Tipologia: CCNL
Data firma: 27 giugno 1991
Validità: 01.06.1991 - 30.06.1995
Parti: Uniontessile e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Calzaturifici, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Disposizioni Generali
Art. 2 - Reclami e Controversie
Art. 3 - Distribuzione contratto
Art. 4 - Esclusiva di Stampa
Art. 5 - Decorrenza e Durata
Capitolo II Relazioni industriali
Art. 6 - Sistema di Informazioni
A) Occupazione - Investimenti - Mercato del lavoro
1) Osservatorio di settore
2) Livello regionale
3) Livello territoriale
4) Livello aziendale
B) Lavoro esterno
C) Contrazione temporanea orario di lavoro
D) Mobilità interna della manodopera
E) Mobilità esterna della manodopera
F) Clausola di salvaguardia
Art. 6 Bis - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 6 Ter - Andamento attività produttiva
Art. 7 - Formazione professionale
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 8 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 9 - Commissioni Interne e Delegati dell'Impresa
Art. 10 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
Art. 11 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 12 - Permessi per cariche sindacali
Art. 13 - Assemblee
Art. 14 - Affissioni
Art. 15 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 16 - Rapporti sindacali
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzioni - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio
• Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (Art. 25 L. n. 223/91)
Art. 18 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Art. 19 - Visita medica
Art. 20 - Contratto a termine
Art. 21 - Lavoratori handicappati e invalidi
Art. 21 Bis - Lavoratori tossicodipendenti - Conservazione del posto
Art. 22 - Periodo di prova
Art. 23 - Inquadramento unico dei lavoratori
• Declaratorie ed esemplificazioni
Norma transitoria
Art. 24 - Mutamento e cumulo di mansioni
Art. 25 - Orario di lavoro
A) Regime ordinario
• B) Riduzione dell'orario di lavoro
Parte generale
Art. 26 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 27 - Lavoro a turni
Art. 28 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 29 - Lavoro straordinario o supplementare, notturno e festivo - maggiorazione
Art. 30 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 31 - Inizio e fine di lavoro
Art. 32 - Permessi di entrata ed uscita
Art. 33 - Riposo settimanale
Art. 34 - Giorni festivi
Art. 35 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 36 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 37 - Corresponsione della retribuzione
Art. 38 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 39 - Trasferte
Art. 40 - Invenzioni del lavoratore
Art. 41 - Visite di inventario e di controllo
Art. 42 - Consegna, conservazione ed indennità d'uso degli utensili e materiali
Art. 43 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 44 - Assenze
Art. 45 - Servizio militare
Art. 46 - Congedo matrimoniale
Art. 46 bis - Aspettativa
Art. 47 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 48 - Malattia
Art. 49 - Anticipazione del trattamento economico per malattia ed infortunio a carico degli istituti previdenziali
Art. 50 - Abiti di lavoro
Art. 51 - Mense
Art. 52 - Diritto allo studio
Art. 53 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 54 - Ambiente di lavoro
Norme applicate
Art. 55 - Disciplina aziendale
Art. 56 - Regolamento interno
Art. 57 - Provvedimenti disciplinari
Art. 58 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 59 - Norme per il licenziamento
Art. 60 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto
• Ex art. 18 - Parte Operai CCNL 19 luglio 1979
• Ex art. 14 - Parte Intermedi CCNL 19 luglio 1979
 Art. 62 - Indennità in caso di morte
Art. 63 - Certificato di lavoro
Art. 64 - Fondo di solidarietà
Capitolo V
Art. 65 - Disciplina del lavoro a domicilio
a) Definizione di lavoro a domicilio
b) Limiti e divieti
c) Libretto personale di controllo
d) Responsabilità del lavorante a domicilio
e) Retribuzioni
f) Maggiorazione della retribuzione
g) Verifiche - Comunicazioni e controversie
h) Lavoro notturno e festivo
i) Pagamento delle retribuzioni
l) Fornitura materiale
m) Norme generali
n) Attività sindacale
Capitolo VI Apprendistato
Art. 66 - Disciplina dell'apprendistato
Parte operai
Art. 67 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 68 - Periodo di addestramento
Art. 69 - Sospensione e interruzioni di lavoro
Art. 70 - Lavoro discontinuo
Art. 71 - Lavoro a cottimo
Art. 72 - Tredicesima mensilità
Art. 73 - Ferie
Art. 74 - Malattia ed infortunio non sul lavoro - trattamento economico
Art. 75 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 76 - Aumenti periodici di anzianità - Modalità applicative
Art. 77 - Trasferimenti
Art. 78 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte intermedi
Art. 79 - Tecnici
Responsabilità civili e penali
Trasferimenti
Formazione professionale
Art. 80 - Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica speciale
Art. 81 - Aumenti periodici di anzianità - Modalità applicate
Art. 82 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
Art. 83 - Tredicesima mensilità
Art. 84 - Alloggio
Art. 85 - Ferie
Art. 86 - Trasferimenti
Art. 87 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 88 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio
Art. 89 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Parte impiegati
Art. 90 - Quadri - Tecnici - Impiegati
Quadri
Tecnici - Impiegati
Responsabilità civili e penali
Trasferimenti
Formazione professionale
Art. 91 - Passaggio dalla qualifica di operaio o di intermedio a quella di impiegato
Art. 92 - Aumenti periodici di anzianità - Modalità applicative
Art. 93 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
Art. 94 - Tredicesima mensilità
Art. 95 - Alloggio
Art. 96 - Ferie
Art. 97 - Trasferimenti
Art. 98 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 99 - Tutela della maternità
Art. 100 - Indennità maneggio denaro - Cauzioni
Art. 101 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 102 - Previdenza
Parte allegati
Allegato n. 1 (Contratti a termine)
Allegato n. 2 Tabella dei minimi contrattuali di paga o stipendio
Allegato n. 3 Importo una tantum
Effetti economici della contrattazione aziendale
Allegato n. 4 Processi di ristrutturazione
Allegato n. 5 Fondo di solidarietà per i dipendenti lavoranti ad orario ridotto
Allegato n. 6 Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto.
Allegato n. 7 D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019 - Norme sui licenziamenti per riduzione di personale dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali (Suppl. G.U. n. 240 del 30 settembre 1960)
Allegato n. 8 Legge 18 dicembre 1973, n. 877 - Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
Allegato n. 9 Trattamento economico per gli apprendisti in forza al 31 marzo 1987.
Parte protocolli
Protocollo n. 1 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Protocollo n. 2 - Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Protocollo n. 3 - Dichiarazione Filtea-Cgil - Filta-Cisl - Uilta-Uil
Protocollo n. 4 - Oneri sociali e struttura del costo del lavoro
Protocollo n. 5 - Protocollo d'intesa
Protocollo n. 6 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Protocollo n. 7 - Dichiarazione congiunta
Previdenza integrativa
Fondo grandi interventi
Protocollo n. 8 - Chiarimento interpretativo congiunto della normativa relativa all'Una Tantum di cui al verbale di accordo 16 giugno 1991

