Cassazione Penale, Sez. 4, 8 aprile 2015, n. 14141 - Infortunio di un operaio. Vizio occulto del macchinario: esonero da responsabilità del delegato. Delega di un soggetto non datore di lavoro


 

 

La delega di funzioni (art. 16 d.lgs. n. 81/2008) deve essere inequivoca e rilasciata in forma scritta ab substantiam solo quando rilasciata dal datore di lavoro.

Ogni altra delega di funzione, quando non rilasciata dal datore di lavoro, non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/08. Il conferimento delle funzioni, in questo ultimo caso, richiede l'esistenza di un atto traslativo dei compiti connessi alla posizione di garanzia del titolare, che sia connotato dai requisiti della chiarezza e della certezza, i quali possono sussistere a prescindere dalla forma impiegata, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem".


 

 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 10/12/2014

 

 

Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo nei confronti di W.U., S.S., P.P. e D.M., tratti a giudizio per rispondere, nelle rispettive qualità, delle lesioni personali patite dal lavoratore A.HA.W., dipendente della Form s.p.a., della quale il W.U. era dirigente ed il D.M. responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nel mentre prestava la propria opera alla macchina per presso-colata costruita dalla I. Industrie s.p.a., della quale il S.S. era il legale rappresentante ed il P.P. il responsabile dell'ufficio tecnico e progettazione meccanico idraulico.
Secondo quanto accertato nei gradi di merito, l'infortunio si verificò per un errore commesso dagli addetti alla manutenzione della macchina, i quali all'esito delle operazioni loro assegnate avevano omesso di rimontare il dispositivo denominato 'grano di chiusura', così provocando, in fase di riavvio della pressa, l'espulsione di un distanziatore, con fuoriuscita di alluminio liquido attraverso il vetro dell'oblò della porta di accesso alla pressa. Alluminio che raggiungeva il corpo del lavoratore, provocandogli le menzionate lesioni personali.
I giudici hanno ritenuto che la macchina in questione fosse priva di idoneo certificato di conformità ma che ciò non fosse ascrivibile al legale rappresentante dell'impresa costruttrice, il S.S., perché sin dal 1995 era stata rilasciata al socio di minoranza A. una procura che - anche per il possesso delle necessarie competenze tecniche - ne faceva il soggetto titolare anche del potere di rilasciare la dichiarazione di conformità; potere concretamente assunto ed esercitato. Quanto al P.P., questi era divenuto responsabile dell'ufficio di progettazione solo dopo che la macchina in questione era stata ideata e realizzata.
In merito al W.U. e al D.M., i giudici convenivano sulla natura di vizio occulto del difetto presentato dalla pressa nel vetro dell'oblò (non rispondente alle norme UNI applicabili per l'uso che doveva esserne fatto) e pertanto sulla impossibilità degli utilizzatori di rilevarlo; e che anche a ritenere, con l'accusa, che vi fosse stato un difetto di organizzazione delle operazioni manutentive, non risultava dimostrabile l'efficienza eziologica di tale violazione cautelare rispetto all'evento verificatosi.
2. Avverso tale decisione viene proposto "Ricorso per cassazione del Procuratore Generale" presso la Corte di Appello di Milano, con il quale si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 40, 113 e 590, co. 1, 2 e 3 cod. pen., con riferimento all'art. 583, co. 1 n. 2 cod. pen., nonché vizio motivazionale.
