Cassazione Penale, Sez. 4, 29 aprile 2015, n. 18083 - Pulizia di un'aiuola con decespugliatore: lavoratore reso cieco in un occhio. Dispositivo di protezione individuale e delega di funzione in aziende di elevate dimensioni


 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 24/03/2015

 

Fatto


1. La Corte di Appello di Lecce - Sez. Distaccata di Taranto, con sentenza del 18/02/2014, ha riformato la pronuncia di condanna emessa in data 16/11/2011 dal Tribunale di Taranto, assolvendo per insussistenza del fatto S.R. dal delitto ascrittogli; confermando la pronuncia assolutoria in merito alla contravvenzione ascritta all'imputato, ha modificato la formula assolutoria assolvendolo per non aver commesso il fatto.
2.   S.R. era imputato del delitto previsto dagli artt.590, commi 2 e 3, 583, comma 1, nn.l e 2 cod. pen., dall'art. 1, comma 4-bis, 4, commi 1 e 2, comma 5 lett.b) d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e 2087 cod. civ. perché quale Presidente del consiglio di amministrazione dell'A.M.I.U. s.p.a., in qualità di datore di lavoro, con poteri decisionali e di spesa ex art. 2 lett.b) d. lgs. n.626/94 per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia nonché in violazione degli obblighi specifici e non delegabili previsti dall'art.1, comma 4-ter del detto decreto legislativo, aveva omesso di valutare utilmente, nella scelta delle attrezzature di lavoro (nella specie dispositivi di protezione individuale), i rischi specifici per la sicurezza dei lavoratori e, conseguentemente, di elaborare un efficace documento contenente sia le indicazioni dei criteri adottati per la valutazione e i rischi per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro che l'individuazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuale a tutela della salute dei lavoratori, cagionando lesioni colpose gravi (scoppio del globo oculare con perdita dell'occhio destro) al lavoratore S.N.. All'imputato era ascritta, altresì, la contravvenzione prevista dagli artt. 21 e 22 d. lgs. n.626/94 per aver omesso di fornire ai lavoratori adeguata informazione.
3. L'infortunio era stato così ricostruito dal giudice di primo grado: la mattina dell'Omissis S.N., operatore ecologico dell'AMIU di Taranto, mentre espletava la pulizia di un'aiuola sita nel quartiere cittadino di Tamburi, con l'utilizzo di un decespugliatore in dotazione all'azienda, era stato colpito all'occhio destro da un oggetto solido che gli aveva procurato cecità assoluta monolaterale; il lavoratore era stato destinato al servizio di riassetto delle aiuole da pochi giorni, senza aver frequentato corsi di formazione o di istruzione all'uso degli strumenti di lavoro; l'incidente si era verificato nonostante indossasse regolarmente sul volto una maschera con visiera e rete protettiva antiappannamento fornitagli dall'Azienda municipalizzata; secondo il Tribunale, tale visiera era assolutamente inidonea in quanto lasciava scoperti alcuni centimetri laterali del volto e la zona mentoniera; l'analisi dei rischi da parte dell'Azienda era stata del tutto generica, attesa la divergenza tra i dispositivi di protezione consigliati dalla ditta produttrice dei decespugliatori e quelli in dotazione all'Amiu che, pur essendo conformi alla normativa europea non erano quelli indicati nel fascicolo allegato al tagliaerba, che faceva riferimento ad occhiali di protezione.
4. Il Tribunale aveva, pertanto, condannato l'imputato alla pena di euro 100,00 di multa ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili S.N. e G.C. in relazione al delitto di cui al capo a), assolvendo S.R. dalla contravvenzione di cui al capo b) con la formula , ritenendo dimostrato che l'imputato avesse delegato le funzioni in ordine alla sicurezza ad altra persona.
5. Avverso la sentenza assolutoria emessa dalla Corte di Appello propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce e, con distinti atti, le parti civili S.N. e G.C..