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie delle calzature

Costituzione delle parti
In Roma il 27 giugno 1991, tra l'Uniontessile - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile-Abbigliamento, Calzature, Pelli e Cuoio [...] e con la partecipazione di una delegazione di industriali del tessile-abbigliamento [...]e con l'assistenza della Confapi -Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria [...] e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) [...], l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento - (Uilta)[...] è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate all'Uniontessile.

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Disposizioni Generali

[...]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati dal presente contratto.
[...]

Capitolo II Relazioni industriali
Art. 6 - Sistema di Informazioni

Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali, convengono quanto segue:
A) Occupazione - Investimenti - Mercato del lavoro
Le parti si danno atto che quanto nel presente Capitolo concordato costituisce uno strumento di concreta informazione complessiva degli indirizzi produttivi delle aziende dalla Uniontessile rappresentate.
Le parti auspicano che i dati così raccolti, necessariamente integrati dai dati forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che, in quanto tali, garantiscano le possibilità di sviluppo del settore calzaturiero anche in riferimento al problema occupazionale.
L'apporto così fornito dalla Uniontessile a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) Osservatorio di settore
Tra l'Uniontessile e la Filta-Filtea-Uilta si conviene di approfondire il reciproco rapporto informativo, con modalità che consentano la nascita di occasioni di intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo delle parti di consentire lo sviluppo di tutte le componenti della piccola e media industria calzaturiera anche con riferimento al dato occupazionale, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.
Compiti dell'osservatorio nazionale di settore sono:
- acquisire informazioni per l'approfondimento in fase progettuale delle scelte di politica industriale;
- acquisire informazioni sui processi di internazionalizzazione delle imprese nonché sui fenomeni di decentramento nel Mezzogiorno e sui fenomeni di accentramento produttivo e finanziario;
- acquisire informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, in particolare occupazione giovanile in rapporto con l'accordo Cgil-Cisl-Uil e Confapi sui Contratti Formazione Lavoro nonché sull'andamento della occupazione femminile;
- acquisire conoscenze sull'andamento dell'innovazione tecnologica e dei suoi effetti su Organizzazione del Lavoro, problematiche occupazionali professionali, ambientali;
[...]
Su tale presupposto, pertanto, tra l'Uniontessile e la Filta-Filtea-Uilta viene istituito un osservatorio nazionale della piccola e media industria calzaturiera.
Per gli argomenti convenuti si prevede un sistema di fasi di consultazione e di verifica congiunta di dati; a tal fine l'Osservatorio concorderà le caratteristiche delle campionature ritenute necessarie, che saranno raccolte in forma anonima dalle Sezioni territoriali Uniontessile. Nonché le modalità di eventuale ricorso a strutture specializzate.
In tale Osservatorio confluiranno i dati reciprocamente in possesso che consentiranno ad Uniontessile e Fulta di procedere ad un esame congiunto per i livelli nazionali e settoriali relativamente a:
- per quanto riguarda i problemi della scuola e della formazione professionale:
[...]
b) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- interventi da realizzare nei confronti degli organi nazionali per quanto attiene: il costo del lavoro con particolare riferimento alla legislazione contributiva, assistenziale, antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale al fine di realizzare la competitività internazionale;
- i riflessi ecologici dell'insediamento industriale calzaturiero:
[...]
- i programmi di investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati;
- la struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
- i supporti per le piccole e medie imprese ai progetti di consorziazione di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime e di mercato;
- la ricerca nel settore nel quadro di un progetto nazionale;
[...]
- previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore (prestando particolare attenzione alle dinamiche del lavoro giovanile) anche in rapporto con l'accordo interconfederale Confapi-Cgil/Cisl/Uil del 7 novembre 1985 sui contratti di formazione e lavoro nonché alla legge 44/86.
Con gli stessi compiti ed articolazioni previsti per l'Osservatorio nazionale, viene costituito un Osservatorio regionale della Piccola e Media industria calzaturiera.
In tale Osservatorio confluiranno i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno alle strutture regionali dell'Uniontessile e della Filta-Filtea-Uilta di procedere a verifiche congiunte, finalizzate a sviluppare interventi sull'Ente Regionale in materia di:
- formazione e riqualificazione professionale; in tale ambito potranno essere congiuntamente individuate le esigenze formative ed elaborati i moduli di formazione professionale da proporre alle Regioni, in accordo con gli indirizzi emersi nella Commissione Nazionale di cui all'art. 7;
[...]
- condizioni ecologiche derivanti da attività industriali.
Le parti costituenti l'Osservatorio regionale potranno concordemente individuare aree-territoriali, caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende associate, nelle quali approfondire il reciproco rapporto sulle problematiche previste per l'Osservatorio regionale.
2) Livello regionale
Di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si svolgeranno incontri tra le rispettive strutture per un esame congiunto di alcuni aspetti riguardanti l'attuazione del piano di settore, quali:
- la creazione di strutture di sostegno al sistema industriale e il loro funzionamento:
- la struttura del settore nel territorio anche con riferimento al decentramento produttivo verificando la corretta applicazione delle norme contrattuali e legislative:
- le possibilità di nuovi insediamenti e loro localizzazione;
- i programmi di investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- i programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- l'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive, in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
- la quantità delle assunzioni fatte suddivise percentualmente per livello di inquadramento e per normative utilizzate (lista di collocamento, mobilità, passaggio diretto) per le categorie interessate alla chiamata numerica:
- la struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
- i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione (anche con riferimento a quanto previsto dalla legge 30 aprile 1976, n. 374), volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime e di mercati, nonché la produzione di progetti di ricerca applicata nel settore, in accordo con l'Ente Regione;
- gli eventuali rapporti con i piani di sviluppo regionali con gli opportuni raccordi alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale,
[...]
- la dimensione e l'evoluzione del decentramento produttivo, presente e non, nei cicli produttivi.
