Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 agosto 2014, n. 17698 - Mobbing


 

Il mobbing rientra fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate e che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, esso designa (essendo stato mutuato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927). Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (vedi: Cass. 21 maggio 2011 n. 12048; Cass. 26/3/2010 n. 7382).


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 20829-2008 proposto da:
FILATURA DI LENNA S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO LEGALE Omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati Omissis, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.R. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  rappresentata e difesa dall'avvocato C., giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 49/2008 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/05/2008 R.G.N. 115/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l'Avvocato Omissis;
udito l'Avvocato Ca.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per rigetto del ricorso con condanna alle spese.


Fatto


1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 17 maggio 2008), riformando la sentenza del Tribunale di Brescia n. 370/05 del 19 settembre 2005, condanna la appellata Filatura di Lenna s.p.a. a corrispondere all'appellante C.R., a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di Euro 6.146,00, oltre accessori di legge.

La Corte d'appello di Brescia, per quel che qui interessa, precisa che:

a) come ha riferito nel proprio ricorso, la C., nel corso del sesto anno lavorativo alle dipendenze della società Filatura di Lenna di Zone in qualità di operaia, è stata sottoposta nel marzo 2002 ad un intervento chirurgico per ernia discale cervicale, che ha richiesto un lungo periodo di convalescenza con conseguente assenza dal lavoro;

b) quando ha ripreso servizio è stata adibita a plurime mansioni diverse da quelle svolte in precedenza, le quali - seppure giudicate dal medico dell'azienda stessa compatibili con il suo stato di salute - da quanto accertato dall'istruttoria svolta erano tra le più pesanti dell'azienda, richiedendo un particolare impegno fisico e prevalentemente una celere esecuzione;

c) inoltre, non solo non venne accolta la richiesta della lavoratrice volta ad ottenere l'orario part-time per motivi di salute, ma anzi le venne assegnato un orario a tempo pieno spezzato, quindi più gravoso rispetto a quello intero a giornata, che doveva osservare prima della malattia;

d) infine, pur essendo ancora convalescente, quando ve ne fu l'occasione, le venne attribuito il trattamento di Cassa integrazione a rotazione per una sola settimana, mentre ad altri colleghi tale trattamento fu concesso per nove settimane;

e) intanto, i rapporti tra l'azienda e i lavoratori si facevano sempre più tesi e questo contribuì ad accentuare la sorveglianza nei confronti dei dipendenti in generale, con un particolare accanimento con riguardo alla C., risultante anche dalle frequenti espressioni ingiuriose rivoltele in modo aggressivo e a voce alta specialmente dal direttore dello stabilimento e da suo figlio;

f) questa complessiva situazione ha determinato da un lato un progressivo aggravamento della sintomatologia a carico del rachide cervicale e contemporaneamente l'insorgenza, nella primavera del 2003, di una sindrome ansioso-depressiva reattiva, che ha richiesto cure neuro-psichiatriche, sicchè essendo stata costretta a prolungate assenze per tale stato di salute, il 16 luglio 2005 è stata licenziata per superamento del periodo di comporto;

g) le anzidette circostanze non risultano efficacemente contraddette dalla datrice di lavoro e va, anche, precisato che non possono considerarsi, di per sè, illeciti nè il mutamento di mansioni e di orario, nè l'attribuzione di un periodo di Cassa integrazione inferiore rispetto a quello concesso ad altri dipendenti, in quanto si tratta di scelte discrezionali del datore di lavoro che, nella specie, risultano essere state effettuate in modo "formalmente lecito";

h) tuttavia, tali scelte, inserite nel contesto più ampio dei fatti accertati, assumono una coloritura diversa, divenendo parte integrante di una generale condotta vessatoria, cui va attribuito un ruolo quanto meno concausale del danno psichico lamentato, che la disposta CTU psichiatrica ha lo ritenuto sussistente, precisando che la patologia da cui risulta affetta la C. è un "disturbo di adattamento con tono dell'umore depresso" e che si tratta di una sindrome caratterizzata da crescenti difficoltà adattative, vissuta e caratterizzata da cronicità e irreversibilità;

