Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 aprile 2015, n. 6624 - Infortunio e conseguente contrazione di epatite cronica a seguito di emotrasfusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI FEDERICO - Presidente -
Dott. AMOROSO GIOVANNI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15950-2009 proposto da:
R.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE RUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO FALVO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA PECCERELLA, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -avverso la sentenza n. 6/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/01/2009 R.G.N. 1347/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato FALVO ROBERTO;
udito l'Avvocato OTTOLINI TERESA per delega ROMEO LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1. Il Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, ha dichiarato che la sig.ra R.B. è portatrice di inabilità permanente nella misura del 25% a seguito di infortunio sul lavoro occorsole in data 26 giugno 1991 (e alla conseguente contrazione di epatite cronica a seguito di emotrasfusione) ed ha accertato il diritto della stessa alla percezione della relativa rendita a decorrere dal 24 marzo 1993, epoca di effettuazione dei test sierologici che avevano evidenziato la contrazione dell'infezione epatite C, in luogo della decorrenza dal 1° giugno 2003, riconosciuta (nella misura del 30%) in via amministrativa, con condanna dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro alla erogazione dalla prima data.
Il Tribunale, superata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INAIL, ha rilevato che dall'indagine medico-legale era emerso che la forma di epatite cronica persistente da emotrasfusione, da cui era risultata essere affetta la sig.ra R., comportava una inabilità permanente nella misura del 25 per cento a partire dal 24 marzo 1993.
2. Ha proposto appello, con ricorso in data 28 giugno 2006, l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro che assumeva la erroneità della sentenza di primo grado, per avere il Tribunale disatteso l'eccezione di inammissibilità della domanda della sig.ra R.B. per intervenuta prescrizione.
Osservava, al riguardo, che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, non era necessaria la perfetta conoscenza del raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità, essendo, al contrario, sufficiente la semplice conoscibilità mediante l'uso della normale diligenza. Rilevava che la sig.ra R.B. aveva avuto la piena conoscenza della riconducibilità dello stato morboso all'infortunio occorsole in data 26 giugno 1991, sin dal 29 aprile 1993, allorché le venne diagnosticata la positività all'epatite C; la stessa infatti aveva rivolto istanza per il riconoscimento dell'indennizzo ai sensi della legge 210/1992. Assumeva che neppure l'ulteriore argomento, posto dal giudice di primo grado a sostegno del rigetto dell'eccezione di prescrizione, desunto dalla avvenuta costituzione di rendita, con decorrenza dal 1° giugno 2003, giacché l'ammissione ad indennizzo non poteva comportare la rinuncia dell'Istituto ad avvalersi della prescrizione in ordine ai ratei del periodo precedente.
Costituitasi, la sig.ra R.B. chiedeva il rigetto dell'appello, assumendone l'infondatezza, e la conferma della decisione di primo grado.
La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 4 dicembre 2008 - 19 gennaio 2009 ha accolto l'impugnazione riformando la sentenza appellata e, per l'effetto, ha rigettato la domanda proposta dalla R.B. ed ha compensato le spese per entrambi i gradi di giudizio, salvo per le spese di consulenza tecnica di ufficio che ha posto a carico dell'Istituto.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'originaria ricorrente con due motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 111 e 112 d.p.r. 1124 del 1965 nonché dell'art. 2937 cc. Deduce che l'oggetto del giudizio, quale risultante dal ricorso introduttivo, era l'accertamento della decorrenza a far data dal 26 giugno 1991 dell'indennità permanente per inabilità e non già il diritto all'indennizzo proprio perché già costituito in favore della ricorrente. L'eccezione di prescrizione pertanto non poteva essere proposta dall'Istituto che in ogni caso vi aveva rinunciato nel momento in cui nel 2003 aveva riconosciuto il costituito il diritto della ricorrente alla rendita per inabilità derivante proprio dalla contratta epatite C.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 d.p.r. 1124 del 1965. La ricorrente solo nel 2002 ha avuto consapevolezza della riferibilità dell'epatite all'infortunio subito nel 1991. Allorché nel 1994 le fu diagnosticata al epatite C non vi era alcuna possibilità per la ricorrente, in virtù dello stato della scienza e conoscenza medica di riferire questa malattia all'infortunio sul lavoro del 1990.
2. Il ricorso - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente - è fondato.
L'Istituto, nel riconoscere il diritto della ricorrente alla rendita da infortunio sul lavoro, seppur con decorrenza dal 1° giugno 2003 invece che con la più risalente decorrenza richiesta dalla lavoratrice infortunata, ha rinunciato, per comportamento concludente (non accompagnato da alcuna riserva quanto ai possibili ratei eventualmente spettanti per il periodo precedente), a far valere la prescrizione,che pertanto non era più eccepibile dall'Istituto nel giudizio avente ad oggetto soltanto la decorrenza della prestazione assicurativa, già riconosciuta senza riserve, e non invece la debenza della stessa e quindi la sussistenza del diritto.
L'art. 2937, terzo comma, cc. prevede che la rinunzia alla prescrizione può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione; e, in proposito, questa Corte (Cass., sez. lav., 15 marzo 2007, n. 6047) ha ritenuto che la rinuncia del debitore alla prescrizione del credito al capitale comporta rinuncia alla prescrizione del credito agli interessi, salva la facoltà di limitare gli effetti di tale rinuncia, dichiarando che essa si riferisce soltanto al capitale. Cfr. anche Cass., sez. lav., 15 marzo 2007, n. 6047, secondo cui la rinuncia del debitore alla prescrizione del credito al capitale, manifestata, ex art. 2937 ce, attraverso il pagamento della somma capitale comporta anche la rinuncia alla prescrizione del credito per accessori, nella specie interessi e rivalutazione monetaria per crediti retributivi, ex art. 429 c.p.c, salva la facoltà, per il debitore rinunciante, di limitare espressamente gli effetti della propria rinuncia al solo capitale.
Analogamente il riconoscimento, senza riserva, da parte dell'Istituto del diritto alla rendita da infortunio sul lavoro (con decorrenza dal 1° giugno 2003) quando il diritto sarebbe già stato estinto per prescrizione - decorrente, secondo la prospettazione difensiva dell'Istituto, dalla risalente conoscenza della malattia da parte dell'infortunata, ossia fin dall'epoca di effettuazione dei test sierologici -implicava non solo la rinuncia a far valere l'eccezione di prescrizione in ordine all'ari debeatur della prestazione assicurativa - ciò che è pacifico tra le parti - ma anche la rinuncia a far valere la stessa eccezione quanto alla decorrenza della prestazione.
Con riferimento poi al danno da emotrasfusioni per contrazione dell'infezione epatite C - evento questo che nella specie configura l'infortunio sul lavoro - va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 580) in generale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
3. Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2014