Tipologia: CCNL
Data firma: 18 giugno 1991
Validità: 01.07.1991 - 30.06.1995
Parti: Anfao e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Occhiali, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 2 - Controversie
Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 4 - Esclusiva di stampa
Art. 5 - Decorrenza e durata
Art. 6 - Contrattazione aziendale
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 7. Occupazione - Investimenti Formazione Professionale
1. - A livello nazionale
2. - A livello Regionale
3. - A livello territoriale
4. - A livello aziendale
Formazione professionale
Art. 8 - Lavoro esterno
Art. 9 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Art. 10 - Mobilità interna della manodopera
Art. 11 - Mobilità esterna della manodopera
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 13 - Commissione interna e delegato d'impresa
Art. 14 - Assemblee
Art. 15 - Permessi per cariche sindacali
Art. 16 - Diritto di affissione
Art. 17 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 18 - Fondo di solidarietà
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione - Visite mediche
Riconoscimento di "alta specializzazione" ai fini del collocamento
Art. 20 - Periodo di prova
Art. 21 - Contratto a termine
Art. 22 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Art. 23 - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 24 - Inquadramento unico dei lavoratori
Art. 25 - Passaggio di qualifica
Art. 26 - Cambiamento di mansioni
Art. 27 - Orario di lavoro
Turni 6 x 6
Art. 28 - Inizio e fine del lavoro
Art. 29 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
Art. 30 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Art. 31 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 32 - Lavoro a turni
Art. 33 - Riposo settimanale
Art. 34 - Giorni festivi
Art. 35 - Recupero delle ore perdute
Art. 36 - Andamento attività produttiva
Art. 37 - Minimi contrattuali
Art. 38 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 39 - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 40 - Corresponsione della retribuzione
Art. 41 - Tredicesima mensilità
Art. 42 - Permessi, assenze ed aspettativa
Art. 43 - Handicappati e invalidi
Art. 44 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza
Art. 45 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 46 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 47 - Tutela della maternità
Art. 48 - Congedo matrimoniale
Art. 49 - Servizio militare
Art. 50 - Diritto allo studio
Art. 51 - Facilitazioni particolari ai lavoratori studenti
Art. 52 - Mense aziendali
Art. 53 - Ambiente di lavoro
Norme applicative
Art. 54 - Disciplina aziendale
Art. 55 - Regolamento interno di azienda
Art. 56 - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale
Art. 57 - Provvedimenti disciplinari
 Art. 58 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
Art. 59 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 60 - Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 61 - Cessazione di azienda
Art. 62 - Indennità in caso di morte
Art. 63 - Trattamento di fine rapporto
Art. 64 - Disciplina dell'apprendistato
Parte operai
Art. 65 - Sospensioni ed interruzioni del lavoro
Art. 66 - Lavoro a cottimo
Art. 67 - Lavoro discontinuo
Art. 68 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 69 - Ferie
Art. 70 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 71 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 72 - Abiti da lavoro
Art. 73 - Trasferta
Art. 74 - Trasferimenti
Art. 75 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 76 - Criteri di appartenenza
Art. 77 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 78 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 79 - Ferie
Art. 80 - Trasferta
Art. 81 - Trasferimento
Art. 82 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 83 - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai
Parte impiegati
Art. 84 - Lavoratori con funzioni direttive
Art. 85 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 86 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 87 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 88 - Ferie
Art. 89 - Trasferta
Art. 90 - Trasferimenti
Art. 91 - Alloggio
Art. 92 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 93 - Previdenza
Art. 94 - Norme particolari per i quadri
Allegati
Allegato 1 Tabelle retributive
Tab. A - Aumento dei minimi contrattuali:
Tab. B - Nuovi minimi tabellari:
Allegato 2 Una Tantum
Allegato 3 Aumenti periodici di anzianità
Allegato 4 Declaratorie ed esemplificazioni (In vigore fino al 30.6.1993)
Allegato 4/bis Declaratorie ed esemplificazioni (In vigore dal 1.7.1993)
Allegato 5 Regolamento del lavoro a domicilio
Art. 1 - Definizione del lavoratore a domicilio
Art. 1 bis (Divieti)
Art. 2 - Libretto personale di controllo
Art. 3. Responsabilità del lavoratore a domicilio
Art. 4. Retribuzione
Art. 5 - Maggiorazione della retribuzione
Art. 5/bis Sistema di informazioni
Art. 6 - Lavoro notturno e festivo
Art. 7 - Pagamento della retribuzione
Art. 8 - Fornitura materiale
Art. 9 - Norme generali
Art. 10 - Partecipazione ai lavori delle RSA
Protocolli
Protocollo n. 1 Contratto a termine
Protocollo n. 2 Processi di ristrutturazione
Protocollo n. 3 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C157/02)
Protocollo n. 4 Previdenza integrativa
Protocollo n. 5 Fondo grandi interventi
Protocollo n. 6 Oneri sociali e struttura del costo di lavoro
Protocollo n. 7 Modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Addì, 18 giugno 1991, in Roma tra l'Associazione nazionale fabbricanti articoli ottici (Anfao) [...] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana [...] e la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (Filta) [...] con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), la Federazione italiana lavoratori tessili - abbigliamento (Filtea) [...] con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), l'Unione italiana lavoratori tessili abbigliamento (Uilta) [...] con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil); é stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l'occhialeria (montature, lenti, minuterie, ecc.) e per i lavoratori da esse dipendenti.

Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, gli accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto.
[...]
Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
[..]
Le parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel presente contratto o in altri livelli di contrattazione.
[...]

Art. 6. Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[...]

Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 7. Occupazione - Investimenti Formazione Professionale
1. - A livello nazionale
, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore (e dei comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all'occupazione;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, la cui portata costituirà oggetto di approfondita valutazione;
- all'evoluzione tecnologica;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
...
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i progetti di consorziazione;
...
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno;
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
2. - A livello Regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria, unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione anche con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 374/1976;
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione della Legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
...
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
...
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con l'attività di cui a livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 18.12.1988 e successive intese;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 23.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di Aziende nei singoli settori e comparti.
3. - A livello territoriale (provinciale o comprensoriale), di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, quanto previsto al precedente punto 2).
La presente procedura informativa verrà attuata per le aree territoriali previamente individuate tra le parti, entro 6 mesi stipula del presente contratto con verifica biennale, a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di Aziende del settore produttivo. Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4. - A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, le Aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno, nel corso di un apposito incontro, alle RSA ed alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, specificando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza; le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione della Legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alle RSA e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le Aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso l'Associazione Imprenditoriale Nazionale.
Formazione professionale
In armonia con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 18.12.1988, l'Associazione Nazionale Imprenditoriale e la Filta, Filtea, Uilta, affermano concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste fondamentale importanza, anche per assecondare i continui processi di cambiamento.
È inoltre obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta.
Con queste finalità le parti, ciascuna nelle proprie autonome articolazioni, si attiveranno - sulla base di preventiva analisi, studio e verifica delle situazioni di fatto esistenti e degli strumenti disponibili - per favorire iniziative appropriate nei confronti degli organismi istituzionalmente preposti.
Al fine di quanto sopra, le parti stipulanti convengono di costituire un gruppo paritetico di lavoro, formato da tre rappresentanti dell'Associazione imprenditoriale e da un corrispondente complessivo numero di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore, specie con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate;
b) operare affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a).
Tale attività potrà consentire di elaborare e sottoporre alle parti stipulanti un documento che potrà essere oggetto di proposta agli organismi paritetici per la formazione professionale, costituiti ai sensi dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e successive intese.

Art. 8. Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso nell'ambito del settore dell'occhialeria a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto a tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese dell'occhialeria svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
2) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali, o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali facciano ricorso a riduzione o sospensione di orario di lavoro o riduzione di personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5 della legge 20.5.75 n. 164 e dell'Accordo interconfederale del 5 maggio 1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
3) Di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione imprenditoriale territoriale consegnerà, nel corso di tale incontro, l'elenco delle aziende che commettono lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale o che erano comunque presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 14.7.1976.
Per ciascuna delle aziende committenti verrà fornito l'elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso, con l'indicazione della loro localizzazione (anche fuori del territorio di competenza), il tipo di lavorazione effettuata, la loro natura industriale o artigianale.
4) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari.
Al fine di consentire una cognizione costante dell'evolversi del fenomeno, l'Associazione imprenditoriale nazionale fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti, nel corso degli incontri di cui sopra, i dati complessivi della quantità di lavoro esterno commissionato nei precedenti 12 mesi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce a fasi di lavoro per conto terzi presenti contemporaneamente nel ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti o che comunque erano presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 14.7.76 e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 10 - Mobilità interna della manodopera
Le Direzioni delle unità produttive con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
Le RSA potranno richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Commissione interna e delegato d'impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati di fabbrica è fatto richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo Interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il Delegato di Impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 14- Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[...]

Art. 16 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unita produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a notizie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione - Visite mediche

[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 22 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Per l'assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 24 - Inquadramento unico dei lavoratori
[...]
L'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro o di innovazioni tecnologiche verrà verificata con le RSA preventivamente all'introduzione stessa, anche al fine di esaminare gli eventuali riflessi sulla professionalità dei lavoratori interessati.
Le imprese dichiarano la loro disponibilità a favorire, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità e organizzazione dalla produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, ricomporre le operazioni, ampliare le mansioni arricchendone il contenuto professionale.
Dichiarano inoltre la loro disponibilità a sperimentare forme di lavoro che consentano la responsabilità collettiva di gruppi di lavoratori, maggiore partecipazione ed autonomia nello svolgimento del lavoro.

