Cassazione penale, Sez. 3, 02 febbraio 2015, n. 4682 - Datore di lavoro assolto, nessun lavoro in quota. Importanza della titolarità del ponteggio
Pacifico è, nella giurisprudenza di questa Corte, - con riferimento alla normativa prevenzionistica riguardante i ponteggi - che il titolare dell'impresa esecutrice (ovviamente laddove sia stata detta impresa a realizzare il ponteggio) ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dettate per garantire la sicurezza dei ponteggi anche quando questi non vengono utilizzati dai propri dipendenti. Allo stesso modo, l'obbligo di verificare che i ponteggi siano "a norma" incombe su tutte le ditte che quel ponteggio utilizzino, ma ciò era escluso nel caso in esame proprio dalla natura dei lavori appaltati alla ditta di cui il ricorrente era titolare.
Deve, quindi, concludersi che il datore di lavoro ricorrente non avesse alcun obbligo di garanzia rispetto alla peculiare situazione di fatto, non potendo pretendersi che questi si sostituisse - non avendone non solo l'obbligo, ma neanche la possibilità materiale e giuridica - al titolare della ditta che aveva curato l'allestimento del ponteggio, per eseguirne la regolarizzazione, compito al medesimo ricorrente non incombente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.F., n. (OMISSIS);
avverso la sentenza del tribunale di L'AQUILA in data 22/07/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Romano G., che ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata sentenza.
Fatto
1. C.F. proponeva tempestivo ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza del tribunale di L'AQUILA, emessa in data 22/07/2013, depositata in data 29/07/2013, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda per alcune violazioni previste dal D.Lgs. n. n. 81 del 2008, commesse secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione a) b) e c) della rubrica (fatti contestati come accertati presso il cantiere di (OMISSIS)).
2. Con il ricorso, tempestivamente proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con un primo motivo, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione alla procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20 e segg..
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto il giudice non avrebbe ritenuto necessario disporre il preliminare accertamento in ordine all'avvenuto esperimento della procedura prevista dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994 in tema di regolarizzazione amministrativa delle violazioni accertate; in particolare, agli atti risulterebbe solo copia del verbale ispettivo consegnato dall'organo di vigilanza brevi manu ad un dipendente della ditta del ricorrente che avrebbe dovuto provvedere alla consegna al titolare nel più breve tempo possibile; detto verbale, osserva il ricorrente, è stato spedito a mezzo posta dopo 9 mesi circa dall'accertamento al contravventore che, a seguito della ricezione del verbale, ha provveduto a presentare degli scritti difensivi; non vi sarebbe, quindi, traccia dei provvedimenti adottati successivamente agli scritti difensivi ma, soprattutto, non vi sarebbe alcun accertamento, nel termine dei 60 gg. successivi in ordine all'eventuale eliminazione delle violazioni, difettando la prova dell'invito al pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di gg. 30 nè la comunicazione al PM dell'omesso adempimento delle prescrizioni impartite o del mancato pagamento della sanzione in misura ridotta; il mancato rispetto della procedura amministrativa, inteso come condizione di procedibilità dell'azione penale, inficerebbe dunque la sentenza, determinandone la nullità.
