Tipologia: CPL
Data firma: 5 giugno 2002
Validità: 01.06.2002 - 31.12.2005
Parti: Ascom/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e EBTeT
Settori: Commercio-Terziario, Rovigo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Prima parte
Titolo I Relazioni Sindacali a livello Territoriale
Titolo II Ente Bilaterale

2.1 Finanziamento Ente Bilaterale
2.2 Finanziamento dei servizi e loro attivazione ai soggetti interessati
2.3 Commissione Paritetica Provinciale
2.4 Composizione delle controversie e costituzione della Commissione Provinciale Territariale di Conciliazione. (Accordo del 28 gennaio 2000 art. 9)
2.5 Collegio Arbitrale (Accordo del 28.01.2000 art. 10)
2.6 Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP)
Titolo III Mercato del lavoro
3.1 Osservatorio
3.2 Informazione e formazione con riferimento ai disposti del D.Lgs 626/94 e 242/96 in materia di sicurezza nei luoghi ed ambienti di lavoro.
Informazione e formazione dei lavoratori
3.3 Contratti di formazione e lavoro
3.4 Contratti di lavoro a tempo determinato
3.5 Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) D.Lgs. 61/2000.
Titolo I Disciplina del rapporto di lavoro
1.1 Apprendistato per il settore Terziario
3.6 Previdenza integrativa e complementare
3.7 Pari opportunità, sostegno della maternità e paternità, diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi delle città.
3.8 Assistenza sanitaria integrativa
3.9 Congedi dei genitori
Seconda parte
Titolo II

2.1 Nastri orari e orario di lavoro nel settore Terziario
2.2 Nastro orario di lavoro in turno unico
2.3 Lavoro di domenica e festivo
Titolo III
Formazione
Lavoro interinale e atipico parasubordinato
3.1 Anticipazione del trattamento di fine rapporto.
Terza parte
Titolo I Premio provinciale annuo

Titolo II "Terzo Elemento Provinciale" per i dipendenti del settore Terziario (Commercio, Distribuzione e Servizi)
Decorrenza e durata
Dichiarazione finale

Contratto provinciale integrativo di 2° livello per i dipendenti da imprese del terziario, distribuzione e dei servizi della provincia di Rovigo

Addì 05/06/2002 presso la sede dell'Associazione Commercio Turismo Servizi Piccole e Medie Imprese Ascom/Confcommercio della Provincia di Rovigo, tra l'Associazione Commercio Turismo Servizi Piccole e Medie Imprese della Provincia di Rovigo Ascom/Confcommercio […] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del Terziario e del Turismo […] Filcams Cgil, […] Fisascat Cisl, […] Uiltucs Uil, presenti inoltre per l'EBTeT (Ente Bilaterale Terziario e Turismo della Provincia di Rovigo) il Presidente […] ed il Segretario […].
Considerato
La necessità di
- dare attuazione agli Accordi del CCNL del Terziario 03.11.94 e 20.09.99, di cui il titolo II prima parte (secondo livello di contrattazione), al titolo III prima parte (relazioni sindacali a livello territoriale), al titolo IV prima parte (composizione delle controversie) al titolo VI prima parte (mercato del lavoro),
- dare attuazione all'accordo interconfederale nazionale del 18.11.96, applicativo del D.Lgs 626/94, modificato con D.Lgs 242/96;
- perseguire l'obiettivo della flessibilità considerate le evoluzioni del mercato del lavoro, potenziando gli strumenti di cui al titolo V seconda parte (apprendistato), di cui al Titolo VI seconda parte (flessibilità dell'orario settimanale), di cui al Titolo VII seconda parte (part-time) al Protocollo d'Intesa integrativo al CCNL 03.11.1994 e 27.05.1998 (lavoro interinale);
- valutare i presupposti e le linee per la definizione di erogazioni economiche di secondo livello di cui al Titolo II prima parte nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al punto 3) del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993.
Premesso
Che le parti:
- intendono concorrere alla individuazione di tutte le iniziative idonee allo sviluppo dell'occupazione nel territorio polesano;
- concordano nell'utilizzare tutti gli strumenti contrattuali di politica attiva del mercato al fine di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, anche in considerazione delle esigenze di maggior flessibilità delle imprese e comunque sempre nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contrattuali;
- riconoscono che il presente accordo ed i protocolli d'intesa, che ne costituiscono parte integrante, hanno validità per tutte le imprese del Terziario della Provincia di Rovigo
Stipulano il seguente Contratto Provinciale Integrativo al CCNL 20 settembre 1999, per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi:

