Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2015, n. 16402 - Infortunio durante la manovra di calata della pila di stracchino: operaio in fase di addestramento attraverso l'affiancamento di un "anziano" esperto


 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: PICCIALLI PATRIZIA Data Udienza: 19/03/2015



Fatto


Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado, che aveva affermato la responsabilità di P.G. per il reato di lesioni colpose gravi aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore S. ( fatto del 17 aprile 2008), condannandolo alla pena di euro 1.500,00 di multa.
Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso al predetto lavoratore, dipendente della ditta V. spa, il quale, durante l'esecuzione della manovra di calata della pila di stracchino nelle vasche di salatura, accompagnando con la mano sinistra la predetta pila affinchè la stessa entrasse a piombo nella vasca, azionata con la destra la discesa del paranco, rimaneva incastrato con la mano sinistra sotto il carico, riportando le lesioni descritte nel capo d'imputazione.
Il P. era stato chiamato a risponderne nella qualità di procuratore speciale in materia di igiene e sicurezza della società, nonché direttore dello stabilimento, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa generica e specifica, fondata quest'ultima sulla inosservanza degli articoli 37, comma 1, lettera b) e 71, comma 1 d.Lvo 81/2008 ed,in particolare, nella mancata previsione del rischio specifico di schiacciamento nel corso dell'operazione di accompagnamento delle pile di stracchino e nella mancata dotazione agli addetti di un attrezzo che consentisse di accompagnare la calata senza usare le mani nonché nella omessa formazione dell'infortunato per quella specifica operazione.
La Corte di appello ha affermato, in fatto, che la manovra di calata della pila di stracchino non era stata eseguita erroneamente dall'infortunato e che nel documento di valutazione dei rischi era previsto esplicitamente l'accompagnamento del carico all'interno delle vasche ed il conseguente pericolo di schiacciamento degli arti, così che l'infortunio in questione rappresentava la concretizzazione di uno dei rischi previsti nel citato documento.
In diritto, è stato ritenuto che l'obbligo di formazione dei dipendenti non può essere sub delegato di fatto ad altri semplici operai, come nel caso in esame, in cui il lavoratore infortunato era stato affiancato ad altro più esperto, che al momento dell'infortunio si era allontanato.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione P. G. articolando quattro motivi.
Con il primo motivo lamenta l'erronea applicazione degli articoli 37/l, lett.b) e71, comma 1, d.Lgs 81/2008, sul rilievo che la Corte di merito si era limitata a ribadire il principio per il quale l'obbligo della formazione è posto in capo al datore di lavoro, senza tener conto che al momento in cui si è verificato l'infortunio l'operaio era in fase di addestramento attraverso l'affiancamento di un "anziano" esperto (il capo reparto ed il suo vice, che avevano ricevuto specifica formazione per l'utilizzo della nuova vasca di salamoia per lo stracchino dal RSPP).
Con il secondo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione con riferimento al nesso causale tra il comportamento asseritamente omissivo del P. e l'evento sul rilievo che il comportamento dell'operaio, al quale era stato assegnata la formazione dell'infortunato, non era prevedibile né evitabile da parte dell'imputato. In questo senso si sottolinea che il predetto operaio era stato destinatario di un decreto penale di condanna irrevocabile da parte del GIP il quale aveva sostenuto che l'infortunio non si sarebbe verificato se il D. avesse illustrato al S. il funzionamento della macchina.
Con il terzo motivo si contesta la posizione di garanzia del P. sostenendo che per la validità della delega conferita dal CdA occorreva l'accettazione del delegato, nella specie mancante, e che anche gli altri elementi addotti ( la controfirma nel DVR del 7.1.2008, il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ASI, all'azienda) non erano in grado di fornire supporto normativo al giudizio di responsabilità.
Con il quarto motivo lamenta l'entità della pena pecuniaria, prossima al massimo edittale, che non avrebbe tenuto conto dell'intervenuto risarcimento del danno alla persona offesa ex art. 62, n. 6, c.p. Lamenta con lo stesso motivo il diniego delle attenuanti generiche fondato sulla considerazione che lo stato di incensuratezza non implica necessariamente la concessione delle stesse, sostenendo, alla luce di recente giurisprudenza di questa Corte, l'inapplicabilità ratione temporis al caso in esame delle modifica normativa introdotta al testo originario dell'art. 62 bis c.p. con la legge 24 luglio 2008, n. 125.
E' stata depositata memoria difensiva nell'interesse dell'imputato a sostegno del ricorso.

