Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 febbraio 2015, n. 1832 - Infortunio sul lavoro. Ulteriore inabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15954-2008 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato ALLEGRETTI PAOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINELLI LEONARDO giusta procura speciale in calce al ricorso e da ultimo c/o Cancelleria Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GRIPPA LETIZIA, LUCIANA ROMEO che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 960/2007 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA DEL 19/12/2007, depositata il 22/04/2008 R.G.N. 122/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA GHINOY;
udito l'Avvocato Romeo Luciana difensore del controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
M.C. subiva il 23.5.1997 un infortunio sul lavoro mentre, aiutato da un collega, sollevava una placca di ghisa del peso di circa 150 kg., che gli procurava "Trauma alla colonna dorso- lombare esitato in lombosciatalgia destra", riacutizzatasi in data 15.5.1999 con necessità di intervento di asportazione di ernia discale.
L'Inail riconosceva l'evento quale infortunio sul lavoro ed erogava l'indennità per inabilità temporanea per il periodo sino al 15.9.1997. Negava tuttavia l'attribuibilità all'evento dell'ulteriore inabilità temporanea verificatasi dal 14.5.1999 al 2.9.1999 e dell' inabilità permanente denunciata, sicchè le relative prestazioni T.U. n. 1124 del 1965, ex art. 66 venivano richieste dal M. con ricorso al Tribunale di Perugia.
Il giudice di primo grado, recependo le conclusioni del nominato c.t.u. medico-legale, riconosceva al M. l'indennità per l'inabilità temporanea per il periodo richiesto e la rendita rapportata ad un'invalidità del 12%, mentre la Corte d'Appello, sulla scorta delle conclusioni della consulenza tecnica disposta nel secondo grado di giudizio, rigettava le domande, ritenendo che il quadro clinico verificatosi nel 1999 e la necessità di effettuare l'intervento chirurgico fossero riconducibili unicamente a patologie degenerative preesistenti.
Per la cassazione della sentenza M.C. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito l'Inail con controricorso.
Diritto
1. Come primo motivo la parte ricorrente lamenta sotto il profilo del vizio di motivazione e processuale che la Corte d'appello abbia ritenuto decisiva la preesistenza della patologia degenerativa per la causazione delle lesioni riportate nel 1999 (ernia discale e conseguenti postumi invalidanti), senza valutare l'incidenza del trauma del 1997. Addebita alla Corte di merito di avere valorizzato esclusivamente le conclusioni del c.t.u. nominato in grado d'appello, senza argomentare sul perchè esse dovessero ritenersi prevalenti sulle conclusioni di segno opposto rassegnate dal c.t.u. di primo grado, nè tenere conto delle critiche del c.t.p..
1.1. Il motivo non è fondato.
Costituisce principio condiviso e consolidato di questa Corte (Cass. n. 3577 del 2004, Cass. n. 4657 del 2011) quello secondo il quale allorchè, in sede di giudizio d'appello, venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d'ufficio, l'eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d'ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad un' acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente.
1.2. Tale precetto risulta essere stato rispettato dal giudice di merito, che ha superato le argomentazioni del primo c.t.u. e le censure dell'appellante rilevando che a seguito del trauma del 23.5.1997 non si era avuta insorgenza dell'ernia discale, ma soltanto riacutizzazione del dolore lombare con irradiazione all'arto inferiore destro, ed inoltre che la TAC effettuata in data 20.6.1997 faceva rilevare un quadro patologico sostanzialmente consistente in alterazioni dell'apparato osteo-articolare riconducibili ad un'eziopatogenesi di tipo degenerativo, sicchè non vi erano elementi che facessero ritenere un'incidenza causale o concausale dell'infortunio nell'espulsione dell'ernia discale e nell'inabilità temporanea e permanente successivamente riscontrate.
1.3. Le stesse critiche del c.t.p. trascritte nel ricorso manifestano inoltre la sussistenza di un dissenso diagnostico, che si traduce in un'inammissibile critica alle valutazioni del merito della causa effettuate dal giudice di merito, non ravvisandosi una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, di cui non è indicata la fonte, nè l'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non potrebbe prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi (ex multis Cass. ord. n. 1652 del 2012). Il c.t.p. formula infatti le proprie critiche sulla base di un' "analisi ragionata della sequenza degli eventi" e quindi contrappone la propria valutazione a quella del consulente d'ufficio, che ha parimenti esaminato la sequenza degli eventi, dandone una propria diversa lettura, ed ha valorizzato le risultanze degli esami diagnostici effettuati nell'immediatezza dell'infortunio.
2. Come secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione nella quale sarebbe incorsa la Corte di merito ritenendo che l'insorgenza dell'ernia discale fosse preesistente all'infortunio lavorativo del 1997, ma attribuendo ad esso la causa della successiva inabilità temporanea.
2.1. Il motivo non è fondato.
La Corte ha puntualmente motivato sull'attribuibilità all'evento del 1997 solo di una riacutizzazione del dolore, senza incidenza sulla protrusione dell'ernia discale, laddove ha osservato che se vi fosse stata tale protrusione il M. si sarebbe immediatamente bloccato e avrebbe dovuto fare ricorso immediatamente ad una struttura sanitaria, mentre ciò era avvenuto solo in serata e nella cartella clinica non si faceva riferimento ad alcun evento traumatico.
3. Segue coerente il rigetto del ricorso.
La natura del diritto azionato impone l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n. 326 del 2003) nella specie inapplicabili perchè il deposito del ricorso di primo grado è anteriore al 3 ottobre 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2015