6. Il Procuratore Generale censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle prove e dei fatti con riferimento al capo a). Il Procuratore ricorrente deduce che la Corte territoriale abbia fondato il suo convincimento su prove incontestabilmente diverse da quelle reali, affermando che il DPI fornito dall'Azienda al lavoratore fosse il modello AMA 13350, indicato dal consulente di parte, nonostante all'udienza del 7 aprile 2010 la pubblica accusa avesse dimostrato che il DPI utilizzato (mod. AMA 8840) avesse dimensioni molto più ridotte in larghezza ed ampie aperture in basso e lateralmente;
b) erronea applicazione dell'art.40, commi 1 e 2, 590, 583 cod. pen., art.4 d. lgs. n.626/94. Il Procuratore ricorrente lamenta l'erroneità del ragionamento della Corte territoriale, che ha stabilito che l'infortunio si fosse verificato per la condotta del lavoratore sebbene fosse stato provato che l'imputato avesse violato gli obblighi specifici e non delegabili previsti dall'art.4 d. lgs. n.626/94 sia con riferimento alla scelta delle attrezzature di protezione che alla redazione di un efficace Documento di Valutazione dei Rischi.
7. S.N. e G.C., con distinti atti sovrapponibili, censurano la sentenza impugnata ai soli effetti civili per i seguenti motivi:
a) manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle prove e dei fatti con riferimento al capo a). I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale abbia sposato la tesi difensiva secondo la quale il lavoratore, al momento dell'infortunio, non indossasse la maschera protettiva in contrasto con tutti gli elementi probatori acquisiti, posto che non corrispondeva al vero che la ditta IGEAM incaricata di aggiornare il DVR avesse individuato nel 2007 i DPI idonei. Nei ricorsi si precisa che il responsabile del Servizio di Protezione aveva riferito che, in ogni caso, spettava al datore di lavoro scegliere il dispositivo da dare in dotazione ai lavoratori e che il DVR era palesemente generico, laddove si limitava ad indicare la norma di riferimento UNI EN 166 per individuare i dispositivi di protezione occhi/viso idonei; il consulente di parte, si aggiunge, aveva affermato che il dispositivo fornito rispondesse al modello AMA 13350 perché così dichiarato dall'AMIU, a fronte della prova che quello indossato dal lavoratore infortunato presentava ampie aperture laterali e nella zona inferiore del viso. Il giudice di appello, si assume, ha valutato come sicuramente idoneo il DPI fornito in dotazione dall'Azienda trascurando sia l'oggettiva valutazione fornita dal giudice di primo grado, che aveva personalmente riscontrato l'esistenza di ampie aperture della visiera, sia la prova che il lavoratore indossasse il dispositivo di protezione al momento dell'infortunio, sia la palese genericità sul punto del DVR;
b) erronea applicazione dell'art.40, commi 1 e 2, 590, 583 cod. pen., art.4 d. lgs. n.626/94. I ricorrenti lamentano l'erroneità del ragionamento della Corte territoriale, che ha stabilito che l'infortunio si sarebbe verificato per la condotta del lavoratore, sebbene fosse stato provato che l'imputato avesse violato gli obblighi specifici e non delegabili previsti dall'art.4 d. lgs. n.626/94 sia con riferimento alla scelta delle attrezzature di protezione che alla redazione di un efficace Documento di Valutazione dei Rischi;
e) erronea applicazione degli artt.500 e 511 cod.proc.pen. Nel ricorso si deduce che la Corte di Appello avrebbe fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa nell'immediatezza del fatto ai medici del Pronto Soccorso, ossia su dichiarazioni inutilizzabili;
d) violazione di legge con riferimento alla ritenuta efficacia della delega di funzioni in relazione al capo b) dell'imputazione. I ricorrenti censurano il fatto che i giudici di merito, pur non esistendo un formale atto d'investitura che indicasse con certezza l'affidamento dell'incarico di formare ed informare i lavoratori ad una persona ben individuata, abbia individuato un responsabile della sicurezza senza alcun riscontro sulla effettività della delega di funzioni. Dagli elementi istruttori acquisiti era emersa una totale disorganizzazione dell'azienda, quantomeno sulla materia della sicurezza, per cui le responsabilità non avrebbero potuto essere attribuite al presunto delegato ed il datore di lavoro avrebbe dovuto vigilare sulla concreta attuazione delle norme di cui al d. lgs. n.626/94, considerato che si era insediato da oltre un anno e che le funzioni sarebbero state delegate dal luglio 2006.
