Tipologia: CCNL
Data firma: 4 giugno 1991
Validità: 01.07.1991 - 30.06.1995
Parti: Uniontessile e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uita-Uil
Settori: Tessili, Tessili e abbigliamento, P.M.I.
Fonte: CNEL
Sommario:
Costituzione delle parti Sezione I Parte generale Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo Art. 1 Contratto Art. 2 Categorie soggette ed efficacia del contratto Art. 3 Inscindibilità delle disposizioni del contratto Art. 4 Condizioni di miglior favore Art. 5 Interpretazione del contratto Art. 6 Controversie Art. 7 Distribuzione del contratto- Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale Art. 8 Esclusività di stampa Art. 9 Decorrenza e durata Capitolo II Sistema di informazioni Art. 10 Occupazione- Investimenti- Mercato del lavoro • 1) - Osservatorio di settore • 2) - A livello regionale • 3) - A livello territoriale • 4) - A livello aziendale Art. 11 Andamento attività produttiva Art. 12 Lavoro esterno Art. 13 Contrazione temporanea orario di lavoro Art. 14 Mobilità interna della manodopera Art. 15 Clausola di salvaguardia Capitolo III Istituti di carattere sindacale Art. 16 Rappresentanze sindacali aziendali Art. 17 Commissioni interne Art. 18 Immunità sindacale Art. 19 Cariche pubbliche e sindacali Art. 20 Permessi per cariche sindacali Art. 21 Assemblee Art. 22 Affissioni Art. 23 Versamenti dei contributi sindacali Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro Art. 24 Assunzione • Qualifiche non rientranti nelle percentuale d'obbligo (art 25 l. n. 223/91). Art. 25 Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti Art. 26 Contratto a termine Art. 27 Periodo di prova Art. 28 Apprendistato, addestramento ed assunzione dì giovani con diploma o attestato di qualifica • A) Apprendistato ◦ Norme particolari per gli addetti all'industria della trattura della seta. • B) Periodo di addestramento per operai nuovi assunti di età superiore a vent'anni. • C) Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica Art. 29 Handicappati e invalidi Art. 30 Tossicodipendenza Art. 31 Orario di lavoro • A) Regime ordinario • B) Riduzione dell'orario di lavoro • Orario di lavoro per il settore dell'amianto Art. 32 Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro Art. 33 Lavoro straordinario • Procedura per il lavoro straordinario di produzione Art. 34 Lavoro a squadre Art. 35 Lavoro notturno, domenicale e festivo Art. 36 Regime di orario a tempo parziale Art. 37 Definizione ed elementi della retribuzione Art. 38 Determinazione della retribuzione oraria Art. 39 Aumenti periodici di anzianità Art. 40 Corresponsione della retribuzione Art. 41 Trasferte Art. 42 Trasferimenti Art. 43 Trattamento per invenzioni Art. 44 Cambiamento, cumulo e pluralità di mansioni Art. 45 Inquadramento unico dei lavoratori Art. 46 Passaggi di qualifica da operaio ad intermedio, da operaio ad impiegato, da intermedio ad impiegato Art. 47 Trattenute per risarcimento danni Art. 48 Permessi e assenze Art. 49 Recuperi Art. 50 Servizio militare Art. 51 Congedo matrimoniale Art. 52 Infortunio sul lavoro e malattie professionali Art. 53 Malattia e infortunio non sul lavoro Art. 54 Abiti da lavoro Art. 55 Mense aziendali Art. 56 Diritto allo studio Art. 57 Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti Art. 58 Indennità scolastiche Art. 59 Ambiente di lavoro • Norme applicative Art. 60 Disciplina del lavoro Art. 61 Consegna e conservazione degli utensili e del materiale Art. 62 Visite di inventario e di controllo Art. 63 Regolamento interno Art. 64 Provvedimenti disciplinari Art. 65 Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari Art. 66 Norme per il licenziamento Art. 67 Cessione e trasformazione di azienda Art. 68 Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro Art. 69 TFR in caso di morte Art. 70 Azioni positive per le pari opportunità Parte operai Art. 1 Modalità di corresponsione della retribuzione Art. 2 Inizio e fine del lavoro Art. 3 Sospensioni ed interruzioni di lavoro Art. 4 Lavori discontinui Art. 5 Turni a scacchi Art. 6 Assegnazione del macchinario Art. 7 Pulizia del macchinario Art. 8 Lavoro a cottimo Art. 9 Comitati tecnici paritetici di accertamento Art. 10 Definizione di jolly Art. 11 Giorni festivi- Riposo settimanale Art. 12 Ferie Art. 13 Tredicesima mensilità Art. 14 Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro Art. 15 Maternità Art. 16 Risoluzione del rapporto e preavviso Parte intermedi Art. 1 Sospensione e riduzione del lavoro Art. 2 Giorni festivi - Riposo settimanale Art. 3 Ferie Art. 4 Tredicesima mensilità Art. 5 Trattamento economico in caso di malattia Art. 6 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 7 Permessi Art. 8 Risoluzione del rapporto e preavviso Art. 9 Trattamento di fine rapporto Parte impiegati e quadri Art. 1 Laureati e diplomati Art. 2 Trattamento in caso di sospensione e riduzione di lavoro Art. 3 Giorni festivi- Riposo settimanale Art. 4 Ferie Art. 5 Tredicesima mensilità Art. 6 Indennità per maneggio denaro - Cauzione Art. 7 Trattamento economico di malattia Art. 8 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 9 Permessi Art. 10 Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio Art. 11 Norme particolari per i quadri Art. 12 Preavviso Art. 13 Trattamento di fine rapporto Parte retributiva ed inquadramento • 1) Tabelle dei minimi contrattuali di paga o stipendio ◦ A) ◦ B) ◦ C) Importo una tantum ◦ D) Effetti economici della contrattazione aziendale • 2) Indennità di mansione Parte protocolli aggiuntivi Protocollo n. 1 Regolamento del lavoro a domicilio • 1. - Definizione di lavoratore a domicilio • 2. - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio • 3. - Libretto personale di controllo • 4. - Responsabilità del lavoratore a domicilio |