Rileva il ricorrente che la dichiarazione di conformità redatta dalla I. s.p.a. era irregolare in quanto rilasciata come di tipo II B, relativa a macchina destinata ad essere incorporata, laddove avrebbe dovuto essere di tipo A, siccome macchina autonoma; che essa era firmata da soggetto non legittimato, mancando un atto formale di delega da parte del S.S., legale rappresentante della società, quale previsto dall'art. 2, co. 2 d.p.r. m. 459/1996, con l'effetto dell'esclusione del trasferimento della posizione dal S.S. all'A.; che non sussisteva l'ipotesi di vizio occulto, perché l'oblò non rispettava le caratteristiche previste dalla legge per il rischio di urti di oggetti (Norma EN 356), per la resistenza a colpi di arma da fuoco (Norma EN 1063) e ad esplosioni (Norma EN 13541), essendo stato installato un vetro avente le caratteristiche richieste per fronteggiare il rischio di urti delle persone, e tale circostanza doveva essere valutata sia dal costruttore che dall'utilizzatore.
Sotto il profilo della prevedibilità dell'evento si sostiene che il rischio di errore umano collegato al corretto attrezzaggio dello stampo era un rischio palese che esclude la natura occulta del vizio sussistente nella specie. Inoltre il W.U. medesimo aveva dichiarato di aver effettuato a monte valutazioni sul macchinario da acquistare, consapevole che sul mercato vi erano macchine con oblò e macchine senza oblò e più sicure.
Con specifico riferimento alla procura rilasciata all'A., il ricorrente osserva che essa non concerne la tematica della regolarità del prodotto immesso in commercio ed il potere di sottoscrivere la dichiarazione di conformità del medesimo; che essa è stata emessa in epoca antecedente al recepimento della (prima) direttiva macchine (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine) ma che ciò non conduce alle conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici. Inoltre, se davvero il S.S. non era in condizione di seguire il settore della sicurezza avrebbe dovuto formalizzare idonei atti specifici sicché la mancata adozione di tali atti di delega è ragione di responsabilità penale. E la delega non poteva essere implicita già per la disciplina antecedente all'art. 16 d.lgs. n. 81/2008.
Quanto al P.P., il ricorrente rileva come egli abbia ammesso di occuparsi della progettazione di nuovi prodotti e delle modifiche da farsi sul prodotto già in commercio, prevalentemente a richiesta del cliente, quale responsabile dell'ufficio progettazione.
Per ciò che concerne il W.U., assume l'esponente che il mancato inserimento del 'grano di chiusura' dello stampo va inquadrato nel contesto di una lacunosa gestione organizzativa della manutenzione del reparto, di talché il rischio prevedibile collegato all'errore umano non è stato valutato. Di ciò deve essere mosso rimprovero al datore di lavoro, con l'effetto che "appare del tutto illogico ed erroneo affrontare le ragioni per le quali, ..., la non corrispondenza del vetro dell'oblò alla normativa potesse essere rilevata dalla Form, trattandosi di vizio occulto", come sostenuto dal giudice di merito.
Anche per il D.M. l'esponente rinviene un errore nella motivazione impugnata, avendo l'imputato ammesso la propria totale inerzia in relazione alle cause che hanno condotto all'infortunio.
3. Con memoria depositata il 21.11.2014 la difesa di W.U. e di D.M. sollecita la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal P.G., risultando il medesimo mera reiterazione dell'atto di appello e quindi non recando esso motivi ammissibili nel giudizio di legittimità. Rileva inoltre che il ricorso non contesta l'assunto fondamentale della decisione impugnata - si intende, con riferimento alle posizioni del W.U. e del D.M. -, ovvero l'esistenza di un vizio occulto, insistendo sul tema dell'attrezzaggio dello stampo e delle ritenute carenze organizzative, che la difesa degli imputati ritiene inconferente.
Si rimarca, infine, l'infondatezza del ricorso, evidenziando le ragioni per le quali deve ritenersi che il macchinario fabbricato dalla I. presentasse un vizio non palese ed ignoto tanto all'utilizzatore che al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Diritto