Le parti forniranno all'ente regionale tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo: alla gestione della formazione professionale riferita anche all'area del lavoro precario, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
- Nel caso di crisi aziendali che abbiano significativi riflessi negativi sull'occupazione, si esamineranno le possibilità di individuare soluzioni di mobilità contrattata, settoriale e intersettoriale, realizzandola mediante la normativa esistente, nonché con interventi attivi nei confronti dell'Ente Regione affinché questi si renda operativo per attivare le occasioni di mobilità individuate.
- Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per le formazioni professionali, da Enti pubblici, nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso il rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia di lavoro, fatte salve le semplici divergenze interpretative.
In caso contrario le parti adotteranno le opportune iniziative per questioni di propria competenza.
In occasione dell'incontro annuale tra le rispettive strutture regionali le parti concorderanno gli ambiti dei singoli livelli territoriali cui riferirsi al fine di fornire l'informativa di cui al punto 3) tenuto conto delle rispettive strutture organizzative.
3) Livello territoriale
Come definito al punto 2) ultimo comma le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle organizzazioni sindacali elementi conoscitivi globali del settore riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- i processi di internalizzazione delle imprese e del decentramento internazionale;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso:
- lo stato di applicazione della Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità uomo-donna).
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto sulle implicazioni prevedibili:
a) sui livelli occupazionali e sulla mobilità della mano d'opera con lo scopo di formulare indirizzi occupazionali privilegiando a seconda delle esigenze locali l'occupazione giovanile o l'occupazione femminile e le esuberanze indotte da crisi aziendale o territoriale;
b) sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) anche in relazione a quanto previsto dal livello nazionale e regionale saranno infine esaminate le situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale per la ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili soluzioni a procedure che privilegino esigenze di mobilità settoriale ed intersettoriale;
[...]
f) per quanto concerne gli aspetti della formazione professionale, le iniziative propositive individuate di comune accordo saranno comunque raccordate con gli indirizzi emersi nella Commissione Nazionale di cui all'art. 7;
[...]
4) Livello aziendale
Di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive occupanti più di n. 65 dipendenti, tramite le Sezioni territoriali Uniontessile, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive specie con riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
- i programmi di investimento e di diversificazione produttiva indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici.
- le scelte di politica tecnologica e dell'innovazione produttiva.
In questi ultimi due casi l'informazione sarà preventiva e ne indicherà l'utilizzo.
...
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le eventuali operazioni di scorporo e di concentrazione.
Le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie salvo quelle relative a prevedibili riflessi occupazionali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture sindacali aziendali e/o alla Organizzazione sindacale territoriale di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine:
- alla occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alla organizzazione di lavoro;
- allo stato di applicazione della legge di parità (legge 9 dicembre 1977, n. 903), con le relative possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
- alla situazione dell'occupazione giovanile in relazione all'Accordo Interconfederale Confapi in vigore sui contratti C.F.L.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Inoltre le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per complessi industriali aventi unica gestione e un numero di addetti globalmente superiore a 65, pur rimanendo aziende con ragioni sociali diverse, forniranno:
- informazioni sulle prospettive produttive nonché eventuali piani pluriennali.
B) Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore calzaturiero a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni e favorire l'instaurazione di un sistema di contratti di committenza coerente al rispetto della normativa contrattuale di cui al presente articolo.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese calzaturiere svolgenti lavorazioni per conto terzi nel ciclo produttivo dell'azienda committente:
1) - Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
2) - Le aziende committenti lavoro a terzi e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, aventi oltre 65 dipendenti informeranno, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle previsioni di ricorso a lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, fornendo altresì l'elenco delle aziende cui il lavoro è stato commissionato nei dodici mesi precedenti.
3) - Le Associazioni Industriali e le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro tre mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da tre membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda avente oltre 65 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
[...]
5) - Al livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento o il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) - La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore Calzature.
C) Contrazione temporanea orario di lavoro
Nei casi di cui alla legge n. 164 del 1975, l'azienda interessata comunicherà preventivamente alla RSA o per tramite della associazione imprenditoriale territoriale alla Filta-Filtea-Uilta provinciale la prevedibile durata della contrazione, il numero dei lavoratori interessati, le cause relative, le modalità di distribuzione della riduzione (attuando in quanto possibile criteri di rotazione) le iniziative di qualificazione professionale nella salvaguardia delle condizioni salariali e normative conseguite.
D) Mobilità interna della manodopera
Le direzioni delle unità produttive con più di 65 addetti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro tre giorni dall'avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispettivo delle disposizioni legislative contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito della norma potranno esaminare il problema a livello territoriale.
F) Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al sistema di informazioni dell'industria calzaturiera minore e da quanto al riguardo convenuto comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello aziendale, salvo che per le imprese individuate nei presenti articoli.
Quanto indicato negli articoli precedenti per la individuazione delle aziende a cui è applicabile la parte seconda (investimenti, occupazioni, mobilità) non costituisce criterio di individuazione né indicazione delle dimensioni delle piccole e medie imprese.
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni così come definiti dagli articoli «Investimenti ed occupazione», «Lavoro esterno», «Mobilità», daranno facoltà alle Associazioni industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prese in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