i) in particolare la CTU, sulla base di un esame approfondito e congruo della fattispecie, ha ritenuto sufficienti ad affermare il suddetto nesso causale i fatti di ingiustificata pressione sulla lavoratrice che sono emersi nel corso dell'istruttoria e che portano a concludere che, nella specie, le suddette scelte - pur, o meglio, "solo formalmente lecite" - sono state tuttavia, nella sostanza, operate nell'esercizio del potere direttivo datoriale svolto senza il doveroso rispetto della dignità e della integrità psico-fisica della lavoratrice ed anche in contrasto con il canone generale della correttezza e buona fede, visto che la modifica dell'orario assegnato alla ricorrente non ha una reale giustificazione in ragioni organizzativo-aziendali e che, d'altra parte, non vi è alcuna valida ragione che possa giustificare che, al ritorno dalla malattia, venne "ritagliata" per la C. una prestazione lavorativa prima inesistente risultante dall'accorpamento di tutte le mansioni più pesanti di pulizia e di ausilio alla produzione, normalmente svolte a turno da più lavoratori per una parte limitata dell'orario di lavoro.

2.- Il ricorso di Filatura di Lenna s.p.a., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per 16 motivi; C.R. resiste con controricorso, sottoscritto dall'avvocato Fausto Cadeo, dichiaratosi antistatario.

Il 22 gennaio 2014 l'avvocato Antonio Carbonelli ha depositato presso la cancelleria di questa Corte un atto denominato "memoria di nomina del nuovo difensore con istanza di fissazione d'udienza e produzione documentale", contenente, fra l'altro, il conferimento del mandato difensivo da parte della C. al suddetto legale, per il presente grado del giudizio.

Conseguentemente, la memoria depositata per la controricorrente ex art. 378 cod. proc. civ. è stata sottoscritta sia dall'avvocato C. sia dall'avvocato Ca. .

Mentre solo quest'ultimo avvocato ha partecipato - per la C. - alla udienza di discussione orale della causa.


Diritto

Innanzi tutto va precisato che al presente ricorso si applicano ratione temporis le prescrizioni di cui all'art. art. 366-bis cod. proc. civ..

I - Profili preliminari - 1.- Il Collegio rileva, in via preliminare, la nullità della procura conferita dal ricorrente al nuovo difensore avvocato Antonio Ca., mediante un atto denominato "memoria di nomina del nuovo difensore con istanza di fissazione d'udienza e produzione documentale", depositato in cancelleria il 22 gennaio 2014 in vista dell'udienza di discussione orale e contenente sia l'integrale richiamo del legale a "tutte le deduzioni di fatto e di diritto già proposte con il controricorso notificato" sia il conferimento del mandato difensivo da parte della C. al suddetto avvocato, per il presente grado del giudizio.

Invero, la facoltà di apporre la procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo - richiesta, ai fini dell'ammissibilità del ricorso e del controricorso per cassazione, dagli artt. 365 e 370 cod. proc. civ. - in calce o a margine anche degli atti diversi dal ricorso o dal controricorso indicati nel testo attualmente vigente dell'art. 83 c.p.c., comma 3, è stata introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. c), in sede di modifica di tale ultima disposizione del codice di rito.

In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, la norma transitoria, contenuta nella stessa L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, - secondo cui le modifiche del codice di procedura civile e delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile introdotte dalla nuova legge si applicano ai "giudizi instaurati" dopo la data della entrata in vigore della legge stessa (4 luglio 2009) - deve essere intesa nel senso che tali innovazioni si applicano ai giudizi proposti in primo grado a decorrere dalla data suddetta, poichè il riferimento ai "giudizi instaurati", e non alle "impugnazioni proposte", rivela l'intento del Legislatore di riferire - secondo un principio di portata assolutamente generale già accolto per la disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, ove non espressamente derogato (Cass. 17 gennaio 2013, n. 1026) - le modifiche in argomento ai giudizi di nuova introduzione, eccettuate quelle per le quali la stessa normativa transitoria ha esplicitamente previsto l'applicabilità anche ai giudizi pendenti, con le modalità ivi indicate (vedi, tra le tante: Cass. 26 marzo 2010, n. 7241; Cass. 28 luglio 2010, n. 17604; Cass. 24 novembre 2010, n. 23816; Cass. 24 gennaio 2012, n. 929; Cass. 7 gennaio 2013, n. 177 ; Cass. 11 gennaio 2013, n. 589; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1026; Cass. 23 gennaio 2013, n. 1571 ; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2648).