Prima parte
Titolo I Relazioni Sindacali a livello Territoriale

1.1 Le parti approfondite e valutate le problematiche presentate dalle OO.SS. nella piattaforma territoriale del 17.07.2001, ribadiscono in via preliminare l'importanza del ruolo delle relazioni sindacali a livello territoriale miranti a sviluppare e consolidare le potenzialità del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi alle imprese;
1.2 In tale quadro di riferimento, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, le parti riconoscono il carattere di novità e sperimentalità di un secondo livello di contrattazione territoriale, valevole per il settore del Terziario, Distribuzione e Servizi, che preveda Istituti e soluzioni aggiuntivi e complementari alle soluzioni già definite dalla contrattazione nazionale, correlati anche a obiettivi di produttività, di qualità e di competitività e comunque riconducibili all'andamento economico delle aziende della provincia di Rovigo.
1.3 Le parti, quindi, intendono sviluppare i seguenti punti programmatici miranti ad un continuo e proficuo rapporto per un miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione:
a) Ente Bilaterale e propri organi operativi;
b) Mercato del lavoro e flessibilità;
c) Orari commerciali e orari di lavoro;
d) Erogazione economica correlata a obiettivi di produttività e competitività.

Titolo II Ente Bilaterale
2.3 Commissione Paritetica Provinciale

Le parti confermano l'operatività, nel contesto dell'Ente Bilaterale, della Commissione Paritetica Provinciale con le modalità previste dall'art. 8 dell'accordo provinciale del 28.10.2000. Detta Commissione opererà a favore della Aziende e Lavoratori iscritti alle rispettive Organizzazioni ovvero in regola con quanto prescritto ai precedenti punti.
A detta Commissione saranno demandati i seguenti specifici compiti:
a) interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del vigente CCNL;
b) rilasciare il "visto di conformità" per i soggetti di formazione e lavoro;
c) esprimere il "parere di conformità" per i progetti di contratti di apprendistato;
d) svolgere le altre funzioni previste dal CCNL e dagli Accordi territoriali in ordine all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato e a particolari rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 42 CCNL), al monitoraggio del mondo del lavoro con specifica attenzione ai bisogni formativi degli addetti a ai diversi modelli di orario adottati dalle Aziende.
Le parti convengono altresì che alla predetta Commissione vengano demandati anche i seguenti compiti;
1. attivare ulteriori funzioni e ruoli dovessero essere previsti da normative nazionali o territoriali in particolare modo in materia di previdenza integrativa e di mercato del lavoro;
2. svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei percorsi formativi ai sensi dell'art. 18, Legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998.

2.6 Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP)
Le parti, al fine di dare pratica attuazione alle disposizioni dettate dall'art. 20 contenute nel D.Lgs 626/94 e successive modifiche (D.Lgs 242/96) e dell'accordo interconfederale sottoscritto in sede nazionale in data 19 novembre 1996, applicativo del decreto sopracitato,
Premesso che con l'istituzione di un Organismo paritetico per la provincia di Rovigo si vuole proporre quale servizio alle aziende a beneficio della crescita del settore Terziario e del Turismo, riconoscendo inoltre nella creazione del rappresentante territoriale per la sicurezza una logica dei rapporti tra le parti e nello spirito della Legge;
Convengono di costituire all'interno dell'Ente Bilaterale Provinciale un'apposita sezione denominata "Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro", che opererà in totale autonomia funzionale rispetto all'Ente Bilaterale di cui però fa parte integrante.
Per quanto attiene alla attuazione ed attivazione di detto organismo le parti definiranno uno specifico Accordo con le previsioni istitutive e regolamentari; sempreché nel frattempo, non pervengano diverse pattuizioni, raggiunte a livello regionale sulla medesima materia.

