Tribunale La Spezia, Sez. Pen., 04 luglio 2014, n. 707 - Infortunio con sostanza pericolosa. Gravi carenze in azienda


 

 

Risulta gravemente carente la valutazione e la gestione del rischio chimico (relativo in sostanza al trasporto di sostanze pericolose), in quanto non risulta di fatto attuata la catena di comunicazioni all'interno dell'azienda sul rischio connesso alla manipolazione dei singoli fusti (di fatto il tutto si risolveva nel rimettersi all'accortezza dell'operatore nel caso vedesse stampati sui fusti segnali di pericolo, visto che non risulta che di fatto siano state eseguite le comunicazioni da ufficio operativo a capo piazzale e da capo piazzale a carrellista) nè in alcun modo curato il rispetto dell'obbligo dei lavoratori di far uso di dispositivi di protezione individuale (non vi è nemmeno prova documentale dell'effettivo acquisto dei d.p.i. in epoca pregressa all'incidente e dello smaltimento degli stessi in caso d'uso). Per altro verso, come attestato dal teste della Asl, il documento di valutazione del rischio non era nemmeno fisicamente a disposizione del personale dipendente e comunque non conteneva disposizioni specifiche sul trasporto di sostanze chimiche pericolose.
Gravemente carente è anche la valutazione relativa all'uso dell'accessorio per il trasporto dei fusti (c.d. becchi), non essendo stata effettuata alcuna verifica sulla sicurezza dell'abbinamento dell'accessorio ai vari carrelli elevatori presenti in azienda, mancando qualsiasi certificazione del produttore che legittimasse tale abbinamento.
In presenza di deposizioni testimoniali contrastanti ed in assenza di produzioni documentali, non è stata acquisita nessuna certezza sull'esistenza all'epoca in azienda di carrelli elevatori con vetri all'epoca dei fatti.
Gravemente carente è la formazione del personale dipendente in materia di sicurezza, non essendo stati svolti corsi di formazione ed il tutto essendosi risolto in chiacchierate informali fra datore di lavoro e dipendenti (non vi è alcuna prova documentale in atti dello svolgimento di attività di formazione), oltretutto con una certa confusione fra le varie società facenti capo in qualche modo all'imputato e con sostanziale affidamento all'esperienza pregressa dei dipendenti.
Veramente gravissima è stata la negligenza nella gestione dell'infortunio: sebbene la scheda tecnica del prodotto segnalasse chiaramente l'estrema pericolosità del prodotto (fino al punto di indicare che in caso di sversamento si doveva avvisare la polizia, e non risulta che ciò sia stato fatto), specificando che la sostanza avvelena per respirazione ed ingestione, e reca danni non solo alla pelle e agli occhi ma anche alle vie respiratorie, e che non solo si dovevano lavare le parti del corpo colpite ma anche togliere gli indumenti contaminati ed ancora che, oltre a sintomi immediati, si possono manifestare patologie ad una certa distanza di tempo, per cui i soggetti esposti devono essere tenuti sotto controllo medico per più giorni, non è stata di fatto fornita nè all'infortunato nè ai medici che lo presero in carico alcuna indicazione sulla natura della sostanza, con ciò causando un netto aggravio delle conseguenze patologiche subite dalla parte offesa, e consegnando copia della scheda tecnica solo dopo parecchi giorni, non senza resistenza e su pressanti richieste della parte offesa stessa.


 


REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale La Spezia
Sentenza

FattoDiritto


Il Pubblico Ministero disponeva la citazione a giudizio di M. M. quale imputato dei reati descritti in epigrafe (reati di cui ai seguenti articoli:
a) art. 590 c.p.,
b) art.71 c. 1 e 3; 87 c. 1 lett.d d.lvo 81/2008;
c) art. 225 c. 1, 262 lett. a. d.lvo 81/2008;
d) art. 226 c. 1 e 2 , 262 lett. a d.lvo 81/2008;
e) artt. 36, 37, 77, 227 c.1 e 2, 262 d.lvo 81/2008).
All'udienza, previa verifica della regolarità della notifica del decreto di citazione, veniva dichiarata la contumacia dell'imputato, non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento (l'imputato si presentava tuttavia ad alcune successive udienze), la parte offesa si costituiva parte civile e chiedeva la citazione del responsabile civile (che interveniva) veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti avanzavano le rispettive richieste di prova.