Art. 6 Ter - Andamento attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alle RSA, annualmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e la quantità delle ore necessarie;
[...]
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSA.
[...]

Art. 7 - Formazione professionale
[...] le parti si impegnano a realizzare una politica di formazione professionale che, previa una propedeutica necessaria analisi, studio e verifica della situazione di fatto esistente e degli strumenti disponibili, operando anche con indirizzi qualificati del criterio di alternanza tra interventi formativi teorici e partecipazione al processo produttivo, possa favorire iniziative appropriate nei confronti degli organismi istituzionali preposti in sede regionale, nazionale e comunitaria.
A tal fine Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta convengono di costituire entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto una Commissione paritetica formata da 3 rappresentanti di ciascuna parte stipulante (3 Uniontessile - 3 Filta, Filtea, Uilta) con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore, con riferimento anche all'evoluzione delle tecnologie impiegate e relative figure professionali, anche per offrire concreti sbocchi professionali ai giovani in cerca di prima occupazione;
b) operare affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a);
c) acquisire ogni utile indicazione da portare all'attenzione degli Enti pubblici preposti al fine di indirizzare la programmazione degli interventi di formazione e riqualificazione verso soluzioni che corrispondono alle esigenze delle aziende e dei lavoratori anche in raccordo con gli organismi previsti dall'accordo interconfederale 16/11/1988 e successive intese.
L'attività così compiuta potrà costituire utile documentazione e riferimento per esigenze ed iniziative intraprese territorialmente, rispetto alle quali le Organizzazioni stipulanti si impegnano ad attivarsi nelle proprie autonome articolazioni nell'ambito del ruolo di indirizzo e coordinamento di competenza della Commissione sopra indicata.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 9 - Commissioni Interne e Delegati dell'Impresa

Per compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa si richiama la disciplina legislativa vigente in materia.

Art. 13 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero di dipendenti della stessa, per la trattazione di interesse sindacale e del lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[...]

