Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
G.U. 29 gennaio 1979, n. 28 - S.O.
Giurisprudenza Collegata: T.A.R. Friuli Venezia Giulia 308/2014; Cass. Civ. 6932/2021; Cass. Civ. 9312/2021; Corte Cost. 13/2024;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875;
Udito il parere della speciale Commissione parlamentare di cui al predetto art. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme in materia di pensioni di guerra.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 4
TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA
Art. 1.
Pensione, assegno o indennità di guerra
La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto.
Titolo I
DEI SOGGETTI DEL DIRITTO A PENSIONE DI GUERRA
Art. 2.
Soggetti militari o ad essi equiparati
Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, assumono di diritto la qualità di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico.
Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti la pensione, assegno o indennità di guerra spetta, altresì agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962 n. 1746, e, in caso di morte, ai loro congiunti.
Art. 3.
Categorie speciali di soggetti militari e ad essi equiparati
Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell'art. 2:
a) gli ex militari dell'Esercito e della Marina del cessato impero austro-ungarico, e, in caso di morte, i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purché divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate a termini dei trattati di pace;
b) i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e, in caso di morte, i loro congiunti, nonché i volontari che, anche successivamente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono, nella città e nel territorio di Fiume ed in Dalmazia, a conflitti armati per la causa nazionale e, in caso di morte, i loro congiunti;
c) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, per l'attività svolta in qualità di patrioti, abbiano ottenuto il riconoscimento delle campagne di guerra; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane o alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, sempreché tali partecipazioni risultino da attestazioni dei comandi delle Forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e, in caso di morte, i loro congiunti;
d) i militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, nonché le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e, in caso di morte, i loro congiunti;
e) I cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e, in caso di morte, i loro congiunti;
f) gli alto atesini e le persone residenti prima del 1 gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 194045, delle Forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti e, in caso di morte, i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato la cittadinanza italiana o l'abbia riacquistata prima della data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero la riacquisti entro tre mesi dalla predetta data o abbia prodotto domanda a tal fine entro l'indicato termine di tre mesi.
I soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) non hanno diritto a pensione, assegno o indennità ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;
g) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Unione nazionale protezione antiaerea ed alla Croce rossa italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, purché la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione, rilasciata dai rispettivi competenti Dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni;
h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna e, in caso di morte, i loro congiunti. Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia ascrivibile alla prima categoria;
i) i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e, in caso di morte, i loro congiunti;
l) i militari delle Forze armate dello Stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato in Estremo Oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e, in caso di morte, loro congiunti;
m) i militari già appartenenti ai reparti indigeni dei cessati governi coloniali, e, in caso di morte, i loro congiunti, purché trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani;
n) i cittadini che, non verificandosi nei loro confronti le condizioni per la militarizzazione di diritto, siano stati militarizzati, con apposito provvedimento, dalla competente autorità e, in caso di morte, i loro congiunti. I soggetti di cui alla presente lettera possono conseguire pensione, assegno o indennità di guerra soltanto quando l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.
Art. 4.
Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte
La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le infermità che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti nonché in corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie. La presunzione di cui al presente comma opera anche nel caso di servizio prestato nelle circostanze di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.
Non si considerano reparti operanti quelli dichiarati tali soltanto perché destinati a speciali servizi, o perché designati per particolari impieghi, salvo che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.
Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.
Art. 5.
Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte conseguenti allo stato di prigionia
La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.
Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di guerra non si tiene conto del servizio militare trascorso in prigionia quando, dalla documentazione in atti, risulti che il militare sia stato catturato per cause a lui imputabili a titolo di dolo o colpa grave e tali circostanze vengano confermate dalla competente autorità militare.
Art. 6.
Dipendenza da causa di servizio attinente alla guerra dell'invalidità o della morte
Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra anche quando l'invalidità o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.
Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero quelli che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.
Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi o esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario, per il riconoscimento del diritto a pensione, assegno o indennità, che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.
In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del Presente articolo, la circostanza che il militare non sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, deve essere dimostrata da parte dell'ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennità di guerra. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio è tenuto ad accertare le circostanze di tempo e di luogo in cui il servizio militare è stato prestato e provvede previo parere dei competenti organi medico-legali.
Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.
Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati o assunti da enti pubblici o da privati, ancorché vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.
Art. 7.
Esclusione per dolo o colpa grave ovvero per cause naturali della dipendenza da causa di guerra per i soggetti militari ed equiparati
Non spetta pensione, assegno o indennità nei casi in cui l'invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.
Non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità, dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorché il militare non si fosse trovato in servizio. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio che respinge la domanda deve fornire la prova che il servizio prestato non abbia esercitato, nell'insorgere o nel decorso delle invalidità, alcuna nociva influenza.
Art. 8.
Soggetti civili
Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata dell'invalidità o del suo aggravamento, o della morte.
Sono considerati fatti di guerra, agli effetti del presente testo unico, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze annate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.
Sono considerate dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.
È sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonché da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.
Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in Paese estero o comunque ad opera di forze nemiche.
Sono liquidate, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.
Art. 9.
Categorie speciali di civili
Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell'art. 8:
a) i cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e, in caso di morte, i loro congiunti;
b) I cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatto ovunque avvenuti, dal 1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di Forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur noi essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche siano, stati occasionati dalle stesse e, in caso di morte, loro congiunti;
c) i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero, da 1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e in caso di morte, i loro congiunti;
d) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi pel ferite o lesioni riportate in azioni aventi movente politico singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, in esecuzione della legge 24 luglio 1951, n. 660, e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;
e) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi movente politico dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;
f) I cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi pel ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione o in conseguenza dei fatti medesimi;
g) i cittadini italiani perseguitati politici o razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni stesse e i congiunti di tali cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non incompatibili con il presente testo unico;
h) I cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole province fino alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati direttamente da autorità civili o per conto di autorità alleate ovvero da privati su immobili di loro proprietà e congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni;
i) I cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite, lesioni o infermità riportate nelle circostanze previste dalla legge 28 maggio 1973, n. 296, e, in caso di morte, i loro congiunti.
Art. 10.
Presunzione di morte a causa di guerra per i dispersi e gli scomparsi
È presunta la morte per causa di servizio di guerra, agli effetti del presente testo unico, dei militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.
È pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che lo stesso è scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.
È presunta altresì la morte a causa di fatto di guerra dei cittadini scomparsi in tempo di guerra in occasione dello svolgimento di azioni belliche da parte di Forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, o del verificarsi di un qualsiasi altro fatto di guerra.
Titolo II
DELLA PENSIONE ASSEGNO O INDENNITÀ DI GUERRA
Art. 11.
Pensione, assegno o indennità
Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa del servizio di guerra e attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano, subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa tabella A hanno diritto a pensione vitalizia so la menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile.
Il trattamento economico spettante per le categorie di invalidità di cui al comma precedente è stabilito dalla tabella C annessa al presente testo unico.
Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di 8ª categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione od assegno temporaneo.
Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al presente testo unico
Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della tabella A ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella A.
Art. 12.
Norme generali sull'assegno temporaneo
L'assegno temporaneo è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni nè superiore a quattro.
Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella A, ovvero in indennità per una volta tanto, qualora l'invalidità risulti invece ascrivibile alla tabella B. Ove la menomazione non venga più riscontrata ovvero risulti non classificabile non compete, alla scadenza dell'assegno temporaneo, ulteriore trattamento.
L'invalido affetto da lesioni o infermità per le quali abbia fruito di assegno temporaneo ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella A annessa al presente testo unico.
Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno temporaneo deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza.
Qualora l'assegno temporaneo sia stato conferito per lesione o infermità previste dalla tabella E annessa al presente testo unico ed alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia riconosciuta migliorata sì da dar luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di superinvalidità, all'invalido viene conservato immutato il trattamento economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a più favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.
Art. 13.
Proroga dell'assegno temporaneo
Qualora alla scadenza del periodo di assegno temporaneo non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, il pagamento dell'assegno è prorogato a cura della competente direzione provinciale del tesoro, per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno temporaneo la direzione provinciale del tesoro deve inviare apposita segnalazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra che ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno, titolo di proroga, anche oltre il predetto termine triennale.
Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga è imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, però, all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero.
Nel caso in cui all'invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non è ripetibile.
Art. 14.
Grandi invalidi di guerra
Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1ª categoria, con o senza segno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra.
Art. 15.
Assegni spettanti ai grandi invalidi
In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa.
Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E.
Art. 16.
Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra
Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella F.
Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico. La eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma de successivo art. 17, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1ª categoria e per coesistenza di una infermità di 2ª categoria.
Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che di titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.
L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità, sempreché si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidità.
Art. 17.
Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra
Qualora con una invalidità di 2ª categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella F-1, un'invalidità di 1ª categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi nè inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della 1ª categoria e quello della 2ª categoria di cui l'invalido fruisce in relazioni alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto de criteri informatori della predetta tabella F-1.
Qualora con una invalidità di 2ª categoria coesista altra infermità ascrivibile alla 5ª categoria è liquidato il trattamento pensionistico di 1° categoria secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1.
Ove con una invalidità di 2ª categoria coesista altra infermità ascrivibile alle categorie 4ª, 3ª, o 2ª, all'invalido compete secondo quanto stabilito dall'allegata tabella F-1, la pensione di 1ª categoria più un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella F, rispettivamente per la coesistenza di una infermità di 8ª, 7ª, e 6ª categoria.
Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla 3ª all'8ª della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1.
Art. 18.
Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità
In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui all'annessa tabella F-1.
Art. 19.
Perdita totale o parziale dell'organo superstite
Quando il militare o il civile, già affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o ((perdita totale della funzionalità)) di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di guerra l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o ((perdita totale della funzionalità)) di uno degli organi pari, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte l'organo superstite.
Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua di organo pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica.
Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al presente testo unico.
Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dal sesto comma del successivo art. 30 ovvero sospese o versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea alla guerra avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale è stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di guerra.
Art. 20.
Assegno di incollocabilità
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª alla 8ª, che siano incollocabili ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla 1° categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi del successivo art. 24. Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, sempreché ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma.
L'assegno di incollocabilità è liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni nè superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno. Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di età senza ulteriori accertamenti sanitari. È in facoltà dell'interessato, ove ritenga che l'invalidità non sia più tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del collegio medico provinciale, di cui al comma successivo, perché sia constatata la cessazione dello stato di incollocabilità ai fini degli adempimenti occorrenti per l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Il collegio medico provinciale è tenuto, in ogni caso, a dare immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti sanitari alla Direzione generale delle pensioni di guerra.
L'incollocabilità è riconosciuta previo parere del collegio medico provinciale di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio o con un sanitario, componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso.
Il parere del collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la liquidazione o il diniego dell'assegno di incollocabilità.
Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilità con le modalità previste dal successivo articolo 101.
L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante e compete finché sussistano le condizioni che ne determinarono la liquidazione.
Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, quando vengano meno i requisiti richiesti per, la liquidazione del trattamento stesso, con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra da notificarsi all'interessato.
Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocabilità hanno l'obbligo, qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente direzione provinciale del tesoro che procede all'immediata sospensione dell'assegno, dandone comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra per i conseguenti provvedimenti da adottarsi con effetto dal giorno dell'avvenuta sospensione.
Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attività lavorativa. In tale ipotesi può essere comminata, con decreto del Ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità.
Ai mutilati ed invalidi di guerra che fino alla data del compimento del 650 anno di età abbiano fruito dell'assegno di incollocabilità viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno di importo pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo a titolo compensativo per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro. Ai titolari dell'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo.
Art. 21.
Indennità di assistenza e di accompagnamento
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
[comma abrogato dal d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 834 come modificato dalla l. 6 ottobre 1986, n. 656]
I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); B) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare)).
