Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 aprile 2015, n. 8241 - Mansioni di ufficiale di coperta e esposizione ad amianto
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA Relatore: BALESTRIERI FEDERICO
SENTENZA
sul ricorso 27691-2010 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N 18, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato NADIA STANZIOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Omissis, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 160/2010 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/03/2010 r.g.n. 276/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato Omissis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto.
Fatto
Con sentenza n. 991 del 2007, il Tribunale di La Spezia accoglieva la domanda di M.A., allievo ufficiale e poi ufficiale a bordo di navi, volta ad ottenere la rivalutazione dell'anzianità contributiva relativa al periodo 22 giugno 1958 - 31 dicembre 1992 (con esclusione degli anni dal 1959 al 1967 e del 1969, e fatti salvi gli eventuali periodi di sbarco, malattia ed infortunio), con l'applicazione del coefficiente 1,5, per effetto di esposizione ad amianto oltre la soglia di 100 f/l prevista dalla L n. 257 del 1992 e successive modificazioni, accertata dal c.t.u. nominato dal primo giudice.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'INPS. Resisteva il M.A.. La Corte d'appello di Genova, rinnovata la c.t.u. ed. ambientale, con sentenza depositata il 25 marzo 2010, accoglieva il gravame e rigettava la domanda del M.A., rilevando che il nuovo ausiliare, pur non avendo potuto esaminare la specifica documentazione delle parti -per non avere i rispettivi consulenti partecipato alle operazioni peritali- aveva escluso che l'ufficiale dì coperta si trovasse, se non occasionalmente, esposto alla inalazione di fibre di amianto.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M.A., affidato a tre motivi. Resiste l'INPS con controricorso e successiva memoria.
Diritto
l.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3 e 25 Cost., nonché dell'art. 174 c.p.c., (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c), per avere la Corte di merito radicalmente cambiato i suoi componenti nel corso del giudizio. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già osservato che i collegi delle Corti di appello sono soggetti al principio dell'immutabilità del collegio, il quale, però, in quanto inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione dall'apertura della discussione fino alla deliberazione della decisione, con la conseguenza che non è configurabile alcuna nullità nel caso di mutamento della composizione del collegio nel corso dell'istruttoria (Cass. n.21667\13, Cass. n.11295\09). Il ricorrente non lamenta, e comunque non chiarisce, in contrasto con l'art. 366 c.p.c, se nella specie sia ricorsa tale ultima evenienza, sicché la censura risulta infondata.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. Lamenta che la Corte di merito non prese in considerazione i motivi di gravame, condividendo acriticamente le conclusioni del nuovo ausiliare, senza valutare le varie ragioni in base alle quali la domanda attorea venne accolta in primo grado.
Il motivo è in parte inammissibile, per censurare di extra petizione (invocando peraltro un vizio di motivazione) la sentenza impugnata, che invece ha esaminato la questione sottoposta al suo vaglio e cioè la sottoposizione dell'assicurato al rischio da inalazioni di fibre di amianto ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992 e successive modificazioni. L'inammissibilità discende anche dalla circostanza che censurando di fatto le risultanze di cui alla c.t.u., la relativa relazione non è stata riprodotta in ricorso, in contrasto col principio dell'autosufficienza (Cass. 7 marzo n 4885, 08 marzo 2006 n.7078 altre conformi). Ed invero deve evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto dì motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, indicandone inoltre (ai fini di cui all'art.369, comma 2, n. 4 c.p.c.) la sua esatta ubicazione all'interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine dì consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569). Il motivo poi risulta infondato posto che qualora il giudice di appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche di ufficio (sia disposte dal medesimo giudice che dal giudice di primo e quindi di secondo grado) e fra loro contrastanti, aderisca al parere del secondo consulente respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente, anche se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili "aliunde". Una specifica giustificazione è, invece, necessaria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima di due divergenti consulenze tecniche disposte dallo stesso giudice (Cass. n. 9300\04, Cass. n. 4850\09). Nella specie la Corte di merito ha aderito alle conclusioni del secondo ausiliare che ha chiarito che le mansioni di ufficiale di coperta non comportavano esposizione all'amianto, a differenza di quelle di ufficiale di macchina, che il M.A. risultava avere svolto solo occasionalmente.
3.-Con il terzo motivo il M.A. denuncia la violazione degli artt. 3 Cost.; 101, 194 e 195 c.p.c, in relazione all'art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.
Lamenta che la Corte di merito affermò che alle operazioni peritali non parteciparono volontariamente i consulenti di parte, laddove il c.t.p. del M.A. chiese al c.t.u., ed ottenne, bozza della c.t.u., replicando criticamente alla stessa con fax del 16.3.09. Anche tale motivo è infondato.
Deve infatti osservarsi che il consulente tecnico è tenuto a comunicare alle parti, tramite i loro difensori o consulenti di parte, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali (art.90 disp. att. c.p.c). Ciò risulta nella specie avvenuto (cfr. pag. 11 ricorso). Per il resto l'art. 194 c.p.c. dispone che "Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze". Deve chiarirsi che nella specie non trova applicazione, ratione temporis, il nuovo testo dell'art. 195 c.p.c. (applicabile ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009) e dunque la norma secondo cui ia relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193; con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Ciò premesso deve rilevarsi che nella specie, come dedotto dallo stesso odierno ricorrente, il c.t.u. trasmise al c.t.p. la propria relazione e quest'ultimo trasmise via fax al c.t.u. le proprie osservazioni, risultando così rispettato l'art. 194, comma 2 c.p.c. Deve peraltro evidenziarsi, come già detto, il ricorrente, in contrasto col principio dell'autosufficienza, non chiarisce adeguatamente (al di là di generiche affermazioni circa le mansioni svolte) le ragioni per cui la c.t.u doveva essere disattesa, non essendo stata quest'ultima trascritta o almeno dalle parti ritenuta meritevole di critica.
4.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Essendo il processo stato instaurato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 269\03, poi convertito, non vi è luogo per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 gennaio 2015