Cassazione Penale, Sez. 4, 13 aprile 2015, n. 15172 - Sistema "collaborativo" e principio di autoresponsabilità del lavoratore: sì, ma non quando il datore di lavoro mette a disposizione un macchinario non sicuro


"La recente normativa (D.Lgs 81/2008) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia.
Le tendenze giurisprudenziali si dirigono anch'esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (cd. "principio di autoresponsabilità del lavoratore").
In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale.
Ed è, proprio, alla luce di tali considerazioni, che l'aspetto collaborativo del prestatore di lavoro si integra con l'obbligo di controllo del datore di lavoro laddove, però, questi abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione, con la conseguenza che egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
Ma quando, invece, come nel caso di specie, al prestatore di lavoro è stata messa a disposizione una macchina priva dei presidi di sicurezza (dato processualmente accertato in maniera inconfutabile), viene meno qualsiasi aspetto collaborativo di questi che possa esonerare il datore di lavoro dalla sue responsabilità di controllo sui sistemi di sicurezza. Ed è significativo che, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento"


Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: D'ISA CLAUDIO

SENTENZA


Sul ricorso proposto da:
M.F. n. il Omissis
avverso la sentenza n. 1458/2013 della Corte di appello di L'Aquila del 15.04.2013
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all'udienza pubblica del 3 febbraio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Giulio Romano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
L'avv. C., difensore di fiducia del ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso.

Fatto


Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 14.02.2008, aveva ritenuto responsabili M.F. e V.C., nelle rispettive qualità di datore di lavoro e di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del delitto di cui all'art.589 cod. pen., ai danni di D.A. P.P., aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, formalmente contestate.
Era rimasto provato, e non contestato dagli imputati, che la macchina, impilatrice SACMI, installata in azienda appena tre mesi prima dell'incidente, verificatosi l'11.04.2004, cui era addetto il dipendente D.A. P.P., era stata manomessa nel sistema di protezione, in particolare erano state disattivate le fotocellule che bloccavano il funzionamento della macchina qualora il lavoratore fosse entrato nell'area di rischio, la disattivazione era avvenuta mediante l'inserimento di "ponticelli" nel quadro elettrico e, certamente, era stata opera di persona esperta.
Nel caso di specie, il lavoratore, probabilmente per togliere una piastrella sulla rulliera, si poneva nella zona rischio rimanendo schiacciato dalla pinza della macchina rimasta in funzione per il mancato inserimento del dispositivo di blocco, decedendo sul colpo.
La Corte d'appello di L'Aquila, adita da entrambi gli imputati, nel confermare parzialmente la sentenza impugnata, ha condiviso la relativa motivazione laddove ha ritenuto che l'incidente mortale è stato conseguenza della manomissione, operata da persona esperta, con esclusione degli stessi lavoratori addetti, ma che era da addebitare ad una iniziativa organizzata proprio dal datore di lavoro per rendere più agile la manovra sulla macchina, tanto che, dalle testimonianze acquisite degli altri dipendenti, è risultato che i dispositivi di sicurezza erano disattivati o rotti anche in altre macchine. Comunque, concludeva, anche se la manomissione non fosse da addebitare al datore di lavoro, vi sarebbe un evidente difetto di controllo da parte del medesimo che è tenuto a fronteggiare anche possibili condotte anomale dei dipendenti, con la sola esclusione di quelle del tutto esulanti dalle loro incombenze o del tutto imprevedibili.
La Corte d'appello ha ritenuto, invece, di escludere la responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Protezione Prevenzione in quanto nessuna prova della manomissione è stata dallo stesso percepita e che sia avvenuta in epoca antecedente all'ultima verifica a seguito della riunione periodica della valutazione dei rischi, per cui non gli si poteva addebitare una mancata valutazione del rischio in ragione di una superficiale verifica delle modalità esecutive del lavoro.


Ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte distrettuale il M.F..
Si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione; dopo una premessa con riferimento ai principi che regolano la responsabilità del datore di lavoro e dei relativi obblighi di diligenza, come desunti dal d.lgs n. 626/94, all'epoca dell'incidente vigente, ma anche dei doveri che, in materia, ricadono sullo stesso prestatore di lavoro che deve immediatamente denunciare le eventuali anomalie nei sistemi antinfortunistici, si evidenzia, che la minuziosa istruttoria di primo grado ha fatto emergere come, nella causazione del sinistro, vi siano stati comportamenti di dipendenti e/o soggetti, rimasti estranei alla vicenda processuale, che hanno dolosamente provocato la manomissione dei comandi elettrici della macchina e, dalla stessa istruttoria, non è emerso il benché minimo elemento sulla certezza o probabilità di un legame tra la dirigenza dell'azienda e la manomissione.
Anzi, si assume, è stata rilevata la completa ignoranza da parte del datore di lavoro della mancata attivazione delle fotocellule sul macchinario acquistato qualche mese prima dell'incidente e collaudato alla data del 31.01.2004, sul quale, apparentemente, si aveva certezza del funzionamento del detto sistema di sicurezza. Elemento emerso, altrettanto in maniera certa, è la consapevolezza da parte degli stessi dipendenti della mancata attivazione dell'impianto di fotocellule e che nessuna segnalazione era stata fatta alla dirigenza o al responsabile della sicurezza. Si richiamano le testimonianze di Omissis e di Omissis, nonché di Omissis, rappresentante sindacale per la sicurezza dei lavoratori, che aveva partecipato nella sua qualifica a tutte le riunioni con la dirigenza, il responsabile della sicurezza ed altri, e dai relativi verbali non viene rilevato alcun accenno ad eventuali sistemi di sicurezza disattivati. E' evidente, dunque, per il ricorrente la violazione dell'obbligo che incombe sui dipendenti ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 626/1994. Si argomenta che l'obbligo di vigilanza che si impone al datore di lavoro, nella posizione di garanzia, necessita di una imprescindibile contestualizzazione con riferimento alla tipologia di attività da effettuare, al ruolo, al grado di esperienza e maturità vantate dal dipendente che subisce l'infortunio: è eccessivo un obbligo di vigilanza che si traduce in un attività di controllo "attimo per attimo" del lavoratore.