• 5. - Retribuzioni • 6. - Maggiorazione della retribuzione • 7. - Sistema di informazioni • 8. - Lavoro notturno e festivo • 9. - Pagamento della retribuzione • 10. - Fornitura materiale • 11. - Norme generali art. 14- Parte Operai. Protocollo n. 2 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati Protocollo n. 3 Oneri sociali e struttura del costo del lavoro Dichiarazione congiunta previdenza integrativa Fondo grandi interventi Parte allegati Allegato n. 1 Contratto a termine Allegato n. 2 Norma transitoria all'art. 35- Parte generale del CCNL 21 luglio 1979: Aumenti periodici di anzianità Allegato n. 3 Mensilizzazione operai- Criteri operativi Allegato n. 4 Tutela della dignità personale dei lavoratori Allegato n. 5 Passaggi di livello ed indennità di mansione Sezione II Classificazioni del personale Declaratorie ed esemplificazioni in vigore dal 1 luglio 1984 per i dipendenti addetti all'industria del cotone • Premessa • Indennità di mansione Declaratorie ed esemplificazioni in vigore dal 1 luglio 1984 per i dipendenti addetti all'industria della lana • Premessa Declaratorie ed esemplificazioni in vigore dal 1 luglio 1984 per i dipendenti addetti all'industria del feltro tessuto • Premessa Declaratorie ed esemplificazioni in vigore dal 1 luglio 1984 per i dipendenti addetti all'industria del feltro battuto • Premessa Declaratorie ed esemplificazioni in vigore dal 1 luglio 1984 per i dipendenti addetti all'industria degli articoli da caccia • Premessa • Indennità di mansione Declaratorie ed esemplificazioni in vigore dal 1 luglio 1984 per gli addetti all'industria della canapa, del lino e dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo declaratorie ed esemplificazioni in vigore dal 1 gennaio 1985 per gli addetti all'industria della spegheria e corderia in fibre naturali soffici e sintetiche, del cocco e delle fibre dure similari e succedanee • Premessa • Indennità di mansione Declaratorie ed esemplificazioni in vigore dal 1 luglio 1984 per i dipendenti addetti all'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile, per conto proprio e per conto terzi • Premessa • Finimento cotoniero • Finimento serico Declaratorie ed esemplificazioni in vigore dal 1 luglio 1984 per i dipendenti addetti all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche • Premessa • Indennità di mansione Declaratorie esemplificazioni in vigore dal 1 luglio 1984 per gli addetti all'industria della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici e per gli addetti all'industria della filatura dei cascami di seta e della trattura della seta • Premessa Declaratorie ed esemplificazioni dei lavoratori in vigore dal 1 luglio 1984 per i dipendenti addetti alla produzione in serie di abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camiceria - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise ed abiti da lavoro – corsetteria - cravatte, sciarpe e foulards - accessori dell'abbigliamento ed oggetti cuciti in genere • Premessa • Indennità di mansione Declaratorie ed esemplificazioni in vigore dal 1 luglio 1984 per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglieria, calzetteria e tessuti a maglia • Premessa • Indennità di mansione Declaratorie ed esemplificazioni dal 1 luglio 1984 per i lavoratori addetti alle industrie tessili vari (nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani, trecce, e stringhe, tulli, pizzi, veli andalusa, tende, ricami a macchina, pizzi uso tombolo), accessori per filatura e tessitura, scardassi, amianteri (compreso gruppo freni), tappeti, interfodere. • Passamani ◦ Premessa • Scardassi ◦ Premessa • Tappeti ◦ Premessa • Nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche ◦ Premessa • Trecce e stringhe ◦ Premessa • Ricami a macchina ◦ Premessa • Pizzi uso tombolo ◦ Premessa • Accessori per filatura e tessitura ◦ Premessa • Interfodere ◦ Premessa • Amianto (Compreso gruppo freni) ◦ Premessa Declaratorie ed esemplificazioni dal 1 gennaio 1985 per i dipendenti addetti all'industria della juta • Premessa Declaratorie ed esemplificazioni dal 1 luglio 1984 per i dipendenti addetti all'industria delle tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare • Premessa Declaratorie ed esemplificazioni dal 1 gennaio 1985 per i dipendenti delle aziende fabbricanti feltro e cappello di pelo • Premessa Declaratorie ed esemplificazioni dal 1 gennaio 1985 per i dipendenti delle aziende fabbricanti feltro e cappello di lana • Premessa Declaratorie ed esemplificazioni dal 1 gennaio 1985 per i dipendenti delle aziende fabbricanti pelo per cappello • Premessa Declaratorie ed esemplificazioni dal 1 gennaio 1985 per i dipendenti delle aziende fabbricanti berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro) e di fodere e marocchini • Premessa Declaratorie ed esemplificazioni dal 1 gennaio 1985 per i dipendenti delle aziende fabbricanti trecce e cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche • Premessa Declaratorie ed esemplificazioni dal 1 luglio 1984 per i dipendenti addetti all'industria del tessuto non tessuto • Premessa • Indennità di mansione Declaratorie ed esemplificazioni in vigore dal 1 ottobre 1983 per i dipendenti addetti all'industria dei bottoni • Premessa • Indennità di mansione • Norme specifiche di settore finimento cotoniero stampatori a macchina • Finimento serico norme particolari per gli operai superspecializzati • Trattamento «disegnatori- disegnatori lucidisti e fotografi» • Integrazione salariale per il finimento serico • Premio di produzione per il finimento serico Protocollo aggiuntivo (20-12-84) • Art. 1 • Art. 2 • Art. 3 • Art. 4 • Art. 5 • Art. 6 • Art. 7 • Art. 8 • Norma transitoria Protocollo aggiuntivo (20.12.1983) • Art. 1 • Art. 2 • Art. 3 • Art. 4 • Art. 5 • Art. 6 • Art. 7 • Art. 8 • Norma transitoria |
Costituzione delle parti
In Roma il 4 giugno 1991, tra l'Uniontessile - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile-Abbigliamento, Calzature, Pelli e cuoio [...] e con la partecipazione di una delegazione di industriali del tessile-abbigliamento[...]e con l'assistenza della Confapi Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria[...] e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) [...]; la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea)[...]; l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento- (Uilta)[...] è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate all'Uniontessile.
