Cassazione Civile, Sez. 3, 16 aprile 2015, n. 7684 - Infortunio mortale a seguito di caduta dal traliccio durante i lavori di verniciatura. Assenza di cinture. Risarcimento danni


 

 

 

Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 16/04/2015

Fatto


1. Il 4.11.1993 V.P. morì in conseguenza di infortunio sul lavoro.
La vittima perse la vita perché, priva di cintura sicurezza, precipitò dal traliccio sul quale stava eseguendo lavori di verniciatura.
2. Nel 1999 i prossimi congiunti della vittima convennero dinanzi al Tribunale di Napoli il datore di lavoro della vittima (la società S. di DG. P. & C. s.n.c), il responsabile della sicurezza di tale società (E.G.) ed i soci della stessa (Pasquale DG. e Pietro DG.), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.
La domanda venne proposta dalla madre della vittima (R.C.); dalla convivente more uxorio (M.D.); dal figlio (A.P.); e da sette fratelli (Omissis).
3. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4438 del 9.4.2003 accolse la domanda.
4. La sentenza, impugnata dai soccombenti, venne confermata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza 16.2.2010 n. 586.
Per quanto in questa sede ancora rileva, il giudice d'appello ritenne che:
(a) gli attori avessero proposto una domanda di condanna fondata sull'invocazione della responsabilità aquiliana di convenuti, e quindi sottratta alla "competenza" del giudice del lavoro (recte, al rito previsto per le controversie di lavoro);
(b) il nesso di causa tra il lavoro e l'infortunio, e la colpa delle persone fisiche convenute erano stati accertati dal giudice penale con decisione vincolante per il giudice civile, ex art. 651 c.p.p.;
(c) nei confronti della società datrice di lavoro - che non aveva partecipato al giudizio penale - la sentenza penale non era vincolante, ma poteva essere utilizzata quale prova atipica, e dimostrava l'esistenza della colpa della società;
(d) la circostanza che esistesse un rapporto di convivenza more uxorio tra la vittima e l'attrice M.D. non era stata contestata dai convenuti;
(e) la liquidazione del danno da parte del Tribunale era stata equa.
5. La sentenza d'appello viene ora impugnata per cassazione da Pietro DG., Pasquale DG., E.G. e dalla S. s.r.l. con 9 motivi.
Hanno resistito con controricorso unitario tutti gli originari attori, indicati al §2.

