Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2015, n. 14150 - Lavori sul tetto del capannone e infortunio mortale. Correlazione tra imputazione contestata e sentenza
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: SERRAO EUGENIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.I. N. IL Omissis
avverso la sentenza n. 1048/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 21/02/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Omissis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Fatto
1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 21/02/2013, ha solo parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa in data 22/07/2010 dal Tribunale di Pesaro, ritenendo M.I. responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e rideterminando la pena, previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, in mesi 9 e giorni 10 di reclusione, confermando le statuizioni civili.
2. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, M.I., in qualità di amministratore unico della società immobiliare M. S.r.l., proprietaria del fabbricato industriale sito in Montellabbate, via Omissis e committente dei lavori di manutenzione e ristrutturazione di tale fabbricato, aveva incaricato dei lavori un'impresa appaltatrice, il cui socio amministratore era datore di lavoro di fatto di C.W.W.; tale lavoratore stava eseguendo lavori sul tetto del capannone, ricevendo ordini dall'appaltatore e direttive dal committente; la copertura di tale capannone presentava delle zone non pedonabili perché formate da lastre in eternit e vetroresina di spessore minimo non distinguibili dalla parte della copertura controsoffittata di laterizi, dunque resistente, a causa dell'opacizzazione delle lastre; in corrispondenza di una di queste zone non calpestabili, il lavoratore era precipitato da circa 6-7 metri, decedendo. I giudici di merito avevano ravvisato in capo al committente la titolarità della posizione di garanzia collegata al rischio specifico relativo all'attività richiesta in virtù degli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 6 d.lgs. 19 settembre 1994, n.626 ed avevano ritenuto correttamente contestata e a lui addebitabile la condotta prevista dall'art.3, comma 1, d.lgs. 14 agosto 1996, n.494, a mente del quale il committente, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sottolineandosi anche che, nel caso concreto, il M.I. impartiva ordini nel cantiere e in ordine all'esecuzione del lavoro, inserendosi nell'organizzazione del lavoro e così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza nel cantiere. All'imputato si rimproverava, altresì, di non aver controllato che la ditta appaltatrice fosse dotata di presidi per la sicurezza e che agisse nel rispetto della normativa in materia.
3. M.I. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo denuncia mancanza di correlazione tra fatti addebitati in sentenza e imputazione e, in particolare, l'avere i giudici di merito individuato la posizione di garanzia dell'imputato descrivendo la sua condotta omissiva in base a comportamenti diversi da quelli che gli erano stati contestati.
In particolare, si deduce che la condanna in primo grado si fosse fondata sull'accertata violazione dell'art.7 d. Lgs. n.626/94 e si critica la conferma di tale impostazione decisoria contenuta nella sentenza di appello, ritenendo erronea l'affermazione secondo la quale il rispetto del principio di correlazione è assicurato dalla contestazione di profili di colpa generica, nel caso concreto non correlata ad alcuna descrizione comportamentale, nonché dall'avvenuta contestazione della violazione dell'art.3 d. Lgs. n.494/96, recante un generale obbligo di rispetto delle misure generali a tutela del lavoratore;
b) con un secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in rapporto agli artt.546, comma 1, lett.e) e 598 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha recepito in modo del tutto acritico la ricostruzione della vicenda effettuata in primo grado senza alcun autonomo sforzo giustificativo idoneo a mettere in relazione i singoli elementi probatori con il costrutto finale. In particolare, il giudice di appello avrebbe omesso di replicare alla doglianza con la quale l'appellante chiedeva di esaminare se davvero fossero imputabili al Mazzoli
le condotte omissive regolate dall'art.3 d. Lgs. n.494/96, così come avrebbe omesso di esaminare la doglianza concernente la diversificazione dei ruoli tra committente e appaltatore in tema di posizione di garanzia;
c) con un terzo motivo si denuncia l'intervenuta prescrizione del reato nelle more tra il deposito della sentenza di appello e la presentazione del ricorso.
Diritto
1. Osserva preliminarmente il Collegio che il reato per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio è prescritto.
2. Si tratta di fatto commesso in data 11 ottobre 2005. Quanto al tempo necessario a prescrivere, la più favorevole disciplina previgente, applicabile in quanto si tratta di fatto commesso antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n.251, prevede il termine prescrizionale di cinque anni in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in ogni caso non ulteriormente estensibile oltre la metà in caso di interruzioni, per complessivi sette anni e sei mesi. Posto che la pronuncia della sentenza di primo grado in data 22/07/2010 ha interrotto il decorso della prescrizione, in base al combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod.pen., come vigenti anteriormente alla modifica intervenuta con legge n.251/2005, alla data del 5/10/2013 (inclusi i periodi di sospensione del termine), ossia in data successiva alla pronuncia della sentenza in grado di appello, si è compiuto il termine massimo previsto dalle norme citate.