Sezione I Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 Contratto
[...]
La materia riservata alla contrattazione a livello aziendale nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione- è solamente quella stabilita dal presente contratto:
correlativamente il presente contratto riconosce la esigenza delle aziende di poter impostare la propria attività produttiva su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente contratto e degli anzidetti accordi a livello aziendale.
La prevista contrattazione a livello aziendale viene delegata dalle parti stipulanti in rappresentanza rispettivamente delle aziende e dei lavoratori da un lato alle Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori (API) e dall'altro lato ai Sindacati provinciali tessili dei lavoratori, fermo restando quanto previsto nel presente contratto per casi di intervento delle Organizzazioni nazionali stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal presente contratto o da altri livelli di contrattazione.
[...]
Art. 2 Categorie soggette ed efficacia del contratto
Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 10 Occupazione- Investimenti- Mercato del lavoro
Le parti si danno atto che quanto nel presente capitolo concordato costituisce uno strumento di concreta informazione complessiva degli indirizzi produttivi delle aziende dalla Uniontessile rappresentate.
Le parti auspicano che i dati così raccolti, necessariamente integrati dai dati forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che, in quanto tali garantiscano le possibilità di sviluppo del settore tessile-abbigliamento anche in riferimento al problema occupazionale.
L'apporto così fornito dalla Uniontessile a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) - Osservatorio di settore
Tra l'Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta si conviene di approfondire il reciproco rapporto informativo, con modalità che consentano la nascita di occasioni di intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo delle parti di consentire lo sviluppo di tutte le componenti della piccola e media industria tessile-abbigliamento anche con riferimento al dato occupazionale, nel suo complesso e/o nei settori sottoindicati, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.
Compiti dell'Osservatorio nazionale di settore sono:
- acquisire informazioni per l'approfondimento in fase progettuale delle scelte di politica industriale;
- acquisire informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, in particolare occupazione giovanile in rapporto con l'accordo Cgil-Cisl-Uil e Confapi sui Contratti di Formazione Lavoro, nonché sull'andamento della occupazione femminile;
- acquisire conoscenze sull'andamento dell'innovazione tecnologica e dei suoi effetti su organizzazione del lavoro, problematiche occupazionali professionali, ambientali;
- acquisire informazioni sull'andamento del mercato nazionale ed internazionale;
- esprimere valutazioni sulle fasi attuative delle linee programmatiche di politica del governo riguardanti i settori;
- esprimere valutazioni sullo stato di sotto settori che necessitino di appositi interventi pubblici;
- attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti delle amministrazioni e/o enti pubblici e non, al fine di acquisire dati ulteriori ovvero, anche in via propositiva, per l'attuazione di modificazioni normative con interventi di supporto.
Su tale presupposto, pertanto, tra l'Uniontessile e la Filta, Filtea, Uilta viene istituito un Osservatorio Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile-Abbigliamento articolato per i settori sottoindicati.
Per gli argomenti convenuti si prevede un sistema di fasi di consultazione e di verifica congiunta di dati;
a tal fine l'Osservatorio concorderà le caratteristiche delle campionature ritenute necessarie, che saranno raccolte in forma anonima dalle Sezioni territoriali Uniontessile, nonché le modalità di eventuale ricorso a strutture specializzate.
In tale Osservatorio confluiranno i dati reciprocamente in possesso che con sentiranno ad Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta di procedere ad un esame congiunto per i livelli nazionali e settoriali relativamente a:
- per quanto riguarda i problemi della scuola e della formazione professionale;
a) interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture esistenti;
b) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- gli interventi da realizzare nei confronti degli organi nazionali per quanto attiene:
il costo del lavoro con particolare riferimento alla legislazione contributiva, assistenziale, antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale al fine di realizzare la competitività internazionale;
- i riflessi ecologici dell'insediamento industriale tessile abbigliamento;
- i problemi generali inerenti il piano di settori di cui alla legge 12-8-1977, n. 675 nonché alla legge 9-2-1979, n. 36, allo scopo di individuare orientamenti e metodologie volti a renderli aderenti alla realtà del settore e concretamente realizzabili;
- le prospettive produttive e di politica commerciale con particolare riferimento all'importazione e all'esportazione;
- i programmi di investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati;
- la struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
- i supporti per le piccole e medie imprese ai progetti di consorziazione di cui alla legge 21/5/1981, n. 240, volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime e di mercato;
- la ricerca nel settore, nel quadro di un progetto nazionale;
- le soluzioni adottate ed eventuali iniziative in riferimento al risparmio energetico nel quadro delle finalità nel piano nazionale;
- le situazione di crisi aziendali e zonali, con particolare riferimento al mezzogiorno;
- le previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore (prestando particolare attenzione alle dinamiche del lavoro giovanile) anche in rapporto con l'Accordo Interconfederale Confapi/Cgil-Cisl-Uil del 16-11-1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché alla legge 44/86.