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986.
L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.
Art. 22.
Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria
Gli invalidi provvisti di pensione o di assegno di 1° categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di L. 144.000 per il coniuge convivente;
b) di L. 144.000 per ciascuno dei figli finché minorenni.
L'aumento di cui alla lettera b) del comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purché siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino conviventi con l'invalido.
Nel caso di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità stabilite dai primi tre commi dell'art. 12 del presente testo unico. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di età.
L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni qualora siano iscritti a università o a istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età, sempreché risultino conviventi con l'invalido.
Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia interrotta per motivi di forza maggiore quale l'adempimento degli obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.
Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi, i figli legittimati per susseguente matrimonio.
L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché la domanda di adozione o di affiliazione sia stata presentata prima del compimento del 60° anno di età da parte dell'invalido, ovvero anteriormente alla data dell'evento che ne cagionò l'invalidità.
L'aumento di integrazione di cui al primo comma è liquidato £ decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di 1ª categoria.
I titolari di più pensioni di guerra possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.
Qualora l'invalido fruisca già del trattamento pensionistico, alla liquidazione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Nei casi in cui il diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo sorga posteriormente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, la liquidazione degli aumenti stessi ha effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata di pensione in corso di maturazione all'atto in cui sorge il diritto a percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo, la soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si è verificato l'evento che ne ha determinato la cessazione. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza e la cessazione del beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di liquidazione in relazione a quelle in cui è sorto o cessato il diritto a norma del presente articolo.
Art. 23.
Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai mutilati ed agli invalidi di guerra
Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento pensionistico di guerra, la pensione, assegno o indennità decorrono dal giorno in cui l'interessato è stato collocato nella suddetta posizione.
Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico di guerra superiore a quello di attività goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorrono dal giorno successivo a quello della dimissione.
Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano liquidati a titolo di anticipazione sul trattamento pensionistico di guerra e sono recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso.
Ove il militare sia stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia luogo a liquidazione di pensione di guerra, la pensione o l'assegno decorrono dalla data dalla quale hanno effetto i relativi provvedimenti salvo quanto previsto dal successivo art. 99.
In tutti gli altri casi la pensione, l'assegno o la indennità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
La Direzione generale delle pensioni di guerra deve dare comunicazione alla competente autorità militare dell'avvenuta liquidazione di pensione o assegno di guerra in favore dei militari che abbiano presentato domanda prima della cessazione dal servizio.
Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9, la pensione, assegno o indennità decorrono dalla data dell'evento salvo quanto previsto dal successivo art. 99 del presente testo unico.
Art. 24.
Aggravamento dell'invalidità di guerra
Quando l'interessato ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermità per le quali sia stata liquidata pensione od assegno temporaneo od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, può chiedere, in ogni tempo, la revisione dei relativi provvedimenti.
Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, siano state respinte per la stessa infermità tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono ammesse purché ciascuna di esse sia prodotta trascorso un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda di revisione definita con provvedimento negativo.
Si prescinde dal termine decennale di cui al precedente comma nei casi di particolare urgenza dovuta alla gravità delle condizioni di salute dell'interessato da comprovarsi con certificato rilasciato a cura dell'ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.
La domanda deve essere presentata alla commissione medica di cui al successivo art. 105, competente per territorio, corredata da un certificato di conseguito trattamento pensionistico ovvero dall'estratto del verbale della precedente visita collegiale o, in mancanza, da una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato sotto la propria responsabilità, da cui risulti la invalidità per la quale il richiedente fu già sottoposto ad accertamenti sanitari. Nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, l'interessato deve dichiarare, nella domanda, che sono trascorsi dieci anni da quello in cui fu presentata l'istanza in precedenza respinta ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve allegare alla istanza stessa la certificazione richiesta dal comma precedente.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la commissione medica di cui al successivo art. 105 dichiari che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. Qualora la rivalutazione proposta superi di almeno due categorie la precedente assegnazione, il giudizio deve essere confermato dalla commissione medica superiore di cui al successivo art. 106.
In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel caso di decesso dell'invalido prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione o l'assegno sono liquidati a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di revisione.
La corresponsione della nuova pensione o del nuovo assegno viene effettuata con deduzione delle quote di pensione o di assegno temporaneo eventualmente già riscosse dall'interessato per periodi successivi alle date di decorrenza previste nel precedente comma.
Qualora all'invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno temporaneo per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo della indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate nell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
Nel caso di una nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente fruita e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al terzo comma dell'art. 11 del presente testo unico.
Se la indennità per una volta tanto sia stata corrisposta per invalidità diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione dà titolo al conferimento della pensione od assegno temporaneo, la liquidazione è effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 11, quinto comma, del presente testo unico.
Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in occasione delle precedenti visite pensionistiche non sia stato riscontrato alcun esito si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 99 e 127.
Art. 25.
Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra
Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 10 dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.
L'indennità speciale, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre, è corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª che non svolgano un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70.
La domanda di cui al precedente comma è utile per il conseguimento dell'indennità speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttive di effetti, devono contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione dell'indennità stessa.
Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Titolo III
DEI RICOVERI PER CURA E PER RIEDUCAZIONE E QUALIFICAZIONE
Art. 26.
Ricovero degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato
L'onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili, ammessi in istituti ospedalieri e sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale contratta a causa di guerra, è a carico dello Stato.
Al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni e agli enti interessati provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo, verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.
Gli istituti che ricoverino gli invalidi di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a dare immediata notizia dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.
Art. 27.
Ammissione degli invalidi minorenni in istituti di rieducazione e qualificazione
Gli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, sono ammessi, ove ne venga fatta richiesta e ve ne sia la necessità, in istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, previa autorizzazione delle amministrazioni o degli enti competenti. L'onere relativo è a carico dello Stato.
Per i minori invalidi di 1ª categoria, la necessità dell'ammissione negli istituti di rieducazione o qualificazione è presunta.
Per i minori ascritti a categoria inferiore alla 1ª la opportunità dell'ammissione dei medesimi nei suddetti istituti è accertata dalle amministrazioni o dagli enti competenti.
Al rimborso delle rette a favore delle amministrazioni o degli enti competenti provvedono le direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Durante il periodo di permanenza nei predetti Istituti, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma, verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.
Gli istituti che ricoverino invalidi minorenni, ai sensi del primo comma del presente articolo, devono dare immediata comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.
Titolo IV
CUMULO ED OPZIONE FRA IL TRATTAMENTO DI GUERRA ED ALTRO TRATTAMENTO
Art. 28.
Intangibilità del trattamento di guerra e sua cumulabilità con altri assegni a carico dello Stato
Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale, conseguita e qualunque sia lo stipendio, salario o assegno che, a qualsiasi titolo, essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati o qualunque sia il provento derivante dal libero esercizio di una professione, arte o mestiere. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquisirne il diritto indipendentemente dalla invalidità di guerra.
I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquisire il diritto dopo da liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nelle Forze armate dello Stato.
Quando l'invalido cessa dal servizio a causa dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la liquidazione dell'assegno integratore di cui al successivo art. 29. Resta salvo il diritto alla opzione per la indennità una volta tanto, ove ne sia il caso.
Art. 29.
Cumulabilità della pensione di guerra con la pensione normale di quiescenza.Assegno integratore per anzianità di servizio
Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino o abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate a causa di guerra, è ammesso il cumulo della pensione o dell'assegno temporaneo di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di anni sei.
Ai suddetti ufficiali, qualora, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei.
L'assegno integratore previsto dal precedente comma è dovuto anche all'invalido che presti opera retribuita alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o di ogni altro ente, purché il servizio che dà titolo all'assegno integratore non sia valutabile ai sensi di legge, in aggiunta a quello successivamente prestato, ai fini del conseguimento del trattamento normale di quiescenza. L'assegno integratore, è riversibile alla vedova e agli orfani, secondo le norme e nella misura prevista dalle leggi sulle pensioni normali.
L'assegno integratore di cui ai precedenti commi, non compete all'invalido che sia in godimento di una pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o di uno degli enti indicati nei successivi articoli 33 e 34, anche se ripartita tra enti diversi, salvo i casi in cui il servizio che dà titolo all'assegno integratore non sia valutabile, ai sensi di legge, ai fini della liquidazione dei predetti trattamenti di quiescenza.
Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dalle amministrazioni competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, con la stessa decorrenza stabilita per il trattamento pensionistico di guerra. Qualora la domanda sia presentata oltre l'anno dalla data di notifica del provvedimento di liquidazione della pensione o assegno di guerra, l'assegno integratore decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
È impregiudicato il diritto di chiedere la pensione privilegiata ordinaria contemplato nei successivi articoli 32, 33 e 34.
Le disposizioni di cui al presente articolo, esclusa la concessione dei sei anni di aumento, sono applicabili anche quando la cessazione dal servizio avvenga per cause diverse dall'invalidità di guerra, purché l'ufficiale, durante il servizio da cui è derivata l'invalidità stessa, fosse in servizio permanente effettivo.
Le norme del presente articolo sono applicabili anche ai sottufficiali e ai militari di carriera. Le stesse disposizioni, ad eccezione dei sei anni di aumento, si applicano anche ai civili contemplati negli articoli 8 e 9 e nei successivi articoli 32, 33 e 34.
Art. 30.
Non cumulabilità fra trattamento pensionistico di guerra e indennizzo derivante da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Facoltà di opzione fra i due trattamenti
Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano anche nel caso dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido dallo Stato o da enti pubblici o da ditte private.
Qualora fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra secondo le norme di cui al presente titolo.
La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra non sono cumulabili con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo. Sono, invece, cumulabili con indennizzi che derivino da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.
L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato e può essere ritrattata solo nel caso previsto dal comma successivo.
Qualora, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venga a risultare più favorevole per gli interessati di quello conseguito a norma del secondo comma in base alle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati medesimi sono ammessi a rinnovare l'opzione per il conseguimento del trattamento di guerra in luogo dell'indennizzo fruito.
Nell'eventualità che sia stata già liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma corrisposta per tale titolo è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.
Se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita vitalizia, la liquidazione della pensione di guerra implica la sospensione del pagamento agli interessati della rendita stessa, che deve, invece, essere versata, a cura degli organi erogatori, sull'apposito capitolo, in conto entrate del tesoro.
Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, secondo il disposto del successivo art. 97 ed il nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Art. 31.
Facoltà di opzione per i marittimi militarizzati
Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del sinistro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare tra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro vigente alla data del sinistro medesimo nonché dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra.
In tal caso si applicano le norme dell'art. 30 e del successivo art. 36.
Art. 32.
Pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra
Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e, in caso di morte, i congiunti possono sempre chiedere il trattamento privilegiato ordinario che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'atto in cui si è verificato l'evento di servizio e in base al grado rivestito a quella data, integrato dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, con esclusione dell'assegno aggiuntivo di cui al successivo art. 75.
Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, ed ai loro congiunti quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, a domanda, se più favorevole, la pensione privilegiata ordinaria che spetta loro in base alle disposizioni vigenti ed alla qualifica rivestita al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, con esclusione dell'assegno aggiuntivo di cui all'art. 75.
La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato richiamati alle armi ed al loro congiunti avendo riguardo allo stipendio o al salario di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.
La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra viene liquidata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e sostituisce il precedente trattamento complessivo fruito, ma non può essere inferiore a questo.
La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra è suscettibile di variazione in relazione agli eventuali miglioramenti economici che vengono apportati alle pensioni privilegiate ordinarie. All'aggiornamento delle relative partite, in applicazione dei sopravvenuti aumenti, provvedono le direzioni provinciali del tesoro.
La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze sono accertate secondo le norme stabilite dal presente testo unico.
