Cassazione Penale, Sez. 4, 02 aprile 2015, n. 14010 - Totale assenza di protezione della macchina: amputazione di un arto


 

 

Nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna abnormità del comportamento del lavoratore essendo stato l'infortunio cagionato direttamente dalla mancanza di ripari o protezioni atti ad impedire il contatto dell'arto della vittima con i nastri trasportatori né il comportamento del lavoratore che omise di adoperare il pulsante di blocco risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo.


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA PIETRO ANTONIO - Presidente -
Dott. MASSAFRA UMBERTO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:
B.A. N. IL 25/01/1950 F.P. N. IL 24/12/1957 V.V. N. IL 03/05/1971
avverso la sentenza n. 1593/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 21/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Omissis
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore ... per tutti gli imputati il quale si riporta ai motivi di ricorso

 

Fatto


1. Ricorre per cassazione il comune difensore di fiducia di B.A., F.P. e V.V. avverso la sentenza emessa in data 21.11.2013 dalla Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma di quella in data 10.1.2012 del Tribunale di Pesaro, dichiarava l'improcedibilità in ordine alla contravvenzione di cui al capo B) e riduceva la pena per ciascun imputato a mesi due di reclusione, escludendo la sussistenza dell'illecito amministrativo nei confronti della s.r.l. I..
2. Era stato contestato al B., quale amministratore unico della s.r.l. I. alla data dell'11.10.2005 (al momento della fusione con la P. s.r.l. e conseguente acquisizione della linea di produzione di polietilene espanso RC75) e Presidente del Consiglio di Amministrazione della I. s.r.l. dal 26.10.2007, al F. quale institore della ditta I. s.r.l. al momento della fusione con la P. s.r.l. e al V. quale preposto, il reato di cui agli artt. 113, 590 c.p. in relazione all'art. 583 comma 1 n. 1 c.p. per avere cagionato al dipendente T.V. lesioni personali gravissime per colpa generica e violazione delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare:

- quanto al B. ed al F., poiché l'apertura dell'alimentazione della macchina denominata "Traino" (costruita nel 2002 dalla ditta tedesca BLAKE Kunststoffproduktionsaniagen GmbH, tipo 302, 1100 140 BA 2 n. 2 macchina 974, marcata CE, in uso presso lo stabilimento della ditta I. s.r.l.), non era provvista di idonei ripari atti ad evitare che il lavoratore o altre persone potessero venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi; poiché la linea di produzione di polietilene espanso RC /75 denominata P. di cui al lay out del complesso RC 75 EPE PR e la macchina denominata Traino non erano state installate e mantenute nello stato originario di progetto rappresentato nel lay out richiamato, non essendo inoltre disponibili il manuale del traino, la dichiarazione del fabbricante o la dichiarazione di conformità CE e la dichiarazione di conformità CE della linea intera; poiché il documento di valutazione dei rischi, datato 25 ottobre 2001, non valutava i rischi relativi alla linea di produzione di polietilene espanso;
- quanto al V., per non avere attuato le misure di sicurezza previste dall'art. 4 del DPR 547 del 1955 e dall'art. 4 del D.lvo 626/1994 (ora art. 19 del D.lvo 81 del 2008) per quanto riguarda la protezione dell'apertura di alimentazione.
Il T., in conseguenza delle lesioni riportate, subiva l'amputazione dell'arto superiore destro. L'evento si verificava in quanto, interrotta temporaneamente l'attività poiché il prodotto non era più conforme agli standard produttivi, durante la manovra (eseguita manualmente dagli operatori) di avvicinamento del materiale al fronte di convergenza dei nastri della macchina denominata "traino", priva di idonei ripari come sopra specificato, l'arto superiore del T., impegnato nell'inserire nuovamente il profilato in polietilene espanso nella suddetta macchina, veniva afferrato dai due nastri sovrapposti e distanti tra loro quanto l'altezza del profilato (ca. 2-3-cm.), e catturato all'interno della macchina con conseguente trascinamento tra gli ingranaggi (fatto del 14.9.2007). 3.1 ricorrenti deducono:
3.1. il vizio motivazionale in riferimento alla colpa del lavoratore nella causazione dell'evento, assumendo che il blocco del macchinario tramite l'apposto pulsante era l'unico dispositivo di protezione individuale esistente e da attivarsi a cura dei lavoratori stessi prima di intervenire sui nastri: quindi la condotta del T.V. che non aveva scientemente attivato il blocco del macchinario prima d'inserirvi l'arto superiore s'appalesava abnorme e tale da interrompere il nesso causale tra evento e condotta ascritta all'imputato;
3.2. l'insufficienza della motivazione in relazione alla mancata applicazione dei sistemi di sicurezza da parte del datore di lavoro, assumendo che gl'imputati non avevano apportato alcuna modifica o alterazione alla macchina a traino, onde il macchinario in questione non era stata dotato di altro sistema di protezione se non quello del pulsante di blocco;
3.2. il travisamento della prova e la violazione dell'art. 40 c.p. per insufficienza della motivazione in relazione alla mancata adozione di sistemi di sicurezza da parte del datore di lavoro, assumendo che non era stato assolutamente dimostrato che la macchina "Traino" dovesse essere realizzata con ripari idonei ad impedire il contatto dell'arto del lavoratore con i nastri trasportatori.