Titolo III Mercato del lavoro
Le parti valutano con estrema attenzione la riforma del collocamento che di fatto ha modificato radicalmente il quadro normativo di riferimento nell'incontro tra domanda e offerta.
Reputano, pertanto, di estrema importanza l'attivazione di strumenti che pongano le parti sociali in grado di svolgere azioni attive di monitoraggio e di impulso all'incontro domanda/offerta nel mercato del lavoro.
Nel contempo le parti convengono di dare nuova progettualità agli Istituti innovativi previsti dal sistema, con la ricerca anche di forme di intervento specifico.

3.1 Osservatorio
L'Ente Bilaterale istituisce a livello locale l'osservatorio che dovrà svolgere le funzioni di cui all'art. 16 Prima Parte del vigente CCNL.
In tale contesto l'Ente Bilaterale, utilizzando il monitoraggio realizzato dall'Osservatorio, promuoverà e gestirà iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
Ai fini dell'aggiornamento dell'osservatorio Provinciale l'Ente Bilaterale si coordinerà con tutti gli organismi che opereranno nel territorio per lo sviluppo delle funzioni di intermediazione nel mercato del lavoro.
In particolare per quanto riguarda l'Istituto dell'Apprendistato, le Aziende sono tenute a far prevenire alla Commissione Paritetica Provinciale presso l'Ente Bilaterale della Provincia di Rovigo:
a) contestualmente all'avviamento del lavoratore, copia della comunicazione da presentare entro 5 giorni al Centro per l'impiego, e la fotocopia del "libretto del lavoro" dell'apprendista;
b) entro 10 giorni dall'evento, copia della comunicazione relativa alla data della eventuale cessazione del rapporto di lavoro dell'apprendista, ovvero della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3.2 Informazione e formazione con riferimento ai disposti del D.Lgs 626/94 e 242/96 in materia di sicurezza nei luoghi ed ambienti di lavoro.
La presente norma ha effetto dalla sottoscrizione del presente accordo e la sua vigenza cesserà o verrà armonizzata qualora fossero emanate specifiche regolamentazioni legislative in materia o nel caso in cui i contenuti del presente Accordo fossero interamente o parzialmente assorbiti da quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale e/o regionale.

Informazione e formazione dei lavoratori
Premesso
- Che il D.Lgs. 626/94 con le successive modifiche apportate nel D.Lgs. 242/96 dispone l'obbligo per il datore di lavoro di impartire ai lavoratori dipendenti adeguata formazione in materia;
- Che con D.M del 16.01.1997 (in G.U. del 03.02.1997) sono stati individuati i contenuti della formazione da impartire ai lavoratori.
Considerato che le parti interessate convengono sulla necessità di regolamentare la modalità di informazione e formazione da impartire ai lavoratori in base agli artt. 21 e 22 dei predetti D.Lgs.
Per quanto sopra le parti convenute concordano di sottoscrivere "L'Accordo Sindacale Provinciale per i dipendenti da Aziende del Terziario e del Turismo in materia di informazione e formazione con riferimento ai disposti del D.Lgs 626/94 e 242/96" che in allegato fa parte integrante del presente contratto integrativo provinciale di 2° livello.

3.3 Contratti di formazione e lavoro
Per quanto riguarda la disciplina del Contratto di formazione e lavoro, le parti confermano quanto già a suo tempo stabilito in materia dall'Accordo provinciale stipulato il 26 gennaio 1996 che oltre a divenire parte integrante del presente contratto integrativo viene anche, in calce, allegato.
Le parti convengono che il tema relativo ai contratti di formazione e lavoro vada debitamente valutato e che l'apposita Commissione provinciale di conformità metta in evidenza nel progetto che: "l'autorizzazione per assunzione di giovani in CFL viene rilasciata esclusivamente ai fini della stipulazione di contratti di formazione e lavoro che rispettino i requisiti previsti e scaturiti dalle decisioni della Commissione giustizia della comunità europea."

