INAIL |
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Direzione generale
Direzione centrale rischi
Direzione centrale prestazioni economiche
Circolare n. 45
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Roma, 27 marzo 2015 |
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Direttore generale vicario |
Ai |
Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali |
e p.c. a: |
Organi istituzionali |
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Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo |
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Organismo indipendente di valutazione della performance |
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Comitati consultivi provinciali |
Oggetto
Applicazione dell’art. 12 del Decreto legge 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell’11 agosto 2014 recante “Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale”.
Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 30 giugno 1965: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965);
- Legge 266 dell’11 agosto 1991 “Legge-quadro sul volontariato” (GU. 196 del 22 agosto 1991);
- Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 13;
- Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000: “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione” (G.U. 17 del 22 gennaio 2001);
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. 101 del 30 aprile 2008) e s.m.i.;
- Decreto legge 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni dalla legge 114 dell’11 agosto 2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” (G.U. 144 del 24 giugno 2014);
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2014, di approvazione della determina INAIL n. 351 del 17 novembre 2014, relativa alla determinazione del premio speciale per i soggetti di cui all’articolo 12 del decreto legge 90 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014 recante le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta dall’articolo 12 del decreto legge 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2015.
Premessa
L’art. 12 del decreto legge 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, ha previsto, in via sperimentale, il coinvolgimento dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito in attività di volontariato a fini di utilità sociale, in favore di Comuni o enti locali.
L’attività di volontariato prestata da tali soggetti in modo personale, spontaneo e gratuito, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è coperta dall’Inail, in deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato1 e i relativi premi sono posti a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015.
La copertura assicurativa è garantita nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo.
L’assicurazione Inail in particolare copre i rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali dei volontari beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito che prestano la loro attività nell’ambito delle iniziative progettuali ai fini di utilità sociale individuate dai soggetti promotori in favore di Comuni e di enti locali.
I termini e le modalità di attuazione della copertura assicurativa sono state stabilite con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2015.
Soggetti promotori dei progetti di volontariato
I soggetti promotori dei progetti di volontariato, a fini di utilità sociale in favore di Comuni o di enti locali, nei quali vengono avviati i volontari destinatari di forme di integrazione e sostegno del reddito per i quali è prevista la copertura assicurativa Inail, sono le organizzazioni appartenenti al cosiddetto “terzo settore”, intendendo come tali le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della legge 266 del 1991, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali ai sensi della legge 383 del 2000 e le cooperative sociali2.
Detti soggetti promotori provvedono agli adempimenti previsti ai fini assicurativi dal citato decreto ministeriale 22 dicembre 2014, in quanto compatibili con il Testo unico 1124/65 e s.m.i.
Destinatari della copertura assicurativa. Requisiti soggettivi
I volontari beneficiari della copertura assicurativa Inail sono i soggetti percettori delle seguenti prestazioni:3
a) cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria;
b) integrazione salariale e contributo di cui all’art. 5, commi 5 e segg. del decreto legge 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 236/1993 a seguito di stipula di contratti di solidarietà;
c) indennità di mobilità anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini Aspi;
d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 3 della legge 92/2012 e successive modificazioni;
e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale, individuate come utili per accedere alla misura sperimentale, ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2014.
Attività oggetto di copertura assicurativa. Requisiti oggettivi e premio speciale unitario
La copertura assicurativa è attuata dall’Istituto secondo i principi fissati dall’art. 1 del predetto D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965 ossia deve trattarsi di attività assicurata dal T.U. e che, per ciò che attiene al rischio assicurato, tenuto conto della natura delle attività svolte dai volontari nonché del carattere sperimentale dell’iniziativa, è riconducibile alla voce di tariffa 0730 del settore terziario,4 il cui tasso di rischiosità è stato utilizzato come parametro da assumere per la determinazione del premio speciale unitario da applicare per garantire la copertura assicurativa.
Ai fini dell’assicurazione delle attività di volontariato a scopo di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, è stato stabilito con decreto ministeriale 19 dicembre 2014 un premio speciale unitario5 nella misura di euro 258,00 annuali sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera6 di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.7
Il premio speciale unitario stabilito dal citato decreto è frazionabile in relazione alle effettive giornate di attività lavorativa di volontariato prestate ed è aggiornato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.8
Per l’anno 2015 l’importo del premio speciale unitario è pari ad euro 258,00 annuali e ad euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata.
L’onere del premio per la copertura assicurativa attivata dall’Inail è posto direttamente a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
A. Modalità di attivazione della copertura assicurativa
Il soggetto beneficiario di una delle prestazioni di sostegno al reddito previste, che intende offrire la propria attività di volontariato e che abbia individuato un progetto d’interesse deve mettersi in contatto con il soggetto promotore dello stesso, per manifestare la propria disponibilità e dichiarare il possesso di una delle misure di sostegno al reddito descritte nel decreto ministeriale del 22 dicembre 20149.