8. Con memoria depositata in data 4 marzo 2015 S.R. ha dedotto l'inammissibilità delle impugnazioni in quanto basate su argomentazioni di puro merito, tendenti ad ottenere dal giudice di legittimità la valutazione di fatti non indicati nei passaggi motivazionali delle sentenze di merito. Nella memoria si sottolinea che le dichiarazioni della persona offesa erano nella documentazione medica acquisita su istanza del pubblico ministero e della parte civile ai sensi dell'art.234 cod.proc.pen. e che la delega in materia di sicurezza è stata riconosciuta valida dalla Corte territoriale sulla base di documenti che i ricorrenti hanno contestato genericamente con argomentazioni delle quali non è possibile tener conto in sede di legittimità.

Diritto


1. Deve premettersi che è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 cod. proc. pen.) preordinata a ottenere l'affermazione della responsabilità dell'imputato o, in caso di ricorso per cassazione, l'annullamento della pronuncia assolutoria, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta, indipendentemente dalla modifica delle statuizioni penali, sulle quali, in mancanza dell'impugnazione del Pubblico Ministero, si viene a formare il giudicato, possa tendere all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno.
1.1. In una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep.2013, Colucci, Rv. 254130), il principio sopra espresso è stato ulteriormente sviluppato, accogliendo l'orientamento interpretativo formatosi all'interno della Corte secondo il quale l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili.
1.2. Pertanto, atteso che, nel caso di specie, il Tribunale di Taranto ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, e che tale statuizione è stata riformata dalla Corte di Appello, con eliminazione delle statuizioni civili, si deve procedere, indipendentemente dai motivi di impugnazione del Pubblico Ministero, ad un esame approfondito dei motivi di doglianza delle parti civili, estesi anche al capo b) dell'imputazione, non investito da censure ad opera del Procuratore Generale, ai fini della responsabilità civile.
2. Con riguardo al delitto di cui al capo a), si osserva quanto segue.
2.1. L'attività del giudice, quando si tratta di nesso di causa, si sostanzia nell'accertare se l'imputato abbia, con la sua condotta, commissiva od omissiva, contribuito al verificarsi dell'evento; detto in altre parole, al giudice spetta il compito di accertare non solo se, senza l'intervento umano, l'evento si sarebbe o meno verificato ma anche se si sarebbe verificato con diverse modalità.
2.2. Ciò significa che la responsabilità dell'imputato deve essere affermata tutte le volte in cui, nel concatenarsi dei fatti che hanno materialmente prodotto un determinato evento, sia provata l'interferenza dell'opera, o dell'omissione di un'azione dovuta, dell'uomo. La regola che disciplina l'accertamento del nesso di causa, posta dagli artt.40 e 41 cod. pen., viene comunemente indicata come teoria dell'equivalenza delle cause e si rappresenta con il procedimento logico dell'eliminazione mentale: un'azione è causa dell'evento se, eliminandola mentalmente, l'evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in altro modo.
2.3. Le due sentenze di merito pervengono a conclusioni opposte in relazione al concatenarsi degli eventi in quanto partono dalla opposta premessa che il lavoratore indossasse la maschera protettiva fornita dal datore di lavoro (sentenza di primo grado) o che il lavoratore non la indossasse (sentenza di appello), da tale differente assunto derivando, poi, la rilevanza o meno dell'ulteriore verifica circa l'idoneità del DPI fornito dal datore di lavoro a proteggere il lavoratore dai rischi connessi alla lavorazione con il decespugliatore. Con riguardo a tale ulteriore punto della decisione, va rilevato che nella sentenza di primo grado si è attribuito rilievo al dato di fatto che, dopo l'infortunio, l'azienda datrice di lavoro avesse acquistato nuovi dispositivi di sicurezza ed avesse formato i lavoratori al loro utilizzo in base alle diverse lavorazioni. Da tale assunto di partenza, il Tribunale ha desunto che il DPI fornito alla vittima, peraltro diverso da quello consigliato dalla casa produttrice del decespugliatore e di forma tale da lasciare alcuni centimetri di esposizione e di apertura lateralmente e nella zona mentoniera, fosse inidoneo a fornire protezione dal rischio in concreto attualizzatosi. La Corte di Appello ha, invece, ritenuto dimostrato che la maschera facciale che il lavoratore indossava fosse idonea a proteggere il lavoratore dai rischi connessi al lancio in velocità di oggetti o frammenti in concomitanza con l'uso del decespugliatore, indicando un modello rispondente alle norme di sicurezza UNI EN 166 sulla base di quanto affermato dal consulente tecnico di parte.