Le disposizioni del presente articolo e quelle dei successivi articoli 33 e 34 sono applicabili ai cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 e, in caso di morte, ai loro congiunti.
Art. 33.
Liquidazione del trattamento privilegiato, se più favorevole di quello di guerra, nei confronti di talune categorie di soggetti
Gli Impiegati e i salariati delle amministrazioni autonome dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci e con fondi speciali, nonché quelli delle aziende municipalizzate e di tutti gli enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nell'art. 32, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli enti e delle amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.
La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle amministrazioni ed enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato.
Art. 34.
Estensione delle disposizioni di cui al precedente art. 33 ad altri soggetti
Le norme di cui all'art. 33 si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nonché a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'istituto e l'ente o l'azienda da cui gli iscritti dipendono.
Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale competente del Ministero del tesoro e ai dipendenti dello Stato iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Se gli enti, amministrazioni o istituti, di cui all'art. 33 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.
Art. 35.
Facoltà di opzione fra trattamento pensionistico e indennità dovute da Stati esteri
Nei casi di invalidità o di morte dei militari per eventi di servizio prestato in territori esteri o in formazioni militari impiegate per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli aventi diritto al trattamento pensionistico di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui all'art. 30 e al successivo art. 36, fra il trattamento stesso e l'indennità che possa loro spettare a carico dell'O.N.U. o dei Governi di detti territori.
L'opzione per il trattamento pensionistico di guerra implica rinuncia all'indennità. In tal caso le somme pagate dall'O.N.U. o dai Governi esteri sono devolute all'erario.
Le norme del presente articolo si applicano anche nei casi di morte o invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti, che diano luogo a liquidazione di indennità da parte o per conto di Governi esteri o istituti assi curativi esteri purché non derivanti da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore degli interessati.
Art. 36.
Determinazione delle quote spettanti agli aventi diritto, nel caso di opzione esercitata soltanto da alcuni di essi
L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.
Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennità di infortunio, a costui è liquidata la parte di indennità che gli spetterebbe, se anche gli altri rinunciassero alla pensione od all'assegno di guerra e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra a cui avrebbero diritto se tutti vi partecipassero.
Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli altri.
Quando l'interessato opti per l'indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, l'autorità giudiziaria competente determina se e quale quota dell'indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.
Titolo V
DEI DIRITTI DELLA VEDOVA, DEL VEDOVO E DEGLI ORFANI
Art. 37.
Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra
La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9 ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella G.
La pensione non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitabile.
Agli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio.
La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti.
Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purché risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purche dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternità.
Art. 38.
Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1ª categoria
Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido.
La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduti poi cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra, sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso siano titolari dell'assegno di incollocabilità di cui al primo comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso.
Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.
Tale assegno supplementare compete purché la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.
[comma abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n. 377]
Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra.
[comma abrogato dalla l. 6 ottobre 1986, n. 656]
Art. 39.
Assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani
Alla vedova, alla vedova assimilata ed agli orfani di militari o di civili deceduti a causa di guerra nonché alla vedova, alla vedova assimilata e agli orfani di cui al precedente art. 38, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70, è liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra indiretta di cui all'annessa tabella G, un assegno di maggiorazione nella misura di L. 474.000 annue.
Qualora la vedova e gli orfani fruiscano già del trattamento pensionistico, l'assegno di cui al presente articolo è liquidato, in presenza dei prescritti requisiti, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
L'assegno di maggiorazione può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del competente direttore provinciale del tesoro, da notificarsi agli interessati, quando vengano meno le condizioni economiche che ne hanno determinato il conferimento.
I titolari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire dell'assegno stesso.
Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione dell'assegno ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.
I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di maggiorazione.
Art. 40.
Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio
La vedova ha diritto alla pensione di guerra purché il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile. A tale effetto, l'infermità, non dipendente da causa violenta esterna, si presume contratta, per I civili, nel giorno dell'evento di guerra e, per i militari, nel giorno della prima constatazione e, in ogni caso, non oltre il giorno dell'effettiva cessazione dal servizio di guerra.
Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha ugualmente diritto alla pensione.
La vedova ha altresì diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma.
Art. 41.
Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34
Quando il militare o il civile, appartenente ad uno dei personali contemplati negli articoli 32, 33 e 34, abbiano acquistato il diritto a trattamento normale di quiescenza, la vedova e gli orfani, in aggiunta al trattamento di riversibilità ad essi spettante, conseguono, in presenza dei prescritti requisiti, la pensione di guerra.
Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, alla vedova o agli orfani è liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, con l'aumento di anni sei nei casi in cui questo è previsto per il dante causa.
L'assegno integratore è liquidato dalle competenti direzioni provinciali del tesoro con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico di guerra. Qualora la domanda sia presentata oltre l'anno dalla data di notificazione del provvedimento di conferimento della pensione di guerra, l'assegno di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Art. 42.
Effetti del nuovo matrimonio contratto dalla vedova
La vedova del militare o del civile deceduto a causa della guerra che contragga nuove nozze perde il diritto a pensione se il coniuge fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 70.
Agli adempimenti derivanti dall'applicazione del comma precedente provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Art. 43.
Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole
In caso di coesistenza di prole, alla vedova, in aggiunta alla pensione di guerra spettante, è liquidato, a domanda, un aumento di integrazione di annue L. 144.000 per ciascun orfano finché minorenne.
L'aumento di cui al comma precedente spetta anche per gli orfani che abbiano superato la minore età purché, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70.
Nel caso di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità dei primi tre commi dell'art. 12 del presente testo unico. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del 650 anno di età.
L'aumento di integrazione compete, altresì, per ciascuno degli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.
Qualora la vedova fruisca già del trattamento pensionistico, l'aumento di integrazione di cui al presente articolo è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
L'aumento di integrazione è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Ai fini del pagamento e della cessazione dell'aumento di integrazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 22.
Art. 44.
Diritto a pensione dei figli. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra
I figli minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 qualora siano, altresì, privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto, hanno titolo di conseguire la pensione nella misura di quella vedovile prevista dalla tabella G annessa al presente testo unico con il beneficio di cui all'art. 43.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.
Per il calcolo dell'aumento di integrazione di cui all'art. 43 il primo orfano non viene computato.
Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per causa di guerra hanno diritto a conseguire due distinti trattamenti pensionistici.
Art. 45.
Diritto a pensione dei figli maggiorenni
Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70.
Nei casi di inabilità temporanea, si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12. L'inabilità è da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di età.
Art. 46.
Figli equiparati ai legittimi
I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.
Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente comma, il provvedimento di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di età da parte del militare o del civile, ovvero anteriore alla data dell'evento che cagionò la morte del militare o del civile.
Art. 47.
Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati
Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli legittimi, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 37.
L'altra metà è divisa in parti uguali fra i figli ed equiparati che ne abbiano diritto.
Se esiste un solo figlio legittimo o a questo equiparato, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato.
L'aumento di integrazione di cui all'art. 43 è devoluto esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi.
Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro a termini del secondo comma del successivo art. 54.
Art. 48.
Vedova priva di potestà sui figli. Poteri dell'autorità giudiziaria nello stabilire la misura del riparto della pensione
Se la vedova è privata in tutto o in parte dei poteri inerenti alla potestà sul figlio, ovvero trascuri di provvedere all'educazione dell'orfano in relazione ai mezzi di cui può disporre, l'autorità giudiziaria competente, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 365, e successive modificazioni, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'art. 47.
L'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'orfano sia affidato ad un istituto, può ordinare che il pagamento delle quote ad esso spettanti, a termini del presente testo unico, sia fatta direttamente all'istituto.
Analogo provvedimento l'autorità giudiziaria può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.
Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del codice civile.
Le ordinanze dell'autorità giudiziaria sono eseguite a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro.
Art. 49.
Devoluzione od accrescimento della pensione tra vedova e orfani
In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione vedovile e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni concernenti l'aumento di integrazione di cui all'art. 43, dal giorno successivo a quello della morte o dal giorno della perdita del diritto stesso.
Agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono, altresì, nel caso in cui la vedova alla quale sia stato attribuito il trattamento pensionistico venga a perderne il diritto, a liquidare a favore degli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46 che ne facciano richiesta, la pensione ad essi spettante anche quando i richiedenti non risultino inclusi nel provvedimento concessivo della pensione vedovile.
Art. 50.
Liquidazione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove e orfani di titolari di pensione o assegno temporaneo dalla 2ª alla 8ª categoria deceduti per invalidità di guerra
Nei casi di cui agli articoli 37, 44, 45 e 46, a favore delle vedove e degli orfani di invalidi forniti di pensione od assegno dalla 2ª alla 8ª categoria, è liquidato, in via provvisoria e su domanda degli interessati, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, il trattamento pensionistico nella misura prevista dalla annessa tabella N o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 135, nella misura prevista dalla allegata tabella L, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.
Art. 51.
Trattamento dovuto alle vedove e agli orfani di invalidi dalla 2ª alla 8ª categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra
Quando il militare o il civile mutilato o invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2ª all'8ª categoria dell'annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, alla vedova spetta il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella N purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma. Il trattamento di cui alla tabella N non spetti alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stati pronunciata separazione personale a lei addebitabile.
Uguale diritto compete agli orfani che si trovino nelle con dizioni previste dagli articoli 44, 45 e 46.
Nel caso in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto o da quelli equi parati ai figli legittimi, il trattamento economico di cui a primo comma del presente articolo viene ripartito in base a criteri stabiliti dall'art. 47.
L'aumento di integrazione previsto dal successivo art. 52 è devoluto esclusivamente a favore degli orfani e in parti uguali tra essi.
Alla liquidazione del trattamento di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria le competenti direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.
Ove da parte dell'amministrazione centrale sia riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido e agli aventi diritto venga quindi liquidata la pensione di guerra alla relativa partita contabile viene assegnato lo stesso numero di iscrizione già attribuito dalla direzione provinciale del tesoro in sede di conferimento del trattamento provvisorio di cui a comma precedente.
Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido e sempreché non debba farsi luogo ad alcuna modifica della liquidazione già effettuata dalla direzione provinciale del tesoro, l'amministrazione centrale emette provvedimento di conferma, da notificarsi agli interessati, che rende definitiva la liquidazione stessa. Anche in tale ipotesi resta fermo il numero di partita contabile già attribuito in precedenza dalla direzione provinciale del tesoro.
Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno, muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento di cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa loro spettare in conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra. Nel caso di liquidazione di entrambi i trattamenti pensionistici l'aumento di integrazione per gli orfani compete una sola volta, nella misura più favorevole.
Il trattamento economico di cui alla tabella N, previsto dal presente articolo, si perde da parte della vedova che passi ad altre nozze.
Art. 52.
Integrazione della pensione di cui alla tabella N per coesistenza di prole
In caso di coesistenza di prole, alla vedova, in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente art. 51, è liquidato a domanda, un aumento di integrazione di annue L. 72.000 per ciascun orfano finché minorenne.
L'aumento di integrazione di cui al comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purché, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70.
Nei casi di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità dei primi tre commi dell'art. 12 del presente testo unico. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al raggiungimento del 65° anno di età.
L'aumento di integrazione compete, altresì, per ciascuno degli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il 26° anno di età.
L'aumento di integrazione di cui al presente articolo compete anche quando, in mancanza della vedova, titolari del trattamento di cui alla tabella N siano gli orfani di cui al secondo comma del precedente art. 51. Per il calcolo dell'aumento di integrazione il primo orfano non viene computato.
L'aumento di integrazione è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Qualora la vedova fruisca già del trattamento economico di cui alla annessa tabella N, l'aumento di integrazione previsto dal presente articolo è liquidate, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
Ai fini del pagamento e della cessazione dell'aumento di integrazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 22.