Diritto

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
Espongono, al riguardo, che gli attori avevano formulato in primo grado una domanda fondata sulla allegazione della responsabilità contrattuale dei convenuti, mentre il giudice di merito l'ha qualificata come una domanda fondata sulla allegazione della responsabilità extracontrattuale dei convenuti. Da ciò, concludono i ricorrenti - è disceso che la causa non è stata decisa dal giudice "competente", cioè il giudice del lavoro.
1.2. Il motivo è tanto inammissibile quanto infondato, e per di più in modo manifesto.
1.2.1. In primo luogo, il motivo è inammissibile perché la qualificazione della domanda è accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, non certo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c
1.2.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile perché l'errore denunciato dai ricorrenti consiste nell'erronea individuazione del rito applicabile, non nella violazione delle regole sulla competenza (che sarebbe stata comunque del Tribunale di Napoli), e la celebrazione del processo con un rito diverso da quello prescritto dalla legge non è causa di nullità del giudizio né della sentenza, a meno che chi se ne duole non deduce sotto quale aspetto l'erronea scelta della forma del ritto abbia nuociuto al suo diritto di difesa: doglianza che nel caso di specie non è stata nemmeno ventilata (ex permultis, Sez. 2, Sentenza n. 22075 del 17/10/2014, Rv. 633130; Sez. 3, Sentenza n. 19136 del 29/09/2005, Rv. 586440; Sez. L, Sentenza n. 221 del 13/01/1996, Rv. 495350).
1.2.3. In terzo luogo, il motivo è infondato perché la domanda di risarcimento del danno, formulata jure proprio dai congiunti del lavoratore deceduto a causa di un infortunio sul lavoro è soggetta al rito ordinario "anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 cod. civ." [così, testualmente, Sez. 3, Sentenza n. 3650 del 20/02/2006, Rv. 588886; nello stesso senso, ex multis, si sono pronunciate anche Sez. 3, Sentenza n. 20355 del 21/10/2005, Rv. 584559; Sez. L, Sentenza n. 9359 del 04/09/1999, Rv. 529634; Sez. 3, Sentenza n. 6608 del 23/07/1996, Rv. 498687; Sez. L, Sentenza n. 11445 del 03/11/1995, Rv. 494509; Sez. 3, Sentenza n. 4248 del 07/04/1992 (Rv. 476651).
Da tale giurisprudenza, e dalle ragioni giuridiche da essa addotte a sostegno, i ricorrenti prescindono del tutto e non si fanno carico di confutarla.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione delle regole sulla competenza; sia da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati agli artt. 2043 e 2087 ce, nonché l'art. 409 c.p.c); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nonostante l'intitolazione del motivo, nella illustrazione di esso i ricorrenti tornano ad insistere sul fatto che la Corte d'appello avrebbe errato nel qualificare la domanda come extracontrattuale, invece che come contrattuale.
2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, per le medesime ragioni già indicate supra, ai §§ 1.2 e seguenti della presente motivazione.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati agli artt. 2727 e ss. ce); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che M.D. fosse convivente more uxorio della vittima. Di ciò non vi era prova, né poteva questa trarsi dal solo fatto che la donna ebbe un figlio dal defunto.
3.2. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d'appello ha ritenuto "non contestata" la circostanza della convivenza tra la vittima e M.D.. E la non contestazione d'una circostanza di fatto, come noto, rende superfluo l'accertamento giudiziale di essa, e rende irrilevante l'assenza di altre prove della circostanza non contestata.
Devono solo aggiungersi due rilievi:
(a) che gli effetti della "non contestazione", appena ricordati, si applicano anche ai giudizi iniziati prima della riforma dell'art. 115 c.p.c, che ha elevato a dignità normativa il principio di "non contestazione". Anche prima di quella riforma, infatti, al medesimo risultato questa Corte era già pervenuta in via interpretativa, a partire dal fondamentale decisum di Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789, relativa al rito del lavoro; i cui princìpi sono stati estesi al rito ordinario, tra le tante, da Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 08/04/2004, Rv. 571977;
(b) gli odierni ricorrenti nel costituirsi in primo grado depositarono una comparsa di costituzione e risposta della lunghezza di una cartella e mezza, nella quale nulla si eccepiva in merito all'esistenza del rapporto di convivenza tra la vittima e M.D.; e parimenti nulla si eccepiva al riguardo nella memoria depositata ai sensi dell'art. 180 c.p.c, nella quale gli odierni ricorrenti si limitarono a discorrere della inopponibilità ad essi della sentenza penale e del concorso di colpa della vittima.
Indubitabile, quindi, è che l'esistenza del rapporto di convivenza tra la vittima e l'attrice M.D. non fu oggetto di tempestiva contestazione.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta contemporaneamente sia da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati agli artt. 99, 101, 210 c.p.c); sia da una nullità processuale, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Espongono, al riguardo, che nel loro atto d'appello avevano eccepito che dal danno patrimoniale patito dal minore A.P. (dell'età di 4 anni al momento della morte del padre) andasse decurtato il valore della rendita erogatagli dall'Inail.
Avevano, di conseguenza, chiesto che fosse ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c della relativa documentazione, per la stima del danno differenziale. La Corte d'appello, tuttavia:
- aveva rigettato l'istanza ex art. 210 c.p.c, ritenuta inammissibile perché "esplorativa";
