Tipologia: CIA
Data firma: 31 gennaio 2002
Validità: 31.01.2002 - 30.09.2004
Parti: Italiana Assicurazioni e RSA/Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Uilca-Uil, Snfia
Settori: Credito e Assicurazioni, Italiana Assicurazioni
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Articolo 1 - Premessa
Articolo 2 - Campo di applicazione
Articolo 3 - Salvaguardia dell'occupazione
Articolo 4 - Diritto all'informazione
Articolo 5 - Pari opportunità - Mobbing
Articolo 6 - Commissione Paritetica Aziendale
Articolo 7 - Tutela della salute
7.A. - "Check-up".
7.B. - "Pap test" e "mammografia".
7.C. - Sala medica.
7.D. - Situazioni di emergenza.
Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro
8.A. - Visite specialistiche - oculistiche.
8.B. - Visite specialistiche - audiometriche.
8.C. - Sopravvenuta inidoneità.
Articolo 9 - Orario di lavoro
Articolo 10 - Lavoro a tempo parziale
Articolo 11 - Lavoro straordinario
Articolo 12 - Permessi personali
12.A. - Permesso speciale retribuito.
12 B. - Permesso speciale non retribuito.
Articolo 13 - Lavoratori studenti
13.A. - Studenti di scuola media superiore.
13.B. - Studenti universitari.
Articolo 14 - Formazione professionale.
Articolo 15 - Rotazione delle mansioni
Articolo 16 - Aspettative
Articolo 17 - Ferie
Articolo 18 - Festività soppresse
Articolo 19 - Trattamento di trasferta
19.A. - Trattamento per il personale incaricato di svolgere abitualmente attività esterna.
19.B. - Trattamento per il personale addetto abitualmente allo svolgimento di attività interna.
19.C. - Trattamento per il personale addetto abitualmente allo svolgimento di attività esterna inviato in missione al di fuori della propria zona.
Articolo 20 - Trattamento di fine rapporto
Articolo 21 - Finanziamento per l'acquisto della casa di abitazione
Articolo 22 - Finanziamento per ampliamento o ristrutturazione della casa di abitazione
Articolo 23 - Finanziamenti già in corso con l'impresa per l'acquisto, per l'ampliamento o per la ristrutturazione della casa di abitazione
Articolo 24 - Prestiti
24.A. - Prestiti personali.
24.B. - Prestiti per acquisto di autovettura o motociclo.
24.C. - Prestiti per (documentati) gravi o straordinari motivi.
Articolo 25 - Locazione alloggi ai dipendenti
Articolo 26 - Previdenza integrativa
Articolo 27 - Forme previdenziali
27.A. - Copertura assicurativa collettiva per gli infortuni professionali ed extraprofessionali.
27.B. - Copertura assicurativa collettiva per il "caso-morte".
27.C. - Copertura assicurativa collettiva per l'invalidità permanente da malattia.
Articolo 28 - Coperture assicurative individuali
Articolo 29 - Copertura sanitaria
Articolo 30 - Norme specifiche sulla copertura sanitaria del funzionario
Articolo 31 - Premi aziendali collettivi
31.A. - Premio di "produttività" - (PAP).
31.B. - Premio di "redditività" - (PAR).
Articolo 32 - Buono pasto
Articolo 33 - Indennità speciale di mansione
Articolo 34 - Norme transitorie
34.A. - Assegno compensativo.
34.B. - Importo una-tantum a titolo di arretrato.
Articolo 35 - Decorrenza e durata
Articolo 36 - Disposizioni finali
Allegati
Allegato n. 1 - Orario flessibile
Allegato n. 2 - Lavoro a tempo parziale ("part-time")
Allegato n. 3 - Accordo "banca-ore"
Allegato n. 4 - Lista degli immobili per i quali esiste la precedenza dei dipendenti per la locazione
Allegato n. 5 - Tariffe per contratti assicurativi
Allegato n. 6 - Fondo pensione
Allegato n. 7 - Cassa di assistenza
Allegato n. 8 - Accordo 10/4/2000 "otto ore"
Allegato n. 9 - Part-time - Situazioni in atto

Contratto Integrativo Aziendale Italiana Assicurazioni

Il giorno 31 gennaio 2002, a Milano, in Via Marco Ulpio Traiano n. 18, presso la Sede di Italiana Assicurazioni, tra la Società medesima Italiana Assicurazioni spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Italiana Assicurazioni, […] Fisac/Cgil; […] Fiba/Cisl; […] Uilca/Uil; […] Snfia

Premesso:
• che in data 29 dicembre 2000 Italiana Assicurazioni spa ha incorporato, con un'operazione di fusione, Universo Assicurazioni spa ed Universo Vita spa,
• che, sia il Contratto Integrativo Aziendale in precedenza vigente presso Italiana Assicurazioni, stipulato in data 8 novembre 1996, sia il Contratto Integrativo Aziendale in precedenza vigente presso Universo Assicurazioni ed Universo Vita, stipulato il 9 dicembre 1996, sono entrambi scaduti dal 31 dicembre 1999,
tutto quanto sopra premesso, le Parti hanno convenuto e stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale.