Art. 53.
Perdita del diritto a pensione dei figli
Perdono il diritto a pensione di guerra ed al trattamento economico di cui alla tabella N gli orfani che raggiungono la maggiore età salvo quanto previsto, per gli orfani maggiorenni studenti universitari, dal precedente art. 44 e, per gli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, dal precedente art. 45.
Art. 54.
Decorrenza della pensione spettante alla vedova, agli orfani e alle categorie assimilate
La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100.
Il riparto tra più aventi diritto ad una pensione o ad un assegno già conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e la corresponsione della quota parte degli assegni decorre, per ciascun beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima.
Art. 55.
Equiparazione alla vedova del vedovo di donna deceduta a causa della guerra o di donna invalida di guerra
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al vedovo della donna deceduta a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, o per i fatti contemplati negli articoli 8 e 9, nonché al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, deceduta per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità.
Art. 56.
Indennità speciale annua spettante alle vedove e agli orfani e categorie assimilate
Ai titolari di pensione di guerra indiretta di cui alla tabella G, annessa al presente testo unico, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 è liquidata, a domanda, una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre.
L'indennità speciale pari ad una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre compete, a domanda, anche alla vedova e agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella N, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
La domanda di cui ai precedenti commi è utile per il conseguimento dell'indennità speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttiva di effetti, deve contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni pro scritte per l'attribuzione dell'indennità stessa.
Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Titolo VI
DEI DIRITTI DEI GENITORI DEI COLLATERALI E DEGLI ASSIMILATI
Art. 57.
Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati
Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 8 e 9 non abbia lasciato coniuge e figli con diritto a pensione, la pensione, a titolo di assegno alimentare, è liquidata:
a) al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58 oppure sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12;
b) alla madre vedova;
c) [abrogata dalla l. 6 ottobre 1986, n. 656]
Se il militare o il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 140 anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi il diritto, spetta alle persone che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età o quanto meno fino alla presentazione alle armi ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreché si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per la liquidazione della pensione ai genitori. Quando il militare od il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna che abbia contratto matrimonio con il genitore superstite prima del compimento del 140 anno di età da parte del militare o del civile deceduto.
Nel calcolare l'età del padre, dell'equiparato a genitore e dell'assimilato, la frazione di anno si considera come anno intero se eccede i sei mesi e si trascura se è uguale o inferiore ai sei mesi.
La misura del trattamento economico di cui al primo comma è determinata dall'annessa tabella M.
Art. 58.
Condizioni economiche per la liquidazione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati
Per la liquidazione della pensione di cui all'art. 57 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte. Si tiene, inoltre, conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare al genitore in qualsiasi momento futuro.
Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente si trovi nelle condizioni economiche di cui all'art. 70.
Art. 59.
Equiparazione ai genitori legittimi
Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza di genitori legittimi ovvero quando questi non abbiano provveduto ad allevare il figlio, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.
In mancanza di adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, abbiano riconosciuto il militare od il civile come proprio figlio naturale e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.
Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione deve essere liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla. La pensione viene divisa in parti uguali ove risulti che ambedue i genitori vi abbiano diritto.
Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.
In mancanza di genitori legittimi o naturali ovvero quando gli stessi non abbiano provveduto ad allevare il figlio ed in mancanza di adottanti, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano affiliato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne abbia cagionato la morte.
Art. 60.
Genitori separati, madre vedova passate a nuove nozze
Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del tiglio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti.
Ove il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori.
Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.
In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.
È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze Ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro, anche temporaneamente. In tal caso si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12.
Art. 61.
Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole
Ai genitori del militare o del civile morto lasciando coniuge o prole con diritto a pensione, è liquidata, a titolo di assegno alimentare, una pensione speciale nella misura stabilita dalla allegata tabella S, purché sussistano le condizioni prescritte dagli articoli 57 e 58.
La pensione di cui al precedente comma non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 57 e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli articoli 30 e successivi.
La pensione speciale è elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alla tabella M quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. Ove la domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura sia presentata oltre un anno dalla data in cui il coniuge o i figli perdono il diritto a pensione, il nuovo trattamento è liquidato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Alla liquidazione del trattamento di cui al precedente comma provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Art. 62.
Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra
Il genitore di più militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.
Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei collaterali e degli assimilati a genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione sempreché si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 57 e 58.
Art. 63.
Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra e per causa di servizio ordinario
Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili, a causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 ed, inoltre, uno o più figli militari per causa del servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui al precedente art. 62.
Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la liquidazione è, peraltro, subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 57 e 58.
Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, essa viene liquidata dalla amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dal secondo comma dell'art. 62 sono liquidati dall'amministrazione del tesoro.
Art. 64.
Genitore rimasto privo di prole
Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finché duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete aumentata della metà.
Il genitore che abbia perduto l'unico figlio, ha diritto allo stesso trattamento di cui al comma precedente a prescindere dal requisito dell'età e dalle condizioni economiche.
L'aumento è cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'art. 62.
Art. 65.
[abrogato dalla l. 6 ottobre 1986, n. 656]
Art. 66.
Consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali
Ove i genitori o gli assimilati ai genitori siano entrambi viventi nel momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.
La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni oppure si trovino nelle condizioni previste nell'art. 65.
Qualora non esistano collaterali con diritto a pensione, la pensione già fruita dal genitore si devolve a favore del patrigno o della matrigna di cui al terzo comma dell'art. 57 sempreché questi siano in possesso dei requisiti richiesti.
Al consolidamento e alla devoluzione della pensione di cui al presente articolo provvedono, a domanda, le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Art. 67.
Perdita del diritto a pensione da parte dei collaterali e della madre
Perdono il diritto a pensione i fratelli e le sorelle che raggiungono la maggiore età e la madre che contragga matrimonio salvo quanto previsto dall'art. 65 e dall'ultimo comma dell'art. 60.
Art. 68.
Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate
I trattamenti pensionistici regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100.
Il riparto, tra più aventi diritto, di un trattamento pensionistico già conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e la corresponsione della quota parte del trattamento stesso decorre, per ciascun beneficiano, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Art. 69.
Indennità speciale annua spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate
Ai titolari del trattamento pensionistico indiretto di cui al
presente titolo che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 è liquidata, a domanda, una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del primo del mese di dicembre.
La domanda di cui al comma precedente è utile per il conseguimento dell'indennità speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttiva di effetti, deve con tenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione dell'indennità stessa.
Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E COMUNI
Art. 70.
Condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici
In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000.
Il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, variare il limite di reddito di cui al precedente comma in relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche.
Per i residenti all'estero il diritto ai trattamenti ed agli assegni pensionistici di cui al primo comma è subordinato alla sussistenza di condizioni economiche equivalenti a quelle previste dal comma stesso da accertarsi, ove occorra, anche mediante attestazione della competente autorità consolare.
Art. 71.
Prova del decesso e della scomparsa dei militari e dei civili
Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne la prova, agli effetti del presente testo unico, la partecipazione rilasciata dalla competente amministrazione, ferme restando per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente testo unico.
Nel caso di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nel primo e secondo comma dell'art. 10 del presente testo unico e trasmessa al sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.
Per i militari, nei confronti dei quali non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità, e per i civili la scomparsa può essere comprovata mediante atto di notorietà ricevuto in sede giudiziaria o certificazione equipollente senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova.
Art. 72.
Irripetibilità degli assegni liquidati e casi di recupero per i dispersi e gli scomparsi dei quali sia successivamente accertata l'esistenza in vita
Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione, venga accertato che il militare o il civile, ritenuti dispersi o scomparsi, siano tuttora in vita, la pensione è revocata con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra, da notificarsi all'interessato, e le rate di pensione corrisposte non sono ripetibili salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nelle ipotesi in cui ai militari od ai civili, ritenuti in precedenza dispersi o scomparsi, siano da liquidarsi assegni arretrati a carico dello Stato, le rate già corrisposte a titolo di pensione indiretta di guerra vengono imputate sugli assegni medesimi.
Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare o del civile è avvenuta in un tempo successivo a quello della presunta morte.
Art. 73.
[abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n. 377]
Art. 74.
[soppresso dal d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 834]
Art. 75.
[soppresso dal d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 834]
Art. 76.
Irrilevanza dell'acquisto di una cittadinanza straniera sul diritto a trattamento pensionistico di guerra
L'acquisto di una cittadinanza straniera non comporta perdita del diritto a conseguire il trattamento pensionistico di guerra o a fruire del trattamento stesso.
Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la decadenza dal diritto a conseguire o a fruire della pensione, assegno o indennità di guerra per effetto dell'acquisto di cittadinanza straniera.
Art. 77.
Irrilevanza dei redditi pensionistici
Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni in. Legge 16 aprile 1974, n. 114.
Art. 78.
Modificazioni e revisioni d'ufficio o a domanda dei provvedimenti ai fini dell'eventuale attribuzione di trattamento più favorevole
I provvedimenti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono, ai fini della liquidazione dei trattamenti stessi o di trattamenti più favorevoli e salvi, comunque, i diritti riconosciuti, essere modificati o revocati d'ufficio, da parte della stessa autorità che li ha emanati, quando ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettera a), b), c) del successivo art. 81.
L'eventuale nuova liquidazione ha effetto dalla data in cui sussistono tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra.
Le richieste avanzate dagli interessati intese ad ottenere il riesame dei provvedimenti emessi nei loro confronti ed i ricorsi gerarchici dichiarati irricevibili o inammissibili hanno valore di denuncia ai fini della revisione prevista dal presente articolo.
Nei casi in cui il diritto alla pensione o all'assegno sia stato negato per le circostanze di cui al primo comma, lettera e), del successivo art. 81 è ammesso, su domanda degli interessati, il riesame dei relativi provvedimenti. Il riesame a richiesta degli interessati è ammesso anche quando la domanda si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.
Le domande di cui al comma precedente devono essere presentate entro il termine previsto dal successivo art. 100 e producono effetti, in caso di accoglimento, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione.
La revisione a domanda di parte è ammessa anche nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera c), del successivo art. 81. La domanda di cui al presente comma deve essere presentata entro trenta giorni dal rinvenimento del documento nuovo e l'eventuale accoglimento dell'istanza produce effetti dal giorno in cui si sono verificate tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra.
Art. 79.
Revisione da parte del Ministro del tesoro dei provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale
È in facoltà del Ministro del tesoro o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici.
Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sarà, altresì, data priorità a quei ricorsi che siano stati presentati da più lungo tempo.
Ai fini di una più equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento più favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. È in facoltà del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, può comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge.
Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo.
Il Ministro del tesoro provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella più ampia tutela dei diritti degli interessati.
Art. 80.
Obbligo di denuncia del venir meno dei requisiti richiesti
In tutti i casi in cui le norme contenute nel presente testo unico subordinano la liquidazione del trattamento pensionistico o di un assegno accessorio al sussistere di determinati requisiti o condizioni, i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento il venir meno di dette condizioni o requisiti entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico.
Nel caso di intervenuta denuncia a termini del comma precedente, la revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza del termine previsto nel comma stesso. Nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite.
Art. 81.
Revoca e modificazione dei provvedimenti
I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati, quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica;
b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennità;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
d) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere;
e) non sussista più lo stato di inabilità a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito.
[comma abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n. 377]
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano stati già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è necessario sempre il parere della commissione medica superiore di cui all'art. 106 previa visita diretta.
A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.
Il miglioramento clinico conseguito dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non può mai costituire motivo di modificazioni del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni salvo quanto disposto dall'art. 20 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità.
Art. 82.
[abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n. 377]
Art. 83.
Delimitazione della responsabilità dello Stato per danni di guerra alle persone
Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità ovvero, in caso di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di terzi.