- aveva utilizzato, per rigettare la suddetta eccezione, una ricevuta bancaria depositata dagli attori con la comparsa conclusionale in primo grado (dalla quale risultava una modesta rendita a favore del minore), sul presupposto che fosse "indispensabile" ex art. 345 c.p.c;
- aveva confermato la stima del danno differenziale compiuta dal giudice di primo grado, sul presupposto che non fosse stata impugnata.
Tale decisione secondo i ricorrenti sarebbe:
(a) contraddittoria nella motivazione, perché da un lato ha ritenuto esplorativa l'istanza ex art. 210 c.p.c, e dall'altro ha ritenuto "indispensabile" ex art. 345 c.p.c il documento prodotto dagli attori;
(b) viziata in diritto, per avere determinato il danno differenziale senza acquisire la documentazione Inail, e quindi sottostimando il valore della rendita da questo pagata al minore;
(c) viziata in diritto, perché erroneamente ha ritenuto non impugnata la stima del danno differenziale compiuta dal Tribunale, che invece aveva formato oggetto di specifico motivo d'appello.
4.2. Il motivo è infondato in tutti i suoi profili.
4.3. Nella parte in cui lamenta la mancata ammissione dell'istanza ex 210 c.p.c. il motivo è tanto inammissibile quanto infondato.
E' inammissibile perché non riproduce il contenuto dell'istanza, in violazione del principio di autosufficienza de! ricorso per cassazione (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 28336 del 22/12/2011, Rv. 620000).
E', in ogni caso, infondato perché gli atti ed i documenti emessi dall'Inail non possono essere oggetto dell'actio ad exhibendum ex 210 c.p.c, non costituendo atti comuni alle parti (cioè gli attori ed i convenuti), e non hanno una destinazione probatoria comune (principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, a partire da Sez. 2, Sentenza n. 993 del 15/02/1979, Rv. 397190, secondo cui il giudice non può ordinare la esibizione in giudizio di documenti alla cui redazione non abbia collaborato la parte istante o che, comunque, non la riguardino, in quanto per l'ammissibilità dell'actio ad exhibendum sono requisiti essenziali la esistenza certa del documento, l'interesse della parte che ne chiede la produzione per la sua influenza nella causa, nonché il fatto che il documento sia di proprietà comune e fonte o prova comune).
4.4. Nella parte in cui lamenta l'erroneo calcolo del danno patrimoniale spettante al figlio minore della vittima, il motivo è inammissibile perché non sorretto da interesse ex 100 c.p.c.
Che il figlio minore d'un operaio deceduto a causa di infortunio sul lavoro percepisca una rendita dall'assicuratore sociale è un fatto estintivo della pretesa al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla morte del genitore. In quanto tale, la circostanza deve essere eccepita e provata dal danneggiante-debitore.
Nel presente giudizio il giudice ha liquidato il danno tenendo conto di tale rendita, ricavandola da un documento che lo stesso danneggiato-creditore aveva prodotto in giudizio, ma tardivamente.
In questa sede i ricorrenti (nella loro veste di danneggianti-debitori) si dolgono del fatto che il giudice abbia utilizzato quel documento, tardivamente prodotto: ma in realtà dovrebbero rallegrarsene, dal momento che se il giudice di merito avesse rigorosamente applicato le regole del processo, avrebbe dovuto escludere qualsiasi riduzione del risarcimento, non avendo provato i convenuti la percezione della rendita Inail. Pertanto, ove questa Corte affermasse l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha defalcato dal risarcimento la rendita Inail nella misura risultante dal documento tardivamente prodotto dagli attori, di quel documento il giudice di rinvio non dovrebbe tenere conto, e la misura del risarcimento spettante al figlio della vittima si accrescerebbe, anziché diminuire. Né potrebbero gli odierni ricorrenti dolersi del fatto che il giudice di merito non abbia, d'ufficio, acquisito ex art. 213 c.p.c. i documenti attestanti l'ammontare della rendita pagata dall'Inail al figlio della vittima: tali documenti infatti, in quanto atti pubblici erano ostensibili a chiunque vi avesse interesse, ai sensi degli artt. 22 e ss. I. 7.8.1990 n. 241, ed è sin troppo noto che non può invocarsi dal giudice l'esercizio dei suoi poteri officiosi per acquisire documenti ai quali le parti avrebbero comunque diritto di accesso.
4.5. Col terzo ed ultimo profilo del quarto motivo di ricorso, infine, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto non impugnata la sentenza del Tribunale, nella parte in cui aveva determinato il quantum del danno patrimoniale differenziale patito da A.P., figlio (all'epoca) minore della vittima, vale a dire la differenza tra il danno civilistico e il valore capitalizzato della rendita corrisposta al minore dall'assicuratore sociale. Anche questo profilo è infondato.
Perché possa dirsi "impugnata" una statuizione di merito avente ad oggetto la liquidazione d'un danno patrimoniale, è necessario ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio) che l'appellante quanto meno indichi quale sarebbe dovuto essere il diverso criterio da applicare, e quale il diverso risultato cui avrebbe condotto. Nel caso di specie gli odierni ricorrenti hanno trascritto a pag. 31, primo capoverso, del proprio ricorso, il passo del loro atto d'appello col quale, a loro avviso, sarebbe stata impugnata la liquidazione del danno patrimoniale compiuta dal Tribunale.
Si tratta di tre righe e mezza di straordinaria genericità, irrispettose del requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c, e certamente insufficienti per ritenere impugnata la sentenza del Tribunale, nella parte in cui aveva liquidato il danno patrimoniale differenziale.
Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che il quantum del danno patrimoniale differenziale liquidato ad A.P. non formò "oggetto di specifica impugnazione" (così la sentenza impugnata, p. 16, ultimo rigo).