Si procedeva poi all'istruttoria dibattimentale mediante escussione dei testimoni indicati dal P.M. e dalla difesa dell'imputato ed ammessi con ordinanza.
Prima della discussione la parte civile revocava la propria costituzione e conseguentemente veniva disposta l'esclusione del responsabile civile.
Il Pubblico Ministero ed il difensore concludevano come da verbale.
All'esito questo Giudice affermava la penale responsabilità dell'imputato, in ordine ai reati ascritti, alla stregua delle risultanze processuali.
Dall'istruttoria sono infatti emerse le seguenti circostanze.
Il teste e parte offesa S. S., lavoratore dipendente dalla società S.D.M. s.r.l., di cui l'imputato è amministratore e legale rappresentante, riferiva di svolgere la propria attività lavorativa quale operatore di mezzi meccanici e che il giorno dei fatti, per l'appunto, era addetto alla movimentazione di fusti con un piccolo carrello elevatore, privo di vetri. Si trattava di caricare questi fusti all'interno di un container e pertanto il carrello elevatore era stato dotato di un'attrezzatura (cosiddetti “becchi”) che consentiva di movimentare i predetti fusti. In particolare trasportava due fusti contemporaneamente, in quanto l'attrezzatura predetta consentiva proprio il trasporto contemporaneo del predetto numero di fusti. Ad un certo momento, all'ingresso nel container (per superare il dislivello fra la pavimentazione stradale e l'altezza dell'apertura del container vi era una pedana; il carrello elevatore doveva percorrere questa pendenza per poi entrare all'interno del container), uno dei fusti si impuntava (il teste riferiva che successivamente veniva accertato, per quanto a sua conoscenza, che in realtà i cosiddetti becchi presentavano un difetto e i fusti non erano alla stessa altezza) ed il movimento del carrello provocava lo schiacciamento del fusto stesso, con fuoriuscita di una massa che il teste definiva “liquida, gelatinosa” che gli schizzava addosso colpendolo sul corpo soprattutto nel viso. Il teste si sentiva bruciare il corpo e perdeva la vista.
Il S. riferiva di non aver ricevuto alcuna informazione sul tipo di sostanza che doveva trasportare e che sui fusti non era presente alcuna etichetta che segnalasse di che tipo di sostanza si trattasse.
Precisava anche che la documentazione relativa ai tipi di prodotti movimentati rimaneva in ufficio e che al più il personale dell'ufficio informava verbalmente che si trattava di merce pericolosa, così, genericamente, senza precisazioni.
Il S. riferiva ancora di non aver frequentato in azienda alcun corso che riguardasse il trasporto e la movimentazione di merci pericolose e che il primo corso di questo genere organizzato dall'azienda si era svolto solo un mese prima della sua audizione nel processo.
Il teste escludeva ancora che fossero presenti all'epoca in azienda dispositivi di protezione individuale.
Solo successivamente all'evento, veniva acquistato un carrello elevatore con vetri e le operazioni di trasporto dei fusti vengono ora effettuate con un solo fusto alla volta. Inoltre successivamente è stato introdotto l'uso di dispositivi di protezione individuali, quali maschere ... .
Il S. spiegava poi come fosse stato portato al Pronto Soccorso, ove, in mancanza di informazioni esatte sul tipo di sostanza che lo aveva colpito, aveva riferito ai medici trattarsi di una sostanza genericamente acida. Tra l'altro era rimasto con i vestiti da lavoro, imbevuti di tale sostanza. I medici gli avevano praticato dei lavaggi al viso e fatto dei controlli per ulteriori approfondimenti. Era rimasto in una condizione di cecità per alcuni giorni, trascorsi i quali cominciava ad avere problemi di respirazione. I medici insistevano per avere notizie specifiche sulla sostanza che lo aveva colpito ed allora (erano ormai passati 4 o 5 giorni) si era interessato per farsi inviare dalla S.D.M. la scheda tecnica del prodotto. Solo dopo una certa insistenza, e dopo alcune telefonate nel corso delle quale gli veniva chiesto dalla ragione per cui volesse la scheda tecnica, l'ultima direttamente con l'odierno imputato, veniva inviata all'ospedale la predetta scheda tecnica del prodotto (erano ormai passati sei giorni dall'infortunio). E' stata acquisita al fascicolo la scheda del prodotto inviata in tal modo alla parte offesa.