2.2. Deduce, con un secondo motivo, l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), segnatamente del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 122, 125 e 146, in relazione al profilo sanzionatorio di cui all'art. 159, comma 2, lett. a) e c), per non essere tale norma applicabile al datore di lavoro che non provvede all'esecuzione di lavori in quota e che non è risultato essere nè proprietario nè allestitore nè in alcun modo utilizzatore della strumentazione ritenuta non conforme alla normativa antinfortunistica.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto la sentenza non avrebbe tenuto conto che il ricorrente, affidatario di lavori da svolgersi esclusivamente al piano terra dell'edificio in ristrutturazione, non era nè proprietario nè allestitore nè utilizzatore del ponteggio ritenuto privo di taluni presidi di sicurezza; l'operaio dipendente della ditta del ricorrente, presente al momento dell'ispezione, era impegnato esclusivamente nella realizzazione delle opere site al piano terra dello stabile ed in nessun caso si sarebbe dovuto avvalere degli impianti da altra ditta predisposti per altre lavorazioni da svolgersi in quota ed in tempi diversi; nonostante tali emergenze fattuali, il giudice avrebbe ritenuto le stesse ininfluenti, ritenendo che la previsione normativa richiamata abbia una portata generale "a prescindere che il rispettivo datore di lavoro sia o meno legittimato ad intervenire attivamente in ordine all'adeguamento in base alle prescrizioni impartite"; tale affermazione viene censurata dal ricorrente evidenziando che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 122, individua come suo presupposto di applicabilità (e, quindi, di insorgenza degli obblighi in capo al datore di lavoro) l'esecuzione di lavori in quota, circostanza che, diversamente, non risultava nel caso in esame, in quanto il dipendente della ditta del ricorrente, unico lavoratore presente in cantiere, era impegnato a lavorare "a terra" nè vi erano altri operai impegnati a lavorare in quota; la stessa teste, ispettore di vigilanza, aveva riferito di non ricordare quante e quali ditte operassero in quel cantiere, sostanzialmente riconoscendo di non aver svolto un accertamento in ordine alla titolarità del ponteggio e sulle lavorazioni da effettuarsi, elevando il verbale di contravvenzione esclusivamente nei confronti della ditta che impiegava l'unico operaio presente al momento dell'accesso ispettivo; diversamente, i testi indotti dalla difesa (committente e direttore dei lavori) avevano chiarito che la ditta del ricorrente non aveva mai utilizzato quel ponteggio ed aveva come compito solo l'esecuzione dei lavori di carpenteria metallica sugli imbotti di un ingresso al piano strada.
2.3. Deduce, con un terzo ed ultimo motivo, il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), sub specie del vizio di manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto avrebbe ritenuto sussistere a carico del ricorrente l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, in particolare riguardanti un ponteggio per il quale era stato constatato l'utilizzo di parapetti inidonei ed il non adeguato ancoraggio, in base alla "portata generale" della normativa antinfortunistica secondo le argomentazioni già richiamate nel precedente motivo; ciò avrebbe determinato un duplice profilo di illogicità manifesta in quanto, da un lato, si ricollega l'elevazione delle opportune prescrizioni all'utilizzo del ponteggio, mentre lo stesso aspetto è ritenuto dal giudice ininfluente ai fini della decisione; dall'altro, perchè non si riesce a comprendere come il ricorrente sarebbe dovuto intervenire sul ponteggio, non essendo legittimato ad eseguire attività sulla strumentazione di cantiere non di sua proprietà e di cui non poteva disporre; infine, si osserva in ricorso, non potrebbe soccorrere la generica affermazione secondo cui sarebbe stato dovere del ricorrente adoperarsi al fine di preservare il luogo di lavoro immune dai pericoli derivanti dall'assetto organizzativo proprio, che da quello riconducibile ad altre ditte, affermazione in astratto condivisibile, ma in concreto inapplicabile in quanto l'operaio della ditta del ricorrente non utilizzava il ponteggio perchè non ne aveva necessità, ma dallo stesso non poteva ricevere alcun danno, in quanto il ponteggio non era utilizzato in quel momento nemmeno dagli operai della ditta che ne era proprietaria.
Diritto
3. Il ricorso dev'essere accolto, essendo fondato il secondo motivo di ricorso.
4. Seguendo la struttura logico - sistematica dell'impugnazione proposta in sede di legittimità, può essere esaminato anzitutto il primo motivo con cui il ricorrente deduce il mancato rispetto della procedura di estinzione della contravvenzione antinfortunistica ex D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24 e segg..
Può indubbiamente convenirsi con quanto sostenuto dal difensore del ricorrente, atteso che per pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai fini dell'estinzione delle relative violazioni contravvenzionali (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24), è rilevante la prova della notificazione dell'invito al pagamento rivolto al contravventore dall'organo di vigilanza, in quanto il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale (Sez. 3, n. 44369 del 24/10/2007 - dep. 29/11/2007, Rossini, Rv. 238453), la cui completezza il giudice è tenuto ad accertare d'ufficio (Sez. 3, n. 43825 del 04/10/2007 - dep. 26/11/2007, Di Santo, Rv. 238260). Nel caso in esame, nulla risulta dal fascicolo trasmesso a questa Corte, sicchè, in difetto di prova del mancato rispetto della procedura amministrativa, il motivo di ricorso dev'essere rigettato.