5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello ha ritenuto generico il motivo d'appello col quale gli appellanti censuravano la liquidazione del danno morale patito dalla madre della vittima, R.C.. Sostengono che la Corte d'appello avrebbe adottato al riguardo una motivazione "semplicistica".
5.2. Il motivo è palesemente inammissibile, per più d'una ragione.
La prima ragione è che colui il quale assume che il giudice d'appello, errando, abbia ritenuto generico un motivo d'appello che non lo era, lamenta un error in procedendo, e cioè un errore di diritto.
Ora, nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso col quale si lamenti il vizio di motivazione della sentenza con la quale il giudice di merito abbia risolto una questione di diritto processuale, giacché l'accertamento demandato alla Corte di cassazione deve consistere unicamente nella verifica del rispetto, da parte del giudice di merito, della legge processuale, a nulla rilevando il modo in cui egli abbia motivato la propria decisione (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012, Rv. 623591).
La seconda ragione è che la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello degli odierni ricorrenti, nella parte in cui invocava una più contenuta liquidazione del danno morale patito da R.C., con due motivazioni: sia perché generico, sia perché la liquidazione di tale danno da parte del Tribunale doveva ritenersi equa.
I ricorrenti tuttavia hanno impugnato soltanto la prima delle suddette rationes decidendi: ed è sin troppo noto che quando la sentenza impugnata si fonda su più motivazioni indipendenti, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso anche una soltanto di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631).
La terza ragione di inammissibilità del quinto motivo di ricorso è che esso sollecita, e per di più in termini ultragenerici, una nuova valutazione di un accertamento in fatto riservato al giudice di merito.
6. Il sesto motivo di ricorso.
6.1. Col sesto motivo di ricorso i ricorrenti, senza indicare formalmente alcuno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c, allegano che la sentenza impugnata avrebbe:
(a) erroneamente ritenuto sussistente un giudicato interno;
(b) erroneamente omesso di pronunciarsi sul motivo d'appello col quale si chiedeva una nuova e minore liquidazione del danno morale accordato dal Tribunale ai fratelli della vittima.
Nella illustrazione del motivo, i ricorrenti spiegano che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto non contestata" la liquidazione del danno morale compiuta dal Tribunale in favore dei fratelli della vittima, là dove l'impugnazione della aestimatio anche di questo tipo di danno era stata debitamente proposta.
6.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba, sul punto, essere corretta.
I ricorrenti, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, hanno trascritto alle p. 34-35 del proprio ricorso per cassazione i termini con i quali, nell'atto d'appello, hanno inteso impugnare la liquidazione del danno morale compiuta dal Tribunale a prò dei germani P..
Per come trascritta nel ricorso per cassazione, quella impugnazione era di una genericità disarmante, limitandosi a definire la liquidazione del Tribunale "gravosamente esagerata e totalmente inattendibile". La Corte d'appello, pertanto, se avesse esaminato quel motivo d'impugnazione, non avrebbe potuto che dichiararlo inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Ed in tal senso va corretta dunque la motivazione della sentenza impugnata.
7. Il settimo motivo di ricorso.
7.1. Col settimo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
Nella illustrazione del motivo, i ricorrenti adottano formule totalmente incomprensibili.
Dalla lettura di esso, pertanto, questa Corte non è in grado di comprendere di cosa si dolgano i ricorrenti.
Il motivo va dunque dichiarato inammissibile per difetto totale ed assoluto di intelligibilità.
8. L'ottavo motivo dì ricorso.
8.1. Con l'ottavo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c.
Si assume violato l'art. 83 c.p.c.
Espongono, al riguardo, che gli attori avevano conferito in primo grado mandato all'avvocato D'Alterio, ma poi in giudizio era comparso sempre a rappresentarli l'avv. Omissis, che però era privo di procura.
8.2. Il motivo è inammissibile.
La Corte d'appello ha ritenuto in facto che l'avv. Omissis, nel giudizio di primo grado, abbia agito solo quale sostituto d'udienza dell'avv. Omissis, e dunque non aveva bisogno di alcuna procura per svolgere tale attività. Che l'avv. Omissis abbia rappresentato gli attori quale sostituto d'udienza è un accertamento di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità.
9. Il nono motivo di ricorso.
9.1. Col nono motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c. (non si indicano le norme che si assumono violate); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c, sia da "eccesso di potere".
Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente sovrastimato il danno morale liquidato alla convivente ed all'orfano della vittima.
Spiegano che, nel liquidare tale danno, la Corte d'appello non avrebbe dovuto ricorrere alle presunzioni semplici, non avendo gli attori allegato alcuna circostanza di fatto idonea a giustificare il ricorso ad esse (come, ad es., il mutamento nelle abitudini di vita).
9.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, perché sollecita da questa Corte una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, e dunque un accertamento di merito.
10. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c: -) rigetta il ricorso;
- condanna la S. s.r.l., E.G., Pasquale DG. e Pietro DG., in solido, alla rifusione in favore di R.C., M.D., A.P., C.P., C.P., D.P., F.P., G.P., M.P., T.P., in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 19 dicembre 2014.