Art. 27 - Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali, di norma distribuite su 5 giorni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
[...]

Art. 29 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro di cui al 1° comma dell'art. 27 potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
Le ore in tal modo lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
- 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
- l8% per le ore prestate nella giornata del sabato.
[...]
La direzione aziendale procederà, di norma annualmente, alla comunicazione alle RSA del programma d'orario, con l'indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e RSA.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza delle RSA.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

Art. 30 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[...]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSA.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda.
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore. In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta di una delle parti, presso la competente sede territoriale, all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento della occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di impedimento.
Su richiesta delle RSA le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale di cui al terzo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
[...]
Il lavoro notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.
[...]
Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si seguirà la seguente procedura: la direzione ne darà notizia in tempo utile alle RSA. Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 27, 29 e 30
1) [...]
Le parti si danno inoltre atto che l'attuazione della flessibilità del l'orario normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento dell'orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente l'orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti convengono di verificarne la attuazione in occasione dell'incontro previsto nel capitolo «Sistema di informazioni» del presente contratto.

Art. 32 - Lavoro a turni
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 27 l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Per turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05 per cento della retribuzione di fatto.
Per prestazioni che eccedono le ore 7,30 giornaliere di lavoro effettivo dovrà essere corrisposta la percentuale di maggiorazione di straordinario.
La predetta maggiorazione non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra). In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro prevista dall'art. 27 e dal comma primo del presente articolo, sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore, verrà egualmente corrisposta la maggiorazione.
Le modifiche dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l'operaio dovrà comunque fruire all'atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio ed il suo termine coincidano con l'inizio e col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque il limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui all'art. 27.

Art. 33 - Riposo settimanale
[...]
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 35 - Recupero delle ore perdute
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore, o per temporanee soste dell'attività lavorativa, convenute preventivamente, purché il recupero avvenga nei 24 giorni lavorativi susseguenti all'interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno.

Art. 36 - Andamento attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alle RSA annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e quantità delle ore necessarie;
[...]
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e le RSA.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (permessi per riduzione di orario, modalità applicative della flessibilità, ex festività, ferie).
[...]

Art. 43 - Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione aziendale e la RSA, saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.

Art. 46 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale [...] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
[...]

Art. 47 - Tutela della maternità
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 6, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
Per il trattamento dovuto in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 53 - Ambiente di lavoro
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali:
- promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9 della Legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi la esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici e i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno, di volta in volta, farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Per l'espletamento di tali compiti le RSA potranno individuare al proprio interno l'incaricato o gli incaricati alla sicurezza, delegati ad esaminare con l'azienda gli eventuali problemi dell'ambiente di lavoro.
Potranno essere designati a tale compito da svolgersi nell'ambito della disciplina di cui all'art. 12 - i dirigenti della RSA, nelle seguenti misure massime:
- un delegato nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti;
- fino ad un terzo dei dirigenti complessivi nelle unità produttive che occupano non più di 400 dipendenti;
- fino ad un quarto in tutte le altre unità produttive.
Tali dirigenti della RSA, i cui nominativi saranno previamente comunicati per iscritto alla Direzione aziendale, potranno essere destinatari di attività formative in materia di ambiente e sicurezza, qualora concordate aziendalmente, utilizzando a tale scopo, fino a concorrenza, le 150 ore previste per il diritto allo studio.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima ed altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro, es.: fumo, gas, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I dati rilevati potranno essere oggetto di esame periodico fra aziende e Rappresentanze Sindacali Aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale le aziende forniranno alle RSA, su richiesta:
- copia delle comunicazioni che ai sensi dell'art. 20 della legge 833/1978 debbono essere inviate alle U.S.L., con l'indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e delle loro caratteristiche tossicologiche;
- dati inerenti le denunce d'esercizio e le denunce di infortunio di cui rispettivamente agli articoli 16 e 33 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124;
- informazioni su programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni sull'attività di prevenzione attuata ai sensi dell'art. 21 della legge 833/1978.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto agli artt. 4, ultimo comma, e 24, n. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico di cui al primo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Per quanto riguarda il libretto sanitario si rinvia all'art. 27 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione dovranno essere coordinate con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I valori dei MAC che saranno definiti dal Ministero del Lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento aziendale.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al primo comma, le RSA potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma saranno a cura della azienda riportati sui registri di cui al sesto comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal ministero della Sanità.
3) In applicazione di quanto previsto dall'ottavo comma, le RSA e l'azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2).
La documentazione così formata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra RSA ed azienda.
4) Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad assicurare:
- una adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di una preventiva visita oculistica; eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di esame congiunto.
Dichiarazione a verbale
Restano salvi gli accordi aziendali in atto in quanto complessivamente più favorevoli.