3. Al riguardo, rilevato che il ricorso non risulta affetto da profili di inammissibilità, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte di Cassazione, come, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice sia legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Sul punto, l'orientamento della Corte è univoco.
3.1. Coerente con questa impostazione è la uniforme giurisprudenza di legittimità che, fondandosi anche sull'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, esclude che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato (Sez. 4, n. 14450 del 19/03/2009, Stafissi, Rv. 244001).
3.2. Nei casi in cui sia stata proposta azione civile nel processo penale, tale principio è, tuttavia, applicabile, con riferimento alla responsabilità penale dell'imputato, solo nel giudizio di primo grado, all'esito del quale il giudice non può dichiarare estinto il reato e pronunciarsi sull'azione civile (Sez.4, n. 10471 del 1/10/1993, Conversi, Rv. 195462). Nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunziata dal primo giudice o dal giudice di appello ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell'art.578 cod.proc.pen., è invece tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per prescrizione, ad esaminare il fondamento dell'azione civile. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunziata dal primo giudice o, come nel caso in esame, confermata dal giudice di appello.
4. Con riguardo, in particolare, all'impugnazione proposta anche in relazione alle statuizioni civili, secondo quanto già affermato da questa Sezione (Sez.4, n.10802 del 21/01/2009, Motta, Rv.243976), trova applicazione il principio cosiddetto di immanenza della costituzione di parte civile. In ragione di tale principio, normativamente previsto dall'art.76, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale
4.1.Corollario di questo principio generale è che l'immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa e che i casi di revoca implicita - previsti dall'art.82, comma 2, cod.proc.pen., nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado o di promozione dell'azione davanti al giudice civile - non possono essere estesi al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla norma indicata (Sez. 5, n.39471 del 04/06/2013 , De Iuliis, Rv. 257199;Sez. 6, n.48397 del ll/12/2008,Russo,Rv. 242132;Sez. 4, n.24360 del 28/05/2008, Rago, Rv. 240942; Sez.5, n.12959 del 8/02/2006, Lio, Rv.234536; Sez.6, n.25723 del 6/05/2003, Manfredi, Rv. 225576; Sez.l, n.9731 del 12/05/1998, Totano, Rv. 211323).
4.2. Esaminando il caso concreto, va rilevato che, dagli atti processuali, risulta che la parte civile ha partecipato al giudizio di primo grado ed in grado di appello. Consegue, alle considerazioni svolte, che, dovendosi ancora ritenere in essere l'azione civile, i motivi d'impugnazione devono essere esaminati sotto tutti i profili e non soltanto ai fini dell'accertamento dell'eventuale esistenza dell'evidenza della prova dell'innocenza.
5. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato.
5.1. Va, in proposito, rimarcato che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, ditalchè - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (Sez.U, n.6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 1, n.8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906).
5.2. E' dedotta la violazione degli artt.516 e 522 cod.proc.pen., che impongono al pubblico ministero di modificare l'imputazione e procedere alla relativa contestazione, a pena di nullità della sentenza, ove nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulti diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio. Ma la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio interpretativo secondo il quale, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro, Rv.260161).
5.3. Secondo il ricorrente, tale norma sarebbe stata violata in quanto nella sentenza si è riscontrata la violazione dell'art.7 d. Lgs. n.626/94, non contestata nel capo d'imputazione, ed in quanto la contestazione di colpa generica non sarebbe stata accompagnata dalla descrizione del comportamento addebitato all'imputato.
6. Con riguardo ai poteri del giudice, le norme che si assumono violate sono da porre in relazione al principio enunciato dall'art.521 cod.proc.pen., in base al quale, ove il pubblico ministero non abbia provveduto a modificare l'imputazione, il giudice non può pronunciare sentenza per un fatto diverso da quello ivi descritto ma deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
6.1. Ma la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sez.U, n.36551 del 15/07/2010, Carrelli, Rv.248051), ha affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nel ricorso, a tale proposito, non si rinviene alcuna deduzione concernente la specificazione dell'attività difensiva che sarebbe stata preclusa.
