Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 luglio 2014, n. 15082 - Fibrosi polmonare diffusa conseguente ad inalazione di fibre di amianto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28380-2008 proposto da:
N.S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCCHINI BRUNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro G.G. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato AMOS ANDREONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ONGARO LUCIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 125/2008 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/08/2008 R.G.N. 446/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito l'Avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO;
udito l'Avvocato AMOS ANDREONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per: in via principale, inammissibilità; in subordine rigetto.
Fatto
Con sentenza 8 agosto 2008, la Corte d'appello di Brescia rigettava l'appello proposto da N.S. s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che l'aveva condannata al pagamento, in favore di G.G., della somma di Euro 28.784,00 (oltre interessi legali, rivalutazione, spese di C.t.u. e processuali: queste ultime in misura di metà, compensate nel resto), a titolo di risarcimento del danno biologico e morale sofferto per fibrosi polmonare diffusa conseguente ad inalazione di fibre di amianto, cui attribuiva un'invalidità pari al 15%, dipendente dall'omissione colposa di misure di sicurezza idonee alla prevenzione e diminuzione delle polveri di amianto, presenti sul luogo di lavoro in ragione dell'attività produttiva della società datrice, alle cui dipendenze egli aveva lavorato dal 1955 al 1987. In esito ad illustrazione dell'evoluzione storica della conoscenza degli effetti dell'esposizione ad amianto, nonchè a critico ed argomentato esame delle risultanze istruttorie e della C.t.u. medico - legale, diffusamente richiamata, la Corte territoriale riteneva la prova:
dell'eziopatogenesi professionale della fibrosi polmonare contratta da G.G.; del nesso causale tra sua insorgenza e durata e quantità di esposizione alle polveri di amianto del lavoratore (per trentadue anni addetto a mansioni varie, tra le quali:
miscelazione, produzione di lastre, carico e scarico di tubi sul piazzale); dell'omissione dalla società datrice delle misure di sicurezza all'epoca adottabili in base allo stato delle conoscenze tecniche (segregazione degli ambienti polverosi, installazione di impianti di aspirazione adeguati, abbattimento delle polveri con l'umidificazione), in violazione dell'art. 2087 c.c. e D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21. N.S. s.r.l. ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso G.G.;
entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Diritto
Con il primo motivo la società ricorrente deduce omessa motivazione sul fatto decisivo e controverso della impossibilità di prevenzione dell'asbestosi (nella fase iniziale definita fibrosi polmonare diffusa) negli anni anteriori al 1978 (e pertanto all'epoca di esposizione di G.G. all'amianto), sulla base di documentati studi in ordine ai valori limite di soglia per la concentrazione delle fibre di amianto negli ambienti lavorativi per protezione dei lavoratori, via via sempre più bassi e progressivamente recepiti nella normativa interna fino al definitivo divieto, con L. n. 257 del 1992, di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione dell'amianto (e di suoi prodotti o nei quali contenuto), oggetto di specifica allegazione nel giudizio di appello non considerata dalla Corte bresciana. Con il secondo, la società ricorrente deduce omessa motivazione sul fatto decisivo e controverso dell'impossibilità di prevenzione delle placche pleuriche all'epoca di esposizione (anni 1955 - 1987) di G.G. all'amianto, sulla base di autorevole studio del prof. C. (secondo cui, in particolare, il mesotelioma e dette placche causati non da tutte le fibre inalate, come l'asbestosi, ma soltanto da quelle ultrafini, nè visibili nè eliminabili con le misure disponibili fino alla seconda metà degli anni ottanta) prospettato nel proprio atto di appello, non puntualmente disatteso dalla sentenza impugnata, sulla scorta delle conclusioni della C.t.u. (secondo cui tutte le fibre di asbesto, di qualunque tipo e lunghezza, in grado di determinare le placche pleuriche), senza debita confutazione argomentativa. Entrambi i motivi, relativi ad omessa motivazione sull'impossibilità di prevenzione rispettivamente dell'asbestosi negli anni anteriori al 1978, epoca di esposizione di G.G. all'amianto (il primo) e delle placche pleuriche nella stessa epoca, tra gli anni 1955 e 1987 (il secondo), sono inammissibili.
Ed infatti, con essi la società ricorrente muove censure che intendono contrapporre la ricostruzione dei fatti operata dal giudice al proprio convincimento soggettivo, in particolare prospettante una diversa rilevanza dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche in materia di effetti patologici dell'esposizione alle polveri di amianto e della conseguente utile adottabilità di rimedi preventivi all'insorgere della malattia accertata.