Le parti convengono che il miglior utilizzo delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo della occupazione e, al tempo stesso, della maggiore competitività delle imprese.
È pertanto obiettivo condividere la valorizzazione delle potenzialità occupazionali, con particolare riguardo al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro qualificato tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori.
Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive, ed esigenze formative, verranno acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazione di nuove tecnologie ed il materiale disponibile presso l'Osservatorio.
A questo fine viene istituito presso tale organismo un gruppo di lavoro consultivo per i problemi della formazione, dell'orientamento professionale e della occupazione, composta da rappresentati designati dalla Uniontessile e da rappresentanti designati congiuntamente da Filta, Filtea e Uilta con i seguenti compiti:
- esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione;
- formulare proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale degli aspetti tecnologici;
- promuovere studi e ricerche in tema di formazione ed orientamento professionale;
- segnalare le esigenze informative ritenute di specifico interesse.
Le parti, annualmente o su richiesta di una di esse, sulla base del materiale acquisito, integrato con altra utile documentazione nazionale ed internazionale e con le linee di orientamento definite a livello interconfederale, valuteranno le implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative;
i bisogni formativi presenti e prevedibili;
l'adeguatezza delle risposte che, in termini scolastici e di formazione professionale, sono date dalle strutture pubbliche e private.
Nell'ambito di tale esame potranno essere individuate le proposte da sottoporre all'attenzione delle istituzioni e degli organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi ritenuti necessari nel campo della istruzione, formazione e riqualificazione professionale per consentire al sistema produttivo di rispondere con flessibilità ai cambiamenti.
La documentazione ed il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati, nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione delle strutture territoriali, per il loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
Periodicamente si procederà ad un esame congiunto relativo alla occupazione, all'andamento ed alla struttura delle retribuzioni globali di fatto e del costo del lavoro relativamente al settore tessile-abbigliamento ed ai singoli comparti, alla distribuzione della occupazione femminile distinta per qualifiche e livelli.
I dati saranno periodicamente confrontati con quelli esistenti a livello comunitario ed internazionale, per verificare l'influsso del costo del lavoro sulla competitività internazionale delle imprese e sull'occupazione.
Le parti, verificati i presupposti di fattibilità, potranno predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
A tal fine utilizzeranno anche i risultati dell'esame occupazionale di cui sopra, integrandoli con altri elementi conoscitivi che riguardino il settore, acquisiti di comune accordo.
In parallelo sarà condotta una analisi delle strutture formative, scolastiche e di orientamento esistenti e della loro adeguatezza nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro, in funzione anche delle varie tipologie del rapporto di lavoro.
Tali approfondimenti serviranno per mettere a punto schemi di progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono da considerare progetti convenuti con le Organizzazioni sindacali e l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi applicati.
Con gli stessi compiti ed articolazioni previsti per l'Osservatorio nazionale, viene costituito un Osservatorio regionale della piccola e media industria tessile-abbigliamento.
In tale Osservatorio confluiranno i dati reciprocamente in possesso, che con sentiranno alle strutture regionali dell'Uniontessile e della Filta, Filtea, Uilta di procedere a verifiche congiunte, finalizzate a sviluppare interventi sull'Ente Regionale in materiale di:
- formazione e riqualificazione professionale;
- incentivazione e sostegno della politica industriale di settore e del mercato del lavoro;
- condizioni ecologiche derivanti da attività industriali.
Le parti costituenti l'Osservatorio regionale potranno concordemente individuare aree territoriali, caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende associate, nelle quali approfondire il reciproco rapporto sulle problematiche previste per l'Osservatorio regionale.
Dichiarazione a verbale
Le parti, nel comune obiettivo di relazioni sindacali innovative e adeguate allo sviluppo del sistema economico e civile, riconoscono "nell'Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Piccole e Media Industria" lo strumento utile per la realizzazione di comportamenti congiunti successivi alla fase della contrattazione, per la realizzazione di specifiche iniziative di tutela e valorizzazione del comparto, ferma restando l'autonomia di entrambe.
Con riferimento al sistema delle aziende di piccola e media industria- intendendosi per tali quelle così definite dalle leggi è assegnato all'Osservatorio il particolare obiettivo di produrre elementi ed organizzare occasioni di valutazione ed orientamento circa:
- i processi di internazionalizzazione;
- il terzismo;
- il rapporto con le grandi imprese ed il sistema finanziario e bancario.
2) - A livello regionale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, si svolgeranno incontri tra le rispettive strutture per un esame congiunto di alcuni aspetti riguardanti l'attuazione del piano di settore, quali:
- la creazione di strutture di sostegno al sistema industriale e il loro funzionamento;
- la struttura del settore nel territorio anche con riferimento al decentramento produttivo verificando la corretta applicazione delle norme contrattuali e legislative;
- le possibilità di nuovi insediamenti e loro localizzazione;
- i programmi di investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- i programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- per le categorie interessate alla chiamata numerica, la quantità delle assunzioni fatte, suddivise per livello di inquadramento e per normative utilizzate (lista di collocamento, mobilità, passaggio diretto);
- la struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
- i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione (anche con riferimento a quanto previsto dalla legge 30-4-1976, n. 374) volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisire di materie prime e di mercati, nonché la produzione di progetti di ricerca applicata nel settore, in accordo con l'Ente Regione;
- gli eventuali rapporti con i piani di sviluppo regionali con gli opportuni raccordi alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale;
- le soluzione adottate ed eventuali iniziative in riferimento al risparmio energetico nel quadro delle finalità di eventuali piani in materia;
- la dimensione e l'evoluzione, del decentramento produttivo, presente e non, nei cicli produttivi.