3.4 Contratti di lavoro a tempo determinato
Premesso che le parti ritengono opportuno armonizzare la disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dalla normativa di legge in materia ed in modo specifico, con riferimento al D.Lgs. 368 del 06.09.2001 che ha modificato la precedente disciplina ed ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria sui contratti a termine
Preso atto di quanto disposto dall'art. 11 "Abrogazioni e disciplina transitoria", al comma 2° del citato decreto legislativo che così recita: "2) In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti nozionali collettivi di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno in via transitoria e, salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro"
Atteso che il CCNL del settore Terziario (Commercio, distribuzione e servizi) scadrà alla fine del corrente anno, si ribadisce pertanto la validità delle disposizioni in materia di contratti a tempo determinato contenute nell'art. 4 dell'accordo provinciale sulle relazioni sindacali del 28 gennaio 2000, lettere A) B) e C) fino alla loro naturale scadenza.

3.5 Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) D.Lgs. 61/2000.
Le parti, in relazione alle caratteristiche peculiari del comparto del Terziario pur tenendo nel debito conto i limiti minimi di durata del contratto a tempo parziale come stabiliti al punto 2 lettere a) b) e c) dell'art. 42 del vigente CCNL settore Terziario, ritengono comunque opportuno agevolare la diffusione di detta tipologia di contratto nei casi in cui si riscontrino particolari situazioni aziendali e/o tecnico organizzative del lavoro che richiedano, in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative ridotte, identificare inferiori limiti minimi nell'ambito di un assetto organizzativo.

Titolo I Disciplina del rapporto di lavoro
Al fine di dare una valida e concreta diffusione al rapporto di "apprendistato" le parti convengono di riconoscere in questo istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra il sistema scolastico ed il mondo del lavoro, tutto ciò fondamentale per lo sviluppo del mercato occupazionale nella Provincia di Rovigo o la collocazione della forza lavoro in genere, ottimizzando così gli strumenti attualmente a disposizione.

1.1 Apprendistato per il settore Terziario (Commercio, Distribuzione e Servizi) Parte Speciale 2° parte Titolo V° del CCNL 20.09.1999 e successive modificazioni dell'8 Novembre 2001.
a) Percentuale di conferma […]
b) Durata del periodo di apprendistato
Le parti convengono l'adeguamento della durata dell'apprendistato in relazione alle qualifiche e mansioni, nelle rispettive misure e con le modalità previste dall'art. 30 quinquies del CCNL 20 settembre 1999 e successiva modificazione.
c) "Parere di conformità" Ente Bilaterale
l'applicazione delle norme particolari in materia di apprendistato dettate dagli artt. 30 ter, 30 quater, 30 quinquies del CCNL 20 settembre 1999 e successive modificazioni, sono applicabili esclusivamente alle aziende in regola con il versamento delle quote di contribuzione in favore dell'Ente Bilaterale come previsto dal presente Accordo.
Le aziende che intendono assumere lavoratori apprendisti, avvalendosi delle particolari norme sopra riportate, sono tenute a presentare la richiesta del previsto "parere di conformità" alla competente Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale Provinciale secondo le modalità stabilite in materia dal vigente CCNL e dall'Accordo Regionale del 12 gennaio 2000.

3.7 Pari opportunità, sostegno della maternità e paternità, diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi delle città.
Le parti rilevano la piena applicazione della legge 8 marzo 2000 n. 53 per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi delle città, è subordinata all'emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi attuativi che al momento della sottoscrizione del presente accordo non sono stati emanati dal legislatore.
Le parti ritengono comunque opportuno intervenire sulla definizione di quegli istituti, modalità e criteri che la L. 8 marzo 2000 n. 53 demanda alla contrattazione collettiva e pertanto si impegnano a stipulare un successivo protocollo in materia di pari opportunità, sostegno della maternità e paternità nonché il diritto alla cura e alla formazione.