Le sue condizioni di salute peggioravano: il vero problema si rivelava non quello della vista, che riacquistava, bensì quello respiratorio; si manifestava infatti una infiammazione polmonare per effetto della quale doveva assumere massicce dosi di cortisone, con conseguenti danni al fegato.
A tutt'oggi erano residuati postumi invalidanti: il teste riferiva che continuava a svolgere lo stesso tipo di attività lavorativa, ma che era costretto ad assumere giornalmente medicinali ed aveva problemi ad effettuare sforzi fisici, quali anche semplicemente salire le scale, e dunque non poteva più fare gli sport che faceva in passato.
Il Consulente Tecnico Medico Legale del Pubblico Ministero Dottor S. B. confermava quanto sostanzialmente riferito dalla parte offesa e dunque in particolare che la parte offesa era venuta a contatto con una sostanza tossica denominata “toluendiisocianato”, che durante la prima visita in ospedale il paziente era stato trattato per contatto con soluzione acida ed era stata diagnosticata una disepitelizzazione corneale estesa con edema e iperemia congiuntivale bilaterale, che nei giorni successivi erano emersi problemi respiratori ed era stato dunque diagnosticata una insufficienza respiratoria acuta dovuta all'esposizione a sostanze tossiche, che ancora più tardi era stata diagnosticata una steatosi epatica aggravata dall'uso di steroidi resosi necessario per la patologia asmatica scatenatasi dall'intossicazione con toluendiisocianato, che in conclusione la malattia e di incapacità ad attendere ordinarie occupazioni si era protratta comunque oltre i 40 giorni e che ne era conseguito un indebolimento permanente sia dell'apparato respiratorio sia della funzionalità epatica.
Il teste M. L., dipendente della società che il giorno dei fatti svolgeva le funzioni di capo piazzale, essendo assente il titolare di tale funzione, riferiva che quel giorno ignorava quale sostanza fosse presente nei fusti, tant'è che, successo l'infortunio, avevano provveduto a lavare la faccia al S., non sapendo esattamente che sostanza lo avesse colpito. Il teste riferiva che capitava a volte di trasportare sostanze pericolose e che sul fusto in questo caso c'è un simbolo di pericolo e che se succede qualcosa si recupera la scheda tecnica del prodotto. Il teste riferiva che in sostanza il modo di gestire il fusto è rimesso al carrellista, che riesce a vedere il simbolo di pericolo sul fusto e si comporta di conseguenza: in pratica tutto è rimesso alla valutazione del carrellista. Quanto ai dispositivi di protezione individuali, riferiva il L. che c'erano delle maschere dentro un contenitore a disposizione dei lavoratori, ma che di fatto non erano utilizzabili perché fanno riflesso con il sole e quindi il lavoratore che le portasse non riuscirebbe a vedere niente nel momento in cui entra dentro un container. C'erano a disposizione anche delle tutte bianche, ma anche queste non venivano di fatto utilizzate; riferiva a tal proposito il teste che non è che si può stare tutto il giorno con queste tute ed una maschera addosso su un carrello. Riferiva il teste di ignorare se vi fossero delle persone incaricate di richiamare l'attenzione dei dipendenti sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; escludeva che vi fossero delle procedure per la movimentazione del carrello, anche perché l'operazione da eseguire è sempre la stessa; il teste escludeva poi di avere frequentato dei corsi di sicurezza; sosteneva di avere fatto solo delle riunioni con il datore di lavoro presso la società per la quale lavorava precedentemente (la T.M., società anch'essa dell'imputato). Il teste riferiva che il giorno dei fatti l'imputato era presente in azienda e si trovava in ufficio. Il teste escludeva che il carrello coinvolto nell'incidente avesse dei vetri, non ricordava bene se il carrello potesse portare uno o due fusti, ricordava tuttavia che ce ne era uno con un difetto, escludeva che il carrello in oggetto fosse stato successivamente utilizzato, riferiva che adesso si usa un carrello con un vetro e si solleva un solo fusto alla volta, escludeva ancora di avere fatto corsi di formazione veri e propri ed affermava di averne frequentato uno vero e proprio solo poco tempo prima della propria audizione in Tribunale in dibattimento. Precedentemente non c'erano corsi ma solo delle riunioni con il datore di lavoro. Ricordava che in occasione dell'infortunio e per soccorrere il S. era andato a prendere le tute e le maschere e riferiva che era l'unica occasione in cui le aveva usate, anche perché in quell'occasione non si riusciva proprio a respirare.
