Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 febbraio 2015, n. 2136 - Qualificazione come attrezzature meccaniche di ascensori di tipo B


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - Consigliere -
Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 20104-2009 proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 14 4, presso lo studio degli avvocati VITO ZAMMATARO, CATALANO GIANDOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro P. TESSUTI E CONFEZIONE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato BELLUCCI MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUSIRI VICI MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 123/2009 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/06/2009 R.G.N. 995/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito l'Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
udito l'Avvocato FRENGUELLI MATTEO per delega BUSIRI VICI MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 12 giugno 2009, la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione con cui il Tribunale di Perugia aveva accolto la domanda proposta dalla P. tessuti e confezioni S.p.A. volta al recupero delle somme versate all'INAIL a seguito della riclassificazione ed applicazione di una nuova tariffa per la determinazione del premio assicurativo con riferimento al magazzino di cui la Società disponeva per l'esercizio della sua attività di commercio all'ingrosso di tessuti e confezioni, dapprima considerato privo e poi invece munito di attrezzature meccaniche e tecniche.

La decisione discende dall'aver la Corte territoriale aderito alla valutazione operata dal Tribunale per la quale difetterebbe nella specie il presupposto per l'applicazione della diversa tariffa considerata dall'Istituto, atteso che, ai sensi della disciplina posta dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e specificata nei successivi decreti ministeriali, non sarebbero qualificabili come attrezzature meccaniche gli ascensori di tipo B destinati al sollevamento di merci o persone, da ritenersi invece come parti strutturali dell'edificio.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INAIL, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

L'Istituto articola l'impugnazione della sentenza de qua su tre motivi, lamentando, con i primi due, rubricati rispettivamente "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1-4 delle Modalità per l'applicazione della tariffa di cui al DM del Ministero del lavoro 18.6.1988 in relazione al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1, 40 e 41, al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 196 e ss., al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 34 al D.P.R. n. 459 del 1996 ed al D.P.R. n. 162 del 1999. Errata applicazione della tariffa 9320 in luogo della voce 9310 del DM 18.6.1988" e "Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", l'erroneità e l'incongruità logica del convincimento espresso dalla Corte di merito in ordine alla non sussumibilità degli ascensori nella nozione legale di "attrezzature meccaniche" ed alla non configurabilità degli stessi come fonte di rischio specifico, e, con il terzo, anch'esso destinato a censurare per insufficienza la motivazione dell'impugnata sentenza su un punto decisivo per il giudizio, l'omessa pronunzia in ordine all'applicabilità della tariffa invocata in relazione alla presenza nel magazzino in questione di una macchina per sigillare le confezioni in buste di plastica qualificabile come attrezzatura termica. I primi due motivi meritano accoglimento.

In effetti, la Corte territoriale, nel procedere ad una interpretazione riduttiva delle norme in materia, per la quale sarebbero da considerarsi attrezzature meccaniche solo quelle che assumono un valore caratterizzante in relazione all'attività produttiva svolta, interpretazione giustificata in motivazione in base al rilievo per cui gli ascensori identificherebbero non macchine destinate allo sviluppo dell'attività ma mere parti strutturali dell'edificio, non tiene conto dell'ampia nozione di rischio infortunistico accolta da questa Corte, e che il Collegio intende qui ribadire.

Tale nozione vale a ricomprendere non solo l'eventualità dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma altresì di ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata (in questo senso cfr. Cass. n. 16417/2005; Cass. n. 14287/2004 ma già Cass. n. 12652/1998), giustificandosi a questa stregua i precedenti, cui ha fatto puntuale riferimento l'Istituto e che ben si attagliano alla fattispecie de qua, in base ai quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione antinfortunistica nei confronti dei commessi addetti alla vendita in un grande magazzino i quali, per il trasferimento delle merci dai locali di deposito o confezionamento ai banchi di vendita e viceversa, debbano servirsi di ascensori, scale mobili, montacarichi ed elevatori.

Il terzo motivo deve ritenersi, viceversa, inammissibile, per contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso mancando ogni specificazione in ordine all'assolvimento dell'onere di allegazione della circostanza nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione ai primi due motivi e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione che si atterrà al principio di diritto enunciato decidendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 novembre e il 3 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015