Tipologia: CIA
Data firma: 14 aprile 2006
Validità: 01.05.2006 - 30.04.2010
Parti: Bertani Trasporti
Settori: Trasporti, Bertani
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 ‑ Campo di applicazione
Art. 2 ‑ Obbiettivi e Rapporti Sindacali
Art. 3 ‑ Evoluzione delle normative nazionali e comunitarie
Art. 4 ‑ Informazioni
Art. 4 bis ‑ Ambiente di Lavoro
Art. 5 ‑ Orario di Lavoro
Art. 6 ‑ Lavoro Straordinario
Art. 7 ‑ Lavoro di sabato e domenica
Art. 8 ‑ Viaggi con partenza nella giornata di domenica, riposo festivo fuori sede e cabotaggi
Art. 9 ‑Modalità di calcolo della retribuzione
9.1 ‑ Ore di Guida
9.2 ‑ Ore di lavoro effettivo per il Carico e lo Scarico
9.3 ‑ Compenso per i tempi accessori al Carico ed allo Scarico
9.4 ‑ Compenso per gli altri tempi a disposizione
9.5 ‑ Casi Eccezionali
9.6 ‑ Saturazione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. 10 ‑ Trasferte per assenza dalla sede come da CCNL
Art. 11 ‑ Impegno di lavoro in Sede o a terra
Art. 12 ‑ Operazioni a Canguro
Art. 13 ‑ Ritiro Patente
Art. 14 ‑Lavoratori inidonei
Art. 15 ‑Indumenti di Lavoro
15.1 ‑ conducente e piazzalista
15.2 ‑ personale di officina
Art 16 ‑ Maggiorazione di trasferta per indennità notturna
Art. 17 ‑ Luogo di ristoro
Art. 18 ‑ Responsabilità dell'autista
Art. 18 bis
Art. 19 ‑ Ricoveri ed ambulanze
Art. 20 ‑ Equità di Trattamento
Art. 21 ‑ Trasferimenti
Art. 22 ‑ Passaporto
Art. 23 ‑ Premio di Produttività
23.1 ‑ Premio di produttività in quota fissa
23.2 ‑ Premio di produttività in quota variabile
Art. 24 ‑ Controversie
Art. 25 ‑ Secondo Livello
Art. 26 ‑ Durata Contrattuale
Art. 27 ‑ Foro Competente
Allegati
N. 1 Tabella Tempi di Lavoro Effettivo riconosciuti per le attività di Carico e di Scarico veicoli eseguite sia presso i siti Bertani che presso terzi
N. 2 Tempi utilizzati per il calcolo dei controvalori per la compensazioni del disagio generato dal tempo trascorso a disposizione nelle fasi accessorie alle attività di carico ed allo scarico eseguite presso terzi
N. 3 Tabella per fasce e relativo punteggio produttività
N. 4 Tabella Premi di Produttività mensili riconoscibili al raggiungimento degli scaglioni prefissati

Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti dell'azienda 14 aprile 2006 Bertani Trasporti spa

Tra la società Bertani Trasporti spa […] e le RSU aziendali regolarmente elette […], assistiti dai Segretari Provinciali delle seguenti OO.S S.: Filt ‑ Cgil […], Fit ‑ Cisl […], Ial Trasporti […], ed alla presenza dei Segretari Provinciali delle medesime OO.SS. Cgil[…], Cisl [...], Uil, tutti firmatari per integrale accettazione ed accordo dei patti qui contenuti, si è oggi convenuto quanto segue:

Premessa
E' obbiettivo primario del presente accordo il rispetto delle norme sovrane imposte dalle leggi, dai regolamenti CEE e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato, per il settore trasporti, in data 1.03.2006.
In considerazione della specificità delle attività derivanti dal settore nel quale il gruppo Societario opera in via primaria, ma non esclusiva, ovvero il trasporto di vetture e veicoli industriali, le parti concordano nella necessità di stabilire norme e trattamenti che vadano ad integrare le disposizioni a carattere nazionale che sono, necessariamente, generiche.
Il meccanismo retributivo che con il presente accordo viene sancito non modifica e non altera il sistema di pagamento orario per tutte le attività dei dipendenti che possano essere ricondotte nell'ambito dei tempi di 1avoro effettivo", così come definiti dagli specifici articoli del CCNL vigente e dalle leggi in materia.
Ogni altro importo riconosciuto dall'azienda in virtù del presente contratto, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro effettivo, deve intendersi riconosciuto quale istituto contrattuale che prevede emolumenti a vario titolo, astrattamente idonei ad essere contrattualmente dichiarati non computabili nella base di calcolo ai fini contributivi.
Le erogazioni derivanti dall'applicazione del presente accordo sono state concordate nel pieno rispetto delle norme in materia espresse con i capitoli del CCNL, in vigore.
La finalità di questo contratto è basata sulla necessità di omogeneizzazione del trattamento economico e della gestione degli orari come in seguito articolato.