2.4. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto accertato che il lavoratore indossasse il presidio al momento dell'infortunio, ritenendo credibili le dichiarazioni della persona offesa, corroborate dalle deposizioni testimoniali dei colleghi presenti sul posto, che lo avevano visto sollevare la visiera prima di accasciarsi in terra; la Corte di Appello, dopo aver affermato l'idoneità del dispositivo in policarbonato del tipo AMA 13350 fornito dall'azienda al lavoratore, ha, invece, evidenziato come la deposizione del lavoratore si fosse rivelata contraddittoria in punto di operazioni eseguite prima dell'infortunio (aveva inizialmente dichiarato ai medici del Pronto Soccorso di essere stato colpito al volto dopo aver riposto il decespugliatore a terra mentre era ancora acceso ed aveva, poi, in dibattimento, riferito di aver acceso il decespugliatore e dì averlo appoggiato a terra prima di iniziare a lavorare), ritenendo, in ogni caso, che fosse emersa la rilevante circostanza che il lavoratore avesse appoggiato per terra il decespugliatore acceso, tanto da sollevare il frammento. E che, in quel momento, l'infortunato non indossasse la maschera protettiva è stato desunto, con argomentazione di carattere logico e sulla base delle , dal fatto che egli fosse stato colpito agli occhi, ritenendo la Corte che, se egli avesse indossato regolarmente la maschera, non sarebbe stato colpito agli occhi ma al più in altre zone del viso, non coperte dal DPI.
3. Per ciò che concerne la motivazione da offrire a confutazione di una sentenza di condanna, è bene ricordare che il giudice di appello che riformi la decisione di condanna di primo grado, pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e mettere in luce le carenze o aporie della decisione impugnata, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005).
3.1. Ma tale principio risulta violato nella pronuncia qui impugnata, posto che la Corte di Appello ha riformato la condanna deliberata in primo grado addivenendo ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal Tribunale sulla base del medesimo compendio probatorio, trascurando l'analitico esame effettuato dal Tribunale delle risultanze istruttorie dalle quali era stato desunto che non fosse quello fornito allo S.N. il DPI più idoneo a proteggere gli occhi del lavoratore, anche tenuto conto delle indicazioni della casa produttrice del decespugliatore, ed omettendo di confutare l'esito della prova dichiarativa illustrata dal giudice di primo grado a sostegno della diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna indicazione degli elementi istruttori dirimenti che sarebbero stati trascurati dal Tribunale.
3.2. La sentenza impugnata deve essere, per tali carenze motivazionali, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce affinchè svolga le sue argomentazioni in relazione al delitto di cui al capo a) chiarendo sulla base di quali acquisizioni istruttorie fosse individuabile il modello del DPI fornito dall'azienda al lavoratore e quali caratteristiche lo rendessero di fatto incompatibile, ove indossato, con l'infortunio verificatosi, oltre che le ragioni per le quali non potessero ritenersi verosimili le testimonianze dei colleghi del lavoratore infortunato, i quali avevano riferito di averlo visto sollevare la visiera prima di accasciarsi in terra. La Corte territoriale avrà cura di evidenziare sulla base di quali risultanze istruttorie, trascurate dal giudice di primo grado, si possa pervenire a ricostruire diversamente il concatenarsi degli eventi.
3.3. In considerazione dei motivi dell'annullamento, le altre censure inerenti al medesimo capo d'imputazione devono ritenersi assorbite.
4. Per quanto concerne il capo b), le censure mosse dalle parti civili ricorrenti sono infondate.
4.1. Nelle sentenze di merito, le cui motivazioni si integrano tra loro in quanto si snodano secondo un percorso argomentativo analogo, si è analizzata la questione del valore e dell'efficacia della delega non scritta conferita dall'imputato a terzi e si è evidenziato che, all'epoca del fatto, non era ancora in vigore la regola che impone l'accettazione scritta della delega, sebbene i principi giurisprudenziali in materia esigessero la prova rigorosa della delega di funzioni. La Corte territoriale ha, in particolare, richiamato la prova documentale costituita dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2007 ed ha rimarcato che le dimensioni dell'azienda, con circa 650 dipendenti, rendevano impensabile che l'imputato potesse trattenere tutti i poteri in materia di sicurezza, avendo la difesa peraltro dimostrato che   S.R. avesse aver impartito al delegato direttive ed avesse chiesto di essere informato di tutte le iniziative assunte e da assumere e sulle eventuali difficoltà che potessero insorgere nel dare attuazione a quanto evidenziato da una relazione predisposta in data 28 marzo 2007 per la concreta attuazione del d. lgs. n.626/94. Il giudice di primo grado aveva sottolineato, con riferimento all'accettazione dell'incarico da parte del delegato, che quest'ultimo aveva partecipato alle sedute del Consiglio di Amministrazione successive alla data dell'incarico, nel corso delle quali si erano trattati i temi della sicurezza, senza nulla obiettare a proposito della delega.