Il teste F. P., medico oculista dell'ospedale che aveva visitato nell'immediatezza la parte offesa, riferiva che il S. gli aveva riferito di essere stato investito da un fusto pieno di sostanza acida; lo stesso era tutto bagnato, aveva ancora indosso la divisa da lavoro ed aveva gli occhi gravemente lesionati. Il teste ricordava che vi era un odore molto forte e che lui stesso aveva avuto un malore e anche l'infermiere presente si era sentito male. Riferiva poi il teste che non gli era stata data alcuna informazione, nemmeno successivamente, sulla sostanza che aveva cagionato l'infortunio.
Il teste P.B., in servizio alla Asl come tecnico della prevenzione, riferiva di essere intervenuto a compiere accertamenti solo dopo due o tre mesi dal fatto e di avere potuto accertare innanzitutto che l'accessorio (i cosiddetti becchi) era privo di certificazione CE, e la società dell'imputato non era stata in grado di fornire alcuna documentazione che consentisse di valutare la possibilità di utilizzare l'accessorio stesso agganciato al carrello elevatore, per cui, dovendosi ritenere non consentito il predetto abbinamento, non era stata fatta alcuna analisi sul modo con cui l'abbinamento stesso influisse in concreto sul baricentro del mezzo e dunque in ultima analisi sulla sicurezza delle operazioni (si tratta della contestazione di cui ai capi b. e c. dell'imputazione).
In punto di valutazione dei rischi, e del rischio chimico in particolare (capo e. dell'imputazione), riferiva il teste che, pur risultando citata nel documento di valutazione dei rischi la presenza di tale specifico rischio, mancava in tale documento una concreta indicazione delle procedure da adottare per il trasporto di sostanze pericolose, tant'è che ad esempio non era prevista l'utilizzazione di carrello elevatore con vetri per il trasporto di sostanze tossiche, nè l'uso dei dispositivi di protezione individuale in tali operazioni.
Rilevava ancora il teste che la non adeguatezza della gestione dell'infortunio (capo d. dell'imputazione) risultava comprovata dal fatto che l'azienda non aveva fornito per giorni e giorni la documentazione relativa al tipo di sostanza che aveva investito il S. .
L'azienda non aveva nemmeno fornito alcuna documentazione attestante corsi di formazione dei lavoratori in relazione all'uso dei dispositivi di protezione.
Il teste riferiva che al momento del suo accertamento i dispositivi di protezione individuale esistevano, però l'azienda non aveva fornito alcuna fattura relativa al loro acquisto, per cui non era dato sapere quando fossero stati acquistati e se dunque esistessero al momento dell'infortunio, così come non vi era alcuna traccia nei registri di carico e scarico relativi all'uso dei filtri e dunque delle maschere che sarebbero state usate in occasione dell'infortunio per soccorrere il S. da parte dei suoi colleghi di lavoro. Anche i fusti oggetto l'infortunio non erano più presenti in azienda.
Riferiva il teste che i vari documenti tipo quello di valutazione dei rischi non erano presenti in cartaceo in azienda e venivano stampati volta a volata al computer dai dipendenti della azienda su richiesta del personale della Asl.
Riferiva il teste che in relazione alle contravvenzione di cui ai capi da b) a e), l'azienda ottemperava alle prescrizioni, ma non pagava successivamente le sanzioni, e dunque i reati correlativi non sono stati estinti ai sensi del decreto legislativo 758 del 1994.
Riferiva ancora il teste che l'amministratore delegato della S.D.M. era all'epoca l'odierno imputato.
Il teste a difesa D.P. riferiva di prestare lavoro per un'azienda che commercializza la vendita di carrelli elevatori del tipo di quello coinvolto nell'infortunio e riferiva in termini generali della possibilità di abbinare al carrello elevatore degli accessori di sollevamento. Il teste, che peraltro chiariva di non essere un tecnico bensì un soggetto addetto alla vendita dei mezzi, precisava che un carrello elevatore di quel tipo ha una portata di 2 tonnellate e mezzo di peso a condizione che il baricentro sia posto a 500 millimetri dalla base delle forche ed ha convenuto con la difesa della parte civile che l'applicazione di un accessorio comporta lo spostamento del baricentro.