Art. 84.
Preliminare pronuncia del Ministero del tesoro su domande di pensione privilegiata ordinaria per invalidità riportate in tempo di guerra
Qualora sia presentata domanda al fine di conseguire trattamento privilegiato ordinario per lesioni o infermità che dagli atti risultino accertate durante il servizio militare prestato dal richiedente in tempo di guerra o, comunque, possano ritenersi ricollegabili al servizio stesso o ad un fatto di guerra, la pronuncia sul diritto al trattamento richiesto può essere emessa dall'amministrazione competente soltanto dopo che il Ministero del tesoro abbia dichiarato, con provvedimento formale, che l'infermità o la lesione non è dipendente da causa di guerra.
Ove da parte del Ministero del tesoro si riscontri, invece, che l'infermità o la lesione è dipendente da causa di guerra, la domanda di cui al comma precedente si considera come presentata al fine di ottenere il trattamento pensionistico di guerra per l'emissione dei conseguenti provvedimenti.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, da parte del Ministero del tesoro viene emessa la necessaria pronuncia sulla dipendenza della invalidità da causa di guerra anche nei casi in cui il diritto a pensione risulti prescritto perché l'interessato ha lasciato trascorrere i termini di legge, o, comunque, tale diritto non possa dar luogo al conferimento del trattamento pensionistico di guerra per mancanza di un qualsiasi altro requisito richiesto dal presente testo unico.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui la domanda per il trattamento privilegiato ordinario sia presentata da parte dei congiunti per la morte del militare o del civile.
Art. 85.
Casi di invalidità o di morte nei quali abbiano avuto influenza concausale il servizio ordinario e quello di guerra
Una stessa lesione o infermità o la morte non possono dare contemporaneamente titolo al conferimento della pensione o assegno di guerra e di altro trattamento di privilegio eventualmente spettante in forza dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido o del deceduto dallo Stato o da ente pubblico.
Qualora, anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico, siano stati liquidati a favore del medesimo soggetto entrambi i predetti trattamenti in quanto si sia riconosciuto che sulla invalidità del militare o del civile o sulla morte degli stessi abbiano influito e le cause di guerra e l'attività svolta successivamente dagli stessi, gli interessati possono scegliere, con domanda da presentare alla Direzione generale delle pensioni di guerra entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, quale dei due trattamenti fruiti debba continuare ad essere loro corrisposto.
A seguito della domanda di cui al precedente comma ovvero nel caso che sia trascorso il termine stabilito nel comma stesso senza che da parte degli interessati sia stata esercitata la facoltà di scelta ivi prevista, l'amministrazione competente provvede, ancorché sia in proposito intervenuta decisione giurisdizionale, alla revoca del provvedimento con il quale è stato liquidato il trattamento cui l'interessato rinuncia o, in mancanza di scelta, di quello concernente il trattamento economicamente meno favorevole per gli interessati.
Ove, pur verificandosi il concorso delle due diverse cause nell'insorgere o nell'evolversi dell'invalidità o nel decesso del militare o del civile, sia stato conferito o conservato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, un solo trattamento pensionistico, gli interessati possono chiedere, con domanda da presentarsi alla competente amministrazione entro novanta giorni dalla predetta data, che sia loro liquidato, in presenza dei requisiti prescritti dalla relativa legislazione, il trattamento più favorevole in luogo di quello di cui fruiscono.
L'eventuale nuova liquidazione decorre dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 86.
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Le risultanze anagrafiche e di stato civile possono essere attestate, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici di guerra, anche mediante dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni.
Mediante dichiarazione possono essere, altresì, attestati la frequenza a corsi legali di studi presso università o istituti superiori equiparati, in tutti i casi in cui, nel concorso degli altri requisiti prescritti, dalla frequenza stessa derivino diritti a termini del presente testo unico, nonché lo stato di non occupazione ai fini del conseguimento dei benefici il cui conferimento è subordinato all'esistenza di tale stato.
Alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per comprovare l'esistenza delle condizioni economiche previste dall'art. 70 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Art. 87.
Equiparazione dei figli degli invalidi di 1ª categoria agli orfani di guerra
I figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.
Art. 88.
Estensione agli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 28° anno di età, purché si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70 e non esplichino attività lavorativa.
Art. 89.
Esonero dal servizio militare
L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.
Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido di guerra di la categoria e di 2ª categoria su richiesta del genitore.
I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio.
Art. 90.
Estensione ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati dei benefici previsti per i titolari di pensione di guerra indiretta
I trattamenti liquidati, a titolo di assegno alimentare, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati a termini del presente testo unico si considerano pensione di guerra ai fini assistenziali, previdenziali e per il conseguimento di ogni altra beneficio che, ai sensi di legge, spetti ai titolari di pensione di guerra indiretta.
Titolo VIII
DELLA DEVOLUZIONE DEGLI ASSEGNI PER DECORAZIONI AL VALOR MILITARE
Art. 91.
Devoluzione e liquidazione alla vedova, all'assimilata a vedove e agli orfani degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra
L'assegno straordinario annesso alle medaglie d'oro al valor militare di cui all'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, è devoluto nell'identica misura prevista dall'articolo stesso alle vedove, alle assimilate a vedove ed agli orfani.
Alla vedova, alla assimilata a vedova ed agli orfani dei decorati di medaglia d'oro al valor militare conferita alla memoria è attribuito l'assegno straordinario nella misura prevista dal comma precedente.
Gli assegni di cui ai precedenti commi sostituiscono per i soggetti contemplati nei commi stessi quelli previsti dalle leggi 31 marzo 1966, n. 172; 1 marzo 1968, n. 190; 7 aprile 1968, n. 459.
Gli assegni annessi alle medaglie d'argento e di bronzo al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valor militare di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, e successive modificazioni, si devolvono a favore della vedova, dell'assimilata a vedova e degli orfani nella misura prevista dalla legge 30 ottobre 1969, n. 831.
Per la devoluzione e per il conferimento degli assegni, di cui ai precedenti commi, si applicano le norme previste dal titolo V del presente testo unico, a prescindere dal requisito delle condizioni economiche nei casi in cui tale requisito è richiesto per il conferimento dei trattamenti pensionistici di cui al titolo stesso.
Alla liquidazione degli assegni, di cui al presente articolo, provvedono, su domanda, le competenti Direzioni provinciali del tesoro.
Art. 92.
Liquidazione ai genitori ed ai collaterali degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra
Quando non esistano i soggetti di cui al precedente art. 91 aventi titolo all'assegno straordinario annesso alla medaglia d'oro al valor militare ovvero quando questi ne abbiano perduto definitivamente il diritto, l'assegno stesso spetta, nell'identica misura prevista dall'articolo medesimo, ai genitori, collaterali ed assimilati nell'ordine stabilito dall'art. 57 e con le norme degli articoli 59, 60, 66 e 67.
L'assegno di cui al precedente comma sostituisce quello previsto dalla legge 31 marzo 1966, n. 172 e dalla legge 1 marzo 1968 numero 190.
Ove ricorrano le condizioni stabilite dal primo comma gli assegni annessi alla medaglia d'argento e di bronzo al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valor militare di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, si devolvono a favore dei soggetti di cui al presente articolo nella misura prevista dalla legge 30 ottobre 1969, n. 831.
Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo provvedono, su domanda, le competenti Direzioni provinciali del tesoro.
Art. 93.
Termini di decorrenza della liquidazione dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra a favore dei congiunti dell'insignito
Gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di
guerra di cui al presente titolo sono liquidati a favore dei congiunti aventi diritto, su presentazione di apposita domanda, a decorrere dalla data di morte dell'insignito ovvero dalla data del fatto d'armi nel caso in cui il provvedimento di conferimento della decorazione venga emesso posteriormente al decesso del decorato.
I congiunti dei decorati che presentino la domanda dopo un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o, qualora si tratti di dispersi, dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, o, se anteriore, dalla data in cui la partecipazione della irreperibilità è stata notificata al richiedente, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nei casi in cui il provvedimento di conferimento della decorazione venga emesso successivamente alla trascrizione dell'atto di morte o alla partecipazione di irreperibilità il termine di un anno di cui al precedente comma decorre dalla data della notificazione del provvedimento di conferimento.
Per i minori e i dementi il termine di cui ai precedenti commi rimane sospeso finché duri la incapacità di agire.
Qualora si tratti di croci di guerra al valor militare, la liquidazione dei relativi assegni non può in alcun caso avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1961.
Art. 94.
Condizioni per la liquidazione dell'assegno ai congiunti dell'insignito di decorazione al valor militare per fatti di guerre
Per la liquidazione degli assegni di cui agli articoli 91 e 92 è necessario che la competente amministrazione militare dichiari, a richiesta della competente Direzione provinciale del tesoro, che l'interessato, ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, è autorizzato a fregiarsi della decorazione al valor militare.
Art. 95.
Perdita e ripristino del diritto all'assegno per decorazione al valor militare
La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo assegno.
Nei casi di cui al precedente comma la liquidazione dell'assegno è ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la concessione dell'assegno stesso è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.
Il ripristino del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta la riattivazione dell'assegno al decorato dalla data in cui il ripristino ha effetto, e la contemporanea cessazione del pagamento nei confronti dei congiunti. Le somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti posteriormente alla data in cui ha effetto il ripristino, sono considerate, in ogni caso, come corrisposte al decorato.
Art. 96.
Comunicazioni delle amministrazioni competenti al Ministero del tesoro
Di tutti i provvedimenti che comunque influiscano sul diritto al pagamento dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare, di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle Forze armate, l'amministrazione competente dà notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua spettanza.
La cessazione o la riattivazione del pagamento dell'assegno deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto del diritto.
Titolo IX
DELLE PROCEDURE
Art. 97.
Inizio del procedimento di liquidazione
Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o d'ufficio.
All'atto della liquidazione della pensione, sono liquidati anche i benefici accessori ove dai documenti acquisiti per il riconoscimento del diritto a pensione risulti che l'interessato sia in possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei benefici medesimi.
Le domande tendenti al riconoscimento di diritti in materia di pensioni di guerra e di assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra, devono essere presentate al Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero alla competente Direzione provinciale del tesoro, nei casi in cui il compito di provvedere spetti, a termini del presente testo unico, a quest'ultima.
Le domande di cui al precedente comma, possono anche essere spedite a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale. In tal caso, dell'avvenuta consegna fa fede il bollo dell'ufficio postale e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
Le domande, i documenti relativi e le legalizzazioni e tutti gli atti inerenti alla procedura di liquidazione delle pensioni e degli assegni previsti dal presente testo unico nonché il pagamento di detti trattamenti sano esenti da qualsiasi tassa, imposta o diritto a favore di chiunque.
Art. 98.
Liquidazione d'ufficio a favore dei mutilati e degli invalidi
Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio quando la ferita, lesione o infermità riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.
In tal caso, se il militare, al termine dell'eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza, è giudicato inidoneo a qualsiasi servizio perché affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione o assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere d'ufficio i relativi atti sanitari alla competente commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari.
Contemporaneamente il militare è inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di pensione.
Art. 99.
Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici a favore dei mutilati e degli invalidi
Fuori dai casi previsti dal precedente art. 98, per il riconoscimento del diritto a pensione gli interessati debbono presentare apposita domanda.
Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno o indennità di guerra si prescrive, per i militari, dopo trascorsi i cinque anni dall'effettiva cessazione del servizio di guerra comunque avvenuta e, per i civili, trascorsi i cinque anni dal verificarsi degli eventi indicati negli articoli 8 e 9 del presente testo unico.
Per i militari di carriera i quali abbiano contratto durante il servizio di guerra o attinente alla guerra una invalidità debitamente constatata non oltre cinque anni dalla cessazione di detto servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del collocamento a riposo.
