Cassazione Penale, Sez. 4, 27 gennaio 2015, n. 3804 - Infortunio sul lavoro e traffico promiscuo nel piazzale


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. ZOSO Liana Mari - rel. Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
C.G. N. IL (OMISSIS);
I.T. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 248/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 10/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per I. T. e per il rigetto per C.G..
Udito il difensore Avv. Omissis in sostituzione dell'Avv. Omissis per C.G. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


Fatto

1. La corte d'appello di Torino, con sentenza pronunciata in data 10 febbraio 2014, riformava parzialmente la sentenza in data 12 marzo 2012 del tribunale di Asti con cui C.G., I. T. e M.G. erano stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose in danno di S.M. ed erano stati condannati, quanto a C. e I., alla pena di mesi tre di reclusione e, quanto al M., alla pena di Euro 2000 di ammenda.

La corte d'appello rideterminava la pena inflitta a C. G. e I.T. in mesi uno di reclusione, sostituita con euro 1140 di multa, e riduceva la pena inflitta a M. G. ad euro 300 di multa.

Secondo l'imputazione, in data 12 luglio 2007 in (OMISSIS) S.M., autotrasportatore incaricato della consegna di merci presso lo stabilimento di V. s.p.a, di cui C. G. era direttore generale, era stato investito dal carrello elevatore condotto da M.G., dipendente della G.S.A. soc. cooperativa, di cui I.T. era amministratore unico, società la quale aveva stipulato un contratto di appalto relativo alla movimentazione delle merci della committente V. s.p.a..

Il M. stava procedendo con le forche alzate di circa 15 cm trasportando delle ceste e, quindi, con visuale a corto raggio ridotta e coperta dalla presenza di materiale stoccato sul piazzale.

Il C., in qualità di direttore generale della V. S.p.A. con sede in (OMISSIS) e unità locale in (OMISSIS), era ritenuto responsabile in quanto aveva omesso di predisporre e di far rispettare le regole di circolazione per le attrezzature semoventi nei piazzali esterni ai capannoni aziendali dell'unità locale e di adottare misure organizzative tali da evitare che i lavoratori potessero subire danni alla persona. I.T., in qualità di amministratore unico della G.S.A. Società cooperativa, appaltatrice dell'attività di carico e scarico merci con utilizzo di carrelli elevatori presso l'unità locale di (OMISSIS), aveva omesso di coordinarsi con la V. S.p.A. per l'attuazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dalla circolazione promiscua di attrezzature semoventi e di pedoni sui piazzali esterni della V. S.p.A.. Al M. era ascritto di non aver utilizzato il carrello elevatore secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel manuale dell'operatore e secondo le norme di sicurezza per l'impiego dei carrelli industriali.

Rilevava la corte d'appello che, pur prendendo atto di un comportamento imprudente del S., appariva provata a vario titolo la responsabilità di tutti gli imputati. Ciò in quanto il comportamento della vittima non era stato abnorme ma dettato dalla consuetudine tollerata nel piazzale cui doveva essere aggiunta la mancanza di indicatori circa un divieto di circolare a piedi. Quanto al divieto cui facevano riferimento gli imputati, si trattava dell'interdizione alla circolazione nei reparti e non nel piazzale con riferimento non ai pedoni ma alle biciclette. Inoltre non vi era un'idonea prassi per il ritiro di pacchi, specie se piccoli e da portare a mano. Infine non erano previsti percorsi per i visitatori nè parcheggi decentrati tali da consentire di uscire dai mezzi e recarsi in ufficio con sicurezza. Dunque il C. non aveva predisposto nè coordinato in modo esaustivo ed efficace il traffico promiscuo nel piazzale nè vi era una reale e concreta documentazione circa l'effettiva valutazione del rischio e la sua eliminazione o riduzione. Inoltre il fatto di aver concesso in appalto la movimentazione di carichi non eliminava la responsabilità legata alla mancanza di regole nell'azienda circa il traffico nel piazzale in quanto tale negligenza non era strettamente connessa con il contratto d'appalto, tenuto conto che rimaneva a suo carico l'attività di coordinamento per evitare rischi interferenziali anche per i visitatori. Il datore di lavoro, invero, era garante della sicurezza di tutti coloro che a vario titolo entravano nella struttura e la G.S.A., a tal proposito, non aveva nessun potere organizzativo.

Quanto alla I., ella aveva il compito di organizzare e coordinare il lavoro dei dipendenti e non avrebbe dovuto appiattirsi sulla prassi consentita dal datore di lavoro che aveva concesso in appalto il servizio. Inoltre aveva il compito di evitare rischi interferenziali nonchè di chiedere ai propri dipendenti la massima attenzione anche attraverso idonee istruzioni.