Le parti forniranno all'Ente regionale tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo:
alla gestione della formazione professionale riferita anche all'area del lavoro precario;
alla difesa dell'occupazione;
alla concessione di agevolazioni alle imprese.
- Nel caso di crisi aziendali che abbiano significativi riflessi negativi sull'occupazione, si esamineranno le possibilità di individuare soluzioni di mobilità con trattata, settoriale ed intersettoriale, realizzandola mediante la normativa esistente, nonché con interventi attivi nei confronti dell'Ente Regione affinché questi si renda operativo per attivare le occasioni di mobilità individuate.
- Le parti convengono che tra i requisiti per accede a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per le formazioni professionali, da Enti pubblici, nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso il rispetto delle norme contrattuali e/o di legge in materia di lavoro, fatte salve le semplici divergenze interpretative.
In caso contrario le parti adotteranno le opportune iniziative per questioni di propria competenza.
In occasione dell'incontro annuale tra le rispettive strutture regionali le parti concorderanno gli ambiti dei singoli livelli territoriali cui riferirsi al fine di fornire l'informativa di cui al punto 3) tenuto conto delle rispettive strutture organizzative.
Dichiarazione a verbale
Con particolare riferimento alle materie della formazione, della qualità e della professionalità, le parti definiscono l'obiettivo di sviluppare tutte le azioni idonee al fine di divenire interlocutori necessari di tutte le istituzioni attive al riguardo, e al fine di essere riconosciuti abilitati, nelle forme idonee che saranno definite, alla emissione di pareri consultivi obbligatori per ogni programma di formazione professionale predisposto da enti pubblici.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL.
le parti individueranno le zone geografiche nelle quali potranno essere attuate sperimentazioni nel senso sopra indicato.
Le parti riconoscono l'opportunità che, tra le condizioni necessarie per accedere ai finanziamenti pubblici in materia di formazione professionale a favore delle maestranze del settore, sia tramite fondo di rotazione regionale, sia tramite fondi comunitari, venga compresa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
3)- A livello territoriale
Come definito al punto 2) ultimo comma, le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle Organizzazioni sindacali elementi conoscitivi globali per settori (tessili, confezioni, ecc.) e articolati per comparti produttivi (lana, cotone, ecc.) e per quanto possibile- per fasi o cicli di lavoro (filatura, tessitura, ecc.) riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato di applicazione della legge 9-12-1977, n. 903 (parità uomo-donna).
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto delle implicazioni prevedibili:
a) sui livelli occupazionali e sulla mobilità della mano d'opera con lo scopo di formulare indirizzi occupazionali privilegiando a seconda delle esigenze locali l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile e le esuberanze indotte da crisi aziendale o territoriale;
b) sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) anche in relazione a quanto previsto dal livello nazionale e regionale saranno infine esaminate le situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale per la ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili soluzioni e procedure che privilegino esigenze di mobilità settoriale ed intersettoriale;
d) le situazioni di ricorso generalizzato del settore alla Cassa Integrazione Guadagni.
Le parti auspicano a tale proposito un collegamento intersettoriale che agevoli la conoscenza e la soluzione dei problemi (mobilità esterna);
e) in relazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge 12-8-1977, n. 675 e relative norme di attuazione (legge 26-5-1978, n. 215 e legge 9-2-1979, n.36) per affrontare in modo corretto e concreto i problemi occupazionali derivanti da processi di ristrutturazione e di riconversione produttive e di crisi aziendali si conviene quanto segue:
1- le aziende del settore operanti nel territorio, su richiesta delle Associazioni territoriali di categoria degli imprenditori, comunicheranno alle medesime le prevedibili occasioni di occupazione, specificando le caratteristiche professionali dei posti di lavoro disponibili;
2- periodicamente, su richiesta di una delle parti, si rileveranno in appositi incontri le situazioni di crisi aziendali e occupazionali alfine di accertare la potenziale mobilità della forza Lavoro nel territorio e si verificherà l'andamento dei processi di mobilità favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovendo anche l'istituzione, ove se ne ravvisi la necessità, tramite l'Ente regione competente, di corsi professionali;
3- le informazioni e le indicazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno anche riportate all'interno delle strutture e delle procedure previste dalle legge 12-8-1977, n. 675 e dalle successive norme di attuazione (legge 26-5-1978, n. 215 e legge 9-2-1979, n. 36);
4- le presenti disposizioni decadranno in caso di emanazione di norme di legge o di accordo interconfederale in contrasto con le stesse.
Le parti si dichiarano disponibili a costituire nelle aree sistema (quali saranno individuate e geograficamente definite entro sei mesi dalla stipula del CCNL) momenti di osservazione, sistematica e congiunta, finalizzati alla conoscenza delle dinamiche strutturali dell'area, dell'occupazione, dei fabbisogni formativi, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e dell'impatto ambientale.
Le parti, con riferimento alle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- Sviluppare congiuntamente attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore.
- Recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale.
Al riguardo, le parti fanno riferimento ai contenuti dell'Accordo Interconfederale 16-11-1988.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
Dichiarazione a verbale
Con particolare riferimento alle materie della prevenzione antinfortunistica e della tutela ambientale, le parti definiscono l'obiettivo di divenire agenti istituzionali di rapporto con gli enti pubblici di controllo prevenzione ed intervento, al fine di elaborare, insieme con gli stessi, momenti di studio e di predisposizione di piani, che abbiano il carattere della gradualità e della generalità, relativi all'introduzione di interventi possibili e concreti di prevenzione e tutela.