I comuni e gli enti locali coinvolti nelle iniziative di volontariato di cui alla misura sperimentale promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie al fine di rendere noti i progetti di utilità sociale che hanno in corso con i soggetti promotori operanti sul territorio.10
Una volta acquisita la disponibilità del soggetto e verificato il possesso dei requisiti, il soggetto promotore richiede all'Inail l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte del volontario.
Per richiedere l’attivazione della copertura assicurativa, i soggetti promotori già titolari di posizioni assicurative territoriali per l’assicurazione contro gli infortuni dei propri dipendenti, devono accedere ai servizi online in www.inail.it tramite il codice ditta e la password e selezionare dal menù principale “Denuncia di variazione”.
Selezionare quindi – “Nuova PAT”, compilare il Quadro B – Sede dei lavori indicando l’indirizzo della sede legale del soggetto promotore e selezionare “Polizza volontari”, quindi compilare il quadro Q “Assicurazione volontari Polizza speciale volontari – Sezione Progetto/ente locale” e poi il quadro Q1 relativo a “sezione soggetto assicurato/volontario”.
Nel caso in cui il soggetto promotore non sia titolare di un codice ditta, l’intermediario o il centro servizio deve selezionare dal menù principale “Denuncia di iscrizione” e compilare i Quadri A e A1 – Dati anagrafici con i dati identificativi del soggetto promotore che chiede l’attivazione della copertura assicurativa e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
In sintesi nei suddetti quadri devono essere indicati:
a) i dati identificativi del soggetto promotore che chiede l’attivazione della copertura assicurativa
b) la denominazione del progetto di utilità sociale di cui è titolare, gli estremi della sua approvazione e la durata complessiva dello stesso
c) il Comune o l’ente locale a beneficio del quale è realizzato il progetto di utilità sociale
d) i dati identificativi di ciascun volontario che partecipa al progetto per il quale si chiede la copertura assicurativa
e) la tipologia dell’attività di volontariato prestata
f) il numero complessivo delle giornate per le quali è svolta l’attività di volontariato
g) una o più prestazioni di sostegno al reddito previste dal decreto di cui il volontario è beneficiario
h) la dichiarazione/attestazione del Comune o dell’ente locale rilasciata al soggetto promotore con cui il comune o l’ente locale dichiara di aver verificato i dati identificativi del progetto.
Il soggetto promotore deve comunicare all’Inail attraverso l’apposito servizio online disponibile in www.inail.it qualsiasi variazione riguardante i dati già comunicati almeno 10 giorni prima del verificarsi della variazione stessa.
In particolare è possibile modificare il numero delle giornate di attività dei volontari per i quali è già stata attivata la copertura assicurativa, oppure può essere richiesta l’attivazione della copertura assicurativa per un numero di giornate maggiore rispetto a quello già autorizzato.
Le cessazioni dell’utilizzo dei volontari devono invece essere comunicate all’Inail, sempre attraverso l’apposito servizio online, entro la data in cui si verificano.
Per agevolare gli utenti in fase di prima applicazione della misura sperimentale, in www.inail.it – modulistica è pubblicato il facsimile dei Quadri Q e Q1, utile per prendere visione dei dati richiesti dai servizi online. Tali moduli sono ad uso esclusivamente interno del dichiarante e non sono utilizzabili per richiedere l’attivazione della copertura assicurativa.
In presenza dei requisiti previsti dal decreto ministeriale e verificata la capienza del Fondo per il 2015, l’Inail comunica tramite PEC al soggetto promotore e al Comune/ente locale l’attivazione della copertura assicurativa per i volontari e per il numero di giornate indicati nella richiesta. A tale fine, il servizio telematico effettua il calcolo degli oneri assicurativi, tenendo conto delle disponibilità del Fondo, che sono quindi aggiornate a seguito di ogni richiesta e indicate nell’apposito “contatore” in www.inail.it. La copertura assicurativa, pur in presenza dell’avvenuta comunicazione nei termini dell’inizio delle attività, opera però esclusivamente dalla data in cui l’Inail ne comunica l’attivazione.
B. Adempimenti a cura delle sedi dell’Inail
In GRA web è stata creata la nuova polizza speciale “volontari” che deve essere emessa non appena perviene la denuncia web.
Le sedi avranno cura di monitorare giornalmente le denunce web pervenute al fine di lavorare immediatamente le stesse e produrre la comunicazione di attivazione della copertura assicurativa e le altre comunicazioni previste in caso di variazione e cessazione.
C. Fondo per la copertura degli oneri assicurativi
L’Inail attua la copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, nei limiti delle risorse disponibili sull’apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo il sistema non consente la presentazione di altre richieste di attivazione della copertura assicurativa.