5. Ben diverso è invece l'esito dell'esame del secondo motivo, che questa Corte ritiene fondato. Come anticipato sinteticamente nell'illustrazione del relativo motivo, il ricorrente sostiene la violazione del D.Lgs. n. 81 del 20008, con riferimento alla normativa in materia di lavori in quota. In particolare, dalla dinamica dei fatti descritta nell'impugnata sentenza, l'operaio, dipendente della ditta del ricorrente, unico presente in cantiere il giorno dell'accertamento, non svolgeva attività qualificabili come "lavori in quota" al momento del sopralluogo dell'organo di vigilanza, essendo pacifico dagli atti che questi si occupasse esclusivamente di eseguire lavori al pian terreno. Il ricorrente, per tale ragione, sostiene di non essere stato nelle condizioni, giuridiche, di intervenire per sanare irregolarità ascrivibili in realtà alla ditta che aveva allestito il ponteggio. Osserva, sul punto, il Collegio come la tesi difensiva meriti accoglimento, in quanto l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza (secondo cui "la portata generale della normativa in materia di sicurezza sul lavoro è funzionale alla tutela del dipendente sul luogo di lavoro, a prescindere che il rispettivo datore di lavoro sia o meno legittimato ad intervenire attivamente in ordine all'adeguamento in base alle prescrizioni impartite") non può essere condivisa. E' ben vero, certo, che gli obblighi prevenzionistici hanno "portata generale" in quanto le relative norme che tali obblighi prevedono sono funzionali alla tutela del lavoratore, ma tuttavia altrettanto indubbio che - ai fini dell'ascrivibilità del fatto ad un comportamento, commissivo od omissivo "colpevole" - è richiesto che il soggetto "obbligato" sia titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei soggetti destinatari della tutela. Nel caso di specie, si osserva, è emerso che nessuna accertamento venne eseguito dagli organi di vigilanza in ordine alla "titolarità" del ponteggio, essendosi invero semplicisticamente individuato come soggetto responsabile il datore di lavoro dell'unico operaio presente in cantiere al momento dell'accesso ispettivo, sul presupposto che questi dovesse adempiere alle prescrizioni relative alla messa a norma del ponteggio anche a tutela del proprio dipendente. Ora, osserva il Collegio, a parte la circostanza fattuale emersa in sede dibattimentale per la quale l'operaio non fosse impegnato sul ponteggio al momento del sopralluogo ispettivo nè avesse necessità di avvalersene per la tipologia di lavori da eseguirsi " a terra", oggetto del contratto di appalto, ciò che rileva, a bene vedere, è l'impossibilità di poter ascrivere al ricorrente - quale proprietario della ditta esecutrice di parte dei lavori appaltati in cantiere - la responsabilità per la violazione accertata, sicuramente imputabile a soggetto diverso dal datore di lavoro ricorrente.
Pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è - con riferimento alla normativa prevenzionistica riguardante i ponteggi - che il titolare dell'impresa esecutrice (ovviamente laddove sia stata detta impresa a realizzare il ponteggio) ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dettate per garantire la sicurezza dei ponteggi anche quando questi non vengono utilizzati dai propri dipendenti (Sez. 4, n. 29204 del 20/06/2007 - dep. 20/07/2007, Di Falco, Rv. 236904). Allo stesso modo, l'obbligo di verificare che i ponteggi siano "a norma" incombe su tutte le ditte che quel ponteggio utilizzino (Sez. 6, n. 1106 del 03/10/1973 - dep. 07/02/1974, Monzani, Rv. 126109; Sez. 4, n. 3590 del 13/02/1990 - dep. 14/03/1990, Grattarolu M., Rv. 183693), ma ciò era escluso nel caso in esame proprio dalla natura dei lavori appaltati alla ditta di cui il ricorrente era titolare.
Deve, quindi, concludersi che il datore di lavoro ricorrente non avesse alcun obbligo di garanzia rispetto alla peculiare situazione di fatto, non potendo pretendersi che questi si sostituisse - non avendone non solo l'obbligo, ma neanche la possibilità materiale e giuridica - al titolare della ditta che aveva curato l'allestimento del ponteggio, per eseguirne la regolarizzazione, compito al medesimo ricorrente non incombente.
6. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso esime questa Corte dall'esame dell'ultimo motivo, da ritenersi pertanto assorbito.
L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata senza rinvio con la formula in dispositivo indicata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere il C. commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2015