Tipologia: Accordo
Data firma: 24 marzo 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2006
Parti: Feg Industria Mobili e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, RSU
Settori: Edilizia-Legno, Feg Giussano (Mb)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1) Aspetti normativi
1.1) Contratti di lavoro a tempo parziale.

1.2) Sicurezza (Percorso formativo).
1.3) Permessi individuali.
1.4) Ritardi.
1.5) Inquadramento.
2) Premio di risultato anno 2003
3) Premio di risultato anni 2004 - 2006
3.1) Quantità
3.2) Qualità
4) Criteri di computo degli importi erogabili
4) Sistema di verifiche e comunicazioni
5) Durata dell'accordo

Verbale di accordo

Addì 24 Marzo 2004 presso la sede aziendale in via Superstrada Valassina in Giussano (MI), tra la Feg Industria Mobili sas […] e la Fillea-Cgil […] e la Filca-Cisl […], presenti le RSU.

Premesso che:
L'Azienda ha fornito alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali una ampia ed esaustiva informazione sulla complessiva situazione aziendale riguardante i mercati di riferimento in cui l'azienda opera, i riflessi economici e produttivi sull'azienda stessa, i programmi organizzativi e di investimento e le conseguenti ricadute sugli aspetti occupazionali;
In seguito alle informazioni di cui sopra, le parti hanno proceduto ad una verifica sui contenuti dell'accordo aziendale del 2 marzo 1998 ed, in particolare, sugli esiti del premio di Risultato e sul funzionamento dei relativi indicatori di produttività e di qualità;
In relazione alle verifiche di cui sopra, le parti, preso atto della scadenza dell'accordo del 2 marzo 1998 alla data del 31 dicembre 1999 e dell'accordo successivo del 13 settembre 2000 con scadenza al 31 dicembre 2002, concordano nell'opportunità di procedere al rinnovo del contratto aziendale, aggiornando l'attuale impianto del premio di risultato alla mutata situazione organizzativa e produttiva dell'azienda;
Un valido strumento per il raggiungimento di tali obiettivi è costituito da un corretto sistema di relazioni, nell'ambito del quale il dialogo con le RSU, nel rispetto dei reciproci ruoli, è parte rilevante;
Per dare pratica applicazione a quanto sopra detto le parti ritengono che il sistema delle informazioni contrattuali in essere, nell'ambito dei quali è prestata attenzione ai programmi produttivi, agli investimenti, alle modifiche organizzative e agli interventi in tema di ambiente di lavoro e sicurezza possa essere considerato positivo.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del verbale, le parti hanno concordato quanto segue:

1) Aspetti normativi
1.1) Contratti di lavoro a tempo parziale.

a) L'Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze produttive ed organizzative, nel riconfermare quanto previsto dall'art. 14 del vigente contratto nazionale di lavoro, dichiara la propria sensibilità e disponibilità a sviluppare percorsi concordati con le RSU per rispondere efficacemente alle specifiche esigenze delle lavoratrici madri fino al compimento dei tre anni di vita del bambino.
A tal fine ed in considerazione dell'importanza del rispetto dei tempi necessari per individuare le opportune soluzioni organizzative, sia aziendali che familiari, le richieste delle lavoratrici interessate dovranno pervenire all'azienda con un preavviso di almeno tre mesi dalla data di rientro dal congedo di maternità o dal congedo parentale e l'azienda si impegna a dare una risposta entro un mese dalla richiesta.
b) La Direzione Aziendale valuterà con la Rappresentanza Sindacale Unitaria le singole richieste di contratti a tempo parziale, tenendo in considerazione motivazioni indotte da particolari situazioni familiari, malattie, ecc. al fine di ricercare possibili 'soluzioni.
Le parti monitoreranno l'effettivo andamento di quanto sopra previsto e si impegnano ad incontrarsi nel caso in cui sorgessero problemi oggi non prevedibili per ricercare congiuntamente le opportune soluzioni.

1.2) Sicurezza (Percorso formativo).
L'Azienda si impegna a fornire a tutti i nuovi assunti una Formazione/informazione interna sui temi riguardanti la sicurezza sul luoghi di lavoro. Tale prima Formazione/Informazione si svolgerà nelle prime due ore di lavoro nel primo giorno di lavoro a cura del RSPP e RLS.