Art. 55 - Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 56 - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale
Quanto affidato al lavoratore per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture o deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale il lavoratore dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione alla Direzione dell'Azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza il lavoratore potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. Parimenti egli risponderà dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuti in consegna, sia che lo smarrimento degli oggetti venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna, in caso di dimissioni o di licenziamento.
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all'interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro.
[...]
Delle macchine utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, il lavoratore non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l'esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento, né assoggettarli a modifiche ed a trasformazione se non esplicitamente autorizzato.
[...]

Art. 57 - Provvedimenti disciplinari
Quando la condotta del lavoratore nell'interno della fabbrica risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno in diversa misura, a seconda della gravità delle infrazioni, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo, lo scopo di richiamarlo al compimento dei doveri, e, successivamente, ove l'ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare con la sanzione punitiva e con l'esempio che da essa deriva, l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell'adozione della sanzione punitiva, un rapporto più possibile definito tra sanzioni e mancanza.
1) L'ammonizione verbale che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da fare ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa l'indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggior gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore:
...
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
...
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[...]
3) Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso né indennità sostitutiva, può essere adottato nei confronti del lavoratore che commetta infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose connesse col rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento:
...
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
...
d) in generale la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe o sospensioni) o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante all'azienda;
e) quando il lavoratore contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento allorché detto divieto sia chiaramente espresso mediante affissione di apposito cartello (ciò in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria cui si riferisce il presente contratto, rilevato che il materiale usato per la produzione è di particolare infiammabilità);
[...]
i) in caso di grave insubordinazione nei confronti dei propri superiori;

l) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l'esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto.
[...]

Art. 64 - Disciplina dell'apprendistato
È apprendista il lavoratore in età compresa tra i 14 e i 20 anni, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[...]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire al lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
[...]

Parte operai
Art. 66 - Lavoro a cottimo
[...]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
l) Qualunque contestazione non risolvibile nell'ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo è rimessa all'esame di un organo tecnico paritetico composto dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia. Contro le decisioni del predetto organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle superiori organizzazioni.

Art. 67 - Lavoro discontinuo
Per i lavoratori discontinui, intendendo per questi, ai fini della presente normativa, esclusivamente i portinai ed i custodi che non svolgono altre mansioni, l'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 50 ore settimanali.
Per i custodi ed i portieri fruenti di alloggio nello stabilimento, o nelle immediate adiacenze, l'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 60 ore settimanali.
[...]

Art. 72 - Abiti da lavoro
L'operaio deve presentarsi provvisto del proprio indumento o abito da lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accelera l'usura dell'abito di lavoro o di parti di esso, l'azienda concorrerà in ragione del 40 per cento della spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logorate.
[...]

Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 83 - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative all'art. 66.

Allegati
Allegato 5 Regolamento del lavoro a domicilio
Art. 1 - Definizione del lavoratore a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'articolo 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

Art. 1 bis (Divieti)
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore o dei suoi familiari. [...]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

Art. 2 - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alle vigenti leggi in materia, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

Art. 3. Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

Art. 5/bis Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto i) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati. Le aziende inoltre forniranno alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali Aziendali possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.

Art. 9 - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso il lavoratore a domicilio per tutto quanto riguarda l'applicazione delle leggi e dei contratti.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle commissioni di cui all'art. 5 della legge 18.12.1973 n. 877 oltre che all'art. 4 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate Commissioni.

Art. 10 - Partecipazione ai lavori delle RSA
Uno o più lavoratori a domicilio, designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, fra quelli che prestano la loro opera esclusivamente per l'azienda interessata parteciperanno ai lavori delle RSA
Il numero di tali lavoratori sarà proporzionale al numero dei lavoratori a domicilio che prestano la loro attività totalmente o parzialmente per l'azienda, secondo il seguente rapporto: i ogni 50 lavoratori a domicilio con un massimo di 7.
Il numero delle ore retribuite a favore di tali lavoratori è fissato nella misura di un'ora all'anno per ciascun lavoratore a domicilio con un minimo di 16 ore annue pro capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna organizzazione sindacale; tali ore verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.

Protocolli
Protocollo n. 1 Contratto a termine

[...]
L'Azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.

Protocollo n. 3 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sulla opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine le parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi che dovessero insorgere a tale riguardo saranno oggetto di esame tra le parti.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento, le parti convengono di al legare al presente contratto la Risoluzione del Consiglio della CEE del 29.5.90.
Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C157/02)
[omissis]