Diritto


I motivi esposti sono infondati e determinano il rigetto del ricorso.

La questione che pone il ricorrente, in diritto, è di verificare quale è la portata dell'estensione dell'obbligo di controllo da parte del datore di lavoro circa la efficienza degli impianti e la relativa sicurezza sul lavoro; in particolare, se tale obbligo è in diretta correlazione con l'obbligo dei prestatori di lavoro di rappresentare al datore di lavoro, o suo delegato, anomalie o inefficienze degli impianti lavorativi, con la conseguenza che il rimprovero di colpa non avrebbe senso in tutti i casi in cui l'evento verificatosi non è attribuibile ad un deficit di diligenza da parte del datore di lavoro qualora non sia stato messo al corrente di anomalie dei macchinari.
Invero, la Corte d'appello ha superato il problema posto dal ricorrente argomentando, sulla base di considerazioni logiche, del tutto accettabili, che la manomissione della macchina fu certamente opera di persona esperta e, quindi, con tutta probabilità non già dei lavoratori addetti al suo uso ma di elettricista, per cui era da ritenere che la manomissione era ricollegabile ad una iniziativa presa proprio dalla dirigenza per rendere più agili le manovre sulla macchina. La deduzione, per altro, è basata anche su testimonianze di altri lavoratori secondo le quali i dispositivi di sicurezza erano disattivati o rotti anche in altre macchine.
Ciò considerato le censure del ricorrente, sotto questo profilo, sarebbero inammissibili, in quanto propongono una diversa versione dei fatti anch'essa basata su considerazioni logiche, ma il vizio di motivazione denunciabile ex art. 606, comma I, lettera e) non può consistere nella mera deduzione di una valutazione del contesto probatorio ritenuta dal ricorrente più adeguata (Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2004, n.45420), ma deve essere volto a censurare l'inesistenza di un plausibile e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante.
Comunque, è necessario rispondere alla questione posta dal ricorrente poiché la stessa Corte d'appello rileva che, ancorché la manomissione non fosse dipesa dal datore di lavoro, egli risponde dell'evento essendo evidente il suo difetto di controllo in ragione dell'obbligo su di lui incombente di fronteggiare tutte le evenienze che possano incidere sulla sicurezza sul lavoro, ivi comprese possibili condotte anomale di dipendenti, con la sola esclusione di quelle del tutto esulanti dalle loro incombenze o del tutto imprevedibili.
Primariamente va ricordato che a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al d.P.R. 547/1955 (art.391-392) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (art. 4 D.L.G.S. 626/1994) ed anche in riferimento alla norma cd. "di chiusura del sistema" ex art. 2087 cod. civ., il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 C.P.P. Comma 2. Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori - e dalla conseguente necessità di adottare certe misure di sicurezza - alla predisposizione di queste misure (con obbligo, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, di mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore), e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare, sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro (cfr., Sez IV, 3 marzo 1995, Grassi). Sul punto ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un, n. 6168 del 21/05/1988 Ud. - dep. 21/04/1989 - Rv. 181121) enunciando il principio secondo cui "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati ex art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza (conf. Sez. IV, 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino).
E' però da rilevare, come suggerisce il ricorrente, che il sistema della normativa antinfortunistica si è lentamente trasformato da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
In giurisprudenza, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" si è giunti - a seguito dell'introduzione del D. Lgs 626/94 - al ricorso del concetto di "area di rischio" che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva. Strettamente connessa all'area di rischio che l'imprenditore è tenuto a dichiarare (cd. DVR), si sono individuati i criteri che consentissero di stabilire se la condotta del lavoratore dovesse risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. Si è dunque ricorso al concetto di comportamento "esorbitante" o 'abnorme" del lavoratore.
La recente normativa (D.Lgs 81/2008) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia.
Le tendenze giurisprudenziali si dirigono anch'esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (cd. "principio di autoresponsabilità del lavoratore).
In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale.
Ed è, proprio, alla luce di tali considerazioni, che l'aspetto collaborativo del prestatore di lavoro si integra con l'obbligo di controllo del datore di lavoro laddove, però, questi abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione, con la conseguenza che egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
Ma quando, invece, come nel caso di specie, al prestatore di lavoro è stata messa a disposizione una macchina priva dei presidi di sicurezza (dato processualmente accertato in maniera inconfutabile), viene meno qualsiasi aspetto collaborativo di questi che possa esonerare il datore di lavoro dalla sue responsabilità di controllo sui sistemi di sicurezza. Ed è significativo che, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 3 febbraio 2015.