4.2. Nel ricorso vengono, peraltro, dedotte circostanze di fatto, quali l'omessa indicazione del nominativo del delegato nella delibera del 19 luglio 2007, che non trovano riscontro nella sentenza impugnata, in cui si legge:"venne attribuita specifica delega sull'intera materia della sicurezza al geom. E.D.G. e, a seguito del pensionamento di quest'ultimo, all'ing. M. succedutogli nel ruolo" ovvero generiche, quale la totale disorganizzazione dell'azienda, tendenti ad ottenere una nuova valutazione in fatto della vicenda, preclusa in sede di legittimità.

4.3. Le pronunce assolutorie in relazione alla contravvenzione contestata al capo b), che qui rilevano ai soli effetti civili a fronte del rilievo contenuto nella sentenza impugnata in merito all'intervenuta prescrizione del reato, si mostrano conformi al dettato normativo in materia di delega di funzioni ed all'interpretazione che di tali norme si è affermata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Sul punto ricorda il Collegio che è vero che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, a condizione che l'atto di delega sia espresso, inequivoco e certo, investa persona tecnicamente capace, dotata cioè delle necessarie cognizioni tecniche, nonché dei relativi poteri decisionali e di intervento (anche di spesa), sia specificamente accettato. Ma, con riguardo alle imprese di grandi dimensioni, in cui la ripartizione delle funzioni è imposta dall'organizzazione aziendale, la giurisprudenza ha cautamente prospettato la possibilità di contemperare tale principio con l'accertamento, in concreto, della predisposizione gerarchica delle responsabilità all'interno delle posizioni di vertice, e cioè con la verifica dell'esistenza di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale (Sez.4, n. 12794 del 06/02/2007, Chirafisi, Rv. 236279; Sez.4, n. 37470 del 09/07/2003, Boncompagni, Rv.226228).
4.4. In merito alle imprese di grandi dimensioni si è, poi, precisato che occorre distinguere tra difetti strutturali e deficienze inerenti all'ordinario buon funzionamento della struttura aziendale, atteso che in relazione alle prime permane la responsabilità dei vertici aziendali, mentre per le seconde occorre distinguere fra quelle di carattere occasionale, soltanto per le quali non sussiste in ogni caso una riferibilità al soggetto apicale, e quelle permanenti, per le quali, ai fini della ascrivibilità al datore di lavoro, si richiede la prova della conoscenza delle stesse da parte degli organi di vertice (Sez. 4, n. 4968 del 06/12/2013, dep. 2014, Vascellari, Rv. 258617; Sez. 3, n. 39268 del 13/07/2004, Beltrami, Rv. 230087).
4.5. In ogni caso, giova sottolineare che nella sentenza impugnata la posizione di garanzia dell'imputato non è stata totalmente esclusa, avendo la Corte territoriale sottolineato l'acquisizione di prova documentale dell'esercizio, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di compiti di vigilanza diretta nei confronti del delegato, nel rispetto del principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che a carico del delegante permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo. In definitiva, anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di sicurezza del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del Consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa ed organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro (Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini, n.m. sul punto), rivelando la doglianza, anche sotto tale profilo, e senza approfondire ulteriormente circa l'inerenza dei compiti di formazione ed informazione dei lavoratori a scelte aziendali di livello medio o alto, la sua infondatezza.
5. Conclusivamente, rigettati i ricorsi proposti dalle parti civili con riferimento al capo B) dell'imputazione, la sentenza impugnata deve essere annullata per vizio di motivazione con riferimento al capo A), derivandone il rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo esame.
La Corte, in fase di rinvio, provvedere a regolare le spese del giudizio tra le parti private.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al capo A) di imputazione, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio, cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti. Rigetta nel resto.
Così deciso il 24/03/2015