Art. 1 ‑ Campo di applicazione
La premessa forma parte integrante del presente accordo.
Il presente Contratto Integrativo si applica a tutto il personale dipendente della società firmataria, ovvero della Bertani Trasporti spa.

Art. 2 ‑ Obbiettivi e Rapporti Sindacali
L'azienda si prefigge, in particolare, l'obbiettivo, anche a seguito degli accordi raggiunti con il presente contratto, di ottenere una miglior produttività del suo ramo d'azienda costituito dal "trasporto vetture e veicoli industriali con autoparco di proprietà e personale alle dirette dipendenze", maggior produttività indispensabile per il raggiungimento di un equilibrio economico stabile ed una maggior penetrazione del mercato europeo della logistíca e del trasporto.
Per raggiungere questo scopo l'azienda e le RSU convengono nella assoluta necessità che i servizi offerti dall'impresa possano risultare competitivi sia in termini qualitativi che economici.
E' quindi finalità congiunta istituire proficui e costruttivi rapporti sindacali che escludano comportamenti scorretti da parte della azienda nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori e prese di posizioni unilaterali da parte del sindacato.
Nell'ambito dei rapporti sindacali dovrà essere annoverata una sempre più intensa collaborazione che porti al coinvolgimento delle RSU in quelle decisioni che coinvolgano, in modo straordinario, i lavoratori.
A tale scopo l'Azienda ha presentato, nel corso degli incontri sindacali che hanno preceduto la stipula del presente contratto, un articolato piano industriale per il periodo 2006 ‑ 2010 sulla base del quale si è impegnata a mantenere aggiornate le RSU e le OO.SS. in ordine all'auspicato raggiungimento degli obbiettivi minimi utili per la continuità economica ed industriale del Ramo d'Azienda.

Art. 3 ‑ Evoluzione delle normative nazionalí e comunitarie
L'Azienda ha istituito un Interlocutore Aziendale (RSPP) che studia ed approfondisce le evoluzioni normative in atto in materia di sicurezze ed ambiente di lavoro (Legge [dlgs] 626) e di nuova normativa comunitaria sulle prestazioni di lavoro del personale viaggiante (direttiva n. 2002/15/Ce del Consiglio e del Parlamento Europeo del 11 marzo 2002).
Il suddetto interlocutore dovrà interagire con le RLS che verranno individuate all'interno della RSU.
In considerazione delle importanti innovazioni che la nuova normativa comunitaria potrebbe introdurre e delle possibili conseguenze che essa potrebbe comportare sull'attività degli autisti, verrà indetta una apposita riunione con le RSU non appena venisse emanato il Decreto Applicativo nella normativa italiana.