Art. 14 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili e frequentati a tutti i lavoratori nell'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 18 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 19 - Visita medica
Il lavoratore, all'atto dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica.
In adempimento alle vigenti norme di legge i dipendenti addetti a lavorazioni che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultino comunque nocive ivi compreso collanti e solventi ai sensi della tabella annessa al D.P.R. 303/1956, devono essere sottoposti a visite mediche preventive e periodiche.

Art. 21 - Lavoratori handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, e alla necessità del migliore inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, si impegnano a favorirne l'idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, sarà verificata tra la direzioni aziendale e le RSA l'esistenza di concrete possibilità di inserimento non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o autorizzati dall'Ente regione al fine di agevolare il processo di recupero e di integrazione, avvalendosi anche degli eventuali suggerimenti e/o convenzioni con le Autorità sanitarie preposte purché i relativi inserimenti risultino computabili nella percentuale per le assunzioni obbligatorie prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Nel caso in cui non vengano esaurite le possibilità di idonea occupazione offerte dalla struttura organizzativa aziendale senza utile risultato, le parti operano gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle iniziative propositive di cui all'art. 6, si valuteranno anche opportune azioni affinché gli Enti preposti alla formazione organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi ed handicappati allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ad acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.

Art. 23 - Inquadramento unico dei lavoratori
[...]
Le parti ritengono che apprezzabili modifiche all'organizzazione del lavoro possano migliorare le opportunità di crescita professionale dei lavoratori e della loro partecipazione al processo produttivo, atteso che un ottimale utilizzo e valorizzazione delle capacità professionali, tenendo conto sia della pluralità delle mansioni sia della disponibilità alla mobilità interna, costituiscono elementi significativi anche ai fini del miglioramento dell'efficienza aziendale.
L'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro o di innovazioni tecnologiche verrà verificata con la RSA preventivamente all'introduzione stessa, anche al fine di esaminare gli eventuali riflessi sulla professionalità dei lavoratori interessati.
Le imprese calzaturiere dichiarano la loro disponibilità di favorire, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, ricomporre le operazioni, ampliare le mansioni arricchendone il contenuto professionale.
Dichiarano inoltre la loro disponibilità a sperimentare forme di lavoro che consentano la responsabilità collettiva di gruppi di lavoratori, maggiore partecipazione ed autonomia nello svolgimento del lavoro.
Dichiarazione a verbale
[...]
- In considerazione della peculiarità delle mansioni espletate dagli addetti ai video terminali, le parti si danno atto di ricercare all'interno dei turni di lavoro diverse collocazioni operative, al fine di prevedere ipotesi di permanenza al video-terminale inferiore al normale turno.
Norma transitoria
Al fine di realizzare un inquadramento più aderente all'evoluzione tecnologica del settore rappresentato, le parti convengono di demandare ad una apposita commissione paritetica nazionale settoriale, l'identificazione di nuove professionalità, anche in relazione ai dati emersi nell'Osservatorio di settore, attraverso l'inserimento di nuovi profili e/o l'aggiornamento di quelli esistenti.
La Commissione potrà inoltre identificare eventuali nuove mansioni, intermedie degli attuali livelli, alle quali assegnare specifiche indennità.
La Commissione è composta da tre membri in rappresentanza dell'Uniontessile e da tre membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali (uno per la Filta, uno per la Filtea e uno per la Uilta).
Le parti potranno farsi assistere da esperti, che esprimeranno unicamente pareri tecnici consultivi.
Le decisioni assunte dalla commissione saranno integrate nell'inquadramento nazionale, nelle forme e modalità dalla stessa previste.
Le eventuali controversie derivanti dalla attribuzione del livello formeranno oggetto di esame tra la Direzione aziendale e le RSA.
In caso di mancato accordo la controversia sarà in prima istanza esaminata a livello territoriale e in seconda istanza a livello nazionale.
Tale procedura si esaurirà entro tre mesi dalla data d'inizio e, qualora abbia esito positivo, al lavoratore interessato verranno riconosciuti i benefici derivanti dalla attribuzione del nuovo livello dalla data d'inizio della procedura stessa.
La Commissione si insedierà non prima di due mesi dalla stipula del presente CCNL con l'obiettivo di completare i propri lavori, entro 18 mesi dalla data di stipula del presente CCNL.
La Commissione potrà decidere di prolungare i lavori al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti dell'evoluzione tecnologica ed alla conseguente identificazione di nuove professionalità emergenti. La Commissione sarà convocata a richiesta delle parti.

Art. 25 - Orario di lavoro
A) Regime ordinario

La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali.
[...]
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare la adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Tali strutture di orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali, dette strutture di orario potranno altresì essere considerate nei casi di introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni suindicate.
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).

Parte generale
Art. 27 - Lavoro a turni
È considerato lavoro a turni quello prestato da lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a turno è di 8 ore per turno, ragguagliato alle ore settimanali, ivi compreso il riposo, la cui durata è di 1/2 ora giornaliera per turno sulla base di quanto previsto dall'art. 25.
[...]
Nel lavoro a turni deve essere consentito, per ogni turno, un intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile medio di cottimo realizzato nelle ore effettive di lavoro.
Il riposo dei lavoratori turnisti deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro, o altrimenti a macchine ferme.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
[...]
Il turno unico per gli operai e gli apprendisti è soggetto alla disciplina del presente articolo, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo del lavoro a turni e, inoltre, il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio o con il termine dell'orario di uno dei turni, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a turni verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in attuazione alla norma di cui all'art. 25 parte generale.
[...]
Altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le direzioni aziendali e le RSA.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare l'adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro sui primi 6 giorni settimanali finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giorni settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).