4)- A livello aziendale
Di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e unità produttive occupanti più di 85 dipendenti, tramite le Sezioni Territoriali Uniontessile, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive specie con riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
- i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
- allo stato di applicazione della Legge di parità (legge 9 dicembre 1977, n. 903), con le relative azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 ed in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo Interconfederale sui contratti di formazione e lavoro.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti.
Le informazioni di cui al primo comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali.
Art. 11 Andamento attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alle RSA, annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e la quantità delle ore necessarie;
[...]
contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSA.
[...]
Art. 12 Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore Tessile-Abbigliamento a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende.
committenti, affermano che il lavoro presso terzi deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, si impegnano ad operarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni e favorire l'instaurazione di un sistema di contratti di committenza coerente al rispetto della normativa contrattuale di cui al presente articolo.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del tessile-abbigliamento svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente:
1)- Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
2)- Le aziende committenti lavoro a terzi e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, aventi oltre 85 dipendenti informeranno, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, fornendo altresì l'elenco delle aziende cui il lavoro è stato commissionato nei dodici mesi precedenti.
3)- Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da tre membri per ciascuna delle parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo metterà a disposizione della commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi.
Per ogni singola azienda avente oltre 85 dipendenti l'associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- invitare per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza, comprovato il permanere della non applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza.
- prendere in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste, ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obbiettivo di far regolarizzare l'eventuale situazione accertata di lavoro irregolare.
4)- Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzione di personale, nel corso delle procedure previste dall'art.5 della legge 20-5-1975, n. 164, daranno comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5)- A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6)- La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti.
In caso di violazione cesseranno per l'associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore tessile-abbigliamento.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventualmente altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.
Art. 14 Mobilità interna della manodopera
Le direzioni delle unità produttive aventi più 85 addetti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nel l'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori.
Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro tre giorni dalla avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.
Art. 15 Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al sistema di informazioni dell'industria tessile e dell'abbigliamento minore e che quanto al riguardo convenuto comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello aziendale, salvo che per le imprese individuate nei presenti articoli.
Quanto indicato negli articoli precedenti per la individuazione delle aziende a cui è applicabile la parte seconda (investimenti, occupazione, mobilità) non costituisce criterio di individuazione né indicazione delle dimensioni delle piccole e medie imprese.
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni così come definiti agli articoli «investimenti ed occupazione», «lavoro esterno», «mobilità», daranno facoltà all'Uniontessile di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prime in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 17 Commissioni interne
Per la tutela dei componenti la Commissione Interna o il Delegato d'impresa si fa riferimento alla legge del 20.5.1970, n. 300.
Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eleggere un loro delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla L. 300/70 per la RSA.
Art. 21 Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[...]
Art. 22 Affissioni
Sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
[...]
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 24 Assunzione
L'assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle disposizioni di legge.
[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 25 Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori d'opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di legge in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.
Art. 28 Apprendistato, addestramento ed assunzione dì giovani con diploma o attestato di qualifica
A) Apprendistato
È apprendista il lavoratore compreso fra i 14 e i 20 anni di età, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato;
nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[...]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
B) Periodo di addestramento per operai nuovi assunti di età superiore a vent'anni.
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del 1° livello.
Art. 29 Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali, e le RSA, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi o autorizzati dall'Ente Regione, al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si operano gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale si studieranno le opportune iniziative perché gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o handicappati allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Art. 31 Orario di lavoro
A) Regime ordinario
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSA
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare la adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Tali strutture di orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali, dette strutture di orario potranno altresì essere considerate nei casi di introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni su indicate.
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale.
Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo devono essere ricomprese la testurizzazione e la falsa torsione.
Orario di lavoro per il settore dell'amianto
I lavoratori addetti al settore dell'amianto, che nello svolgimento della propria attività siano esposti a polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, hanno diritto, con decorrenza dall'1 luglio 1991 ad otto ore di riduzione di orario da gestire secondo un esame congiunto da effettuare in azienda.
La riduzione di orario in ogni caso non sarà più riconosciuta dal momento della dismissione della lavorazione di amianto.
La riduzione di orario prevista dal presente articolo è assorbita da condizioni aziendali più favorevoli.
Nel caso di dismissione della lavorazione dell'amianto verranno riconosciuti i ratei di riduzione di orario maturati con arrotondamento all'ora intera.
Art. 32 Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Uniontessile e Filta-Filtea-Uilta riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione in particolari periodi dell'anno.
Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti e per fronteggiare variazioni di intensità produttiva nell'anno, si darà luogo a regimi diversi di orario settimanale che potranno interessare l'intera struttura aziendale, o parte di essa, con livelli di flessibilità compensati da corrispondenti quantità di minor prestazione nei periodi di inferiore intensità produttiva.
Ciò allo scopo anche di disincentivare ricorsi a straordinari strutturali di produzione, a ridurre il ricorso alla CIG, nonché fenomeni di anomalo decentramento produttivo.
Tale regime di orario flessibile è orario contrattuale a tutti gli effetti ed è finalizzato a realizzare condizioni ottimali per:
1) esecuzione di campionari;
2) puntualità di consegna alla clientela (estera in particolare);
3) adesione ad andamenti stagionali di mercato;
4) esecuzione di commesse straordinarie;
5) superamento di situazioni contingenti di mancanza di lavoro.
[...]
Al verificarsi di una o più condizioni fra quelle sopra indicate, quando l'azienda ravvisi l'opportunità alla flessibilità, si darà luogo ad un tempestivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni di cui si tratta, saranno concordate le modalità di distribuzione dell'orario flessibile per le settimane del periodo programmato, al fine di conseguire gli obiettivi individuati.
