Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2015, n. 14146 - Sostituzione di una lampadina: piattaforma inidonea e responsabilità


 

 

 

"Nessuna valenza causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è pure precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni."


 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA Data Udienza: 20/02/2015

 

 

Fatto


In data 3 gennaio 2007 l'operaio E.L., dipendente della società T. S.r.l., incaricato di eseguire lavori di sostituzione di lampadine esterne presso lo stabilimento della società I. S.p.A. sito in Aduno, trovandosi a dover sostituire una lampadina in prossimità di una rampa per disabili che impediva l'accostamento al muro della piattaforma noleggiata allo scopo, avvalendosi dell'ausilio di un manovratore messo a disposizione dalla società I., si era portato all'altezza di 9 m da terra utilizzando un muletto alle cui benne era stato agganciato un cesto. Il lavoratore si era introdotto all'interno del cesto ma, una volta alzate le benne all'altezza di 9 m, a causa del rovesciamento del muletto, era caduto a terra riportando lesioni personali gravi. A G.A., nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della T. s.r.l., era ascritto di non aver messo a disposizione del dipendente attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere, non essendo la piattaforma noleggiata utilizzabile per la sostituzione della lampada posta sopra la porta dell'ufficio a causa della presenza della rampa per disabili; allo stesso era ascritto, altresì, di non aver impartito al lavoratore una formazione adeguata sull'uso dell'attrezzatura.
Il tribunale di Milano, con sentenza del 19.2.2013, lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione ed al risarcimento del danno, in solido con il coimputato R.A., a favore della parte civile.
2. La corte d'appello di Milano, con sentenza in data 13 dicembre 2013, riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal tribunale assolvendo R.A., revocando la pronuncia di liquidazione del danno, rimettendo la stessa al giudice civile e liquidando la provvisionale di euro 50.000,00.
Rilevava la corte d'appello che il G.A. non aveva impartito all'elettricista un'adeguata formazione non unicamente in relazione alle generiche mansioni lavorative di elettricista cui era addetto ma anche specificamente relative a quelle concrete lavorazioni che doveva eseguire quel giorno presso lo stabilimento dell'I.. Dalla deposizione della teste M. era emerso che la piattaforma concretamente utilizzata non era idonea allo scopo per la presenza della rampa per i disabili che rendeva difficoltosa la sostituzione della lampadina posta sopra la rampa stessa in quanto l'operaio avrebbe dovuto sporgersi dalla piattaforma con rischio di caduta. Quanto al fatto che la piattaforma avrebbe potuto consentire la sostituzione della lampadina venendo accostata al muro lateralmente alla rampa, la responsabilità del G.A. in ordine all'infortunio subito derivava in ogni caso dal fatto che egli non aveva provveduto ad una adeguata formazione del lavoratore con particolare riguardo alla piattaforma utilizzata che era stata messa a disposizione dell'I. poiché quella della T., presente in luogo, non era adeguata per eseguire quelle lavorazioni; l'infortunato non aveva, quindi, dimestichezza con l'uso di quella piattaforma, tanto che era stato affiancato da un manovratore della I. e non risultava che fossero state impartite al lavoratore stesso specifiche istruzioni di uso della medesima; inoltre si doveva considerare che il G.A. non era presente sul luogo della lavorazione benché si trattasse di lavori da esercitare in quota che presentavano notevoli indici di rischio infortunistico. La richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, poi, non era necessaria in quanto era stato accertato che all'E.L. non era stata impartita alcuna specifica formazione su quel particolare lavoro e neppure era stata effettuata alcuna attività di vigilanza sull'esecuzione di esso nonostante i rischi infortunistici che presentava. Ne derivava che l'ammissione di consulenza di parte diretta a dimostrare l'idoneità della piattaforma messa a disposizione dall'I. per l'esecuzione di quel lavoro era superflua alla luce del fatto che il G.A. aveva omesso la formazione sul lavoro da eseguire e la vigilanza su di esso. Quanto alle statuizioni civili della sentenza impugnata, la valutazione dei danni e del conseguente risarcimento doveva essere rimessa al giudice civile, data la carenza della documentazione concernente l'entità dei postumi permanenti subiti dall'infortunato; in ogni caso andava liquidata una provvisionale di euro 50.000, salva la definitiva quantificazione da svolgersi nel giudizio civile.
3. Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione G.A., a mezzo del suo difensore, svolgendo cinque motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo riproduceva il motivo già svolto con l'appello afferente l'illegittimità dell'ordinanza del 9 ottobre 2012 con cui era stata respinta l'istanza di restituzione in termini perché il decreto di citazione a giudizio indicava la data dell'udienza dell'8 novembre 2012 e solo nell'ultimo foglio era contenuto il provvedimento di anticipazione di udienza, in evidente contrasto con quanto risultava dal decreto di citazione stesso. Egli, quindi, era stato tratto in errore circa l'effettiva data di celebrazione dell'udienza.
3.2. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, senza alcuna valutazione tecnica, aveva ritenuto che la piattaforma noleggiata per l'esecuzione dei lavori fosse inidonea alla sostituzione della terza lampadina perché in corrispondenza della stessa si trovava una rampa per disabili; invero non aveva considerato che la piattaforma avrebbe consentito l'operazione qualora fosse stata collocata lateralmente a ridosso della parete interessata. E non rispondeva al vero che vi fosse stata la mancata formazione del lavoratore poiché G.A. aveva prodotto la lettera 7 maggio 2007 che attestava la formazione impartita al dipendente. Inoltre il teste R. aveva confermato la formazione lavorativa impartita all'E.. Ed andava, in ogni caso, considerato che l'infortunio non si era verificato a causa dell'utilizzo della piattaforma messa a disposizione ma solo per il mancato utilizzo della stessa e per un fatto totalmente abnorme ed imprevedibile quale quello della scelta dell'infortunato di utilizzare il muletto. Ne conseguiva che al G.A. era stata ascritta una non prevedibile iniziativa dell'E.L. che non era ispirata dal buon senso perché, se mai avesse ritenuto inidonea la piattaforma, avrebbe potuto e dovuto avvertire il datore di lavoro o comunque astenersi dal cercare di utilizzare un mezzo non autorizzato ed inidoneo allo scopo.
3.3. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge in quanto la corte di appello aveva ascritto al G.A. di non aver esercitato un'adeguata vigilanza sul lavoratore; invero la corte territoriale non aveva considerato che si trattava di un'operazione semplice qualora fosse stata svolta a mezzo della piattaforma, sicché in tal caso non ci sarebbe stato bisogno di vigilanza alcuna, mentre il sinistro si era verificato a causa dell'utilizzo del muletto e questa era circostanza del tutto imprevedibile.
3.4. Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione nella parte in cui la corte non aveva ammesso la rinnovazione istruttoria sotto forma di esperimento giudiziale onde verificare che la piattaforma utilizzata era del tutto idonea alla sostituzione della lampadina posta sopra la rampa per i disabili sicché non vi era alcuna ragione perché l'infortunato dovesse abbandonare l'utilizzo della piattaforma che gli era stata messa a disposizione. Il teste R. Claudio aveva dichiarato che la piattaforma utilizzata era uguale a quella che era stata utilizzata anni prima per eseguire gli impianti dell'immobile e che egli stesso aveva chiesto ed ottenuto di usarla proprio per questo lavoro in quanto sapeva che era idonea allo scopo. Inoltre il teste aveva puntualizzato che l'infortunato aveva ricevuto una specifica formazione, che era un operaio specializzato ed aveva già effettuato lavori di quel genere, particolarmente la sostituzione di quelle lampadine. La corte d'appello non aveva in alcun modo esaminato la deposizione del teste R. liquidando il motivo di gravame con il riferimento alla ritenuta irrilevanza delle circostanze addotte per la mancata formazione del signor E..
3.5. Con il quinto motivo deduceva violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, avuto riguardo alla condotta dell'imputato ed al rilievo causale determinante della condotta dell'infortunato.