2.Avverso la sentenza della corte d'appello proponevano ricorso per cassazione C.G., a mezzo del suo difensore, e I.T..

3. Il C. deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la corte d'appello era incorsa in contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla ricostruzione del nesso causale tra le condotte addebitate all'imputato e l'infortunio occorso alla persona offesa. Invero il comportamento della vittima era da ritenersi causa esclusiva dell'occorso poichè aveva posteggiato il proprio autoveicolo all'interno del piazzale esterno adibito ad operazioni di carico e scarico della merce al di fuori degli appositi stalli destinati alla sosta e senza attendere l'intervento del personale e dei mezzi autorizzati a ricevere in consegna i pacchi. Si trattava di un comportamento del tutto eccentrico rispetto alle allora vigenti procedure di sicurezza interna e, come tale, abnorme ed imprevedibile, si da elidere il nesso causale tra le condotte addebitate all'imputato e l'evento lesivo verificatosi in concreto.

Ciò in quanto l'accesso degli autotrasportatori era, all'epoca dei fatti, espressamente regolamentato mediante la predisposizione di apposite procedure operative e comportamentali finalizzate a prevenire il verificarsi di interazioni pericolose tra uomini e mezzi in circolazione all'interno dello stabilimento. Tali procedure erano rese note a ciascun autotrasportatore in occasione di ogni ingresso all'interno dello stabilimento anche mediante le istruzioni recate in calce al buono di entrata consegnato al momento della registrazione del transito.

Così era accaduto al S. al suo ingresso nelle stabilimento ed il buono d'ingresso, che era stato acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento, recava l'indicazione delle istruzioni comprensive della planimetria dello stabilimento e delle direttive da rispettare nella circolazione dei mezzi, inclusa la velocità di percorrenza e l'espresso divieto di allontanarsi dal proprio mezzo in sosta.

Nè sussistevano prassi consapevolmente tollerate o assecondate dai responsabili della sicurezza, come era stato confermato dal teste L. S.G., autotrasportatore escusso su indicazione della parte civile, il quale aveva dichiarato che il foglio veniva consegnato insieme ai documenti ed egli era solito rispettare la regola, che costituiva la prassi in tutti gli stabilimenti, di stare vicino al proprio mezzo. Inoltre il teste C. aveva affermato che il S. non aveva parcheggiato negli stalli previsti ed aveva lasciato il mezzo nel piazzale trovandosi a ridosso di un portone dove potevano transitare solo i carrelli.

La corte territoriale aveva omesso di fornire idonea motivazione in ordine alla irrilevanza degli elementi di prova richiamati in relazione al tema dell'esclusione della valenza interruttiva del nesso causale e si era limitata a richiamare considerazioni già espresse sul punto dal giudice di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del profilo di colpa specifica e generica addebitatagli. Ciò in quanto era risultato documentatamente provato nel corso del dibattimento che sul piazzale era collocata idonea segnaletica verticale proprio a lato del varco di transito dei carrelli costituita da due cartelli, uno dei quali recava l'espresso divieto agli autisti degli autocarri esterni di circolare nei reparti.

La società V. S.p.A. aveva ottemperato alle norme preventistiche di cui al D. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, lett. a e b, in quanto aveva provveduto a consegnare ai dipendenti della G.S.A., società esterna incaricata delle operazioni di carico e scarico delle merci presso lo stabilimento di (OMISSIS), apposito documento recante la comunicazione di rischio dell'impresa appaltatrice contenente una puntuale ed esaustiva indicazione dei rischi oggetto di valutazione, tra cui il pericolo di investimento di pedoni e di urto tra veicoli localizzati in tutte le aree esterne, sicchè la responsabilità non poteva che gravare in via esclusiva sull'appaltatore, data la mancanza di ingerenza del committente nell'attività che lo stesso doveva svolgere.

4. I.T. deduceva vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove era stata ritenuta la sussistenza della sua responsabilità concorsuale nel reato contestato. In particolare, alla I. era stato ascritto di aver omesso di coordinarsi con la V. S.p.A. per prevenire i rischi per i lavoratori e la corte territoriale aveva ritenuto applicabili del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 7 ed 8, che erano volti a tutelare i dipendenti delle società interessate dal contratto di appalto mentre S.M. non era dipendente della V. S.p.A. nè della G.S.A. e non era, dunque, contemplato in dette norme.