Ne consegue che nei procedimenti instaurati anteriormente alla data suindicata (4 luglio 2009) - quale è il presente - se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e ai controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83 c.p.c., comma 2, vecchio testo, (vedi, tra le altre: Cass. 26 marzo 2010, n. 7241; Cass. 28 luglio 2010, n. 17604; Cass. 2 febbraio 2012 n. 4476; Cass. 23 gennaio 2013, n. 1571 cit.).

Ciò vale anche in riferimento all'ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore - denominato "atto di costituzione" oppure "comparsa di costituzione", come nella specie - su cui possa essere apposta la procura speciale, visto che il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non è soggetto agli eventi di cui all'art. 299 e seguenti cod. proc. civ. (vedi, ex multis: Cass. 13 febbraio 2013, n. 3554; Cass. 5 giugno 2007, n. 13086).

Alla nullità della procura consegue, per derivazione, che quanto contenuto nell'atto formato dal nuovo difensore non può neppure essere preso in considerazione e che deve considerarsi irrituale anche la sua partecipazione alla discussione in udienza pubblica (vedi, per tutte: Cass. 17 gennaio 2013, n. 1026; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2648; Cass. 26 marzo 2010, n. 7241).

1 - Esame del ricorso.

2- Il ricorso, articolato in sedici motivi, è inammissibile, per plurime concorrenti ragioni.

3.- Dal punto di vista della formulazione complessiva il ricorso - che per più di due terzi delle sua lunghezza è costituito dalla riproduzione degli atti dei precedenti gradi di merito del giudizio, oltretutto intercalata in modo disordinato con le pagine dedicate alle argomentazioni dei motivi - in primo luogo, non risulta conforme ai consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte secondo cui:

a) in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698);

b) in tema di ricorso per cassazione, la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti, ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto o li abbia mal interpretati, non soddisfa il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un'attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore (Cass. 2 maggio 2013, n. 10244; Cass. 9 luglio 2013, n. 17002; Cass. 21 novembre 2013, n. 26277).

4.- Sempre con riguardo alla formulazione complessiva, si rileva che le diverse censure prospettate, nei plurimi motivi in cui è articolato il ricorso - a parte la scarsa chiarezza derivante dalla "veste grafica" di cui si è detto - risultano, anche nella sostanza, esposte in modo confuso e con molteplici sovrapposizioni, così da non consentire di individuare in che modo e come tra le varie norme richiamate nelle rubriche dei motivi sarebbero state violate nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonchè i punti della motivazione specificamente viziati, tanto più che in alcuni casi fanno riferimento a questioni non affrontate nella sentenza impugnata, come si dirà in seguito.

Pertanto, da questo punto di vista, il ricorso non risulta neppure conforme ai seguenti ulteriori consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:

a) il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali (Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553);

b) in particolare, il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali" - comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 29 agosto 2011, n. 17739; Cass. 30 marzo 2007, n. 7891; Cass. 5 aprile 2006, n. 7882; Cass. 18 marzo 2002, n. 3941; Cass. 7 novembre 2013, n. 25044);

c) il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. 22 giugno 2006, n. 19100), principalmente in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonchè di evitare di gravare sia lo Stato sia le parti di oneri processuali superflui (arg. ex Cass. 4 luglio 2012, n. 11199; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488).

5.- Tale tipo esposizione, precludendo la stessa comprensione delle questioni sollevate e la loro delimitazione, rende il ricorso inammissibile, tanto più che i diversi motivi non sono neppure formulati in conformità con i precetti dell'art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis, come si è detto), sicchè neanche la lettura dei quesiti di diritto consente di superare le anzidette difficoltà.