D. Verifica dei requisiti assicurativi
I Comuni e gli enti locali sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi di legge per accedere alla misura sperimentale di che trattasi.
In particolare, il Comune o l’ente locale destinatario del progetto di utilità sociale è tenuto ad assolvere ai seguenti adempimenti:
1. verificare i dati identificativi del progetto individuato dal soggetto promotore per il coinvolgimento dei beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito e a rilasciare attestazione al medesimo soggetto titolare del progetto;
2. verificare tramite Inps la sussistenza del requisito soggettivo dei beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente.11 A tale scopo, Inps rende disponibile un apposito servizio telematico che consente di accertare se gli interessati fruiscano da parte dell’ente previdenziale di prestazioni rientranti fra quelle previste dalla norma,12 ferma restando la facoltà per il Comune o l’ente locale di verificare quelle che non sono utili per accedere alla misura sperimentale di che trattasi.
Sono altresì previste verifiche a campione da parte di Inail sui medesimi requisiti soggettivi anche in collaborazione con Inps, con modalità operative in corso di definizione tra i due Istituti, nonché sulla effettiva titolarità da parte del soggetto promotore del progetto di utilità sociale cui partecipa il soggetto in favore del quale si attiva la copertura assicurativa.
E. Ulteriori obblighi del soggetto promotore titolare del progetto
il soggetto promotore è tenuto altresì ad iscrivere in un registro13 i soggetti coinvolti nel volontariato, annotandone le generalità e la registrazione giornaliera delle presenze.
Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale del soggetto promotore titolare del progetto.
Gli oneri connessi agli eventi occorsi a volontari non registrati regolarmente sono posti a carico del soggetto promotore titolare del progetto.
Ciò determina che ove il soggetto promotore non abbia effettivamente provveduto alla registrazione della presenza del soggetto coinvolto nell’attività di volontariato nel giorno in cui si verifica l’evento i costi delle prestazioni corrisposte dall’Inail saranno posti a carico del soggetto promotore stesso.
F. Prestazioni dovute in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
L’art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2014 dispone che “a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale riconosciuti dall’Inail sono corrisposte […]”: l’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle per morte, previste dal D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965, e successive modificazioni, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative.
Il successivo comma 2 prevede che “ai fini dell’erogazione delle prestazioni si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Capo V, Titolo I, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni”.
Lo stesso comma esclude espressamente l’operatività del principio di automaticità delle prestazioni con la conseguenza che, ai fini dell’erogazione delle stesse, l’interessato deve essere assicurato al momento del verificarsi dell’evento. Stante la non automaticità del diritto alle prestazioni, in caso di assenza di copertura assicurativa non potranno, quindi, essere erogate le suddette prestazioni. In ogni caso la copertura assicurativa opera esclusivamente dal momento in cui l’Inail ne comunica l’avvenuta attivazione.
Quanto alla base retributiva da assumere per il calcolo delle prestazioni economiche, non essendo prevista per questa categoria di soggetti la corresponsione della retribuzione, essa è stata determinata convenzionalmente14 col decreto ministeriale suddetto.
In particolare, è assunta a base di calcolo delle prestazioni una retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
G. Azione di regresso ai sensi degli artt. 10 ed 11 T.U.
L’art. 3, comma 12 bis del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., individua gli obblighi di sicurezza che i soggetti promotori devono adempiere nei confronti dei volontari di cui alla legge 266/1991.
I soggetti promotori, come anche il Comune o l’ente locale in favore dei quali viene realizzato il progetto sono destinatari degli obblighi di sicurezza ai sensi del predetto art. 3, comma 12/bis, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei volontari di cui alla legge 266/1991.
Con riferimento all’esperimento dell’azione di regresso, nella fattispecie in questione gli obblighi in materia di salute e sicurezza gravano quindi sia sul soggetto promotore, sia sul Comune o l’ente locale, quali beneficiari del progetto di pubblica utilità.
Pertanto, entrambi sono destinatari dell’azione di regresso da parte dell’Istituto nell’ipotesi in cui abbiano violato le norme prevenzionali a loro rivolte rendendosi responsabili dell’evento lesivo integrante un’ipotesi di reato perseguibile d’ufficio.
H. Denunce di infortunio e di malattia professionale
L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché di dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni ricade sul soggetto promotore. Infatti, lo stesso, è tenuto, ex articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2014, agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 53 e 54 del D.P.R. 1124/1965 e s.m.i., nei termini e nelle modalità ivi previste.
Lo stesso comma prevede che il volontario è tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 52 del D.P.R. citato. Conseguentemente, lo stesso è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al soggetto promotore, al quale dovrà essere trasmessa anche la relativa certificazione medica.
