Tipologia: Accordo
Data firma: 26 febbraio 2004
Validità: 31.12.2006
Parti: Tessitura Mambretti/Unione Industriali e RSU/Femca-Cisl, Filtea-Cgil
Settori: Tessili, Tessitura Mambretti Rogeno (Lc)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1 Aspetti normativi
1.1 Contratti di lavoro a tempo parziale

1.2 Riposi per le lavoratrici madri
1.3 Banca delle ore
2 Premio di risultato - anno 2003
3 Premio di risultato - anni 2004-2006
3.1 Premio di qualità
3.2 Premio di produttività
3.3 Nuovo Premio di produttività e qualità di processo
3.4 Riproporzionamento dei premi in relazione alla presenza
3.5 Formula di calcolo
3.6 Clausola di salvaguardia
3.7 Commissione tecnica
4 Durata

Verbale di accordo Tessitura Mambretti spa Rogeno

Oggi, 26 febbraio 2004, presso gli Uffici della Tessitura Mambretti Filippo spa si sono incontrati: la Tessitura Mambretti Filippo spa […], con l'assistenza del[…]l'Unione Industriali della Provincia di Lecco, […] e la RSU dei lavoratori, la Femca-Cisl e la Filtea-Cgil di Lecco […]

Premesso che:
- l'azienda ha fornito alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali una ampia ed esaustiva informazione sulla complessiva situazione aziendale riguardante i mercati di riferimento in cui l'azienda opera, i riflessi economici e produttivi sull'azienda stessa, i programmi organizzativi e di investimento e le conseguenti ricadute sugli aspetti occupazionali.
- In seguito alle informazioni di cui sopra, le parti hanno proceduto ad una verifica sui contenuti dell'accordo aziendale del 9 luglio 1999 ed, in particolare, sugli esiti del Premio di risultato e sul funzionamento dei relativi indicatori di produttività e di qualità.
- In relazione alle verifiche di cui sopra, le parti, preso atto della scadenza dell'accordo 9 luglio 1999 alla data del 31/12/2002, concordano nell'opportunità di procedere al rinnovo del contratto aziendale, aggiornando l'attuale impianto del premio di risultato alla mutata situazione organizzativa e produttiva dell'azienda.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del verbale, le parti hanno concordato quanto segue:

1 Aspetti normativi
1.1 Contratti di lavoro a tempo parziale

L'Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze produttive ed organizzative, nel riconfermare quanto previsto dall'art. 41 del vigente contratto nazionale di lavoro, dichiara la propria sensibilità e disponibilità a sviluppare percorsi concordati con la RSU per rispondere efficacemente, tramite un più agevole utilizzo del lavoro a tempo parziale, alle specifiche esigenze delle lavoratrici madri fino al compimento dei tre anni di vita del bambino.
A tal fine ed in considerazione dell'importanza del rispetto dei tempi necessari per individuare le opportune soluzioni organizzative, sia aziendali che familiari, le richieste delle lavoratrici interessate dovranno pervenire all'azienda con un preavviso di almeno 3 mesi dalla data di rientro dal congedo per maternità o dal congedo parentale e l'azienda si impegna a dare una risposta entro un mese dalla richiesta.
Contestualmente alla richiesta, le lavoratrici stesse presenteranno la propria preferenza di orario nell'ambito di uno schema di orari che sarà definito dall'azienda, sentita la RSU, in relazione all'organizzazione dei diversi reparti e per le varie mansioni.
Di norma, qualora non osti l’infungibilità delle mansioni e nell'ambito delle suddette soluzioni organizzative, l'azienda valuterà positivamente le richieste come sopra formulate.
A fronte di oggettivi ostacoli organizzativi, le parti, su richiesta della lavoratrice interessata, attiveranno la procedura prevista dall'art. 41 del CCNL, per individuare la possibilità di idonee soluzioni.
Le parti monitoreranno l'effettivo andamento di quanto sopra previsto e si impegnano ad incontrarsi nel caso il1 cui sorgessero problemi oggi non prevedibili per ricercare congiuntamente le opportune soluzioni.

1.2 Riposi per le lavoratrici madri
La medesima procedura di cui al precedente punto 1, potrà essere applicata, su richiesta della lavoratrice interessata, anche per la definizione tra azienda e lavoratrice stessa delle modalità di utilizzo dei riposi di cui all'art. 39 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151, tenuto conto delle obiettive esigenze organizzative dell’Azienda e degli orientamenti espressi dall’IMPS sull'argomento.
Inoltre, nei confronti delle lavoratrici di cui sopra, potrà essere temporaneamente sperimentato il passaggio all'orario a tempo parziale tramite l'utilizzo combinato dei permessi di cui sopra e dei permessi retribuiti spettanti alla lavoratrice secondo il CCNL.

1.3 Banca delle ore
In applicazione di quanto già previsto dall'Accordo aziendale del 12 dicembre 2000, la banca delle ore di cui all'art. 38 del vigente contratto nazionale di lavoro viene confermata in 40 ore (32 ore di ex festività + 8 ore di ROL).
La richiesta di accumulo delle ore in banca ore da parte del lavoratore si intenderà rinnovata automaticamente di anno in anno salva diversa comunicazione dello stesso lavoratore.