4. Il ricorso é inammissibile.
4.1. Appare preliminare ad ogni altro l'esame del rilievo operato dai difensori degli imputati intervenuti all'odierna udienza, concernente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, essendo stato sottoscritto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e non dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano.
Orbene, il ricorso in esame riporta l'intestazione "Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano" e la dicitura "Ricorso per cassazione del Procuratore Generale". Esso risulta sottoscritto da "A.C. - Sostituto".
Dall'esame degli atti pervenuti a questa Corte - al quale il Collegio é facultato dalla natura processuale della questione - emerge che la dr.ssa A.C. era in forza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Orbene, in tema di impugnazioni vige il principio secondo il quale la competenza del pubblico ministero é strettamente collegata a quella del giudice presso il quale egli é costituito [secondo quando affermato anche da Sez. U, n. 23 del 20/11/1996 - dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206658, in tema di legittimazione del solo p.m. costituito presso il Tribunale del riesame a proporre impugnazione avverso l'ordinanza del Collegio avente ad oggetto provvedimento del Pretore; principio mantenuto fermo anche dopo la costituzione del Tribunale monocratico: "in tema di riesame di misure cautelari reali, il P.M. legittimato a partecipare all'udienza camerale è quello istituzionalmente incardinato presso l'ufficio competente a giudicare e non quello presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che, in tal caso, la legittimazione spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del riesame (Sez. 5, n. 30100 del 03/06/2010 - dep. 29/07/2010, Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., Rv. 247886)].
E' quindi escluso in via generale che il ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello possa essere proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. Tale principio é stato ritenuto non derogato dalla previsione dell'art. 570, co. 3 cod. proc. pen., in ragione del quale "il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale".
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, tale disposizione è da considerare eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; sicché é stato ribadito che il predetto rappresentante del P.M. non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207941; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226089).
Questa Corte non ignora che, successivamente a tale arresto, alcune decisioni di sezioni semplici hanno ripreso l'orientamento ripudiato dalle Sezioni unite, affermando che il pubblico ministero che ha presentato le conclusioni nel giudizio di appello é legittimato a proporre il ricorso per cassazione in forza dell'art. 570, comma 2 cod. proc. pen., dal cui testo si ritiene di poter dedurre una norma di carattere generale, per la quale il p.m. che ha presentato le conclusioni può proporre l'impugnazione; riguardo al ricorso per cassazione, in via accrescitiva, trattandosi di legittimazione disgiuntiva e concorrente rispetto a quella del P.G. presso la Corte di Appello (Sez. 1, n. 27549 del 23/06/2010 -dep. 15/07/2010, P.M. in proc. Costanzo e altro, Rv. 247672; Sez. 1, Sentenza n. 35730 del 27/03/2013, Lorefice, Rv. 256752).
Senonchè tale indirizzo non appare persuasivo. In primo luogo va rilevato che le Sezioni unite avevano preso in esame gli argomenti portati a sostegno della tesi qui criticata (legittimazione a impugnare dei magistrati onorari del p.m.; principio della piena autonomia del p.m. nell'esercizio della funzione requirente 'nell'udienza', ai sensi dell'art. 53 cod. proc. pen.) e li ha motivatamente ritenuti inidonei a fondare una conclusione quale quella rifiutata. La riproposizione di questa non utilizza nuovi argomenti in grado di superare le considerazioni svolte dalle S.U., riducendosi, in buona sostanza, nell'affermazione della valenza della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 570 cod. proc. pen. quale fonte di un principio di carattere generale, secondo il quale il p.m. che rende le conclusioni (quindi la persona fisica) é titolare di un'autonoma legittimazione a proporre il ricorso per cassazione.
Orbene, tale affermazione sembra operare una lettura decontestualizzata della disposizione, che con ogni evidenza deve essere letta in correlazione a quella del primo comma. Questa stabilisce il principio per il quale il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del p.m., ed il P.G. anche in caso di impugnazione già proposta dal P.m. presso il giudice che ha emesso il provvedimento o di sua acquiescenza. Si tratta, quindi, di una norma che definisce l'ampiezza del diritto di impugnazione escludendo che esso possa essere limitato dalle conclusioni del rappresentante del p.m. o, trattandosi del P.G., dalle determinazioni del p.m.
E' quindi in rapporto alla relativizzazione della posizione del rappresentante del p.m. in udienza che il secondo comma si preoccupa di puntualizzare che questi, in persona di colui che ha reso le conclusioni, é parimenti legittimato a proporre l'impugnazione.
Ma nulla autorizza a ritenere che in tal modo si sia voluto apportare una deroga al principio generale per il quale la competenza del pubblico ministero é strettamente collegata a quella del giudice presso il quale egli é costituito.
D'altro canto, il rammentato intervento delle Sezioni unite si é prodotto proprio in merito alla seguente questione: "se il pubblico ministero presso la procura che rappresenta l'accusa nel dibattimento di secondo grado in sostituzione del sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello, ai sensi dell'art. 570, comma 3 cod. proc. pen., sia legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello". Sicché non sembra affatto che si profili una particolare fattispecie - non considerata dalle Sezioni Unite - nella quale varrebbe la tesi rifiutata dal S.C. senza tuttavia che si determini contestualmente una negazione del principio di diritto affermato da quest'ultimo.
