Tipologia: Protocollo
Data firma: 2 settembre 2008
Parti: Provincia di Milano, Assimpredil, Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Appalti pubblici
Fonte: Provincia Milano
Sommario:
Protocollo per la regolarità e la sicurezza del lavoro negli appalti d'opera
Addì 2 settembre 2008 in Milano fra la Provincia di Milano [...]; le Organizzazioni di Categoria Fillea/Cgil Filca/Cisl Feneal/Uil [...], Assimpredil [...] visto l'accordo sottoscritto in data odierna tra Provincia di Milano, Assimpredil e le Organizzazioni Sindacali per la regolarità e la sicurezza del lavoro nella realizzazione delle opere affidate dagli end pubblici si conviene quanto segue:
Art. 1 - Premesse:
la Provincia di Milano, le Confederazioni Sindacali Cgil Cisl Uil dell'area metropolitana milanese, condividendo la comune volontà di assicurare regolarità e sicurezza negli appalti d'opera e considerato il vigente Protocollo di Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni sottoscritto presso la Prefettura l'11 dicembre 2003, nonché il Protocollo d'Intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera del 5 ottobre 2004 sottoscritto presso la Prefettura il 5 ottobre 2004, concordano sui seguenti principi genera e sugli impegni di cui agli articoli successivi del presente protocollo:
1. La Provincia di Milano e le Parti Sociali con i propri Enti paritetici concordano sulla prioritaria necessità di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare favorendo l'emersione del lavoro sommerso e di garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e controllo.
2. La Provincia di Milano riconosce che gli Enti bilaterali (Cassa Edile, Comitato paritetico territoriale per la prevenzioni infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro - CPT, Ente Scuola Edile Milanese - ESEM, costituiti dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili firmatarie, possono svolgere un ruolo di scambio informativo con le pubbliche istituzioni deputate alta verifica dell'osservanza delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La Provincia di Milano e gli Enti paritetici svolgono istituzionalmente anche attività di consulenza e verifica nei confronti delle imprese obbligatoriamente iscritte e dei relativi lavoratori mediante accesso ai cantieri.
Art. 2 - Criteri di affidamento delle opere ed inadempienze contrattuali per gravi inosservanze
1. La Provincia di Milano , nella sua qualità di committente, in tutti gli appalti d'opera, al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori, si impegna ad incrementare e premiare l'attenzione al rispetto della normativa sulla sicurezza e la predisposizione di adeguate misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, utilizzando, salvo eccezioni specificatamente motivate, nelle gare d'appalto, l'offerta economicamente phi vantaggiosa (art. 83 D.lgs. 163/06 e s.m.i.) quale criterio di aggiudicazione per le gare di lavori di importo superiore ad euro 1,5 milioni a base d'asta, con l'inserimento dei seguenti criteri di valutazione dell'offerta:
attribuzione del 30% del punteggio complessivo (100%) alle proposte migliorative, formulate dai concorrenti, nella parte dell'offerta tecnica da dedicarsi alla sicurezza e alto standard dimostrato sulla solidità industriale e finanziaria d'impresa. A seconda delle opere da eseguirsi il premio potrà essere suddiviso, e con esso graduato il 30% di riferimento, tra la sicurezza di cantiere, la gestione ambientale correlata all'attività di cantiere, il possesso di un organico minimo d'azienda e lo standard dimostrato relativo patrimonio netto d'azienda.
Il punteggio tra sicurezza di cantiere ed organico minimo dovrà comunque costituire la parte prevalente del premio ed in questo ambito la sicurezza dovrà a sua volta costituire parte prevalente.
I requisiti minimi relativi alla solidità industriale e finanziaria dovranno essere esplicitati dai concorrenti attraverso specifica dichiarazione e estratto dei bilanci e del modello unico (parte dichiarazione IVA) ove si dimostri il possesso di un patrimonio netto degli ultimi due esercizi almeno pari al 7% della cifra di affari media annuale del medesimo periodo.
Il possesso di un organico aziendale minimo dovrà essere dimostrato dai concorrenti partecipanti alle singole gare. A questo riguardo i concorrenti dovranno produrre in sede di gara una specifica dichiarazione, successivamente verificabile, con la quale attestino di possedere, alla data di presentazione delle offerte, un organico aziendale non inferiore a quello richiesto dalla stazione appaltante in coerenza con l'allegato A del presente Protocollo d'Intesa.
2. La Provincia di Milano inoltre si impegna ad inserire negli atti di gara (disciplinari o capitolati), con riferimento ad appalti di manutenzione, l'obbligo da parte del concorrente di avere la disponibilità di un magazzino situato sul territorio della provincia di Milano o entro il raggio di km 50 dal cantiere.
Parimenti l'ente richiederà, quale requisito d'ammissione, il possesso delle attrezzature minime per l'esecuzione della specifica opera.
3. É prevista la creazione di un'apposita commissione tecnica, costituita da rappresentanti designati dalle parti firmatarie, the si riunisce su convocazione anche di una sola delle parti suddette, con il compito di monitorare l’evoluzione dei programmi delle opere ed il rispetto dei principi del presente protocollo.