Diritto


4. Rileva la Corte che in relazione al reato ascritto all'imputato, commesso il 3.1.2007, è maturato il termine di prescrizione. A questo punto il problema che si pone è se il giudizio civile e quello penale si debbano scindere al punto tale che, pur risultando in ipotesi dall'approfondimento a fini civilistici l'innocenza, si debba pronunciare declaratoria di improcedibilità per la causa estintiva o ritenere la pregiudizialità interna invertita, per cui l'approfondimento civilistico influisce sulla decisione penale imponendo la assoluzione con una formula di merito se risulti la innocenza. La questione è già stata affrontata dalla corte di legittimità ( Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273; Sez. 6, n. 1748 del 17/1/2006, Bisci, n.m. ) nel senso che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, a meno che il giudice, per la presenza della parte civile, non sia chiamato a pronunciarsi sulla azione civile e, quindi, non sia legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi. Ne deriva che nel giudizio di appello il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.. Nel giudizio di legittimità, invece, la questione si pone in termini diversi perché, essendo precluso il giudizio di merito in caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione ed imponendosi, qualora tali vizi siano ritenuti sussistenti, il giudizio di rinvio, prevale il principio, ispirato a ragioni di economia processuale, per cui occorre dichiarare l'estinzione del reato ed esaminare i motivi di ricorsi ai soli fini civilistici, a meno che l'imputato non dichiari espressamente di voler rinunciare alla prescrizione.
La sentenza impugnata va, perciò, annullata ai fini penali per essere il reato contestato estinto per prescrizione ed i motivi di ricorso vanno esaminati ai soli fini civili.
5. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che esso è infondato. Invero, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, l'imputato era stato messo nelle condizione di conoscere il provvedimento di anticipazione dell'udienza perché esso era stato spillato al decreto di citazione a giudizio per il che, sol che avesse letto tutti i fogli anziché limitarsi alla lettura del decreto, non sarebbe incorso nell'errore.
6. In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che la suprema corte ha più volte affermato il principio secondo cui nessuna valenza causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è pure precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Dunque non ha valenza esimente la condotta colposa posta in essere dal lavoratore rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. Invero gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità e si può escludere l'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'infortunio unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. E si deve considerare abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro mentre è esclusa l'abnormità della condotta nel caso in cui l'azione del lavoratore rientra nei compiti a lui attribuiti (Sez. 4, sentenza n. 7364 14/01/2014 dep. il 17.02.2014, Rv. 259321; Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686; Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 236109).
Nel caso che occupa l'infortunio si è verificato in quanto l'E., con l'ausilio del dipendente della I., ha utilizzato, per accedere alla lampadina posta sopra la rampa per i disabili, un muletto alle cui benne era stato agganciato un cestello. Ora, l'infortunato ha ritenuto di avvalersi di tale mezzo di fortuna per l'inadeguatezza della piattaforma messagli a disposizione e correttamente la corte d'appello non ha ravvisato in ciò un comportamento imprevedibile e abnorme tale da recidere il nesso causale tra l'evento e l'omissione colposa del datore di lavoro poiché era del tutto prevedibile che l'operaio, impossibilitato a sostituire la lampadina con l'utilizzo del mezzo a sua disposizione, si avvalesse di altri mezzi elevatori presenti in cantiere che, seppure non deputati allo scopo specifico, gli avrebbero consentito di portarsi al'altezza utile per effettuare la sostituzione della lampadina.
7. Il terzo motivo è infondato in quanto l'inadeguatezza della piattaforma fornita avrebbe dovuto indurre il datore di lavoro a vigilare, direttamente o con delega a terzi, affinché venisse salvaguardata l'incolumità del lavoratore.
8. Il quarto motivo è inammissibile in quanto la corte territoriale, con valutazione di merito incensurabile in questo giudizio in quanto sorretta da motivazione logica, ha ritenuto, attingendo alla deposizione della teste ispettrice del lavoro M., che la piattaforma a disposizione del lavoratore non fosse idonea a consentirgli di sostituire in sicurezza la lampadina posta sopra la rampa di accesso per i disabili. E la censura relativa alla mancata rinnovazione istruttoria è ammessa nel giudizio di legittimità qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. Quanto, poi, al profilo della adeguata formazione che il datore di lavoro avrebbe impartito al lavoratore infortunato, per il che si assume che la corte d'appello non avrebbe dato risalto alla deposizione del teste R., mette conto osservare che la prova relativa alla formazione specifica dell'elettricista non equivale alla prova di aver impartito allo stesso la formazione in ordine ad operazioni da effettuarsi in posizione sopraelevata da terra. Ne consegue che correttamente la corte d'appello ha ritenuto l'irrilevanza della deposizione del teste indicato.
9. Il quinto motivo, in quanto attiene alla dosimetria della pena, rimane assorbito dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La sentenza impugnata va, dunque, confermata ai fini civili.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma la sentenza impugnata ai fini civili. Così deciso il 20.2.2015.