Il militare che presenti la domanda dopo un anno dal congedo per riforma o dal collocamento a riposo per l'invalidità di guerra ed il civile che la presenti dopo un anno dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a fruire della pensione o dell'assegno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infermità che risulti contratta durante il servizio di guerra o attinente alla guerra o, comunque, in occasione di guerra o conseguente ad altre cause di servizio o fatti di guerra, il termine di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è elevato ad anni dieci.
Per i minori ed i dementi i termini di cui al presente articolo rimangono sospesi finché duri l'incapacità di agire.
Art. 100.
Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici per i congiunti dei militari o dei civili decaduti per causa di guerra
La domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari o dei civili deceduti o dispersi a causa di guerra, deve essere presentata entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o, qualora si tratti di dispersi, dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio o, se anteriore, dalla data in cui la partecipazione di irreperibilità è stata notificata al richiedente.
Se la domanda è prodotta oltre un anno dal termine iniziale di cui al precedente comma, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Nei casi in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia subordinato al requisito delle condizioni economiche di cui all'art. 70 o allo stato di inabilità dei richiedenti e tali condizioni si verifichino dopo la morte del militare o del civile ovvero successivamente alla data da cui dovrebbe decorrere il trattamento pensionistico indiretto, il suddetto termine quinquennale decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ovvero, nel caso di inabilità presunta per età, dalla data di compimento del 65° anno.
Quando le altre condizioni generali richieste dal presente testo unico si verifichino dopo la data di decorrenza del termine di cui al primo comma, il computo di cinque anni si effettua a decorrere dalla data in cui si sono verificate dette condizioni.
Se la domanda è prodotta entro un anno dalla data in cui hanno inizio i termini previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo, il trattamento pensionistico decorre da tale data; ove la domanda sia prodotta oltre l'anno, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
In ogni caso, le lesioni, ferite o infermità dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, devono essere state constatate dalle competenti autorità militari o civili entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati negli articoli 8 e 9 del presente testo unico. Qualora il decesso sia causato da parkinsonismo conseguente ad una infermità contratta nelle circostanze indicato nel penultimo comma del precedente art. 99, il termine di cui al presente comma è di anni dieci.
Per i minori e dementi i termini di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli previsti dal sesto comma, rimangono sospesi finché duri l'incapacità di agire.
Art. 101.
[abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n. 377]
Art. 102.
[abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n. 377]
Art. 103.
[abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n. 377]
Art. 104.
[abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n. 377]
Art. 105.
Commissioni mediche per le pensioni di guerra
Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo.
Fanno, altresì, parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
La commissione è presieduta da un ufficiale superiore medico o, in mancanza, da un altro componente della commissione stessa scelto tra i membri facenti parte del contingente previsto dal primo comma dell'art. 110.
La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo farà parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.
Il Ministro del tesoro con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati. Spetta al Ministro del tesoro di procedere, con proprio provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui al terzo comma del presente articolo.
Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia ricoverato in ospedale per cure ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la commissione può pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermità mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici pertinenti al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso il quale l'invalido è ricoverato.
La commissione, ove non possa procedere a visita, può delegare per la visita stessa uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.
La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione delle invalidità, secondo le tabelle A, B, E, F ed F-1 annesse al presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilità a proficuo lavoro degli interessati indicando, se richiesta, l'epoca alla quale possa farsi risalire lo stato di inabilità.
Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.
[abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n. 377]
Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.
Art. 106.
Commissione medica superiore
Il Ministro del tesoro, previe intese con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto, una commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati od aiuti di ruolo nelle specialità relative alle lesioni o infermità in esame, di liberi docenti universitari, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano purché docenti universitari ovvero purché specializzati in materie relative alle lesioni o infermità in esame.
Un quarto dei membri della commissione predetta è scelto tra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
Nei casi in cui non sia possibile per le predette associazioni completare le rispettive rappresentanze con ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma, il Ministro del tesoro può integrare la rappresentanza delle associazioni stesse, entro i limiti del contingente numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dal primo comma dell'articolo 109.
La commissione è presieduta da un tenente generale medico.
Art. 107.
Funzionamento della commissione medica superiore
La commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non meno di cinque membri.
Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ed uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidità in esame.
Essa esprime il proprio parere sui documenti, ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissione di cui all'art. 105, esprime il suo parere dopo la visita diretta dell'interessato. La commissione, qualora non possa procedere a visita diretta, può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.
La commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica superiore è chiamato a far parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.
Il personale della segreteria della Commissione medica superiore è fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione è assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.
Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà, con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attività.
Art. 108.
Nomina dei membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore - Emolumenti ad essi spettanti
Ai fini della nomina a membri delle commissioni mediche per le Pensioni di guerra e della commissione medica superiore gli ufficiali medici delle categorie in congedo, anche se appartenenti al ruolo d'onore, sono richiamati in servizio per l'espletamento delle loro mansioni per conto ed a carico del Ministero del tesoro.
Per l'assolvimento dell'incarico di cui al precedente comma, gli ufficiali medici, collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere richiamati in servizio a termini dell'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355.
I richiami in servizio di cui ai precedenti commi sono effettuati per un periodo non superiore ad anni cinque e possono essere rinnovati per periodi successivi, ma comunque non oltre il limite di età previsto dall'art. 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, per le varie categorie di ufficiali medici.
In relazione al sopravvenuto mutamento delle esigenze di servizio, la competente autorità, su richiesta del Ministro del tesoro, può disporre in qualunque tempo la cessazione dal servizio degli ufficiali richiamati ai sensi dei precedenti commi.
Ai membri civili delle commissioni mediche periferiche o della commissione medica superiore, non dipendenti dallo Stato, è dovuto un compenso per le prestazioni professionali effettuate.
Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, la misura del compenso di cui al precedente comma nonché l'emolumento mensile da liquidarsi, ove competa, ai sanitari civili che, ai sensi del sesto comma del precedente art. 105, vengano nominati presidenti delle commissioni mediche.
L'onere per stipendi ed indennità dovuti agli ufficiali medici richiamati in servizio, per i compensi ai medici civili di cui al quinto comma, per l'emolumento eventualmente spettante ai sanitari nominati presidenti delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e per il funzionamento in genere delle commissioni stesse e della commissione medica superiore grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 109.
Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore
Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, può stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette Commissioni. Il relativo trattamento economico è stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati.
I medici di cui al presente articolo non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 750 anno e cessano comunque dalla suddetta attività al raggiungimento del predetto limite di età. Tuttavia, per comprovate esigenze della commissione medica superiore e qualora trattisi di medici di qualificata esperienza e competenza in materia di pensionistica di guerra, possono essere convenzionati medici anche se abbiano superato il 750 anno di età, ma non oltre il 78ª anno di età, nel limite di 4 unità e purché non venga superato il contingente massimo dei componenti di tale commissione medica superiore di cui al successivo art. 110.
L'attività svolta presso le commissioni mediche di cui agli articoli 105 e 106 dal personale sanitario contemplato nel presente articolo non rientra fra le prestazioni d'opera previste dal quinto comma dell'art. 99 del testo unico delle norme in materia di pensioni ordinarie approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e non è incompatibile con lo svolgimento di eventuale altra attività prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati, dal Ministro della difesa, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al primo comma.
L'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 110.
Numero complessivo massimo dei sanitari delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore
Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di centodieci unità per la commissione medica superiore e di duecentoventi unità per le commissioni mediche periferiche.
Il Ministro del tesoro può modificare, con proprio decreto, l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici.
La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 111.
Decadenza dal diritto agli accertamenti sanitari per mancata presentazione a visita medica
Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dalla seconda convocazione deve produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La seconda convocazione deve essere disposta ad almeno due mesi di distanza dalla prima. Nel caso di cui al presente comma, la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, eventualmente spettante, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.
Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno temporaneo, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza dell'assegno già attribuito, se tale termine sia più favorevole, questi, per ottenere di essere sottoposto ad accertamenti sanitari per scadenza, deve presentare apposita domanda e la liquidazione dell'eventuale trattamento spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidità entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido e l'eventuale più favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Le commissioni mediche di cui all'art. 105 sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, i nominativi di coloro che non si sono presentati agli accertamenti sanitari, di cui ai precedenti commi, entro i termini sopra indicati, trasmettendo i documenti comprovanti le avvenute convocazioni.
Art. 112.
Procedura speciale per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno
Nei casi previsti dall'art. 81 salvo quello indicato nel nono comma del presente articolo la revoca totale o parziale della pensione o dell'assegno è disposta dal Ministro del tesoro su proposta del comitato di liquidazione riunito in sezione speciale, della quale devono far parte almeno due magistrati della Corte dei conti ed un rappresentante delle associazioni interessate, scelti tra i membri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 102.
Qualora il Ministro del tesoro ritenga che sussistano elementi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 81, raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del procuratore generale della Corte dei conti, trasmette al comitato di liquidazione, costituito in sezione speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede alla immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati. Analogamente, nei casi di denuncia all'autorità giudiziaria inerente a fatti o circostanze su cui si fonda la liquidazione del trattamento pensionistico, il Ministro del tesoro può, in via cautelare, disporre la sospensione dei pagamenti già autorizzati dandone comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale.
Copia della relazione di cui al precedente comma deve essere notificata, a cura del comitato, agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie o documenti.
Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente ed a mezzo di procuratore. La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del comitato.
Sulla proposta del comitato il Ministro decide, in via definitiva, con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al procuratore generale della Corte dei conti.
Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 116.
La procedura di cui ai commi precedenti deve essere seguita anche per la revoca o modifica dei provvedimenti di liquidazione di pensione o assegni di guerra adottati dalle Direzioni provinciali del tesoro salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi su proposta del comitato di liquidazione di cui all'art. 102, può, nel caso in cui faccia luogo alla sospensione cautelare di cui al secondo comma del presente articolo, disporre, ove gli interessati ne facciano richiesta e dimostrino di trovarsi nelle condizioni economiche di cui al precedente art. 70 e successive modificazioni , la corresponsione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda, di un assegno a titolo alimentare in misura da determinarsi in relazione al trattamento pensionistico che spetti legittimamente all'interessato o che potrebbe a questi spettare. Detto assegno è recuperato integralmente sull'eventuale trattamento pensionistico da liquidarsi all'interessato a conclusione del procedimento di cui al presente articolo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano quando, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 81, primo comma, lettera e), venga meno nel titolare del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richieste dall'art. 70 e successive modificazioni. In tale ipotesi il provvedimento di conferimento del trattamento può essere in ogni tempo revocato, con l'ordinaria procedura amministrativa, da parte della stessa autorità che l'ha emanato.
I titolari del trattamento di cui al precedente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire del trattamento stesso.
Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione del trattamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la revoca stessa ha effetto dal giorno della liquidazione.
Art. 113.
[abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n. 377]
Art. 114.
Segnalazione della Corte dei conti ai fini dell'eventuale procedimento di revoca
Quando la Corte dei conti, investita del giudizio sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra ritenga possa farsi•luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 81 e 112, rinvia gli atti al Ministro del tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.
Art. 115.
Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro
[comma abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n. 377]
Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento.
La Direzione generale delle pensioni di guerra dà notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto.
Il ricorso non sospende la esecutività del provvedimento impugnato.
È in facoltà del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese.
[comma abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n. 377]
In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro può pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato.
[comma abrogato dalla l. 18 agosto 2000, n.236]
[comma soppresso dal d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 834 come modificato dalla l. 6 ottobre 1986, n. 656]
Art. 116.
Ricorso alla Corte dei conti
Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento.
La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.
Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente, o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dal sindaco, dal segretario comunale o da loro delegati o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali, è esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere proseguito dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore.