La corte d'appello, perciò, non aveva motivato in ordine all'applicabilità delle norme citate al caso concreto e neppure in ordine al fatto che era emerso che la I. non aveva alcun potere circa la regolamentazione e la sicurezza della circolazione nei piazzali, per cui non era addebitabile alla stessa la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8. Inoltre non aveva specificato la corte di merito quali condotte avrebbe dovuto tenere in concreto l'imputata mentre, per contro, era emerso che la G.S.A. aveva fornito ai propri dipendenti carrelli elevatori in ottimale stato d'uso e manutenzione, aveva iscritto i propri dipendenti a corsi di formazione ed aveva affidato i propri mezzi soltanto a personale esperto. Infine non era stato considerato che la G.S.A. non aveva poteri in ordine alla circolazione interna ai piazzali ove avvenivano il carico e lo scarico delle merci, così come riferito dal teste B. della polizia giudiziaria, il quale aveva dichiarato che non risultava che la società stessa disponesse di alcun potere di coercizione o di pressione nei confronti della (OMISSIS) qualora avesse rilevato delle carenze in punto di sicurezza.

Ciò in quanto il piazzale ed il relativo magazzino si trovavano all'interno di un più ampio complesso di capannoni di proprietà della V. S.p.A. e tale area, interamente dedicata la logistica delle merci, era recintata mentre l'accesso veniva regolamentato da personale della V. S.p.A. medesima. Al momento dell'ingresso gli autisti erano indirizzati alle rispettive aree di carico e scarico e muniti di un documento di accesso che riportava le regole imposte dalla V. S.p.A. a tutti coloro che circolavano all'interno dei piazzali e dei capannoni. Dunque gli autotrasportatori erano obbligati a seguire un percorso specifico e definito destinato a riportarli nelle rispettive aree di sosta dove dovevano inderogabilmente attendere l'arrivo del personale interno addetto al carico e scarico delle merci senza allontanarsi dal proprio mezzo mentre le aree antistanti i capannoni per lo stoccaggio delle merci erano riservate alla circolazione dei soli carrelli ed inibite al passaggio pedonale.

Nel contratto d'appalto stipulato da V. s.p.a. e G.S.A. soc. cooperativa era previsto che i dipendenti della seconda avrebbero svolto attività di logistica per conto terzi all'interno di un'area d'accesso controllato ove si sarebbero trovati soltanto i carrelli incaricati del carico e scarico delle merci mentre i camionisti avrebbero dovuto rimanere in prossimità del proprio mezzo. Si trattava, dunque, di area priva di rischi specifici non essendo prevista la circolazione di personale diverso da quello della G.S.A. . Ne derivava che non incombeva sull'imputata I. l'obbligo di valutare tutti i rischi interferenziali e la sentenza impugnata non recava motivazione alcuna in ordine al fatto che, nel quadro presentato alla predetta in sede di stipula del contratto di appalto, i detti rischi erano risultati insussistenti. Si doveva considerare, infine, che la G.S.A. aveva assunto l'appalto solo 11 giorni prima del sinistro ed era nell'impossibilità effettiva di porre in essere qualsivoglia attività volta a modificare lo stato dei luoghi, anche nel caso essi fossero stati ritenuti insicuri.

Diritto

5. Osserva la corte che il ricorso proposto da C.G. è infondato. Invero, le questioni esposte dal C. e ribadite in questo giudizio di legittimità sono state ampiamente esaminate dal giudice di primo grado e dalla corte di appello che ha fatto richiamo alla sentenza del tribunale.

E' necessario premettere, in via generale, che costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicchè le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 6^, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 1/07/2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3^, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv.252615; Sez. 2^, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 4/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250).

Il giudice di primo grado ha rilevato che dalle deposizioni dei testi escussi in dibattimento erano emersi dati sostanzialmente pacifici che permettevano di individuare correttamente le caratteristiche logistiche e di concreto utilizzo della via di transito ove era avvenuto il sinistro con riferimento al momento dell'infortunio in quanto era risultato accertato che la via di circolazione riprodotta nelle fotografie scattate pochi giorni dopo il sinistro correva tra la parte più remota rispetto al capannone C, ove venivano normalmente lasciati mezzi in attesa di scaricare, e la zona ove si era verificato l'infortunio, vicina alla porta d'ingresso per i pedoni del capannone; ed era risultato pacifico, alla luce delle testimonianze assunte, che la via di transito era liberamente e promiscuamente utilizzata tanto dai lavoratori che si muovevano a piedi quanto dai carrelli trasportatori e da altre attrezzature semoventi in uso nello stabilimento. In particolare i testi S., ispettore B., C. e L.S., ed anche l'imputato M. nel corso dell'interrogatorio, avevano chiarito che il percorso compiuto dal lavoratore infortunato era l'unico consentito per recarsi dalla postazione ove venivano lasciati gli autocarri in attesa di scaricare ed il sito deputato allo scarico ove, infatti, era situato un accesso dedicato i pedoni. Ha dato conto il tribunale di come i testi avessero dichiarato che tale spostamento fosse estremamente frequente e di come, dunque, fosse decisamente usuale il transito dei pedoni sulla via della circolazione dedicata al transito dei carrelli.