Ma si tratta di circostanze che la Corte bresciana ha ben considerato, in riferimento tanto alla censura del primo motivo ("Si contesta che, alla luce degli studi scientifici più recenti, possano avere un senso le modificazioni legislative delle quantità massime di polveri "consentite" sia per la prevenzione dell'asbestosi, sia successivamente per la prevenzione del carcinoma e del mesotelioma, introdotte dalla legislazione fino al divieto di produzioni con impiego di amianto": così a pg. 4 della sentenza impugnata), quanto alla censura del secondo ("Si contesta... Quindi, anche se il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 imponeva di adottare tutti i provvedimenti idonei a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro... ciò non avrebbe alcun significato in relazione a fibre non visibili neppure al microscopio....In ogni caso, le misure di sicurezza disponibili all'epoca non sarebbero mai state tali da eliminare il pericolo di inalazione delle polveri di amianto, ragione per la quale il lavoratore avrebbe ugualmente contratto la stessa patologia": così a pgg. 4 e 5 della sentenza impugnata). E tali censure essa ha valutato negativamente ("Queste affermazioni non sono condivisibili e appaiono sotto alcuni aspetti anche intrinsecamente contraddittorie": così all'ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza impugnata), dandone congrua motivazione, esente da vizi logici e giuridici.
Quanto all'impossibilità di prevenzione dell'asbestosi negli anni anteriori al 1978, la Corte ha ritenuto l'adottabilità di misure specifiche già dal 1956 sicuramente non assunte da N.S. s.r.l. (a pgg. da 12 a 14 della sentenza), tenuto conto dell'accertata esposizione alle polveri di G.G. per la sua condizione lavorativa e dell'assenza di alcuna precauzione nè protezione nell'ambiente di lavoro, in cui, come riferito in particolare dal teste Z. "Nella Sacelit c'era polvere dappertutto" (così a pgg. da 10 a 12 della sentenza). In proposito, giova anche sottolineare come dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. (che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva) non possa desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati (Cass. 1 giugno 2004, n. 10510). Ed i rispettivi oneri probatori vanno diversamente modulati nel contenuto, a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod. civ., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette "nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno; nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorchè non risultino dettati dalla legge (o da altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 25 maggio 2006, n. 12445).
Nel caso di specie, pure in assenza di norme specifiche per il trattamento dei materiali contenenti amianto (introdotte con d.p.r. 10 febbraio 1982, n. 15), era tuttavia imposta l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle polveri, in virtù del D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21: facente obbligo al datore, nei lavori normalmente fonte di polveri di qualunque specie, di adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne la diffusione nell'ambiente di lavoro (comma 1) e, in caso di impossibilità di sostituzione del materiale di lavoro polveroso, di adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e raccolta delle polveri per impedirne la dispersione (comma 3); ed ancora, quando inattuabili tali misure tecniche di prevenzione e possibile per la natura del materiale polveroso, di provvedere all'inumidimento del materiale (comma 4); ed infine, qualunque sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, di impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro (quinto comma). Ed è stato appunto accertato che nessuna di tali misure sia stata adottata da N.S. s.r.l. Quanto all'impossibilità di prevenzione delle placche pleuriche all'epoca di esposizione di G.G. all'amianto, tra gli anni 1955 e 1987, per la dipendenza causale delle placche pleuriche soltanto dalle fibre ultrafini, la Corte territoriale ha operato una puntuale ed argomentata disamina epidemiologica sulla scorta delle condivise risultanze della C.t.u., diffusamente illustrate, ben giustificandone la conclusione della loro imputabilità "a qualsiasi fibra d'amianto" (così a pgg. da 8 a 10 della sentenza).
Si comprende allora come le censure, alla luce del quadro argomentativo illustrato, attingano aspetti del giudizio, interni alla discrezionalità valutativa degli elementi di prova e all'apprezzamento dei fatti, riguardanti il libero convincimento del giudice e non i possibili vizi del suo percorso formativo rilevanti ai fini in oggetto. E come pertanto esse si risolvano in un'istanza inammissibile di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e quindi nella richiesta di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064). Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013, n. 24679; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197).
Ed in particolare, l'accertamento dell'invalidità derivante da malattia professionale (se sorretto, come nel caso di specie, da motivazione immune da vizi logici e giuridici, tale da consentire di identificare l'iter argomentativo fondante la decisione) è incensurabile in sede di legittimità, quando il giudice accolga le conclusioni del C.t.u. facendole proprie, per assoluzione dell'obbligo di motivazione con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza necessità di confutazione dettagliata delle contrarie argomentazioni della parte, da ritenersi implicitamente disattese (Cass. 29 agosto 2005, n. 17420). In caso di sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del C.t.u., il difetto di motivazione denunciabile in cassazione deve perciò consistere nell'indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione di omissione degli accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta diagnosi: non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223).
Dalle superiori argomentazioni discende coerente la reiezione del ricorso, con la condanna di N.S. s.r.l. alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, a G.G., secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna N.S. s.r.l. alla rifusione, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2014