6.2. Ad ulteriore specificazione è stato affermato che, a fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita. Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale. In altri termini, quindi, siffatta violazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Sez.5, n.2074 del 25/11/2008, dep.20/01/2009, Fioravanti, Rv.242351; Sez.4, n.10103 del 15/01/2007, Granata, Rv.236099; Sez.6, n.34051 del 20/02/2003, Ciobanu Rv.226796; Sez.5, n.7581 del 5/05/1999, Graci, Rv.213776; Sez.6, n.9213 del 26/09/1996, Martina, Rv.206208; Sez.6, n.7955 del 21/04/1995, Innocenti, Rv.202572; Sez.l, n.2421 del 26/01/1995, Di Raimondo, Rv. 200474; Sez.2, n.5907 dell'I 1/04/1994, De Vecchi, Rv.197831). Sussiste, invece, violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa formulata quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, di fronte - senza avere avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo (Sez.3, n.9916 del 12/11/2009, dep.11/03/2010, Scarfò, Rv.246226; Sez.3, n.818 del 6/12/2005, dep. 12/01/2006, Pavanel, Rv.233257; Sez.6, n.21094 del 25/02/2004, Farad, Rv.229021; Sez.3, n.3471 del 9/02/2000, Pelosi, Rv.216454; Sez.4, n.9523 del 18/09/1997, Grillo, Rv.208784; Sez.6, n.10362 del 30/09/1997, Poggi, Rv.208872). Non si può, dunque, nel caso concreto, accedere alla tesi difensiva in virtù del fatto che nel capo d'imputazione si trova contestata la condotta omissiva concernente l'obbligo di
6.3. A ciò si aggiunga che il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., va poi definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. Per fatto diverso deve, perciò, intendersi un dato empirico, fenomenico, un accadimento, un episodio della vita umana, cioè la fattispecie concreta e non la fattispecie astratta, lo schema legale nel quale collocare quell'episodio della vita umana (Sez.l, n.28877 del 4/06/2013, Colletti, Rv.256785; Sez.U, n.16 del 19/06/1996, dep.22/10/1996, Di Francesco, Rv.205619). La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato. Si ha, perciò, mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria (Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051).
6.4. Tanto premesso, ed il caso in esame neppure involge il tema affrontato dalla CEDU in relazione all'art.6 della Convenzione (Corte EDU 11/12/2007, Drassich c. Italia), concernente l'ipotesi della diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata dal giudice di appello, è evidente come, nel caso di specie, gli elementi essenziali del reato contestato, ossia la condotta ascritta all'imputato ed il nesso di causalità tra detta condotta ed il decesso della vittima abbiano trovato piena e diretta corrispondenza nelle sentenze di merito.
6.5. Va, ulteriormente, rimarcato che la Corte territoriale ha replicato puntualmente alle censure mosse nell'atto di gravame sul punto, sottolineando che la violazione della regola cautelare specifica di cui all'art.3, comma 1, d. Lgs. n.494/96, sulla cui scorta era stata affermata la responsabilità penale dell'imputato, avesse formato oggetto di contestazione nel capo d'imputazione e che si tratta di norma che richiama l'obbligo generale dettato dall'art.3 d. Lgs. n.626/94 in merito alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel caso concreto non rispettate.
6.6. Quanto al rilievo secondo il quale la contestazione di profili di colpa generica non varrebbe a garantire l'esercizio del diritto di difesa ove a tale contestazione non si associ la descrizione di un comportamento, si osserva quanto segue. La Corte ha ritenuto che la contestazione di colpa generica riguardasse la condotta dell'imputato globalmente considerata in riferimento all'evento verificatosi, per cui lo stesso sarebbe stato posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento dovuto in occasione di un determinato evento. Si tratta di una affermazione che, in via di principio, non si attaglia alla condotta colposa del committente in relazione agli infortuni subiti dal lavoratore dipendente dell'appaltatore, posto che non esiste una norma generale quale l'art.2087 cod. civ. che predetermini la sua posizione di garanzia. Tanto più nel caso concreto, in cui la Corte territoriale aveva premesso che il M.I., sebbene impartisse ordini nel cantiere ingerendosi di fatto nell'esecuzione del lavoro, non aveva avuto alcun contatto diretto con la vittima che, pur dotata di partita I.V.A., di fatto era lavoratore dipendente dell'appaltatore. Si tratta, tuttavia, di errore di diritto inidoneo ad incidere sul dispositivo, emendabile mediante correzione ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen., essendo in proposito sufficiente osservare che nella sentenza impugnata si è, come detto, correttamente evidenziato il profilo di colpa specifica contestato nel capo d'imputazione e ritenuto dal giudice ascrivibile al committente.
7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. Le doglianze contrastano frontalmente con il testo della sentenza impugnata che, alle pagg.18 e 19, ha esposto in dettaglio la replica tanto al motivo concernente l'ascrivibilità all'imputato delle omissioni contestategli quanto al motivo concernente la differente posizione di garanzia del committente e dell'appaltatore.
8. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata ai soli effetti penali per intervenuta prescrizione del reato. Il ricorso va, invece, rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza innpugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso ai fini civili. Così deciso il 3/03/2015