4. Per quanto riguarda il tema dei subappalti, fermi restanti gli obblighi di Legge, sarà data particolare rilevanza alla responsabilità del soggetto assegnatario in relazione al farsi carico, nelle varie fasi ed articolazioni produttive, del fattore sociale inteso come regolarità contributiva, fiscale (con riferimento al rapporto di lavoro) ed all'applicazione delle norme contrattuali (CCNL edili ed integrativo provinciale), nonché agli adempimenti in materia di salute e sicurezza del personale impiegato nel cantiere al di la della ditta di appartenenza.
5. La Provincia di Milano, confermato quanto previsto all'art. 3 del citato Protocollo d'Intesa presso la Prefettura di Milano del 5 ottobre 2004, si impegna ad inserire nei capitolati d'appalto norme che configurino una fattispecie di inadempimento contrattuale per gravi inosservanze delle norme sulla tutela dell'integrità fisica dei dipendenti, dell'intermediazione di manodopera e rispetto dei dispositivi contrattuali e di legge inerenti il rapporto di lavoro. L'inosservanza di tali obblighi comporterà anche la risoluzione del contratto di appalto.
Art. 3 Tecnologie a supporto della salute, sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro
Fermo restando quanto disposto dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, e nel pieno rispetto della legislazione vigente (Statuto dei Lavoratori, CCNL, Legge sulla privacy, ecc...), i sottoscrittori del presente protocollo convengono che - al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e di tutela delta salute dei lavoratori - sia inserito nei bandi di gara e/o nei capitolati relativi ad ambiente e sicurezza, l'impegno per l'appaltatore a ricercare, in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, tecnologie utili a raggiungere tale obiettivo.
L'utilizzo di tali tecnologie sarà oggetto di monitoraggio da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del Comitato di cui al successivo art. 8
Art. 4 Tesserino di riconoscimento e sistema di monitoraggio
1. In attuazione a quanto previsto dal precedente art. 3, le parti convengono che tutti i lavoratori presenti nel cantiere dovranno essere dotati e indossare, in modo visibile, un tesserino di riconoscimento magnetico (badge), rilasciato dall'impresa e validato dalla stazione appaltante.
Negli appalti di importo superiore a 3 milioni di euro tale badge sarà leggibile da specifico sistema elettronico, posizionato in cantiere, a disposizione del responsabile della sicurezza e del direttore dei lavori o di Toro delegati.
Detto sistema elettronico dovrà permettere la lettura, l'archiviazione e l'elaborazione dei seguenti dati:
a) nome e cognome del lavoratore
b) età;
c) nazionalità;
d) fotografia e/o altri sistemi di identificazione;
e) impresa di appartenenza;
f) indicazioni del cantiere dove si svolgono i lavori;
g) attestazione di presenza
h) attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta
2. Gli eventuali dati sensibili registrati nel tesserino, non potranno essere oggetto di archiviazione, ma rimarranno nell'esclusiva disponibilità del lavoratore /trice.
3. Le parti convengono di attivare uno specifico tavolo di lavoro che - anche in esito alle sperimentazioni di cui al successivo punto 4) - consentano di evolvere in breve tempo la rilevazione dei dati di cui al precedente punto 1 lettera g).
4. Le parti convengono che cantieri fissi di imminente attivazione da parte della Provincia di Milano (via Soderini e palazzo di Monza), potranno essere coperti da un sistema di monitoraggio gestito dal sistema elettronico di cui ai precedenti punti 1 e 2, che supporti la tutela della sicurezza durante le attività di cantiere e le specifiche lavorazioni. Tale sistema, da computarsi tra i costi della sicurezza, dovrà permettere, nel rispetto delle norme vigenti (Statuto dei lavoratori, CCNLL, Legge sulla privacy, ...) attraverso specifiche tecnologie, almeno quanto segue:
a) l'identificazione certa e la conseguente del regolarità del rapporto di lavoro instaurato tra l'impresa ed il lavoratore/trice, ai fini dell'accesso nell'area cantiere;
b) le ore di presenza degli operai, registrate ed interfacciate con la Cassa Edile di Milano che mensilmente provvederà a trasmettere alla mandataria le ore di lavoro svolte dai lavoratori;
c) il controllo tramite telecamere degli ingressi, dei varchi di entrata e delle recinzioni a confine del cantiere;
d) l'utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di prevenzione (DPI);
5. Le Imprese iscritte at sistema degli Enti paritetici potranno convenire specifiche attività di consulenza per la regolarità nei rapporti di lavoro e per monitorare l'osservanza delle disposizioni di sicurezza ed ambiente di lavoro.