Articolo 1 - Premessa
Con il presente Contratto Integrativo, le Parti intendono dare attuazione a quanto previsto all'art. 81 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1999.

Articolo 2 - Campo di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutti i dipendenti di Italiana Assicurazioni a tempo indeterminato, non soggetti al patto di prova (ovvero che abbiano superato favorevolmente tale periodo) - al cui rapporto sia applicabile il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1999 (Disciplina Generale / Parte Prima e Seconda e Disciplina Speciale / Parte Prima, Sezioni Prima e Seconda), e successivi rinnovi - già assunti ed ancora in forza alla data della stipula di esso Contratto Integrativo, nonché a quelli assunti successivamente.
Non è pertanto applicabile a tutti gli altri dipendenti, vale a dire:
• ai portieri e custodi di stabili,
• al personale ancora soggetto al patto di prova,
• al personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione,
• al personale dirigente,
• a qualsiasi altra categoria di personale se non indicata espressamente tra quelle cui si applica,
• al personale con rapporto a tempo determinato, per la sola parte non compatibile con la normativa del presente Contratto,
• al personale il cui rapporto di lavoro risulti comunque estinto alla data della stipula del presente Contratto (salvo quanto espressamente previsto da norme specifiche contenute nel testo relative a coloro che fossero cessati per andare in quiescenza, ed entro i limiti indicati).
In deroga al comma precedente, si conviene che il presente Contratto Integrativo sia pienamente applicabile al personale con contratto di formazione-lavoro, a condizione che non sia soggetto al patto di prova ovvero abbia già superato favorevolmente il periodo di cui si tratta.

Articolo 4 - Diritto all'informazione
L'impresa conferma che darà piena applicazione quanto disposto, in materia di informazione agli Organismi sindacali aziendali, dagli articoli 6, 10, 11 e 12 del CCNL 18.12.1999 e che a tal fine promuoverà uno o più incontri con le Rappresentanze Sindacali Aziendali per fornire loro le informazioni previste da tali norme.
In tale occasione, l'Impresa fornirà informazioni sulle previsioni di massima relative alle nuove assunzioni di personale per l'esercizio successivo e le aree di attività interessate.
L'Impresa fornirà altresì le seguenti informazioni statistiche, con suddivisione tra personale femminile e maschile:
• titoli di studio,
• anzianità per livello,
• tempo parziale,
• aspettative,
• partecipazione ad esperienze formative.
Una volta all'anno sarà indetto uno specifico incontro con i Funzionari, nel corso del quale verrà rappresentato e discusso l'andamento generale dell'Impresa.

Articolo 5 - Pari opportunità - Mobbing
Con riferimento all'allegato n. 16 al CCNL 18.12.1999, le Parti convengono di istituire un'apposita "Commissione mista per le pari opportunità" (composta di sei membri: tre designati dall'Impresa e tre dalle RR.SS.AA.), con il compito di rilevare l'esistenza di eventuali ostacoli allo sviluppo professionale del personale femminile, analizzare questioni concrete inerenti al tema delle pari opportunità, ivi compresa la formulazione di progetti di azioni positive, individuare spazi professionali ed organizzativi idonei ad offrire opportunità di qualificazione per le lavoratrici.
La Commissione avrà anche il compito di redigere una proposta di normativa aziendale sul mobbing, una volta che sia emanata una disciplina legislativa in merito.
La Commissione di cui al comma precedente, che dovrà essere costituita entro tre mesi dalla data di stipula del presente Contratto, si riunirà almeno una volta all'anno con le Parti stipulanti.
I suoi componenti, in relazione ai predetti compiti, avranno individualmente a disposizione un "monte" di 30 ore all'anno, salvo ulteriori necessità, da valutarsi di volta in volta, in caso di progetti particolarmente impegnativi.

Articolo 7 - Tutela della salute
L'Impresa e le Rappresentanze Sindacali Aziendali convengono sull'importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute. In relazione a tale convincimento, l'Impresa si farà carico dei sottoindicati oneri, nell'intento di favorire la rilevazione dell'insorgenza di eventuali affezioni patologiche sin dalle primissime fasi.