Art. 4 ‑ Informazioni
L'azienda dovrà fornire entro i primi mesi di ogni anno, in appositi incontri un esame congiunto della situazione aziendale.
Le informazioni dovranno essere fornite alle strutture sindacali territoriali ed aziendali.
L'azienda dovrà preventivamente e con cospicuo anticipo informare le OO.SS.. territoriali ed aziendali per concordare ulteriori informazioni che in via straordinaria dovessero modificare l'organizzazione del lavoro ed orari.
Le informazioni dovranno essere date sui seguenti punti:
1 ‑ sull'andamento produttivo e sui piani aziendali di ristrutturazione;
2 ‑ sugli investimenti e sugli ampliamenti della base produttiva;
3 ‑ sulle implicazioni, sulla occupazione dei nuovi insediamenti;
4 ‑ sulla dinamica della occupazione della mobilità e professionalità;
5 ‑ sulle iniziative e problemi riguardante la legge [dlgs] 626/94, in particolare l'ambiente, l'igiene, la sicurezza sul lavoro e l'idoneità/conformità degli autocarri;
6 ‑ sul numero complessivo dei dipendenti dell'azienda;
7 ‑ Numero dei lavoratori assunti a termine;
8 ‑ Numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
9 ‑ modalità e programmi per la formazione del personale neo assunto; in questo ambito dovrà essere inserito uno spazio per l'informazione sindacale per quanto riguarda i diritti e i contratti aziendali in essere.
10 ‑ l'azienda si impegna, infine, a comunicare alle RSU l'eventuale acquisizione o costituzione di nuove organizzazioni, anche societarie, nell'ambito delle quali possa venire impiegato personale che vada ad interagire, in modo continuativo, con il personale dell'azienda firmataria del presente contratto ed ad aprire, sull'argomento, un confronto.

Art. 4 bis ‑ Ambiente di Lavoro
L'azienda ha mantenuto costantemente aggiornato il suo documento di analisi dei rischi, la cui ultima edizione è datata "Gennaio 2006".
L'azienda, in collaborazione con le RLS, manterrà costantemente aggiornato il documento e monitorerà tutte le sue procedure in funzione d mantenimento dì un elevato standard di igiene e sicurezza del lavoro.
Su problematiche specifiche che frequentemente si manifestano nel corso dell'attività lavorativa quotidiana si è convenuto quanto segue:
Pulizia e igiene della cabina di guida
Gli autisti devono prestare ogni attenzione affinché la cabina dell'autocarro aziendale a loro affidato in temporaneo uso sia mantenuta in perfetto stato di pulizia ed igiene.
La manutenzione suddetta potrà essere effettuata dall'autista presso la sede di Castiglione delle Stiviere, previo accordo con il Capo Officina.
Premesso che ogni dipendente ha il diritto di vedersi assegnare un autocarro con la cabina in perfetto stato di igiene e pulizia, ogni volta che l'autista, per motivi di normale organizzazione aziendale, venisse chiamato a riconsegnare l'autocarro, verrà verificato lo stato di pulizia ed igiene della cabina di guida che abbandona e nel caso questa non presentasse le adeguate caratteristiche di pulizia, l'autista sarà tenuto all'immediato ripristino.
Nel caso l'azienda fosse obbligata, per difetto dell'autista che lascia l'autocarro, a provvedere direttamente all'opera di pulizia e sanificazione indispensabile prima dell'affidamento dell'autocarro ad altro autista, questa attività verrà portata, dopo regolare contestazione del fatto, a debito di colui che non vi avesse direttamente provveduto.
Ogni autista al quale viene affidato un autocarro per la prima volta ha il diritto di ispezionare la cabina di guida e verbalizzare l'eventuale stato dì inadeguatezza della stessa lasciato dal collega che lo ha preceduto.
Spazi aziendali adibiti a docce, bagni e riposo
L'Azienda ha in corso di definizione con l'ASL, di Guidizzolo un piano di intervento per l'adeguamento del sito industriale di Castiglione delle Stiviere a tutte le prescrizioni della legge [dlgs] 626.
Il suddetto piano verrà convenuto ed attuato anche e compatibilmente con le disponibilità autorizzative del Comune di Castiglione delle Stiviere.
Abilitazioni per il personale addetto ad attività particolari
Coerentemente con le norme previste dalla precitata legge [dlgs] 626 e con disposizioni comprese nelle norme ISO 9000 alle quali l'Azienda si certificata, ad ogni lavoratore impegnato in attività che prevedono possesso di requisiti ed attestati specifici, verrà richiesto di conseguire necessarie abilitazioni.
Bacheche Sindacali
Verrà istallata una nuova bacheca sindacale nelle vicinanze della "zona caffe" in Officina Meccanica

