Regione Trentino Alto Adige
Provincia autonoma di Trento
Servizio lavoro
Determinazione del dirigente 4 ottobre 2005, n. 266
Autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300 per l'installazione, sui personal computer assegnati ai lavoratori della Provincia Autonoma di Trento, di un software che permetta il monitoraggio puntuale dei tempi di esposizione a videoterminale di ciascun operatore.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza del 22.02.2005, pervenuta allo scrivente Servizio il giorno 24.02.2005 a firma del Presidente della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, con la quale si chiedeva, al fine di rilevare i tempi di esposizione dei dipendenti ai videoterminali, l’autorizzazione ad installare sui personal computer assegnati ai dipendenti, un software che permetta il monitoraggio puntuale dei tempi di esposizione a videoterminale di ciascun operatore;
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.), che recita: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300»;
Visto il paragrafo 3 (denominato “Interfaccia Elaboratore/Uomo”) dell’Allegato VII del D.Lgs. 19.09.1994, n. 626, “Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, Pubblicato nella G. U. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.“, nella parte in cui recita: «il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori»;
Visto l’art. 4, comma 2, della L. 20 maggio 1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, denominata “Statuto dei lavoratori”, che prevede, ove gli impianti e le apparecchiature di controllo siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, la possibilità di installare i medesimi solo previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza di accordo, con apposito provvedimento dell’ispettorato del lavoro;
Preso atto che in data 25.01.2005 è stata convocata una riunione con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di raggiungere l’accordo di cui all’art. 4, comma 2, della Legge 300/70 e che in tale sede non è stata raggiunta alcuna intesa;
Visto il D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 ed in particolare l’art. 4 che ha trasferito alla Provincia Autonoma di Trento le competenze dell’ispettorato provinciale del Lavoro;
Considerato che, ai sensi della L.P. 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni, le funzioni e attività già spettanti all’Ispettorato provinciale del Lavoro in relazione all’adempimento in esame sono svolte dal Servizio Lavoro;
Verificata pertanto la propria competenza ai sensi e per gli effetti delle norme suddette;
Ritenuto che la nozione di «impianti audiovisivi» e delle «altre apparecchiature» non vada limitata ai soli impianti a riproduzione analogica ma rappresenti, alla luce dell’interesse protetto dalla norma in esame, una categoria aperta a ricomprendere ogni strumento dotato di potenzialità (e suscettibile di essere usato in funzione) di controllo ovunque collocato e inserito;
Ritenuto altresì che dall’installazione di un software, che permetta il monitoraggio puntuale dei tempi di esposizione a videoterminale di ciascun operatore, deriva, inevitabilmente, la possibilità di controllare anche l’adempimento o meno alla prestazione lavorativa;
Considerato pertanto, per le ragioni di sopra illustrate, che nel caso di specie ricorra l’obbligo dell’autorizzazione di cui all’art. 4, comma 2, della Legge 300/70.
Tenuto conto che per i soggetti esposti a videoterminale per più di venti ore settimanali scatta la vigilanza sanitaria prevista dal D.Lgs. 626/1994;
Constatato che fino ad oggi la rilevazione delle ore di esposizione avviene attraverso autocertificazione del dipendente;
Constatato che l’installazione del software sopra descritto persegue l’unica finalità di adempiere in maniera più puntuale alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 626/1994, attraverso una rilevazione obiettiva dei tempi di esposizione a videoterminale dell’operatore;
Ritenuto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, che il fine di rilevare i tempi di esposizione dei dipendenti ai videoterminali, attraverso l’installazione, sui personal computer assegnati ai lavoratori, di un software che permetta il monitoraggio puntuale dei tempi di esposizione a videoterminale di ciascun operatore, soddisfi i requisiti delle «esigenze organizzative e produttive» e della «sicurezza del lavoro», previsti dall’art. 4, comma 2, Statuto dei lavoratori al fine di autorizzare l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo;
Considerata la necessità, al fine di contemperare le esigenze datoriali con quelle dei lavoratori e di precostituire i presupposti per un uso corretto dell’impianto medesimo, di individuare specifiche ed idonee disposizioni;

DETERMINA

1) di autorizzare la Provincia Autonoma di Trento, al solo fine di rilevare i tempi di esposizione dei lavoratori ai videoterminali nell’ottica della sicurezza sul lavoro, ad installare, su richiesta del dirigente di Servizio ovvero del dipendente, sui personal computer assegnati ai lavoratori, un software che permetta il monitoraggio puntuale dei tempi di esposizione a videoterminale di ciascun operatore, alle seguenti condizioni:
1. che non sia perseguita alcuna finalità di controllo sui lavoratori, vietata dall’art. 4, comma 1, Statuto dei lavoratori;
2. che l’installazione, se richiesta dal dirigente, venga preventivamente comunicata a ciascun lavoratore interessato e che tale adempimento venga esteso anche alle future assunzioni;
3. che a ciascun lavoratore interessato, tramite circolare illustrativa, vengano precisate le modalità applicative del sistema software;
4. che la Provincia Autonoma di Trento, al momento dell’avvio operativo del programma d’installazione del sistema di monitoraggio dell’esposizione da videoterminale, informi le OO.SS. dei lavoratori;
5. che i dati raccolti e trattati siano conservati per il tempo strettamente necessario alle verifiche cui l’impianto è finalizzato, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;
6. che la Provincia Autonoma di Trento fornisca ai lavoratori interessati tempestiva informativa del trattamento dei dati;
7. che sia consentito alle OO.SS. dei lavoratori in ogni momento di verificare il rispetto del presente atto attraverso verifiche concordate con la Provincia Autonoma di Trento;
8. che la Provincia Autonoma di Trento fornisca tempestiva comunicazione al Servizio Lavoro della messa in uso del software sopra citato.
2) Con atto separato si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del C.C.P.L. del personale del Comparto Autonomie Locali;
3) Avverso la presente determinazione è ammesso da parte degli interessati e dei controinteressati, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (ai sensi degli artt. 2 e ss. della Legge 06/12/1971, n. 1034) ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL DIRIGENTE
Sergio Vergari


Fonte: sicurezzalavoro.provincia.tn.it