7.A. - "Check-up".
L'Impresa si impegna a concorrere alla spesa per un check-up una volta ogni due anni di calendario, per i lavoratori che abbiano compiuto il 45 anno di età.
Oltre a quanto previsto al comma precedente, la possibilità è estesa per una volta ai lavoratori di età compresa tra i 40 anni compiuti ed i 45 non compiuti; in ogni caso, comunque, tra un check-up ed il successivo deve risultare un intervallo di almeno un anno intero di calendario.
La misura di tale concorso non potrà superare il 75% del corrispettivo pagato dal lavoratore ed in ogni caso il limite di 550 euro.
Il check-up potrà essere eseguito presso qualsiasi centro specializzato prescelto dal lavoratore.
Tuttavia qualora l'Impresa stipuli una specifica convenzione con un centro diagnostico specializzato ed il lavoratore voglia usufruire di tale convenzione, la relativa spesa sarà a totale carico di essa, mentre ogni eventuale ulteriore onere (per trasporto o altro) non graverà in nessun caso sull'Impresa.
Fermo quanto sopra, per il personale inquadrato al 7° livello non si terrà conto dei suddetti limiti di età e la misura del concorso sarà pari al 90%.
Dell'avvenuta effettuazione del check-up e della spesa sostenuta dovrà essere prodotta all'Impresa regolare documentazione.
La giornata nella quale sarà eseguito il check-up verrà considerata permesso retribuito; il lavoratore è tenuto ad informarne all'Impresa con almeno tre giornate intere di anticipo.

7.B. - "Pap test" e "mammografia".
L'Impresa concederà alle lavoratrici di qualsiasi età, una volta per ciascun anno di calendario, un permesso retribuito per l'effettuazione di un "pap-test" ed un permesso retribuito per un esame mammografico e per una MOC.
Le relative spese saranno integralmente rimborsate dall'Impresa.
Permesso e rimborso saranno subordinati alla presentazione di adeguata documentazione.

7.C. - Sala medica.
L'Impresa si impegna a mantenere in funzione un locale attrezzato a sala medica ed infermeria.

7.D. - Situazioni di emergenza.
Ove si verifichino situazioni che ne richiedano l'intervento, l'Impresa si farà carico di chiamare un'ambulanza e ne sosterrà l'onere.

Articolo 8 - Sicurezza sul lavoro
Le parti convengono altresì sull'importanza primaria della tutela della salute psicofisica e della sicurezza dei lavoratori.
In relazione a ciò, l'Impresa, in ottemperanza alle vigenti norme di legge e contrattuali, conferma il proprio impegno a mantenere un elevato standard di qualità ambientale, anche prendendo in considerazione proposte e suggerimenti da parte dei rappresentanti dei lavoratori designati ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

8.A. - Visite specialistiche - oculistiche.
I lavoratori in servizio presso gli uffici della Direzione Generale che utilizzino abitualmente apparecchiature video potranno sottoporsi ad una visita oculistica per ciascun anno di calendario, predisposta a cura dell'Impresa; in difetto, qualora a fronte della richiesta del lavoratore non faccia seguito entro trenta giorni la visita disposta dall'Impresa, il lavoratore avrà diritto ad usufruire di apposito permesso retribuito e ad ottenere il rimborso della prestazione effettuata a sua iniziativa.
I lavoratori occupati presso le unità periferiche, che utilizzino abitualmente apparecchiature video, potranno provvedere direttamente a sottoporsi alla visita di cui si tratta ed avranno diritto al relativo permesso retribuito nonché al concorso della spesa sostenuta per la prestazione, fino a concorrenza dell'importo di 155 euro.

8.B. - Visite specialistiche - audiometriche.
I lavoratori addetti al "centro-stampa", ovvero ad altre attività svolte in ambienti ritenuti particolarmente rumorosi a giudizio anche dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, potranno usufruire, una volta per ciascun anno di calendario, di un permesso retribuito per sottoporsi ad una visita audiometrica, presso apposito centro specializzato, con diritto al rimborso, da parte dell'Impresa, della spesa sostenuta, entro il limite per ciascuna visita di 155 euro.

8.C. - Sopravvenuta inidoneità.
Nel caso in cui, a giudizio del medico competente, se confermato dalla ASL, per un lavoratore sia accertata la sopravvenuta inidoneità all'uso di determinate apparecchiature, l'Impresa si adopererà per adibire il lavoratore ad una mansione che non comporti un uso significativo di dette apparecchiature.