Art. 5 ‑ Orario di Lavoro
Per l'individuazione dell'orario di lavoro dei dipendenti delle imprese si fa specifico riferimento all'art. 9 (personale non viaggiante) ed all'art. 11 (personale viaggiante) del CCNL 01.03.2006 pur se, quest'ultimi, risultano inquadrati nel 3°livello e nel 3°livello Super il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione e sono in genere impegnati in trasporti di carattere extraurbano.
Per il personale non viaggiante, impegnato nei vari impianti fissi, verranno definite le singole fasce orarie adatte alle esigenze organizzative, da concordare preventivamente con le RSU.
Per il personale viaggiante, vengono confermati i disposti del CCNL in materia di orario di lavoro giornaliero e settimanale ed in particolare, come previsto dal predetto CCNL 01.03.2006, al personale viaggiante non si applicano le norme del lavoro straordinario.
Fermo restando che l'azienda porrà in atto tutto quanto possibile per consentire all'autista il raggiungimento dell'orario di lavoro minimo, qualora il dipendente non raggiungesse le ore giornaliere ordinarie meglio definite nel successivo art. 6, avrà la facoltà di chiedere all'azienda l'utilizzo di parte delle ore di riduzione d'orario a lui spettanti per il completamento dell'orario ordinario settimanale.

Art. 6 ‑ Lavoro Straordinario
Si considera lavoro straordinario tutto quello eseguito oltre le 39 ore settimanali. suddivise in 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 7 ore giornaliere al venerdì.

Art. 7 ‑ Lavoro di sabato e domenica
[…]
Del lavoro comandato nella giornata di sabato l'azienda darà comunicazione ai lavoratori interessati, nei limiti del possibile, con almeno 72 ore di preavviso.
Fermo restando il riposo obbligatorio previsto dalle normative CEE il lavoratore comandato nella giornata di sabato può richiedere il riposo compensativo entro la settimana successiva, comunicando tale richiesta al proprio operatore.
L'Azienda si impegna a concedere il riposo compensativo come sopra richiesto, compatibilmente con le esigenze aziendali, entro e non oltre i 20 giorni dalla richiesta dell'interessato.
Gli autisti che hanno residenza fuori dall'Italia che, invece intendono accumulare i riposi compensativi, hanno la possibilità di fruirli anche in un'unica soluzione da concordare con l'Azienda entro 90 giorni, previa consegna dell'autocarro in sede.

Art. 8 ‑ Viaggi con partenza nella giornata di domenica, riposo festivo fuori sede e cabotaggi
Fatta salva l'eventuale necessità aziendale di richiedere all'autista la partenza nella giornata di domenica, la stessa non può essere comandata in forma impositiva se non sono salvaguardati i tempi di riposo previsti dalla normativa CEE.
Qualora l'autista fosse, per motivi personali, impossibilitato a partire nella giornata di domenica, l'azienda si impegna a non assumere atteggiamenti unilaterali nei suoi confronti.
Nel caso, per esigenze di servizio, all'autista sia dato il riposo domenicale o festivo fuori sede, atteso che non svolgerà prestazioni di lavoro effettivo, ma che dovrà comunque essere compensato del disagio e del tempo a disposizione, allo stesso verrà corrisposto un controvalore, calcolato in base all'art. 9.4 del presente Contratto Integrativo, pari ad una periodo di lavoro non effettivo della durata di 12 ore, oltre all'indennità di trasferta contrattuale (nazionale od estera a seconda del luogo di fermo).
Nei paesi nei quali è prevista la possibilità di viaggiare nei giorni festivi il lavoratore potrà scegliere se effettuare il riposo come sopra descritto o continuare il viaggio.
In quest'ultimo caso il lavoro effettivo ed i tempi di presenza a disposizione verranno calcolati ed erogati come stabilito nel successivo art. 9, maggiorati come stabilito nel precedente art. 7, del presente Contratto Integrativo.
[…]

9.1 ‑ Ore di Guida
Le ore trascorse alla guida del mezzo verranno identificate e quantificate mediante la lettura del disco cronotachigrafo.
L'azienda e le RSU definiscono che le suddette ore di guida, per essere validamente conteggiate ai fini della retribuzione dell'autista, dovranno essere eseguite nel pieno rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada e dalle normative comunitarie, via via in vigore, in materia di velocità e turni di guida e riposo intermedio.
I tempi in eccesso o in difetto rispetto alle suddette normative verranno prontamente contestati all'autista che si rendesse ripetitivamente responsabile di una condotta di guida non corretta.