L'atto di prosecuzione deve essere depositato nella segreteria della Corte dei conti nel termine perentorio di un anno dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti il processo si estingue.
Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme della legge tributaria sulle successioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dal coniuge o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.
[comma soppresso dal d.p.r. 30 dicembre 1981, n.834 come modificato dalla l. 6 ottobre 1986, n. 656]
Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico.
Art. 117.
Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie
Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria.
Il ricorso proposto contro i provvedimenti di cui al precedente comma si considera utilmente presentato rispetto ad entrambi i provvedimenti quando sia prodotto entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla più recente data di notificazione, ove quest'ultima si riferisca al provvedimento negativo di pensione di guerra. Qualora, invece, la su indicata notificazione abbia ad oggetto il provvedimento negativo di pensione privilegiata ordinaria, il ricorso è ricevibile anche se avanzato oltre il predetto termine, purché la pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero a seguito di domanda fatta dall'interessato per conseguire il trattamento privilegiato ordinario.
Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto contro il primo provvedimento e questo sia stato notificato posteriormente a quello emesso in un tempo successivo.
Art. 118.
Competenza della Corte dei conti: sezioni speciali
I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi dalle competenti sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del presidente della Corte dei conti.
Le predette sezioni decidono con un numero di cinque votanti, dei quali non più di due primi referendari o referendari.
I ricorsi sono assegnati a ciascuna sezione dal presidente della Corte o da un presidente di sezione da lui delegato.
La segreteria della sezione alla quale il ricorso è stato assegnato, dà comunicazione dell'avvenuto deposito del ricorso stesso all'amministrazione.
Entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'amministrazione trasmette alla segreteria suddetta il fascicolo degli atti.
Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne dà comunicazione al ricorrente, il quale ha la facoltà di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonché di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia.
Terminata l'istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concluderà oralmente solo nel caso di conclusione favorevole.
Art. 119.
Notificazione dei provvedimenti
Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennità disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
Art. 120.
Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro
I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini del presente testo unico, sono sottoposti al riscontro delle ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo della Corte dei conti.
I provvedimenti di cui al primo comma acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute e sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità in via successiva.
Sono esclusi dal riscontro e dal controllo di cui al precedente primo comma i provvedimenti adottati in via provvisoria.
Art. 121.
Pagamento della pensione e degli assegni
L'ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente testo unico, esclusi gli assegni una tantum, l'indennità speciale annua di cui agli articoli 25, 56 e 69 e gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, viene corrisposto agli aventi diritto con le norme stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.
Art. 122.
Autorizzazione del pagamento della pensione e degli assegni
I provvedimenti di prima liquidazione di pensione o di assegno di guerra nonché quelli relativi a variazioni di trattamenti già conferiti costituiscono autorizzazione di pagamento per le direzioni provinciali del tesoro.
Tuttavia, fino a quando non saranno emanate disposizioni per la modifica della procedura concernente il pagamento delle pensioni a carico dello Stato prevista dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico, gli uffici competenti continueranno ad emettere, in deroga alla disposizione di cui al primo comma, il ruolo di iscrizione relativo al primo pagamento di pensione o di assegno.
Art. 123.
Corresponsione dei ratei lasciati insoluti e dei trattamenti liquidati posteriormente alla morte del titolare
In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno temporaneo il rateo di trattamento pensionistico, ivi compresi gli assegni accessori, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata separazione personale a lui addebitabile con sentenza passata in giudicato.
In mancanza del coniuge ovvero quando nei confronti di questi sia intervenuta la predetta sentenza di separazione, il rateo lasciato insoluto spetta ai figli del pensionato.
Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo è devoluto a favore degli eredi del pensionato secondo le norme di legge in materia di successione.
La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via amministrativa.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi in cui il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico venga emesso dopo l'avvenuto decesso del titolare in tale ipotesi il rateo è devoluto a favore degli eredi del pensionato secondo le norme di legge in materia di successione.
Art. 124.
Riscontro della Corte dei conti sui titoli di spesa relativi a liquidazione di indennità una tantum
Gli ordinativi diretti emessi per la liquidazione di indennità per una volta tanto sono soggetti al controllo successivo della Corte dei conti per l'accertamento sulla regolarità formale del titolo di spesa estinto.
Detti ordinativi, dopo il visto di impegno della ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, sono trasmessi ai competenti organi per il pagamento.
Art. 125.
Esenzione dalle tasse postali
Le corrispondenze concernenti i procedimenti amministrativi di cui al presente testo unico, spedite dagli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra all'indirizzo degli interessati, hanno corso senza affrancatura, purché siano munite di apposito contrassegno.
Al rimborso delle relative tasse postali a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede il Ministero del tesoro in base a convenzione.
Art. 126.
Certificazione
I documenti militari, sanitari, di stato civile e tutti gli altri documenti necessari per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere i trattamenti previsti dal presente testo unico sono acquisiti d'ufficio.
Gli enti militari e gli istituti ospedalieri debbono trasmettere la certificazione, agli uffici richiedenti, nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
Gli interessati, allo scopo di rendere più sollecito il completamento dell'istruttoria, possono direttamente chiedere ai competenti uffici comunali il rilascio, ad uso esclusivo di pensione di guerra e con esenzione da ogni diritto e tassa, dei documenti anagrafici o di stato civile, occorrenti per la definizione delle domande intese a conseguire trattamento pensionistico di guerra.
Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 127.
Termini per la presentazione delle domande di pensione diretta per eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico
Le domande per conseguire trattamento pensionistico diretto di guerra riguardanti eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico possono essere presentate entro e non oltre due anni dalla predetta data, fermi restando, se più favorevoli, i termini previsti dal secondo, terzo e quinto comma dell'art. 99 del presente testo unico. Per i soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 3 del presente testo unico il termine di cui al secondo comma dell'art. 99 decorre, se più favorevole, dalla data in cui è avvenuta la notifica del provvedimento di riconoscimento della necessaria qualifica.
Le domande di cui al precedente comma sono ammesse sempreché le lesioni, le ferite e le infermità dalle quali è derivata l'invalidità siano state constatate dalle competenti autorità militari o civili entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi indicati negli articoli 8 e 9.
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infermità che risulti contratta durante il servizio di guerra o attinente alla guerra o, comunque, in occasione di guerra o conseguente ad altre cause di servizio o fatti di guerra, il termine di cui al precedente comma è di anni dieci.
Nei confronti degli ex prigionieri di guerra, degli ex internati militari, degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose e ideologiche, dei partigiani e dei patrioti, per la constatazione sanitaria delle lesioni, ferite o infermità che si assumano conseguenti allo stato di cattività sofferta o alla partecipazione all'attività partigiana si prescinde dal termine di cui al secondo comma del presente articolo.
Nei casi in cui dagli atti ufficiali risulti che l'interessato entro il termine di cui al secondo comma abbia subito ricovero ospedaliero o accertamenti da cui sarebbe potuta derivare la prescritta constatazione ma la relativa documentazione non sia reperibile per causa di forza maggiore, si prescinde dal predetto termine. In tale ipotesi, ai fini della dipendenza da cause di guerra delle invalidità denunciate, può tenersi conto delle particolari caratteristiche delle invalidità medesime e di ogni altro elemento di prova.
Per i minori e i dementi i termini di cui la presente articolo restano sospesi finché duri la incapacità di agire.
Art. 128.
Termini per la presentazione delle domande di pensione indiretta per eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico
I congiunti del militare o del civile deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico i quali, alla data medesima, siano in possesso dei prescritti requisiti, possono produrre domanda intesa a conseguire il trattamento pensionistico entro e non oltre due anni dalla predetta data, fermi restando, se piè favorevoli, i termini previsti dal primo, terzo e quarto comma dell'art. 100 del presente testo unico.
Per i minori e i dementi il termine di cui al comma precedente rimane sospeso finché duri l'incapacità di agire.
Le domande di cui al presente articolo sono ammesse sempreché le lesioni, ferite o infermità dalle quali è derivata la morte del militare e del civile siano state constatate nei modi e nei termini previsti nel secondo e terzo comma del precedente art. 127 ovvero si verifichino le circostanze di cui al quarto o al quinto comma dell'articolo stesso.
Art. 129.
Termine per la revisione amministrativo dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale
La revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale di cui all'art. 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, deve essere ultimata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Qualora, allo scadere del predetto termine non sia stato possibile, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, completare la necessaria istruttoria, i provvedimenti di cui al comma precedente sono trasmessi, a cura della predetta direzione generale, alla Corte dei conti per la definizione del ricorso giurisdizionale anche sulla base della documentazione eventualmente acquisita in sede di revisione.
Art. 130.
Liquidazione di indennità per una volta tanto e di assegno rinnovabile riferiti a periodi anteriori alla data di entrata in vigore del presente testo unico
Ove debba farsi luogo a liquidazione di indennità per una volta tanto su domanda presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, l'importo di ogni annualità di 8ª categoria da conferirsi a detto titolo, non può in alcun caso essere inferiore a quello previsto, per tale categoria, dalla tabella C, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
Nell'ipotesi in cui debba farsi luogo, su domande prodotte prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, a liquidazione di assegni rinnovabili non commutabili in pensione per sopravvenuta guarigione o perché l'invalidità risulti, alla scadenza, ascrivibile alla tabella B, l'ammontare di detti assegni non può essere inferiore a quello previsto dalla tabella C, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
Restano terme le liquidazioni effettuate con provvedimento emesso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 131.
Cumulabilità detta pensione di guerra con la pensione di riforma
La pensione di guerra è cumulabile con la pensione di riforma di cui all'art. 96 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 132.
Minore età ai fini del trattamento pensionistico di guerra
Ai fini del riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra e ad ogni altro beneficio previsto dal presente testo unico si considerano minorenni coloro che non abbiano compiuto il 21° anno di età.
Art. 133.
Fatti disciplinati dal testo unico e data di entrata in vigore. Applicazione delle disposizioni più favorevoli
Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni di cui al presente testo unico si applicano a tutti i casi in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia sorto o sorga per fatti avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, ma i nuovi e maggiori benefici sono accordati dal 1 gennaio 1979, sempreché gli interessati si trovino nelle condizioni richieste dal testo unico stesso per conseguire detti benefici.
A decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, sono soppressi i seguenti assegni: l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico; l'assegno di incollocamento di cui all'art. 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo Unico;
l'assegno di cura di cui all'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico;
l'assegno complementare di cui all'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico;
l'assegno speciale annuo previsto dalla legge 18 ottobre 1969, n. 751, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E annessa al presente testo unico;
l'assegno supplementare di cui all'art. 8 della legge 29 novembre 1977, n. 875, in quanto sostituito dall'assegno di maggiorazione istituito dall'art. 39 del presente testo unico;
l'assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto sostituito dal trattamento previsto dall'art. 134 del presente testo unico.
Le tabelle I ed L annesse al presente testo unico si applicano, nei riguardi dei soggetti previsti dal terzo comma del successivo art. 135, con effetto dal 1 gennaio 1979.
Dalla stessa data del 1 gennaio 1979 sono soppresse tutte le tabelle annesse alla citata legge n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altro assegno previsto dalla legge stessa limitatamente ai casi in cui, per effetto del disposto del precedente secondo comma, agli interessati sia liquidato, allo stesso titolo, un trattamento più favorevole ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico.
A favore dei titolari di pensioni ed assegni liquidati ai sensi della legislazione anteriore, i più favorevoli trattamenti, corrispondenti alle pensioni ed agli assegni stessi stabiliti dal presente testo unico, sono corrisposti d'ufficio, salvo i casi in cui la liquidazione dei trattamenti medesimi sia subordinata a condizioni in precedenza non richieste. In tali ipotesi, il trattamento più favorevole è conferito, in presenza dei prescritti requisiti, su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati alla competente direzione provinciale del tesoro.
Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A, E ed F-1, previste dal presente testo unico, sono effettuate a domanda.
L'applicazione di ogni altro beneficio derivante da disposizioni più favorevoli introdotte dal presente testo unico deve essere richiesta, con apposita domanda, al Ministero del tesoro. Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero alla competente direzione provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termine del presente testo unico, dalle direzioni provinciali del tesoro.
La domanda di cui al sesto ed all'ottavo comma del presente articolo deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Se la domanda di cui ai precedenti sesto, settimo ed ottavo comma sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le più favorevoli disposizioni hanno applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Art. 134.
Attribuzione del trattamento di incollocabilità agli invalidi, ex incollocabili, titolari dell'assegno pari al minimo INPS
A favore degli invalidi che in aggiunta alla pensione di guerra fruiscano, alla data del 1 gennaio 1979, dell'assegno pari alla pensione minima spettante agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dal terzo comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è liquidato a vita, d'ufficio e a decorrere dalla predetta data, il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del presente testo unico.
Art. 135.
Salvaguardia dei diritti quesiti
In tutti i casi in cui le disposizioni contenute nel presente testo unico richiedano, ai fini del riconoscimento del diritto ai trattamenti da esse previsti, condizioni non prescritte dalla precedente legislazione, resta comunque salvo il diritto a tali trattamenti a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore del testo unico medesimo.
Ai soggetti che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente testo unico ed a favore dei quali trovi applicazione il comma precedente, sono liquidati o conservati i corrispondenti assegni nella misura stabilita dalla legislazione anteriore, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro di cui agli articoli 45 e 51 che non siano in possesso del requisito delle condizioni economiche prescritto dagli articoli stessi, è liquidato il trattamento previsto, rispettivamente, dalla tabella I e dalla tabella L, annesse al presente testo unico.
In tutti i casi in cui una pensione debba essere ripartita tra più soggetti e per alcuni di essi trovino applicazione i commi precedenti, le quote attribuite ai soggetti medesimi devono essere calcolate sulla base degli importi ad essi spettanti a termini dei commi stessi. La differenza tra l'importo della maggiore quota che sarebbe ad essi spettata qualora si fossero trovati nelle condizioni richieste dal presente testo unico e l'importo della quota calcolata in base al presente comma, viene divisa in parti uguali tra gli altri compartecipi.
Ove ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma, nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore del presente testo unico siano titolari, in aggiunta alla pensione di guerra, dell'aumento di integrazione di cui agli articoli 22 e 43 nonché a favore dei soggetti che abbiano diritto a conseguire detto aumento con decorrenza anteriore alla data suindicata, l'aumento di integrazione, in deroga a quanto stabilito dallo stesso secondo comma e dal sesto comma del precedente art. 133, viene attribuito d'ufficio, nella maggiore misura prevista dal presente testo unico a decorrere dal 1 gennaio 1979.
I congiunti dei militari e dei civili morti per causa di guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra, in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dal presente testo unico, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli attuali titolari.
Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento gli attuali titolari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quanto potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza, a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.
Ai mutilati ed agli invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle previste dal presente testo unico, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate.
Ove si tratti di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.
Anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo ed al precedente art. 133, alla vedova ed agli orfani degli invalidi di guerra di 1ª categoria che, alla data del 1 gennaio 1979, fruiscano dello speciale trattamento previsto dall'art. 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, viene conservato, se più favorevole, il trattamento stesso nella misura fruita fino alla scadenza del triennio di cui al citato art. 43. In tutti gli altri casi, ai soggetti indicati nel presente comma viene liquidato il trattamento ad essi spettante ai sensi del precedente art. 38 o del quarto comma dell'art. 133 del presente testo unico.
Quando la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dal presente testo unico, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi sugli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.
Art. 136.
Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione
I provvedimenti emanati anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico in base a disposizioni modificate dal testo unico medesimo sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti.
Qualora la domanda sia presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, l'eventuale liquidazione ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine la liquidazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda sempreché questa sia prodotta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero, se più favorevole per l'interessato, dalla data di insorgenza del diritto.
Art. 137.
Norme abrogate. Proroga eccezionale
Sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, tutte le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle espressamente richiamate nel testo unico medesimo e quelle concernenti l'applicazione del disposto dei precedenti articoli 133 e 135.
Dalla anzidetta data è altresì abrogata ogni altra disposizione legislativa in materia di pensione di guerra che sia contraria o non compatibile con le norme contenute nel presente testo unico.
La composizione ed il funzionamento degli organi collegiali, previsti dalla legislazione pensionistica di guerra, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi stessi continueranno ad essere regolati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico fino a quando non saranno emanati, da parte delle competenti autorità, i prescritti decreti in esecuzione delle norme contenute negli articoli del testo unico medesimo che disciplinano la materia.
Le pensioni, gli assegni e le indennità di cui al presente testo unico sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, sempreché queste non contrastino con quelle contenute nel testo unico stesso.
Per gli invalidi di guerra restano in vigore le eccezioni stabilite dall'art. 26 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, e successive modificazioni.
Art. 138.
Decorrenza dell'applicazione dell'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875
La disposizione contenuta nel penultimo comma dell'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, costituisce interpretazione autentica della precedente normativa in materia ed è applicabile anche ai casi già disciplinati dal quinto comma dell'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585.
Le somme eventualmente corrisposte a titolo di indennità integrativa speciale in base al disposto del quinto comma dell'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e non dovute ai sensi dell'art. 11 della predetta legge 29 novembre 1977, n. 875, sono abbuonate.
Art. 139.
Indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste
L'indennizzo da liquidarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, modificato dall'articolo unico della legge 14 marzo 1968, n. 211, a favore dei cittadini italiani che non abbiano potuto produrre la relativa domanda nei termini prescritti per cause di comprovata forza maggiore o che abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto alla provvidenza a seguito di ricorso avverso il provvedimento del Ministro del tesoro di cui al secondo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica, è concesso senza far luogo ad ulteriore stato di riparto. L'indennizzo è liquidato nelle misure e con i criteri stabiliti per l'attribuzione delle singole quote ai beneficiari della ripartizione principale effettuata ai sensi dell'art. 10 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 2043.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo versato dalla Repubblica federale tedesca da erogarsi ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 404". Tali disponibilità, valutabili al 31 dicembre 1978 in circa 670 milioni di lire, saranno versate all'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1979 con imputazione al cap. 2368 (entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro) per essere successivamente iscritte al cap. 6172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sul quale graveranno gli indennizzi di cui al precedente primo comma.
L'eventuale onere eccedente le predette disponibilità farà carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo art. 140.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 140.
Copertura finanziaria
In relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 49 della legge finanziaria dell'anno 1979, all'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 484 miliardi per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
TABELLA A
LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO
PRIMA CATEGORIA:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della erdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di Una mano e delle prime due dell'altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione sì da costringere a speciale alimentazione.
16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchicetasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che biano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedasi avvertenze alle tabelle A e B-C).
SECONDA CATEGORIA:
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
TERZA CATEGORIA:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
QUARTA CATEGORIA:
1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
11) L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti):
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).
17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
QUINTA CATEGORIA:
1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
3) La perdita totale di ambo i pollici.
4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
6) La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
7) La perdita della falange ungueale di dieci o nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.
10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.
12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
16) Diabete mellito o insipido di media gravità.
17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della normale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
SESTA CATEGORIA:
1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che noi siano quelle dei pollici.
9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce;
13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.
15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascriversi a categoria superiore.
16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.
17) Psico-nevrosi di media entità.
18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
SETTIMA CATEGORIA:
1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità.
Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici nè gli indici.
4) La perdita totale dei due indici.
5) La perdita totale di un pollice.
6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.
7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
22) Laparocele voluminoso.
23) Gastroduodenite cronica.
24) Esiti di resezione gastrica.
25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
27) Isteronevrosi di media gravità.
28) Perdita totale dei due padiglioni auricolari.
29) La iminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
30) Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
OTTAVA CATEGORIA:
1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici nè gli indici.
5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
8 ) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto e sei.
11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
14) Bronchite cronica.
15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi,tachicardia, extra sistolia).
18) Gastrite cronica.
19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21) Emorroidi voluminose procidenti.
22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
23) Cistite cronica.
24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
26) Ernie viscerali non contenibili.
27) Emicastrazione.
28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
31) Otite media purulenta cronica semplice.
32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
34) Dacriocistite purulenta cronica.
35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).
TABELLA B
LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITÀ PER UNA VOLTA TANTO
1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.
2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici o di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.
4) La perdita delle due ultime falangi del due indici.
5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.
6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
8) La perdita totale del due alluci, accompagnata, o non, da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.
9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale del due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
10) La perdita totale della falange ungueale di otto, o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.
11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.
12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
13) La distonia spastica diffusa del colon.
14) Ernie viscerali contenibili.
15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.
17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.
18) L'epifora.
Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E.
a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8). In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto.
Le parole "grave" e "notevole", usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta. Con l'espressione "assoluta, totale, completa", applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.
b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale.
Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopraddette.
Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.
c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.
Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.
Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra lo ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:
V = 10/10
V = 9/10
V = 8/10
V = 7/10
V = 6/10
V = 5/10
V = 4/10
V = 3/10
V = 2/10
V = 1/10 (5/50)
Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50,3/50, 2/50, 1/50.
Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100,avvicinando l'occhio a 50 cm da esso.
Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.
Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.
Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.
d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.
e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1°, 2°, 5°, 7° e 8° della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto. in base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3°, 4° e 6°) per equivalenza.
f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per cause della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.
Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.
Col termine "organo" deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto), Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).
Con la dizione ("perdita parziale" dell'organo superstite... venga a perdere.. in parte l'organo superstite") si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.
Va altresì considerato alla stregua di "organi pari" quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e ermanente).
g) Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.
Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.
h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla settima prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.
i) Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera A), n. 4), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamenti di classifica.
l) Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l'invalidità di guerra.
m) Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso.
TABELLA C
TRATTAMENTO SPETTANTE AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA
...omissis...
TABELLA E
TABELLA E ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ
A)
1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento.
L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti a alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma.
(Annue: L. 8.616.000 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 12.000.000 dal 1 gennaio 1986)
A-bis)
1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
(Annue: L. 7.754.400 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 10.800.000 dal 1 gennaio 1986)
B)
1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 6.892.800 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 9.600.000 dal 1 gennaio 1986)
C)
1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
(Annue: L. 6.031.200 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 8.400.000 dal 1 gennaio 1986)
D)
1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
(Annue: L. 5.169.600 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 7.200.000 dal 1 gennaio 1986)
E)
1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.
2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
(Annue: L. 4.308.000 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 6.000.000 dal 1 gennaio 1986)
F)
1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 3.446.400 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 4.800.000 dal 1 gennaio 1986)
G)
1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2) La disarticolazione di un'anca.
3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
(Annue: L. 2.584.800 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 3.600.000 dal 1 gennaio 1986)
H)
1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare.
5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
(Annue: L. 1.723.200 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 2.400.000 dal 1 gennaio 1986)"
Allegato I
(articolo I)
AUMENTI AGLI ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ, DI CUI ALLA TABELLA E, ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA
…omissis…
TABELLA F
ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITÀ
…omissis…
ALLEGATO II
AUMENTI ALL'ASSEGNO PER CUMULO D'INFERMITÀ DI CUI ALLA TABELLA F, ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA
…omissis…
Tabella F-1
COMPLESSO DI DUE INFERMITÀ
…omissis…
TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI SOGGETTI DI DIRITTO
…omissis…
TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLE INFERMITÀ PENSIONATA SOGGETTI DI DIRITTO
…omissis…
*Vigente al: 22-4-2015 (normattiva.it)