Diritto


La Corte distrettuale, in conformità al giudice di primo grado, ha ritenuto che al P. nella qualità di direttore dello stabilimento, con delega in materia di sicurezza del lavoro, incombeva l'obbligo di curare che fosse realizzata un'adeguata informazione e formazione del lavoratore sulle modalità con cui doveva essere effettuata l'operazione la calata della pila di stracchino nel nuovo impianto di vasche di salamoia e di mettere a disposizione un'attrezzatura che evitasse il contatto delle mani con le pile.
La violazione di tali misure di prevenzione aveva avuto valenza causale nel sinistro e, pertanto, di ciò doveva essere chiamato a rispondere l'imputato, titolare di una posizione di garanzia in forza di una valida delega da parte del datore di lavoro nonché direttore dello stabilimento anche nel periodo in cui si verificò l'infortunio. E' altresì incontestato che è stato destinatario di un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, il preposto di fatto al quale era stato affiancato- senza alcuna delega specifica per la formazione- l'operaio vittima dell'infortunio.
Il fulcro della difesa, con argomentazione reiterate in questa sede, è l'insussistenza della posizione di garanzia dell'imputato e la riconducibilità dell'evento di danno al comportamento omissivo del preposto di fatto.
Tali conclusioni non sono condivisibili.
Sul punto va innanzitutto precisato che il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti ( v. Sezione IV, 7 febbraio 2012, Pittis, rv. 255001).
Non si può negare, infatti, che il compito del datore di lavoro, o, come nel caso in esame, del dirigente cui spetti la sicurezza del lavoro, non si esaurisce nella predisposizione di adeguati mezzi di prevenzione e protocolli operativi, essendo lo stesso tenuto ad accertare che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e ad intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti, attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d'uso da parte dei dipendenti o il mancato impiego degli strumenti prevenzionali messi a disposizione.
In questo senso i giudici di merito hanno dato rilievo al fatto che nel documento di valutazione dei rischi datato 7 gennaio 2008 si dava conto dei rischi derivanti dal sollevamento e dalla movimentazione delle pile e di quelli di schiacciamento degli arti superiori durante la movimentazione dei carichi, con la raccomandazione di informare i lavoratori e di verificare la possibilità di utilizzo di attrezzature- ganci- in grado di tenere lontano gli arti dell'operatore durante l'accompagnamento del carico.
E' vero che la posizione di garanzia si estende anche ai preposti, senza necessità di un'apposita delega da parte del datore di lavoro, ma, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione ( v., tra le tante, Sezione IV, 9 febbraio 2012, Pezzo, rv.253850).
In questa prospettiva le contestazioni sulla validità della delega da parte del datore di lavoro all'imputato non valgono a scalfire l'impianto accusatorio fondato sull'inquadramento del P. come direttore di stabilimento e come tale destinatario iure proprio, dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega "ad hoc" .
La ricostruzione dell' infortunio operata dai giudici di merito giustifica le conclusioni a cui sono pervenuti con riferimento alla rilevanza causale delle violazioni alla normativa antinfortunistica sopra richiamata.
Quanto sopra esposto sulla posizione di garanzia ricoperta dall'imputato in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti e sulla rilevanza delle omissioni allo stesso addebitate iure proprio, in concorso con il preposto di fatto, non consente di accogliere l'impostazione difensiva diretta ad escludere la sussistenza del nesso causale tra il comportamento asseritamente omissivo del P. e l'evento.
Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è infondata.
L'imputato ha beneficiato certamente di un trattamento sanzionatorio obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma ed il giudice di merito ha altresì motivato le ragioni in base alla quali ha ritenuto di applicare la sanzione pecuniaria in misura prossima al massimo edittale.
Tali argomentazioni valgono anche per il diniego della concessione delle attenuanti generiche.
A prescindere dalla considerazione che le circostanze attenuanti generiche, anche prima delle modifiche apportate dall'art. 62 bis c.p. vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 125 del 2008 non potevano essere riconosciute solo per l'incensuratezza dell'imputato, dovendosi considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 c.p. ( v. in questo senso, tra le altre, Sezione V, 4 dicembre 2013, Morichelli, rv. 258747 ), è assorbente, nel caso in esame, la valutazione compiuta dal giudice di appello laddove ha sottolineato che lo stato di incensuratezza e l'intervenuto risarcimento del danno sono stati comunque presi in considerazione dal giudice di primo grado nel decidere di irrogare la sola pena pecuniaria, pur a fronte di un fatto con apprezzabili conseguenze e plurimi profili di colpa.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 19 marzo 2015