Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 25 maggio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Associazione agricoltori, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Rovigo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Sfera di applicazione
Relazioni sindacali
Classificazione dei lavoratori
Aumenti retributivi
Lavori pesanti e nocivi
Tutela della salute dei lavoratori
Permessi sindacali
Cimacla
Decorrenza e durata
Esclusiva di stampa

Accordo di rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di Rovigo

Il giorno 25 maggio 2004, presso la sede dell'Associazione agricoltori della provincia di Rovigo, piazza Duomo 2, Rovigo, tra l'Associazione agricoltori della provincia di Rovigo […], l'Associazione polesana coltivatori diretti […], la Confederazione italiana agricoltori di Rovigo […] e la Fai-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […], si conviene di rinnovare il contratto provinciale di lavoro di Rovigo con le seguenti modifiche:

Sfera di applicazione
Vedi articolo 1 CCNL.

Relazioni sindacali
Nel rispetto di quanto previsto al punto 1 dell'accordo del 2 maggio 2000, le parti contraenti datoriali e dei lavoratori si impegnano a comunicare i nominativi dei designati che andranno a costituire il consiglio dell'Osservatorio provinciale entro il 30 giugno 2004.

Lavori pesanti e nocivi
Tra i lavori comuni considerati pesanti, disagiati o nocivi i seguenti, per i quali è prevista una retribuzione maggiorata rispetto al comune:
• Del 5%: lavori in presenza di acqua o terreno melmoso e scavo fossi oltre metri 1,20 di profondità; appezzatura a mano e potatura di alberi di alto fusto; mietitura e trebbiatura di semi di foraggere; vuotatura pozzi neri e vasche orina; pressatura a mano della paglia e dei foraggi e relativa posa in cataste; carico e scarico con attrezzi a mano del letame.
• Del 10%: spargimento a mano del calciocianamide; lavorazioni in serre non sufficientemente aerate nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre e limitatamente al lavoro effettuato in serra.
• Per la somministrazione di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi come stabilito dal decreto legislativo n. 194/95, considerato lavoro nocivo, la retribuzione è ragguagliata a 6,50 ore di paga, competente secondo la qualifica, maggiorata del 4%, per 4,50 ore lavorative.

Tutela della salute dei lavoratori
Viene integralmente recepito quanto previsto dall'articolo 66 del CCNL.