Art. 28 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Uniontessile e Filta, Filtea e Uilta riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione in particolari periodi dell'anno.
Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti e per fronteggiare variazioni di intensità produttiva dell'anno, si darà luogo a regimi diversi di orario settimanale, ivi compresa la prestazione di lavoro nella giornata di sabato, che potranno interessare l'intera struttura aziendale, o parte di essa, con livelli di flessibilità compensati da corrispondenti quantità di minore prestazione nei periodi di inferiore intensità produttiva.
Ciò allo scopo anche di disincentivare ricorsi a straordinari strutturali di produzione, a ridurre il ricorso alla CIG, nonché fenomeni di anomali decentramento produttivo.
Tale regime di orario flessibile è orario contrattuale a tutti gli effetti ed è finalizzato a realizzare condizioni ottimali per:
1) esecuzione di campionari;
2) puntualità di consegna alla clientela (estera in particolare);
3) adesione ad andamenti stagionali di mercato;
4) esecuzione di commesse straordinarie;
5) superamento di situazioni contingenti di mancanza di lavoro.
Anomali tassi di assenza del lavoro, come pure casi di analoga importanza, ma non compresi nell'elenco precedente, formeranno oggetto di valutazione tra le parti a livello aziendale.
Al verificarsi di una o più condizioni fra quelle sopra indicate, quando l'azienda ravvisi l'opportunità di ricorrere alla flessibilità, si darà luogo ad un tempestivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni di cui si tratta, saranno concordate le modalità di distribuzione dell'orario flessibile per le settimane del periodo programmato, al fine di conseguire gli obiettivi individuati.
Nello stesso incontro si concorderanno le modalità di recupero nei periodi di prevedibile minore intensità produttiva.
Le parti convengono sull'opportunità che gli incontri di cui sopra si realizzino con sufficiente anticipo rispetto ai periodi di prevedibile attuazione.
Nei casi di particolare urgenza è impegno comune delle parti ad incontrarsi tempestivamente per definire le modalità di attuazione degli orari flessibili di cui sopra.
Qualora, a livello aziendale, non si raggiungesse l'accordo, a richiesta di una delle parti, si darà luogo ad un incontro a livello territoriale con le rispettive organizzazioni, per definire le modalità di attuazione della flessibilità nell'ambito dei periodi richiesti dall'azienda.
Tale incontro avverrà normalmente entro una settimana dalla richiesta od entro 2 giorni in caso di particolare urgenza e, comunque preventivamente rispetto all'inizio del periodo di flessibilità indicato.
Le ore in questo modo prestate oltre l'orario settimanale, fino ad un massimo di 96 annue verranno recuperato mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro effettuate in regime di flessibilità, maggiorate del 20%.
[...]
Eventuali riposi a recupero della flessibilità programmata e non effettuabili saranno oggetto di incontro tra Direzione Aziendale ed RSA per definire soluzioni quali: recuperi individuali, recuperi collettivi in altro periodo o altre soluzioni compensative.
[...]

Art. 29 - Lavoro straordinario o supplementare, notturno e festivo - maggiorazione
[...]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuata nel limite massimo individuale di 180 ore annue sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione e RSA, fatta salva la volontarietà.
Le ore di flessibilità effettivamente prestate a norma dell'art. 28 (flessibilità dell'orario di lavoro) concorrono al raggiungimento del monte ore straordinario sopra indicato.
Le ore di straordinario prestato tra le 130 e 180 ore saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in data da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in data indicata dall'azienda.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale, all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell'occupazione.
A fronte di esigenze aziendali di lavoro straordinario aventi carattere di eccezionalità e in presenza di disponibilità volontarie inferiori alle esigenze espresse, come pure per le aziende impossibilitare a fare flessibilità, avrà luogo in sede aziendale un esame congiunto tra la Direzione aziendale e RSA sulle necessità manifestate e finalizzato a concordare un programma utile a rispondere a tali esigenze.
Fatto salvo il limite di cui sopra, l'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione ed inventario e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 180 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi di fruire d'accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore. Le ore straordinarie per le quali si farà luogo ai riposi compensativi non retribuiti, saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
Su richiesta della RSA le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale, di cui al 3° comma.
[...]

Art. 30 - Recupero delle ore di lavoro perdute
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione; in caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.

Art. 42 - Consegna, conservazione ed indennità d'uso degli utensili e materiali
[...]
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non riconsegnate.
È preciso obbligo del lavoratore di consegnare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte, il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario, ha il diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'Azienda di rivalersi per i danni avuti.
[...]