Il teste L.T. riferiva di essere responsabile operativo della S.D.M. e di avere svolto precedentemente le stesse funzioni per la società T.M., presso la quale lavorava con lo stesso S. . Non era presente il giorno dell'infortunio. Riferiva che la procedura operativa comporta che l'ufficio operativo indichi al capo piazzale le prescrizioni necessarie per la movimentazione della merce e poi a sua volta il capo piazzale scelga il carrellista a cui far compiere l'operazione. Il teste sosteneva che l'ufficio tecnico informa il capo piazzale della presenza di sostanze pericolose e riferiva che l'imputato in passato aveva tenuto delle riunioni con i dipendenti anche sulla merce pericolosa. Il teste riferiva che la merce pericolosa reca un apposito simbolo e che capita spesso di trasportare fusti di quel tipo. Il teste riferiva ancora che erano a disposizione dei dipendenti i dispositivi di protezione individuale e che c'era anche un carrello con un vetro e che i cosiddetti becchi si potevano agganciare a qualunque tipo di carrello presente in azienda.
Il teste P.C., responsabile del servizio di protezione e prevenzione degli infortuni dell'azienda, consulente esterno, sosteneva che era stata fatta la valutazione del rischio chimico, che a suo parere era bassa perché non c'era manipolazione di sostanze, ma solo transito, carico e scarico delle stesse imballate e chiuse. Il teste riferiva esservi stata anche formazione del personale e che le merci pericolose si riconoscevano dall'etichettatura. Sosteneva il teste che all'epoca dei fatti vi erano carrelli elevatori con vetri e che erano presenti dispositivi di protezione individuale in apposito contenitore.
A seguito di stringenti domande del difensore a parte civile, il teste non sapeva riferire se nel documento di valutazione dei rischi fosse stato previsto o meno che in caso di trasporto di sostanze pericolose si dovesse utilizzare un carrello elevatore con vetri e aveva una querelle con lo stesso difensore in ordine all'esistenza o meno del documento di valutazione del rischio in forma cartacea; il teste escludeva che a seguito dell'infortunio fosse stato variato tale documento di valutazione dei rischi sotto il profilo del rischio chimico; sosteneva che vi fossero verbali di riunione attestanti lo svolgimento di formazione dei dipendenti (circostanza in contrasto con quanto affermato dal teste B.); il teste non sembrava avere idee molto chiare sul fatto che in occasione dell'infortunio il carrello elevatore fosse abbinato ai “becchi” e quanti fusti potessero essere in concreto portati in questa maniera; non aveva esatta contezza della circostanza se successivamente all'infortunio fosse stato acquistato un carrello elevatore con vetri e nemmeno se con l'accessorio attualmente in uso si possano portare contemporaneamente più fusti (gli sembrava due).
Alla luce dell'istruttoria svolta, si può ritenere provata la responsabilità dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio.
L'imputato era all'epoca legale rappresentante della società S.D.M. e non risulta che abbia rilasciato deleghe ad altri in materia di sicurezza.
E' pacifico che nel corso della sua attività lavorativa il S. sia incorso in infortunio sul lavoro, secondo le modalità dallo stesso descritte, rimanendo investito da sostanza tossica e che gliene siano derivate le lesioni personali già descritte.
Il fatto risulta attribuibile a colpa dell'imputato.
Risulta infatti gravemente carente la valutazione e la gestione del rischio chimico (relativo in sostanza al trasporto di sostanze pericolose), in quanto non risulta di fatto attuata la catena di comunicazioni all'interno dell'azienda sul rischio connesso alla manipolazione dei singoli fusti (di fatto il tutto si risolveva nel rimettersi all'accortezza dell'operatore nel caso vedesse stampati sui fusti segnali di pericolo, visto che non risulta che di fatto siano state eseguite le comunicazioni da ufficio operativo a capo piazzale e da capo piazzale a carrellista) nè in alcun modo curato il rispetto dell'obbligo dei lavoratori di far uso di dispositivi di protezione individuale (non vi è nemmeno prova documentale dell'effettivo acquisto dei d.p.i. in epoca pregressa all'incidente e dello smaltimento degli stessi in caso d'uso). Per altro verso, come attestato dal teste della Asl, il documento di valutazione del rischio non era nemmeno fisicamente a disposizione del personale dipendente e comunque non conteneva disposizioni specifiche sul trasporto di sostanze chimiche pericolose.
Gravemente carente è anche la valutazione relativa all'uso dell'accessorio per il trasporto dei fusti (c.d. becchi), non essendo stata effettuata alcuna verifica sulla sicurezza dell'abbinamento dell'accessorio ai vari carrelli elevatori presenti in azienda, mancando qualsiasi certificazione del produttore che legittimasse tale abbinamento.