Nello stesso incontro si concorderanno le modalità di recupero nei periodi di prevedibile minore intensità produttiva.
Le parti convengono sull'opportunità che gli incontri di cui sopra si realizzino con sufficiente anticipo rispetto ai periodi di prevedibile attuazione.
Nei casi di particolare urgenza è impegno comune delle parti di incontrarsi tempestivamente per definire le modalità di attuazione degli orari flessibili di cui sopra.
Qualora, a livello aziendale, non si raggiungesse l'accordo, a richiesta di una delle parti, si darà luogo ad un incontro a livello territoriale con le rispettive organizzazioni per definire le modalità di attuazione della flessibilità nell'ambito dei periodi richiesti dall'azienda.
Tale incontro avverrà normalmente entro una settimana dalla richiesta o entro due giorni in caso di particolare urgenza e comunque preventivamente rispetto all'inizio del periodo di flessibilità indicato.
Le ore in questo modo prestate oltre l'orario normale settimanale, fino ad un massimo di 96 ore di produzione annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro, effettuate in regime di flessibilità, maggiorato del 12% per le prime 48 ore di supero, dell 5% per le successive.
[...]
Eventuali riposi a recupero della flessibilità programmata e non effettuabili, saranno oggetto d'incontro tra Direzione aziendale e RSA per definire soluzioni quali:
recuperi individuali, recuperi collettivi in altro periodo od altre soluzioni compensative.
[...]
Art. 33 Lavoro straordinario
[...]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quanto riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSA
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Su richiesta delle RSA,le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestato tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dall'azienda.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale, all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell'occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione ed inventario, e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 180 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi da fruire d'accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
Le ore straordinarie per le quali si farà luogo ai riposi compensativi non retribuiti, saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
Su richiesta delle RSA le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale, di cui al 4° comma.
[...]
Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Art. 34 Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 31- Parte Generale e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 31 Parte Generale, l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a sei ore non è previsto l'intervallo di riposo.
[...]
Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire all'atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai o gli apprendisti è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
[...]
Direzione e RSA potranno infine definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale n. 1
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al 2° comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalle leggi in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezz'ora la durata dei riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.
Art. 35 Lavoro notturno, domenicale e festivo
[...]
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno i minori, mentre per le donne si fa riferimento alla particolare regolamentazione di cui all'art. 5, legge 9-12-1977, n. 903.
[...]
Art. 45 Inquadramento unico dei lavoratori
[...]
Le parti contraenti dichiarano la loro volontà di favorire, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, le introduzioni di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti o individualmente o in gruppo a ridurre la parcellizzazione, a favorire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni ed arricchirne il contenuto professionale.
Tali nuove modalità di organizzazione del lavoro non implicano il riconoscimento automatico di livello.
La Direzione aziendale comunicherà alla RSA, preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro conseguenti a significative innovazioni tecnologiche o di processo che comportino con l'ampliamento delle mansioni e l'arricchimento dei relativi contenuti, la necessità di ricorso a nuove figure professionali e verificheranno eventuali mutamenti che determinino un diverso contenuto professionale.
Le parti, a livello aziendale, valuteranno tale nuova situazione allo scopo di definire ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell'inquadramento in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto ai sistema nazionale di classificazione, verificando inoltre congiuntamente la necessità di supporti formativi e di addestramento per il personale interessato.
[...]
Art. 49 Recuperi
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti o per permessi possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità:
qualora il recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera, o in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata;
nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di ore formerà oggetto di esame preventivo fra Direzione aziendale e RSA
Il recupero potrà essere effettuato entro 40 giorni utili successivi al momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di lavoro.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite d'intesa con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Art. 52 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale [...] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.
[...]
Art. 54 Abiti da lavoro
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nel caso in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione alla usura determinata dalla natura della lavorazione.
Art. 55 Mense aziendali
[...]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali o le Commissioni Interne o di Delegati di impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[...]
Art. 59 Ambiente di lavoro
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori.
Compete al datore di lavoro adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori, secondo la legislazione vigente.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto e posto di lavoro;
- l'adozione di appropriate misure di sicurezza e dei necessari mezzi di prevenzione e di protezione individuali e collettivi.
L'adozione e l'uso appropriato di tali mezzi, in quanto derivanti da disposizioni normative o da intese tra azienda e RSA, debbono essere scrupolosamente osservati dai lavoratori interessati.
Per agevolare l'espletamento di tali compiti è riconosciuta alle RSA
la facoltà di designare al proprio interno un delegato incaricato di esaminare con l'azienda i problemi dell'ambiente di lavoro, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto alla Direzione aziendale.
Qualora tra Direzione aziendale e RSA vengano concordate iniziative formative per il delegato alla sicurezza, si utilizzeranno a tal fine le 150 ore per il diritto allo studio.
Le informazioni ai lavoratori vengono date anche alle RSA le quali:
- promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9 della legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o a Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo.
medici e i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare dai lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse e attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al 1° comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro, es.: fumo, gas, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I dati relativi potranno essere oggetto di esame periodico fra azienda e Rappresentanze Sindacali Aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le aziende trasmetteranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli artt. 12 e 53 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124.
Tali comunicazioni potranno formare, a richiesta di una delle parti, oggetto di un esame congiunto.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno, a richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, copia delle comunicazioni che ai sensi della legge 23-12-1978 n. 833 dovranno inviare alle Unità Sanitarie Locali con l'indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma e 24, n. 14 della legge 23-12-1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico di cui al 2° comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione a una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, con riferimento all'art. 27 della legge 23-12-1978, n. 833.