Nel caso che occupa risulta appunto che la dr.ssa A.C. abbia partecipato al giudizio di appello, evidentemente in forza di autorizzazione del Procuratore Generale, formulando le conclusioni per l'ufficio, come evidenziato dalla epigrafe della sentenza oggi all'esame. In tale veste ella non era legittimata a proporre il ricorso per cassazione.
4.2. Vale rilevare che, in ogni caso, il ricorso é inammissibile anche perché aspecifico; e in ciò la ragione della mancata rimessione del contrasto sopra profilatosi alle Sezioni Unite di questa Corte.
Va rammentato che la giurisprudenza di legittimità reputa aspecifico il ricorso per cassazione che non si confronti con le argomentazioni esposte dal giudice di appello, limitandosi a riproporre le censure avanzate con l'atto di gravame; in tal caso é manchevole l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 - dep. 13/03/2014, Lavorato, Rv. 259425).
In relazione alla posizione del S.S., la Corte di Appello ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che all'A. fosse stato conferito e questi avesse concretamente e continuativamente esercitato il potere di rilasciare le dichiarazioni di conformità - che secondo la legge vigente al tempo era emessa dal 'costruttore o da suo mandatario residente nell'Unione europea: art. 2, co. 2 d.p.r. n. 459/96 - , tanto da configurarsi una delega di carattere generale comprensiva del potere in parola, idonea a trasferire sul delegato le funzioni e le connesse responsabilità altrimenti spettanti al S.S..
Sul piano fattuale, questa Corte non può che prendere le mosse da quanto accertato dai giudici di merito, ovvero che nel corso del 1995 il S.S. rilasciò all'ing. A. una procura "che copriva la direzione di tutti i reparti compresi gli uffici, ad eccezione dell'officina e dalla produzione", che facevano capo ad altro dirigente (così il Tribunale, pg. 2). Tale procura non prevedeva il potere di sottoscrivere la dichiarazione di conformità. Tuttavia i giudici hanno ritenuto che l'A. fosse stato effettivamente investito dei poteri di direzione della progettazione con correlato potere certificativo, in forza di circostanze non contestate dal ricorrente, che incardina la propria censura essenzialmente sul fatto che in forza del d.p.r. n. 459/96 la delega dovesse essere necessariamente esplicita, mentre la procura in questione non fa riferimento alla certificazione del prodotto immesso in commercio.
Orbene, per una migliore chiarificazione delle questioni poste dal ricorso è opportuno puntualizzare che nel caso che occupa non già della delega di funzioni prevenzionistiche si tratta - quella oggi disciplinata dall'art. 16 d.lgs. n. 81/2008 -, in quanto non si é in presenza di un 'datore di lavoro', ma del conferimento a soggetto diverso dal titolare originario di poteri a questi spettanti (cd. trasferimento di funzioni), secondo regole che appartengono al diritto civile. Ora, che il citato art. 2, co. 2 faccia riferimento al costruttore e che l'allegato II al d.p.r. n. 459/96 preveda che la dichiarazione di conformità debba contenere anche "l'identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante ..." non autorizza a ritenere che la dichiarazione priva di tale indicazione, che si può ritenere irregolare, sia perciò solo in grado di porre nel nulla il conferimento del potere di emissione della dichiarazione medesima o che imponga una delega avente forma scritta ad sustantiam. Il conferimento delle funzioni, in realtà, richiede l'esistenza di un atto traslativo dei compiti connessi alla posizione di garanzia del titolare, che sia connotato dai requisiti della chiarezza e della certezza, i quali possono sussistere a prescindere dalla forma impiegata, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem" (cfr. Sez. 3, n. 3107 del 02/10/2013, dep. 23/01/2014, Caruso, Rv. 259091). Del tutto correttamente, quindi, i giudici di merito hanno portato la loro attenzione sulla realtà dell'esercizio del potere da parte dell'A. e non del S.S., a partire dalla procura scritta rilasciata nel 1995 all'A., in forza della quale i giudici di merito hanno ritenuto che la stessa avesse ad oggetto il settore della progettazione, ivi compreso il rilascio della dichiarazione di conformità del prodotto. Il diverso avviso del ricorrente si fonda sull'affermazione che la procura aveva sì ad oggetto tutti i reparti, esclusi l'officina e la produzione, ma presentava anche "esclusivi riferimenti alla sicurezza del personale operante e al rischio ambientale". Si tratta di un dato di fatto non indicato nelle sentenze di merito e rispetto al quale gravava sul ricorrente un onere di autosufficienza del ricorso, da adempiere attraverso la produzione dell'atto, in modo da consentire a questa Corte di poter verificare l'assunto dell'esponente.
Quanto al P.P., per il quale si obietta che questi, una volta divenuto responsabile dell'ufficio progettazione, si era occupato anche delle modifiche da farsi sul prodotto già in commercio, prevalentemente a richiesta del cliente, va ritenuto che si tratti di un rilievo invero inconferente, posto che non contrasta il dato essenziale, evidenziato dalla Corte di Appello, dell'esser rimasto il P.P. all'oscuro della "questione relativa all'oblò ed alle sue caratteristiche nel corso dei contatti intervenuti con l'utilizzatrice ...".
In relazione alla posizione del W.U. e del D.M., in ordine alla asserita "lacunosa gestione organizzativa della manutenzione del reparto" per l'eccessiva 'frammentazione' degli Interventi, la Corte di Appello ha offerto una motivata replica, spiegando che l'omesso avvitamento del grano di chiusura non era presumibilmente attribuibile a difetto di coordinamento tra i vari addetti alla manutenzione perché si trattava di intervento spettante proprio al tecnico che doveva concludere le operazioni e che una distrazione di questi non sarebbe stata evitata o rimediata da un responsabile della manutenzione perché non si sarebbero potuto ripercorrere complessi interventi che interessavano molteplici apparati e strumenti del macchinario (come emergente dall'istruttoria dibattimentale). Queste e le ulteriori affermazioni fatte dalla Corte di Appello non trovano alcuna considerazione nel ricorso in esame.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2014.