Seconda parte
Le parti confermano i contenuti dell'intesa nazionale tra Confcommercio e OO.SS. Filcams Fisascat Uiltucs del 27.05.1998 in materia di lavoro interinale e, in vista delle nuove norme di legge in tema di lavoro parasubordinato, provvederanno ad ulteriori approfondimenti per meglio regolamentare entrambe le materie in relazione alle specificità del mercato della Provincia di Rovigo.

Titolo II
2.1 Nastri orari e orario di lavoro nel settore Terziario

Le parti convengono di fissare un orario massimo per i lavoratori dipendenti delle aziende commerciali al fine di dare una regola comune a tutto il mondo del lavoro dipendenti, nel rispetto del Contratto Nazionale del settore Terziario, delle leggi in materia di orario di lavoro e delle Direttive CE.
Le parti convengono di fissare in 11 ore e 30 minuti il nastro orario massimo all'interno del quale può essere svolta l'attività lavorativa dei dipendenti da aziende del Terziario. Si conferma che l'orario di lavoro giornaliero non può essere spezzato in più di due turni di lavoro.
Le parti convengono che verrà discussa la riduzione di detto nastro orario a far data dal 01.01.2003, utilizzando anche il monitoraggio dell'Osservatorio dell'Ente Bilaterale.

2.2 Nastro orario di lavoro in turno unico
Le parti ritengono necessario disciplinare la materia degli orari di lavoro per i lavoratori dipendenti in turno unico e convengono di fissare il nastro orario per tali lavoratori, in 6 ore e 40 minuti al giorno. In caso di superamento di tale orario le parti convengono di istituire una pausa retribuita di mezz'ora.

Titolo III
Le aziende con più unità ubicate in Province diverse che intendono assumere lavoratori apprendisti secondo le norme previste dall'art. 28 del CCNL del 3 novembre 1994 e dall'art.30 quinquies del CCNL 20 settembre 1999 e successive modificazioni dovranno presentare la richiesta alla Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale della Provincia dove esiste l'unità locale.
Il parere di conformità rilasciato dall'Ente Bilaterale ha validità di 90 giorni dalla data di rilascio, anche se utilizzato parzialmente.

Formazione
La formazione dell'Apprendista sarà regolata sulla base della correlazione tra qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio posseduto dall'apprendista secondo le modalità stabilite dall'art. 28 ter del CCNL 20 settembre 1999 e successive modificazioni.
Per la formazione degli apprendisti, ai sensi dell'art. 16 della L. 196/97 e successivi Decreti attuativi, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi indicati all'art. 28 quater del CCNL 20.09.1999 e successive modificazioni, ovvero ad eventuali progetti formativi realizzati tra Regioni/Province ed osservatori territoriali datoriali e sindacali competenti.
d) Osservatorio provinciale
Ai fini dell'aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, ed al fine della corretta applicazione degli Accordi Nazionali e Territoriali, le Aziende sono tenute ad inviare alla Commissione Provinciale presso l'Ente Bilaterale della Provincia di Rovigo contestualmente all'avviamento del lavoratore:
• Copia della comunicazione, da presentare entro 5 giorni al Centro per l'impiego;
• Entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'apprendista, ovvero della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, copia della comunicazione inviata al Centro per l'Impiego.
Nota a verbale
Le parti interessate convengono che le disposizioni in materia di apprendistato, contenute nel presente accordo integrativo, manterranno la loro validità fino a diversa pattuizione che sarà raggiunta a livello nazionale e/o regionale sulla medesima materia.
Da tale data la materia sarà armonizzata e disciplinata (in relazione anche ai chiarimenti ministeriali che perverranno sull'argomento) secondo le modalità ivi indicate.

Dichiarazione finale
Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza degli accordi e delle relazioni sindacali presenti e dichiarano esplicitamente di voler promuovere e rafforzare nell'ambito delle proprie specifiche competenze, sia il ruolo e la funzione dell'Ente Bilaterale, sia il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo sociale svolto dalle rispettive Organizzazioni.