Art. 5 Enti Paritetici
1. Durante l'esecuzione delle opere affidate per un importo superiore ad euro 1,5 milioni effettuate per conto della Provincia di Milano, gli enti paritetici Cassa Edile di Milano, CPT di Milano ed Esem metteranno a disposizione delle parti che sottoscrivono il presente accordo, delle imprese iscritte e dei relativi lavoratori, le risultanze delle proprie competenze per: le verifiche relative alla regolarità nelle assunzioni dei prestatori di lavoro, per la puntuale attuazione delle norme del contratto nazionale di lavoro e del contratto provinciale integrativo di settore e per tutte le misure relative alla sicurezza e salute dei lavoratori.
A tal fine i lavoratori dovranno essere iscritti sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Milano.
2. Alle imprese nelle quali non si 6 provveduto alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà assicurata la presenza di Rappresentanti Territoriali (RLST) anche con lo specifico compito di favorire l'informazione sui rischi esistenti nelle vane fasi dei lavori. II medesimo impegno compete al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Art. 6 - Informazione degli Enti paritetici
1. La Provincia di Milano, al fine di assicurare la conoscenza delle imprese autorizzate ad accedere ai cantieri provvederà, a cura del Responsabile del Procedimento, a trasmettere tempestivamente alle Parti Sociali e agli Enti Paritetici copia delle notifiche preliminari e relativi aggiornamenti dei subappalti e delle forniture in opera riconosciuti.
2. La Provincia di Milano provvederà altresì a trasmettere ai medesimi soggetti le schede di rilevazione del personale impegnato nella esecuzione dei lavori richiesti alle imprese esecutrici dal Responsabile dei Lavori per conto del committente ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.lgs. 494/1996 e s.m.i.
3. La Cassa Edile, su richiesta delle imprese iscritte, metterà a disposizione, anche prima della stipula dei contratti di subappalto, informazioni sulla regolarità e sulla forza lavoro delle imprese subappaltatrici.
Art. 7 - Comunicazione situazione retributiva/contributiva
1. Gli Enti previdenziali, compresa la Cassa Edile, ove dovuta, o i lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.M. n. 145/2000, comunicheranno all'Impresa, con copia per conoscenza at Responsabile Unico del Procedimento, l'inottemperanza di appaltatori e/o subappaltatori at pagamento degli oneri previdenziali delle competenze dovute agli stessi lavoratori.
2. In tal caso l'Impresa mandataria o il committente provvederanno direttamente at pagamento delle competenze, trattenendo, fino a capienza delle disponibilità economiche riferite all'offerta, l'importo dovuto nei pagamenti da effettuare nei confronti delle mandanti o subappaltatori.
Art. 8 - Comitato per la sicurezza (CPS)
1. Per il monitoraggio degli aspetti relativi alla sicurezza di ogni cantiere per appalti d'importo superiore a 1,5 milioni di euro sarà costituito un "Comitato per la Sicurezza" (CPS) del quale faranno parte:
- il Responsabile dei lavori;
- il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione;
- un Rappresentante per ciascuna Impresa esecutrice presente in cantiere;
- un Rappresentante della Sicurezza Territoriale (RLS-T);
- un Rappresentante del CPT Comitato Paritetico Territoriale;
- un Rappresentante di Assimpredil.
2. In caso di necessita il Comitato potrà essere convocato dal Responsabile di procedimento e/o dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, nonché su richiesta di ciascun componente.
Art. 9 - Importo degli appalti
La Provincia di Milano si impegna a far accettare il contenuto del presente accordo a tutte le imprese esecutrici per cantieri di importo superiore ad euro 1,5 milioni a base d'asta.
Art. 10 - Estensioni
La Provincia di Milano si impegna ad adottare quote atto di indirizzo nei confronti degli organi competenti delle società/Enti da essa partecipate, l'adozione del presente protocollo.
Art. 11 - Tavolo sociale
Fra le parti si conviene di dar luogo a specifici incontri di verifica sull'attuazione del presente protocollo. A tal fine la Provincia di Milano presenterà in tali incontri la statistica relativa ad eventuali infortuni (appalto, cantiere, circostanze, dinamica, cause ed esiti), ed alle violazioni più ricorrenti alla normativa sulla sicurezza anche in esito agli accertamenti sanitari eseguiti dai medici competenti e delle visite elettive svolte dagli organismi competenti. Tali riunioni avranno cadenza semestrale o su richiesta motivata di una parte firmataria.
A questi incontri saranno invitati gli enti pubblici preposti alla tutela della salute e sicurezza e delta regolarità dei rapporti di lavoro.
Art. 12 - Risoluzione del contratto
Nel caso in cui, per effetto di inadempienze e irregolarità sia dato luogo alla risoluzione a di un contratto di appalto in essere, prima della scadenza prevista, di una impresa appaltatrice o subappaltatrice e ciò determini ricadute occupazionali, la Provincia si impegna a favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti presso l'impresa eventualmente subentrante, anche attivando tempestivamente una specifica sede di confronto.
Allegato A
Operai, Tecnici di impresa diplomati e/o laureati | |
Importo lavori (ml euro) | Organico aziendale |
1,5÷ 3 | > 8 |
3 ÷ 6 | >12 |
6 ÷ 10 | >15 |
10 ÷ 20 | > 20 |
>20 | >35 |