Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 marzo 2015, n. 6105 - Nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale
In materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale "va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE L CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE ANTONIO - Presidente -
Dott. TRICOMI IRENE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21496-2008 proposto da:
D.C. C.F. Omissis, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio degli avvocati SANTUCCI ROBERTO e PIGNATELLI GIORGIA, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE FALGHERI, RANDO FRANCESCO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA PECCERELLA, EMILIA FAVATA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 175/2007 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 01/10/2007 R.G.N. 306/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2014 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito l'Avvocato CRIPPA LETIZIA per delega FAVATA EMILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Fatto
1. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza n. 175 del 2007, decidendo sull'impugnazione proposta dall'INAIL nei confronti di D.C., R.W., R.N., R.M. e R.T., eredi di R.F., avverso la sentenza emessa del Tribunale di Taranto n. 5947 del 2005, accoglieva l'appello proposto dall'INAIL e per l'effetto, in riforma della impugnata decisione, rigettava la domanda proposta con ricorso depositato il 3 marzo 2003.
2. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza impugnata, aveva riconosciuto che la morte di R.F. era avvenuta per malattia professionale e aveva condannato l'INAIL al pagamento della rendita per i superstiti dal giugno 1994.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre D.C., prospettando due motivi di ricorso, assistiti da memoria depositata in prossimità dell'udienza.
4. Resiste l'INAlL con controricorso.
Diritto
1. Occorre premettere che R.F. decedeva "per collasso cardio-circolatorio in soggetto affetto da carcinoma polmonare e cardiopatia ischemica con grave insufficienza respiratoria"; lo stesso era stato dipendente dell'I. spa di Taranto dal 1964, per oltre venti anni, prestando attività lavorativa nel reparto acciaieria.
2. Gli eredi, nel ricorso di primo grado (come riportato nel presente ricorso per cassazione e non contestato dall'INAIL nel controricorso), avevano chiesto al Tribunale di Taranto il riconoscimento in loro favore della rendita ai superstiti per la morte del congiunto dovuta a malattia professionale, contratta nell'ambito lavorativo, esponendo che il de cuius era stato dipendente dello stabilimento siderurgico tarantivo (ILVA spa) dal 1964, per oltre un ventennio, prestando attività lavorativa nel reparto acciaieria, e deducendo che lo stesso era rimasto giornalmente e continuativamente esposto a fumi, polveri, inquinanti, acidi, veleni e sostanze cancerogene quali catrame, acido cianidrico, acido solforico, amianto, ammoniaca.
3. La CTU svolta nel giudizio di primo grado, tenuto conto dell'attività del ricorrente, delle sostanze cui era stato esposto (gas e vapori), della localizzazione della malattia neoplastica e della circostanza che il R. era fumatore, aveva concluso dichiarando che l'esposizione professionale non poteva essere esclusa come concausa nel determinare l'insorgenza della malattia neoplastica.
4. La Corte d'Appello nel richiamare le conclusioni della CTU afferma che non sono stati acquisiti dati di fatto inoppugnabili per sostenere che si sia di fronte ad una probabilità qualificata, dal momento che era pacifico che il lavoratore aveva lavorato presso l'I. poco più di venti anni e aveva l'abitudine del fumo con trenta sigarette al giorno, tanto da essere costretto ad un ricovero nel 1994.
Si poteva dunque affermare che la causa della morte era altamente probabile che fosse stata non l'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, quanto piuttosto l'abitudine al fumo che, specialmente se praticato con un numero consistente di sigarette, come nel caso di specie, espone ad un rischio elevatissimo di contrarre il carcinoma polmonare.
Tra l'altro, precisava la Corte d'Appello, non andava trascurato che mentre è certo che fumare trenta sigarette al giorno rende altamente probabile il rischio di contrarre un carcinoma polmonare, non altrettanto può dirsi quanto alle polveri indicate nell'atto introduttivo, anche perché non è stato indicato né accertato il quantitativo di esse e, come visto, il periodo di esposizione lavorativa non pare sia stato particolarmente lungo.
5. Tanto premesso, può passarsi all'esame dei motivi di ricorso.
6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, n. 5, cpc.
Espone la ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe motivato in modo insufficiente e parzialmente omissivo circa le ragioni per le quali aveva ritenuto che il decesso di R.F. fosse conseguenza esclusiva del fatto che lo stesso fosse fumatore e perché tale abitudine fosse il motivo predominante dell'insorgenza del tumore.
Il rilevo del lungo tempo di lavoro trascorso all'ILVA, la non riconducibilità del ricovero del 1994 al tabagismo, le risultanze della CTU, costituivano elementi rispetto ai quali si palesava il suddetto vizio di motivazione.
7. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di cui all'art. 360, n. 3, cpc.
La Corte d'Appello avrebbe violato gli artt. 416, terzo comma e 420 cpc, non ritenendo acquisiti i fatti di causa non specificamente e tempestivamente contestati.
In mancanza di contestazioni della CTU in primo grado, non potevano trovare ingresso in appello note di un medico non nominato consulente di parte né dinanzi al Tribunale né alla Corte di appello.
La Corte d'Appello avrebbe dovuto ammettere i mezzi di prova richiesti nelle due fasi del giudizio con riguardo all'abitudine al tabagismo, alla presenza di polveri, acidi ecc. presenti sul posto di lavoro, alle mansioni del lavoratore.
8. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.
Gli stessi sono fondati e devono trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata ha affermato (cfr., fra le altre, Cass. n. 23990 del 2014, n. 23207 del 2014, Cass. n. 14770 del 2008; Cass. n. 13361 del 2011) che in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cp, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.
Nella specie, la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, atteso che essa stessa ha riconosciuto, come affermato dalla CTU, la compresenza di due cause, rigettando, quindi, la domanda in base ad un giudizio di alta probabilità fondato su affermazioni non adeguatamente motivate e generiche ("mentre è certo che fumare trenta sigarette al giorno rende altamente probabile il rischio di contrarre un carcinoma polmonare, non altrettanto può dirsi quanto alle polveri indicate nell'atto introduttivo, anche perché non è stato indicato né accertato il quantitativo di esse e, come visto, il periodo di esposizione lavorativa non pare sia stato particolarmente lungo"), che danno luogo a motivazione insufficiente e contraddittoria, atteso che solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge, valutazione nella cui effettuazione va adeguatamente presa in considerazione l'attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all'esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, ed il tempo dello stessa.
9. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Bari che dovrà attenersi ai sopra esposti principi.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma il 26.3.2015