Diritto


4. Il ricorso è infondato e va respinto.
5. La motivazione della sentenza impugnata s'appalesa esaustiva ed esente da vizi logici o giuridici e, come tale, immeritevole delle censure mosse.
Solo la presenza di un dispositivo d'arresto ad innesco automatico, che non richiedesse l'intervento manuale dell'operatore, sarebbe stato in grado di prevenire adeguatamente il pericolo per l'incolumità del lavoratore, come espressamente richiesto dall'art. 132 d.P.R. n. 547 del 1955. Infatti il pulsante di blocco risultava idoneo ad interrompere il funzionamento del macchinario o dopo che tale incolumità fosse già stata compromessa o comunque prima dell'azionamento della macchina richiedendo l'intervento diretto dello stesso lavoratore, soggetto pur sempre a distrazioni o imprudenze.
Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità (Cass. pen. Sez. IV, n. 37060 del 12.6.2008, Rv. 241020); né risulta che l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia stato reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, che impedissero la possibilità di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza.
Sicché appariva necessario munire la macchina degli opportuni ripari idonei (ed aggiuntivi rispetto a quelli in dotazione ab origine) ad evitare comunque il contatto dei lavoratori con le parti meccaniche. Invero, come rilevato dall'ASUR n. 1 nella sua c.n.r., per macchine analoghe a quella denominata "traino" le staffe che sorreggono i rulli sono collocate all'interno di una barriera distanzatrice a tunnel. Inoltre, la linea di produzione e la macchina denominata "traino" non erano nemmeno state installate e mantenute nello stato originario del progetto denominato nel lay-out. Del resto, come osservato dalla sentenza impugnata, deve ritenersi sempre prevedibile il comportamento imprudente o distratto del lavoratore: infatti, "in tema di prevenzione antinfortunistica, poiché le relative norme mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento." (Cass. pen. Sez. IV, n. 38877 del 29.9.2005, Rv. 232421). Nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna abnormità del comportamento del lavoratore essendo stato l'infortunio cagionato direttamente dalla mancanza di ripari o protezioni atti ad impedire il contatto dell'arto della vittima con i nastri trasportatori né il comportamento del lavoratore che omise di adoperare il pulsante di blocco risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo.
Per non dire che, come ancora puntualizza la sentenza impugnata, dalla descrizione dell'infortunio eseguita dal Dipartimento di prevenzione della ASUR n. 1 risulta che "il rimbocco" del materiale avveniva senza interrompere il funzionamento della macchina, accompagnando il profilato verso il punto di presa costituito dal fronte di convergenza dei nastri.
6. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12.2.2015