Quanto alla circostanza che la porta d'accesso al capannone C, vicino al quale si è verificato l'incidente, recava il divieto di accesso ai pedoni, ha rilevato il tribunale che la foto ingrandita della segnaletica evidenziava che il divieto di transito e di accesso riguardava solo le biciclette. Da tali elementi fattuali il tribunale ha evinto il giudizio di colpevolezza dell'imputato basato sulla considerazione che egli non aveva predisposto percorsi dedicati ai pedoni, pur essendosi instaurata una prassi tale per cui era normale il passaggio sulle vie di circolazione dei carrelli in contemporanea con pedoni, fossero essi dipendenti della V. s.p.a. addetti al ritiro dei documenti o autotrasportatori esterni in attesa di scaricare merci. Ed ha dato conto il tribunale che l'istruttoria aveva consentito di accertare come non esisteva, in funzione dell'utilizzo della via di transito, alcun tipo di segnaletica nè specchi che permettessero ai pedoni di verificare l'eventuale passaggio di carrelli; inoltre all'epoca dell'infortunio non esisteva alcun piano di viabilità aziendale nè, comunque, alcuna specifica direttiva di fonte aziendale in ordine alle modalità di utilizzo da parte di lavoratori a piedi e conducenti di carrelli della via di circolazione, risultando sul punto pienamente concordi le deposizioni di tutti testi escussi in dibattimento i quali avevano sottolineato come, di fatto, il corretto utilizzo della via di circolazione fosse completamente rimesso all'attenzione ed alla prontezza dei singoli lavoratori, non esistendo alcuna delimitazione a terra della zona percorribile dai pedoni rispetto a quella riservata ai carrelli.

Tutto ciò concretava violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, che prescriveva che le vie di circolazione dovessero essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni e i veicoli potessero utilizzarle facilmente in piena sicurezza, mentre, nel caso di specie, era risultato pacifico che la via di circolazione era promiscuamente utilizzata da pedoni e carrelli trasportatori nonchè da altre attrezzature semoventi. Il vertice aziendale aveva omesso qualsiasi apposizione di segnaletica e, comunque, qualsiasi previsione organizzativa idonea ad apprestare effettivamente una distanza di sicurezza per la zona impegnata dai pedoni e quella adibita all'uso dei carrelli affidando unicamente all'attenzione ed alla prudenza dei lavoratori ivi impegnati la sicurezza dell'utilizzo delle vie di transito. Ciò concretava violazione, da parte dell'imputato, della norma di cui del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 5, laddove prescrive che il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.

I giudici di merito, dunque, hanno ampiamente motivato in ordine alla insussistenza dei presidi prevenzionistici alla cui predisposizione era tenuto il C. nella qualità di datore di lavoro e della inidoneità del comportamento, seppure imprudente, del S. ad elidere il rapporto di causalità tra l'omissione riscontrata e l'evento, tenuto conto del principio espresso dalla corte di legittimità secondo cui il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poichè il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purchè connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr., ex pluribus, Sez. 4^, n. 18998 del 27/03/2009, Trussi e altro, Rv. 244005).

Neppure poteva ritenersi causa esimente della responsabilità l'instaurarsi di una prassi da parte dei trasportatori, tra i quali il S., contraria alle istruzioni impartite al momento dell'accesso che prescrivevano di non allontanarsi a piedi dal mezzo.

Invero è stato affermato il principio per cui il datore di lavoro deve controllare il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle, eventualmente in aggiunta, impartite sicchè nel caso che nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (cfr. Sez. 4^, n. 18638 del 16/01/2004, Policarpo, Rv. 228344).

6. Il ricorso proposto da I.T. è parimenti infondato.

E' necessario premettere, in via generale, che costituisce orientamento consolidato della corte di legittimità quello secondo il quale, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicchè le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 6^, n.28411 del 13/11/2012, dep. 1/07/2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3^ n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2^, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 4/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250).

Ora, la sentenza di primo grado, la cui motivazione si integra con quella di appello, evidenzia, nella sostanza, che con la stipula del contratto di appalto per la movimentazione delle merci per conto della V. s.p.a. la I., per conto della società G.S.A., si era assunta l'obbligo di operare con mezzi meccanici in un contesto operativo nel quale, per le ragioni esposte, la violazione di norme antinfortunistiche a tutela dei pedoni era palese, data la prossimità in cui operava la società appaltatrice, sicchè l'imputata ha consapevolmente assunto il rischio di espletare l'attività ottenuta in appalto in situazione di illegittimità, dal che deriva l'attribuibilità a titolo di colpa dell'infortunio occorso.

I ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015