Art. 47 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, ivi compresa la polineurite tossica nei casi assistiti dall'Inail, [...] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo, previo esame con le RSA, a mansioni più adatte ala di lui capacità lavorativa.
[...]
Nota a verbale
Le parti congiuntamente si assumono l'impegno a svolgere una azione tendente al riconoscimento legislativo della polineurite tossica quale malattia professionale a tutti gli effetti.

Art. 50 - Abiti di lavoro
Qualora la ditta disponga per l'adozione di una speciale tenuta di lavoro, essa deve fornirla sostenendo a proprio carico le spese relative in ragione dell'80%.
Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportino una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno ai lavoratori interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sarà in facoltà dell'azienda di richiedere ai lavoratori un concorso nelle spese nella misura del 20%.
L'obbligo del concorso dell'azienda verrà meno qualora il rapporto di lavoro venga comunque risolto entro tre mesi dalla data di assunzione.

Art. 54 - Ambiente di lavoro
Le parti riconoscono che la rigorosa adozione delle misure e dei mezzi di prevenzione costituisce elemento essenziale per prevenire ed eliminare il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
È compito del datore di lavoro:
a) adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza secondo la legislazione vigente;
b) informare i lavoratori e le RSA sui rischi e sulle misure di protezione adottate per il loro reparto e posto di lavoro;
c) assicurare la disponibilità di adeguati strumenti di protezione individuale e collettiva.
I lavoratori sono tenuti a:
- osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute in relazione a quanto previsto alla lettera b) del precedente comma;
- Utilizzare gli strumenti di protezione individuale e collettiva di cui alla lettera c) del precedente comma.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali:
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'articolo 9 della legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'articolo 20, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo sulla base delle Convenzioni tipo stabilite dalle USL. I medici e i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico a loro affidato.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta, farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Per agevolare l'espletamento di codesti compiti relativi all'ambiente di lavoro, è riconosciuta alle RSA la facoltà di designare al proprio interno l'incaricato alla sicurezza, delegato ad esaminare con l'azienda gli eventuali problemi dell'ambiente di lavoro.
Il relativo nominativo sarà comunicato per iscritto alla direzione aziendale.
L'incaricato alla sicurezza, nell'ambito della regolamentazione predetta, potrà sottoporre alla direzione aziendale, in appositi incontri, eventuali situazioni di probabile rischio ambientale e, qualora non sia possibile individuare all'interno dell'azienda una soluzione, di comune accordo con la direzione aziendale e di concerto con le RSA, concorderà la chiamata in istituti, società od esperti di comprovata capacità professionale e scientifica, specializzati nella materia, per verificare la reale entità del problema e, se necessario, individuare le più idonee ed adeguate soluzioni, avuto presente anche il costo dell'intervento stesso.
La direzione si farà carico di richiedere, a proprie spese, l'intervento di codesti esperti, il cui parere sarà sottoposto contestualmente all'incaricato alla sicurezza e alla direzione aziendale.
Preso atto della utilità della realizzazione di quanto previsto nel parere, e stabilite le modalità di intervento, avute presenti anche le necessità tecnico-produttive, la direzione provvederà all'esecuzione di quanto necessario, consentendo all'incaricato alla sicurezza la verifica della corretta esecuzione dei progetti, definiti dalle parti.
Detta procedura, qualora determini ad avviso di entrambe le parti il superamento del problema, assorbirà quanto previsto al 2° alinea del 1 comma del presente articolo ed eviterà unilaterali ricorsi agli enti preposti.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori:
microclima ed altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro (es.: fumo, gas, vapori, ecc.);
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri sono tenuti dall'azienda a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I dati relativi potranno essere oggetto di esame periodico fra le aziende e Rappresentanze Sindacali Aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno, a richiesta, prendere visione delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli artt. 16 e 53 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno su richiesta alle RSA copia delle comunicazioni che, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 dovranno inviare alle Unità Sanitarie Locali con l'indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e dei materiali o delle sostanze che si intendono inserire nel ciclo produttivo aziendale. Forniranno inoltre alle RSA informazioni preventive circa i riflessi che eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.
Per quanto riguarda i valori limiti dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 4 comma e n. 24, n. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico, di cui al primo comma secondo alinea, e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Per quanto riguarda il libretto sanitario e di rischio si rinvia all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nel libretto sanitario e di rischio verranno registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini concordate, le visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, 3° comma legge 20 maggio 1970, n. 300, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e i rischi derivanti dalla lavorazione a cui è attualmente adibito il lavoratore, nonché i dati relativi alla maternità.
Il lavoratore farà redigere dal medico di fiducia ed allegherà al libretto la propria anamnesi lavorativa.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione dovranno essere coordinate con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le parti concordano sulla esigenza che i dati scaturiti da indagini e ricerche effettuate dai servizi sanitari aziendali vengano messi a disposizione delle U.S.L. e delle RSA.
Le parti, inoltre, concordano di verificare a livello territoriale i risultati di indagini di particolare rilievo per il settore.
I valori dei MAC che saranno definiti dal Ministero del Lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento aziendale.
Norme applicate
1) In applicazione di quanto previsto al 1° comma, le RSA potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3.
2) I dati delle relazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma saranno a cura dell'azienda, riportati sui registri di cui al terzo comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della Sanità.
3) In applicazione di quanto previsto al 5° comma le RSA e l'Azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni, che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2.
4) Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del video terminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad assicurare:
- una adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di una preventiva apposita visita oculistica; eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di verifica in sede aziendale.
La documentazione così formulata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra le RSA ed Azienda.
Dichiarazione a verbale
Restano salvi gli accordi aziendali in atto complessivamente più favorevoli.