Nel caso in cui il volontario trasmetta il certificato medico erroneamente al Comune o all’ente locale presso il quale svolge la sua attività, quest’ultimo dovrà inviarlo tempestivamente al soggetto promotore.
Considerate le particolari modalità di svolgimento di attività del volontario, si dovrà, quindi, procedere alla contestazione di eventuali violazioni degli obblighi in tema di denuncia solo in presenza di elementi certi ed obiettivi.
Sul piano operativo, ciò comporta che:
• qualora il volontario denunci erroneamente l’evento al Comune o all’ente locale anziché al soggetto promotore, ma entro i termini di legge, non verrà meno il diritto dell’assicurato all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia15;
• in sede di verifica del termine di legge per l’invio della denuncia all’Inail da parte del soggetto promotore, si terrà conto della data in cui lo stesso ha ricevuto il certificato medico e non di quella in cui il certificato stesso è stato eventualmente ricevuto per errore dal Comune o dall’ente locale.
All’atto della denuncia il soggetto promotore deve verificare, anche tramite la consultazione del proprio registro appositamente predisposto16, che i presupposti per la copertura assicurativa già comunicati all’Inail ai fini dell’attivazione e della successiva gestione della polizza17, in particolare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2 del decreto, sussistano alla data dell’evento lesivo oggetto della denuncia. Anche per la fattispecie in questione, la trasmissione delle denunce all’Inail deve avvenire per il tramite dei servizi telematici dell’Istituto, utilizzando l’applicativo disponibile sul portale www.inail.it secondo le istruzioni operative indicate dall’Inail18. In attesa dell’aggiornamento del servizio per la casistica di cui si tratta, l’invio delle denunce degli eventi lesivi può essere effettuato per il tramite della posta elettronica certificata, previa compilazione del modulo disponibile sul portale.
Ai fini della compilazione della denuncia devono essere utilizzate le seguenti voci:
1. “VOLONTARI” nel campo “Tipo polizza”
2. “VOLONTARIO Legge n. 114/2014” nel campo “Tipologia di lavoratore”
3. “VOLONTARIO Legge n. 114/2014” nel campo “Qualifica assicurativa”
I. Copertura finanziaria, rendicontazione e monitoraggio
La spesa per la copertura della misura sperimentale finanziata a carico del Fondo19 grava sul capitolo 4511 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per ottenere il rimborso degli oneri contributivi, Inail fornisce al Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto dei premi dovuti in rapporto al numero delle giornate di attività di volontariato e degli assicurati impegnati nell’anno precedente.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua il monitoraggio sull’attuazione della misura sperimentale avvalendosi dell’Isfol, dell’Anci e del Forum del terzo settore.
Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello
___________
1 Legge 266 dell’11 agosto 1991.
2 Al riguardo si riporta il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – fornito con nota prot. n. 3114 del 26 marzo 2013: “……. considerato il carattere assolutamente sperimentale di tale misura e l’opportunità che possa trovare diffusione tra i diversi soggetti operanti nel terzo settore, si ritiene che la realizzazione di progetti i volontariato a fini di utilità sociale possa essere promossa e realizzata dalle diverse organizzazioni di terzo settore, includendo in tale definizione – a titolo puramente esemplificativo – le organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri regionali ai sensi della legge n. 266 del 1991), le associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali ai sensi della legge 383 del 2000) e le cooperative sociali”.
3 Art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 22/12/2014.
4 Personale dipendente di imprese che operano per conto di enti locali, addetto a lavori e servizi vari svolti promiscuamente e in rapporti quantitativamente così modesti e variabili da rendere praticamente impossibile il riferimento alle voci competenti per le singole lavorazioni. D.m. 12/12/2000.
5 Art. 42, D.P.R. 1124/1965.
6 Art. 7, decreto ministeriale 22/12/2014.
7 Art. 118 del D.P.R.1124/65.
8 Pari ad euro 47,68 per l’anno 2015 (Circolare Inail 38/2015).
9 Art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2014.
10 Art. 9, comma 1, decreto ministeriale 22/12/2014.
11 Art. 2, comma 1, decreto ministeriale 22/12/2014.
12 Art. 2, comma 1, decreto ministeriale 22/12/2014.
13 Art. 3 comma 7, decreto ministeriale 22/12/2014.
14 Cfr. art.7 decreto ministeriale 22 dicembre 2014.
15 D.P.R. n. 1124/1965, art. 52.
16 Art. 3 comma 7 decreto ministeriale 22 dicembre 2014.
17 Art. 3 decreto ministeriale 22 dicembre 2014.
18 Circolare Inail 34 del 27 giugno 2013.
19 Art. 11, comma 1, decreto ministeriale 22/12/2014.
Polizza volontari-Modello Q
Polizza volontari-Modello Q1
Fonte: inail.it