Art. 12 ‑ Operazioni a Canguro
Ai lavoratori che effettuano operazioni a canguro (carico del proprio automezzo su un altro mezzo dell'azienda) tutte le ore di guida e di attesa sedute al fianco del guidatore saranno pagate al 100%. Inoltre le ore di attesa, pur se pagate, non concorrono al raggiungimento delle ore di guida e saranno retribuite come ore normali senza concorre alla formazione dello straordinario; inoltre, nell'ambito delle 24 ore ciascun autista effettuerà un numero di ore di guida pari al massimo consentito dalle vigenti normative CEE. L'azienda fornirà agli autisti impegnati nei servizi in parola un ordine di servizio scritto ove possibile.
[…]

Art. 14 ‑ Lavoratori inidonei
Proseguendo sull'impegno, da sempre assunto, qualora per cause accidentali e o di servizio, certificate dalle competenti autorità, l'autista non risultasse idoneo all'espletamento della mansione per la quale era stato assunto, l'azienda si impegna a riutilizzare il lavoratore in attività diverse.

Art. 15 ‑ Indumenti di Lavoro
L'azienda fornirà a ciascun dipendente, alle scadenza fissate o all'inizio di ogni anno, gli indumenti cosi come segue:

15.1 ‑ conducente e piazzalista:
- deve essere consegnato n. 1 spolverino all'atto dell'assunzione e n spolverino con cadenza annuale o anticipata in base all'usura;
‑ deve essere consegnato n. 2 tuta da lavoro all'atto dell'assunzione e tuta con cadenza annuale a anticipata in base all'usura;
- deve essere consegnato n. 1 giubbotto invernale all'atto dell'assunzione e n. 1 giubbotto invernale con cadenza biennale;
‑ deve essere consegnato un paio di stivali all'atto dell'assunzione ed un paio a cadenza triennale;
-deve essere consegnato un paio di guanti da lavoro all'atto dell'assunzione che saranno successivamente reintegrati su richiesta del dipendente ad usura;
- deve essere consegnato un paio di scarpe anti‑infortunistiche all'atto dell'assunzione.

15.2 ‑ personale di officina:
devono essere consegnate n. 2 tute da lavoro all'atto dell'assunzione e una tuta con cadenza annuale o anticipato in base all'usura;
‑ deve essere consegnato n. 1 giubbotto invernale per personale impiegato in lavori esterni e uno ogni due anni;
‑ deve essere consegnato un paio di scarpe antinfortunistiche all'atto dell'assunzione e sostituite in base all'usura;
- deve essere consegnato un paio di guanti all'atto dell'assunzione e sostituiti in base all'usura;
‑ deve essere consegnato n. 1 grembiule protettivo antinfortunistico sostituibile solo ad usura (solo per fabbri);
‑ deve essere consegnato n. 1 paio di occhiali idonei per tagli con cannello e/o lavorazioni similari, per i lavoratori con problemi particolari di vista e/o portatori di lenti.
Qualora il rapporto dì lavoro venisse comunque a cessare entro e non oltre i primi tre mesi dall'assegnazione degli indumenti, gli stessi resteranno di proprietà del lavoratore previo rimborso del 50% del prezzo d'acquisto documentato.

Art. 17 ‑ Luogo di ristoro
L'azienda dà la propria disponibilità ad allestire un locale situato nel sito industriale di Castiglione delle Stiviere affinché lo stesso possa essere utilizzato dai lavoratori come luogo di ristoro con un adeguato livello di pulizia e comfort

Art. 19 ‑ Ricoveri ed ambulanze
L'azienda firmataria dovrà preoccuparsi di pagare i costi per eventuali ricoveri ospedalieri o trasferimenti in ambulanza che dovessero rendersi utili per il rientro a casa dei dipendenti che abbiano subito malattie od infortuni fuori sede nell'esecuzione dei servizio.

Art. 20 ‑ Equità di Trattamento
L'azienda si impegna, per il personale avente le medesime qualifiche a cura nella determinazione dei turni di lavoro, di riposo, di trasferta, dì effettuazione dì lavoro straordinario e dei riposo festivo fuori sede, che le condizioni di trattamento, le assegnazione dei carichi dì lavoro siano, compatibilmente con le esigenze aziendali, equamente ripartiti tra tutto il personale interessato.