Art. 56 - Regolamento interno
Laddove esista, o fosse in seguito redatto dall'Azienda, un regolamento interno, le norme dello stesso, sotto pena di nullità, non potranno essere in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile e frequentato.

Art. 57 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in apprezzo costituiscono soltanto un'obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzioni e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero adeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o di stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione del lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
...
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
...
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
...
h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
i) che, in qualunque modo, trasgredisca alle norme ed ai doveri specifici di cui ai singoli articoli del presente contratto e dei regolamenti o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina.
[...]

Art. 59 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e l'art. 2119 del Codice Civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
...
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di lavori o ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
...
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
...
i) insubordinazione in confronto dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
[...]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurino giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
In caso di licenziamento per giusta causa l'azienda procederà, prima della risoluzione formale del rapporto, ad una sospensione cautelare dal lavoro della durata massima di giorni 5, durante la quale il lavoratore può presentare all'azienda le sue giustificazioni. [...]

Capitolo V
Art. 65 - Disciplina del lavoro a domicilio
a) Definizione di lavoro a domicilio

È lavorante a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di mano d'opera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, ed il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavorante a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai comma precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

b) Limiti e divieti
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute e la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[...]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati, i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

c) Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1/1/1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente il lavoratore a domicilio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

d) Responsabilità del lavorante a domicilio
Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

e) Retribuzioni
[...]
Nelle zone in cui è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle parti di cui al primo comma potrà inoltre richiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche le quali, o a livello territoriale o a livello di zone omogenee preventivamente individuate tra le parti, definiranno le tariffe di cottimo entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL.
In ogni caso le tariffe di cottimo saranno definite a livello aziendale con le RSA per i lavori che presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione.
6) Allo scopo di seguire l'andamento complessivo del fenomeno, è costituito a livello nazionale un gruppo di lavoro tra l'Uniontessile e la Filta-Filtea-Uilta nell'ambito del quale verranno esaminate tutte quelle iniziative tese a consentire la determinazione delle tariffe di cottimo per i lavoranti a domicilio.

m) Norme generali
Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso il lavoratore a domicilio per tutto quanto concerne l'applicazione delle leggi e dei contratti.

Capitolo VI Apprendistato
Art. 66 - Disciplina dell'apprendistato

a) È apprendista chiunque sia assunto in un'azienda in età fra i 15 ed i 20 anni allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare operaio di secondo, terzo e quarto livello mediante addestramento pratico.
[...]
g) Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi o nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti corsi per la formazione professionale; le ore dedicate all'insegnamento complementare, anche se effettuate fuori dall'azienda, sono fissate in 4 ore settimanali e vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
h) L'apprendista, durante il periodo di tirocinio, deve lavorare ad economia, nel caso venga adibito a lavoro a cottimo - per un periodo superiore ai 30 giorni - egli acquisterà automaticamente la qualifica anche se non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovrà avere il relativo trattamento retributivo e normativo.
[...]
o) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme del presente contratto, ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali o dalla legge in quanto prevedano migliori condizioni.

Parte operai
Art. 68 - Periodo di addestramento
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria calzaturiera italiana, l'opportunità di consentire in via eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore ai 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale classificato nel 1° livello.

Art. 70 - Lavoro discontinuo
Per i lavoratori discontinui, intendendo per questi ai fini della normativa esclusivamente i portinai e i custodi che non svolgono altre mansioni, l'orario di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 50 ore settimanali.
Per i custodi e portieri fruenti di alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.
[...]

Art. 71 - Lavoro a cottimo
[...]
g) Ogni qualvolta, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda, un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.

Art. 75 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte intermedi
Art. 88 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza o puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
[...]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte impiegati
Art. 99 - Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica della maternità, nel caso di gravidanza, di puerperio e di necessità di provvedere alle cure dell'infante, l'impiegata potrà assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 11 mesi, osservati sempre i termini di astensione obbligatoria dal lavoro fissati dalla legge stessa.
[...]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte protocolli
Protocollo n. 1 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in ambiente idoneo e con atteggiamenti confacenti al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine dovrà essere assicurato, a tutto il personale, il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto, compreso quello sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti riferentisi alla condizione sessuale che determinino una comprovata situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro.
In caso di molestie sessuali, sul luogo di lavoro, le RSA o le Organizzazioni sindacali e la direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento, viene inserita nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al testo del presente contratto, la Risoluzione del Consiglio della CEE del 29 Maggio 1990.