assumere rilievo alcuno il fatto che l'impresa committente dei lavori, assunti in appalto dal M. stesso, avesse nominato un proprio responsabile per la sicurezza, posto che l'esistenza di tale figura non valeva ad esonerare l'appaltatore dall'obbligo dell'osservanza delle norme volte a prevenire il verificarsi di infortuni in danno dei propri dipendenti.

Neppure è fondato l'assunto secondo cui il comportamento abnorme del lavoratore C. avrebbe reciso il nesso di causalità tra l'omissione imputata al datore di lavoro e l'infortunio verificatosi.

Occorre, innanzitutto, considerare che, perchè la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, è necessario sussista un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale (Sez. 4^, n. 22249 del 14/03/2014, Enne e altro, Rv. 259227). Ora, la corte d'appello ha ritenuto veritiero quanto affermato dal S. in sede di sommarie informazioni testimoniali, ovvero di aver ricevuto la telefonata del M., il quale si trovava ricoverato in ospedale, con cui lo sollecitava a recarsi in cantiere, tenuto conto che la rispondenza al vero di quanto dichiarato dal S. poggiava sulla considerazione che l'unico interessato alla prosecuzione dei lavori era il M., il quale avrebbe, invece, dovuto bloccare il cantiere.

La corte territoriale, poi, con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, ha ritenuto che il fatto di aver cooperato il S. ed il C. per sostituire la punta d'acciaio, ponendosi il S. ai comandi della macchina e operando il C. da terra, non costituisse un comportamento abnorme del lavoratore ma si configurasse, invece, come lo svolgimento dell'operazione in modo prevedibile da parte del M. che, proprio in considerazione dell'inesperienza del C., assunto da appena due giorni, aveva incaricato il suo fiduciario S. di aiutarlo.

4. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Va considerato, invero, che incombe sul giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, di indicare i concreti elementi di valutazione elencati nell'art. 133 c.p., da lui ritenuti prevalenti (Sez. 4^, n. 2773 del 27/11/2012 - dep. 18/01/2013, Colo1, Rv. 254969; Sez. 3^, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto e altri, Rv. 260136 ). Nel caso che occupa la corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto ha ritenuto che elementi ostativi fossero la mancata resipiscenza dell'imputato, il quale non solo non aveva risarcito il danno, ma aveva altresì tentato di sottrarsi alla sua responsabilità addossandola al C. che era impossibilitato a difendersi. Ha, poi, individuato la corte territoriale altro elemento ostativo alla concessione del beneficio in parola nella particolare modalità del fatto, avendo il M., in spregio delle regole a tutela dell'incolumità dei lavoratori, fatto proseguire i lavori consentendo che si operasse con un fronte verticale e privo di armatura. Da ciò deriva che la condotta successiva al reato, consistita nel non aver risarcito il danno, costituisce solo uno degli elementi ritenuti dalla corte d'appello ostativi alla concessione del beneficio ed, in ogni caso, non ha l'imputato addotto alcun elemento concreto a sostegno della affermata impossibilità ad effettuare il risarcimento.

Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015