Articolo 9 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro in vigore per il personale dipendente dell'Impresa di cui al punto 1) dell'art. 98 del CCNL 18.12.1999, è pari a 37 ore settimanali e prevede la seguente distribuzione:
• dal lunedì al giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dalle ore 13.30 alle ore 17.30
• al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.30
• nei semifestivi: dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Per lo stesso personale, se operante presso gli uffici della Direzione e fatta eccezione per addetti a turni ed addetti al centralino telefonico, è prevista la possibilità di usufruire dell'istituto dell'orario flessibile, nel rispetto delle norme di attuazione contenute nell'allegato n 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.
Nota a verbale: per quei lavoratori che rappresentassero particolari, oggettive esigenze, se adeguatamente comprovate, le Parti si impegnano ad esaminare, caso per caso ed in via di eccezione, la possibilità di individuare e fissare un orario ad hoc.
L'orario di lavoro in vigore per il personale di cui al punto 2) dell'art. 98 del CCNL 18.12.1999, è fissato nel seguente:
a - commessi: (in totale 37 ore e 30 minuti alla settimana)
• dal lunedì al giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 dalle ore 13.30 alle ore 17.00
• al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 13.30
• nei semifestivi: dalle ore 8.00 alle ore 12.15;
b - autisti: 43 ore settimanali.
L'Impresa si riserva di determinare la distribuzione relativa al personale indicato alla lettera "b", previa intesa con le RR.SS.AA.

Articolo 10 - Lavoro a tempo parziale
Ai dipendenti dell'Impresa, cui sia applicabile l'orario di lavoro previsto al punto 1) dell'art. 98 del CCNL 18.12.1999, è consentito - con le limitazioni, le modalità e le forme contemplate nell'allegato n. 2 al presente Contratto - l'accesso alla prestazione di lavoro a tempo parziale (part-time).

Articolo 11 - Lavoro straordinario
Al fine di conseguire una sempre più razionale organizzazione del lavoro nelle sue diverse articolazioni e tenuto anche conto più in generale delle problematiche legate alle difficoltà occupazionali, le Parti convengono sull'opportunità di prevedere una costante limitazione del ricorso al lavoro straordinario.
Di conseguenza, ogni lavoratore dovrà, di norma, contenere le proprie prestazioni entro il normale orario di lavoro.
Fermo il pieno rispetto di quanto altro in materia di lavoro straordinario è disposto dall'art. 104 del CCNL 18.12.1999, il dipendente potrà effettuare lavoro straordinario per un massimo di 75 ore all'anno. Tale ammontare deve intendersi comprensivo delle ore che confluiscono nella "banca-ore" di cui all'art. 110 del CCNL 18.12.1999.
L'Impresa avrà a disposizione, inoltre, in conformità a quanto previsto dal citato Contratto Collettivo, un monte-ore aggiuntivo annuo di lavoro straordinario - da utilizzare in deroga al predetto limite individuale - calcolato moltiplicando 15 ore per il totale dei dipendenti ai quali sia applicabile il trattamento di trasferta riferito a chi svolga abitualmente mansioni interne, con esclusione comunque dei Funzionari.
Il lavoro straordinario è limitato a 2 ore giornaliere con il massimo di 12 ore settimanali.
Sono esclusi dalle predette limitazioni - in relazione alla natura delle loro prestazioni - i dipendenti di cui al punto 2) dell'art. 98 del CCNL 18.12.1999 (commessi, autisti, guardiani, portieri).
Il lavoratore cui venga richiesto di effettuare del lavoro straordinario dovrà essere preavvertito di norma con un anticipo di 24 ore.
Egli non sarà tenuto a prestare lavoro straordinario qualora dimostri di avere obiettive difficoltà di carattere personale.
L'Impresa informerà le RR.SS.AA. circa l'ammontare annuale disponibile e circa l'utilizzo del monte-ore aggiuntivo, segnalando preventivamente settori interessati, i motivi ed i relativi periodi.
Nel caso di insorgenza di particolari necessità organizzative, l'Impresa e le RR.SS.AA. apriranno un confronto per stabilire congiuntamente un eventuale ulteriore monte-ore, in aggiunta a quello di cui sopra.
Il lavoro straordinario non potrà in alcun caso sovrapporsi alle "fasce di flessibilità" dell'orario normale di lavoro. Al venerdì, inoltre, tra il termine del lavoro ordinario e l'inizio dell'eventuale lavoro straordinario dovrà trascorrere un intervallo di almeno 30 minuti.
Le Parti confermano la validità dell'accordo sulla "banca-ore", sottoscritto il 29 dicembre 2000, e convengono che esso venga recepito dal presente Contratto, quale allegato n. 3.
In proposito, le Parti sono concordi nel ribadire che la banca-ore riguarda il solo lavoro straordinario diurno compiuto in giorno feriale (incluso il sabato, se non festivo); di conseguenza, le ore di lavoro straordinario effettuato di notte o nel corso di una giornata festiva non confluiscono nella banca-ore.
L'Impresa fornirà alle RR.SS.AA. l'elenco nominativo del personale che ha effettuato prestazioni di lavoro straordinario con frequenza trimestrale.

Articolo 36 - Disposizioni finali
[…]
Qualsiasi controversia scaturente dall'interpretazione degli articoli del presente Contratto, ovvero da divergenze inerenti alla pratica applicazione dei relativi contenuti, sarà demandata all'esame congiunto delle Parti firmatarie del Contratto medesimo.