6.- A tale ultimo riguardo e con riferimento ai diversi motivi va rilevato che:

a) tutti i motivi in cui si denunciano vizi di motivazione (1, 2, 5, 9, 12, 14 motivo) - oltre ad esprimere un mero, quanto inammissibile, dissenso rispetto alle motivate valutazioni di merito delle risultanze probatorie di causa effettuate dalla Corte bresciana - sono anche sforniti del quesito cd. di fatto, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366-bis cod. proc. civ. e che comporta venga indicato specificamente il fatto controverso rispetto al quale si assume che la motivazione sia omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione, anche se, in ipotesi, il suddetto fatto decisivo sia rilevabile dal complesso della formulata censura (vedi, per tutte: Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass. 18 novembre 2011, n. 24255);

b) il 3 e il 4 motivo sono corredati da quesiti assolutamente generici e, come tali, inidonei ad assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale (vedi, tra le moltissime: Cass. S.U. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass. 7 marzo 2012, n. 3530; Cass. 17 maggio 2013, n. 12098). Inoltre, i motivi stessi sembrano diretti a contestare la scelta della Corte d'appello di nominare il consulente tecnico di ufficio, quando è notorio che tale scelta rientra nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti (Cass. 21 aprile 2010, n. 9461; Cass. 2 marzo 2006, n. 4660; Cass. 15 aprile 2002, n. 5422), così come è evidente che al fine di prevenire eventuali "carenze o deficienze diagnostiche" è buona regola nominare un medico specialista della materia che interessa nel giudizio, soprattutto per quelle malattie o quei disturbi di tipo psichiatrico la cui diagnosi comporta spesso l'analisi di situazioni complesse e risulta principalmente affidata all'intuito clinico del medico, derivante dalla sua esperienza professionale (Cass. 26 settembre 1998, n. 9669). In caso contrario la CTU può rivelarsi non solo del tutto inutile, ma come un elemento volto soltanto ad allungare i tempi del processo, aumentandone inutilmente i costi, in contrasto con canone generale "della strumentalità degli istituti processuali", che trova la sua base nei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.;

c) il 6, 7 e 13 motivo, oltre ad essere corredati da quesiti assolutamente generici e inconferenti, sono anche palesemente inammissibili, perchè fanno riferimento al mobbing, mentre nella sentenza la condotta datoriale non viene qualificata come mobbing, ma come cattivo esercizio del potere direttivo. E i due concetti non sono sovrapponigli, ma vanno distinti, come dimostra di ritenere, implicitamente, anche la Corte bresciana.

E' noto, infatti, che il mobbing rientra fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate e che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, esso designa (essendo stato mutuato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927). Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (vedi: Cass. 21 maggio 2011 n. 12048; Cass. 26/3/2010 n. 7382).

Nella specie, invece, la Corte territoriale ha ritenuto la patologia da cui è risultata affetta la C. - qualificata dal CTU come "disturbo di adattamento con tono dell'umore depresso" vissuta e caratterizzata da cronicità e irreversibilità - come derivante da scelte operate nell'esercizio del potere direttivo datoriale svolto senza il doveroso rispetto della dignità e della integrità psico- fisica della lavoratrice ed anche in contrasto con il canone generale della correttezza e buona fede, in quanto il Giudice di appello ha ritenuto che la modifica dell'orario assegnato alla ricorrente non abbia avuto una reale giustificazione in ragioni organizzativo- aziendali e che, d'altra parte, non vi sia stata alcuna valida ragione che possa giustificare che, al ritorno dalla malattia, venne "ritagliata" per la C. una prestazione lavorativa prima inesistente risultante dall'accorpamento di tutte le mansioni più pesanti di pulizia e di ausilio alla produzione, normalmente svolte a turno da più lavoratori per una parte limitata dell'orario di lavoro.

d) pure l'8 motivo, corredato da un quesito del tutto inconferente e non conforme all'art. 366-bis cod. proc. civ., è palesemente inammissibile perchè le censure con esso formulate, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell'intestazione del motivo, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata ma non per errori di logica giuridica - che renderebbero la motivazione stessa incongrua o incoerente e quindi emendabile in sede di giudizio di cassazione - bensì per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti, oltretutto facendosi sempre erroneamente - cioè fuori dal thema decidendum - riferimento al mobbing;

e) il 10 motivo replica, nella sostanza, il motivo 8 e ne condivide i difetti;

f) gli stessi difetti si rinvengono nel motivo 11 nonchè nel 15 e nel 16 motivo.

2 - Conclusioni.

7.- In sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Fausto C., antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 20 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2014