In presenza di deposizioni testimoniali contrastanti ed in assenza di produzioni documentali, non è stata acquisita nessuna certezza sull'esistenza all'epoca in azienda di carrelli elevatori con vetri all'epoca dei fatti.
Gravemente carente è la formazione del personale dipendente in materia di sicurezza, non essendo stati svolti corsi di formazione ed il tutto essendosi risolto in chiacchierate informali fra datore di lavoro e dipendenti (non vi è alcuna prova documentale in atti dello svolgimento di attività di formazione), oltretutto con una certa confusione fra le varie società facenti capo in qualche modo all'imputato e con sostanziale affidamento all'esperienza pregressa dei dipendenti.
Veramente gravissima è stata la negligenza nella gestione dell'infortunio: sebbene la scheda tecnica del prodotto segnalasse chiaramente l'estrema pericolosità del prodotto (fino al punto di indicare che in caso di sversamento si doveva avvisare la polizia, e non risulta che ciò sia stato fatto), specificando che la sostanza avvelena per respirazione ed ingestione, e reca danni non solo alla pelle e agli occhi ma anche alle vie respiratorie, e che non solo si dovevano lavare le parti del corpo colpite ma anche togliere gli indumenti contaminati ed ancora che, oltre a sintomi immediati, si possono manifestare patologie ad una certa distanza di tempo, per cui i soggetti esposti devono essere tenuti sotto controllo medico per più giorni, non è stata di fatto fornita nè all'infortunato nè ai medici che lo presero in carico alcuna indicazione sulla natura della sostanza, con ciò causando un netto aggravio delle conseguenze patologiche subite dalla parte offesa, e consegnando copia della scheda tecnica solo dopo parecchi giorni, non senza resistenza e su pressanti richieste della parte offesa stessa.
Appare congrua l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati contestati nella rubrica, sussistendo medesimo disegno criminoso e unicità temporale tra i fatti oggetto del presente giudizio.
La condotta di totale disinteresse per le sorti dell'infortunato, che non sarebbe andato incontro con la stessa gravità alle patologie emerse se fosse stata comunicata dall'imputato all'ospedale fin da subito la natura della sostanza che aveva attinto l'infortunato, e l'esistenza di precedenti penali specifici dell'imputato non consentono di ritenere applicabili le circostanze attenuanti generiche.
Il risarcimento del danno alla parte offesa, effettuato dall'assicurazione e non direttamente dall'imputato ed intervenuto a cinque anni dal fatto, in prossimità della pronuncia della sentenza di primo grado, non consente di ritenere integrata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. .
Valutati, quindi, tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. , pena adeguata al fatto pare quella di anni due mesi uno giorni dieci di reclusione.
La pena si discosta sensibilmente dai minimi edittali, collocandosi anzi sul massimo edittale, rilevata:
sia la particolare gravità del fatto, desumibile dalle conseguenze subite dall'infortunato (art. 133 comma 1 n.2 c.p.),  sia il grado di colpa desumibile dalla totale disorganizzazione aziendale in tema di sicurezza e dal gravissimo disinteresse rispetto alla sorte dell'infortunato, che non sarebbe andato incontro con la stessa gravità alle patologie emerse se fosse stato comunicata dall'imputato all'ospedale fin da subito la natura della sostanza che aveva attinto l'infortunato (art. 133 comma 1 n. 3 c.p.),
sia ancora in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, che risulta già condannato per lo stesso titolo di reato (art. 133 comma 2 n.2 c.p.).
Anche gli aumenti per continuazione risentono per entità della valutazione di gravità oggettiva e soggettiva sopra esposta.
La pena viene così determinata: reato più grave è quello di lesioni gravi di cui all'art. 590 comma 3 c.p., per il quale viene irrogata la pena di anni uno di reclusione; la pena viene aumentata di mesi quattro e giorni dieci di reclusione per il reato di cui al capo b) e di mesi tre di reclusione per ciascuno dei restanti capi di imputazione.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Il Tribunale,
Visti gli artt.533 e 535 c.p.p.,
dichiara l'imputato M. M. colpevole dei reati ascritti, legati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena di anni due mesi uno giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art.544 comma 3 c.p.p.
Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in La Spezia in data 23/06/2014
Depositata in cancelleria il 04/07/2014.