In tale libretto verranno anche indicati i dati relativi alla maternità.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto od in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23-12-1978, n. 833.
Le parti inoltre concordano di verificare negli incontri di cui all'art. 10- Parte Generale, punto 1) i risultati di indagini di particolare rilievo per il settore effettuate da Enti od Organismi scientifici di indiscussa competenza nel ramo.
Forniranno inoltre alle Rappresentanze Sindacali Aziendali informazioni preventive circa i riflessi che eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al 1° comma, le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al 7° comma, 2ª linea, saranno a cura dell'Azienda, riportati sui registri di cui al 9° comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della Sanità, o, in mancanza, a quelli allegati.
3) In applicazione di quanto previsto dal 11° comma, le Rappresentanze Sindacali Aziendali e l'azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rivelazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2).
La documentazione così formulata sarà oggetto di ulteriore esame e discussione tra Rappresentanze Sindacali Aziendali e azienda.
Dichiarazione a verbale
Quanto convenuto in materia di registri dei dati ambientali e registri dei dati biostatistici non intende mettere in discussione quanto eventualmente concordato a livello aziendale.
Art. 61 Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio.
[...]
È preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuto autorizzazione dal suo superiore.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà all'azienda di rivalersi per danni subiti.
Art. 63 Regolamento interno
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile un regolamento interno.
La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, preventivamente all'attuazione, e il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.
Art. 64 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito transazione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere.
All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia carattere tale da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
...
b) senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione del diretto superiore;
c) per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
...
e) per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
...
h) contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[...]
Art. 66 Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300) e l'art. 2119 del Codice Civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento disciplinare:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
...
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
...
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
...
i) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nociuto alla disciplina della fabbrica;
...
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Nel caso di licenziamento per giusta causa l'azienda procederà, prima della risoluzione formale del rapporto, ad una sospensione cautelare dal lavoro della durata massima di giorni 5, durante la quale il lavoratore può presentare all'azienda le sue giustificazioni.
[...]
Parte operai
Art. 4 Lavori discontinui
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri e gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre agevolazioni ad esso pertinenti tale orario è di:
12 ore giornaliere e 72 settimanali per tutti i settori.
[...]
Art. 5 Turni a scacchi
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento.
Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del concorde parere favorevole delle organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 3% sul minimo contrattuale di paga.
Dichiarazione a verbale
La normativa del presente articolo non è applicabile al settore bottoni.
Art. 6 Assegnazione del macchinario
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazioni degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle conseguenti variazioni dell'assetto tecnico-organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) la Direzione aziendale, prima della nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o parte degli operai stessi) e alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o alla Commissione Interna le disposizioni studiate per l'attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione.
2) la Direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria associazione territoriale, comunicherà alle organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché una indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione.
3) dopo l'inizio dell'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione.
Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l'acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento.
4) al termine dell'esperimento, la Direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati ed alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o alla Commissione Interna, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione.
Inoltre, tramite la prima Associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori.
Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale, sarà rimessa all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta.
5) per l'esame delle controversie demandate in sede territoriale, come previsto al punto 4) del presente articolo, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 9 - Parte Operai.
6) nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o ad incentivo o ad adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste dall'art. 8 - Parte Operai, sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2)
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l'intervento delle associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.
Art. 7 Pulizia del macchinario
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
[...]
Art. 8 Lavoro a cottimo
[...]
F) L'azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all'atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo nel caso di modifiche ai sistemi in vigore, solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al 2° comma del precedente punto A), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
[...]
H) [...]
1) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito dell'azienda.
[...]
N) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art.9 - Parte Operai.
O) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quelle di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell'articolo 6- Parte generale.
P) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.
Art. 9 Comitati tecnici paritetici di accertamento
Nei casi previsti dall'art. 6, punto 5, e dall'art. 8, punto N) della Parte Operai, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell'una o dell'altra parte, un Comitato paritetico per l'accertamento dei dati tecnici necessari ai fini della risoluzione della vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette Associazioni.
Il Comitato sarà composto da uno a tre membri, nominati dalle Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell'azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, ed altrettanti nominati dalla Direzione aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall'una all'altra parte attraverso le rispettive Associazioni territoriali.
Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti dei quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle Associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.
L'azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa effettuare l'accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.
Quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definita.
Dichiarazione a verbale
Avendo riguardo alle particolari caratteristiche organizzative dei settori tessili, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.
Art. 10 Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda.
L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
Art. 15 Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25-11-1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c) della legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
Parte intermedi
Art. 6 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Nei casi di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri [...]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 del D.P.R. 25-11-1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5 lett. c) della legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
Parte impiegati e quadri
Art. 8 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri [...]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25-11-1976 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conserveranno la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c) della legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
Parte protocolli aggiuntivi
Protocollo n. 1 Regolamento del lavoro a domicilio
1. - Definizione di lavoratore a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessori e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 C.C., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.
3. - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
[...]
4. - Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.
7. - Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettueranno tale lavoro con il relativo indirizzo.
Dati e indirizzi dovranno essere periodicamente aggiornati.
Le aziende forniranno inoltre alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali Aziendali possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tali esami le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute i 6 ore annue pro-capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.
Nota a verbale
A livello nazionale è prevista la costituzione di una commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.
11. - Norme generali art. 14 - Parte Operai
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L'azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5 della legge 18-12-1973, n. 877 oltre che al paragrafo a) dell'art. 4 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate Commissioni.
Parte allegati
Allegato n. 4 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla condizione sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro.
In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, le RSA o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento, viene inserita nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al presente contratto, la Risoluzione del Consiglio CEE del 29 maggio 1990.