Tipologia: CIA
Data firma: 20 luglio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Fip Industriale e RSU, Fim-Cisl
Settori: Metalmeccanici, Fip Industriale Selvazzano (Pd)
Fonte: contrattazione.cgil.it
Sommario:
Premessa A) Relazioni Industriali e Sistema delle Informazioni B) Banca delle ore C) Calendario Ferie e ROL collettivo D) Orario plurisettimanale (Flessibilità) E) Turni e Lavorazioni Particolari F) Coinvolgimento del Personale su Obiettivi con ricorso allo Straordinario G) Fasce di integrazione |
H) Inquadramento Professionale - 5° livello superiore I) Indennità Di Trasferta L) Permessi monte ore aziendale RSU M) Superminimo collettivo ed ex premio di produzione N) Organici O) Premio Di Risultato P) Decorrenza e Durata Quota Contratto |
Contratto Integrativo Aziendale 2004-2007
Addì 20/07/04 si sono incontrati presso la sede della Fip Industriale spa in Selvazzano D. Via Scapacchiò n. 41 il […] Direttore Tecnico, il […] Direttore del Personale, il […] Direttore di Produzione, in rappresentanza dell'azienda e […] in rappresentanza della RSU aziendale; per le OO.SS. […] la Fim - Cisl;
Premesso che
1) la Fip Industriale spa opera in un quadro competitivo internazionale estremamente complesso e dinamico, dove il mercato si presenta sempre più esigente e la concorrenza sempre più incalzante,
2) la Fip Ind. intende mantenere la propria posizione competitiva nel mercato.
Dopo ampie discussioni e ripetute riunioni volte ad esaminare quanto previsto nel 2° comma dell'art. 9 disco generale sez. Terza del CCNL, le parti hanno convenuto quanto segue:
A) Relazioni Industriali e Sistema delle Informazioni
Le parti ritengono opportuno realizzare un sistema di relazioni industriali che, nell' ambito dell'autonomia delle scelte imprenditoriali, persegua la partecipazione delle maestranze tutte al conseguimento degli obiettivi aziendali, valorizzando il loro contributo di conoscenze ed elevando il livello di responsabilità anche in funzione delle condizioni generali di Lavoro.
Per sviluppare concretamente ed operativamente i propositi partecipativi ed affrontare le varie situazioni che di volta in volta si presenteranno, le parti si impegnano a ricercare convergenze al fine di individuare soluzioni adeguate, nell' ottica del mantenimento della competitività aziendale e di assicurare tempestività alla soluzione di processi atti a rispondere alle necessità contingenti dell'azienda e dei lavoratori.
Le parti comprendono inoltre l'importanza di individuare un metodo per dare continuità ai rapporti sindacali, che prevedano momenti di incontro periodici mirati all'approfondimento delle mutevoli situazioni di mercato e conseguentemente aziendali.
In queste sedi (ogni 6 mesi) tra Dir. Aziendale, RSU e OO.SS. verranno analizzate le seguenti tematiche
- Organizzazione del Lavoro
- Situazione del mercato e le prospettive a medio termine.
- Risultati economico- finanziari dell'esercizio dell'anno precedente.
- Programma di sviluppo di nuovi prodotti.
- Budget per l'anno in corso, e verifica dell'effettivo andamento produttivo e qualitativo rispetto al medesimo.
- Progetti aziendali che comportino sostanziali modifiche ai processi organizzativi (compreso l'eventuale trasferimento dell'attuale sito produttivo) ed il decentramento di lavori inerenti la produzione presso altre aziende.
- Livelli occupazionali previsti nell'anno.
- Programma dettagliato di formazione e di addestramento e relativi obbiettivi.
Al fine di evitare eventuali dubbi sulle modalità di pagamento delle ore dedicate alla formazione, si precisa che la formazione professionale sarà effettuata prevalentemente durante l'orario normale di lavoro, ovvero solo in casi eccezionali in orari diversi, e che comunque le ore saranno sempre retribuite con la normale retribuzione quindi con l'esclusione di qualsiasi maggiorazione (lavoro straordinario, notturno, festivo ecc...):
- Comunicazione del piano di eventuali investimenti.
B) Banca delle ore
L'azienda e la RSU intendono aggiornare il capitolo riguardante l'accordo del 16/05/1977 relativo allo straordinario compensativo, con la istituzione della banca ore per tutti i dipendenti metalmeccanici.
Nella banca ore potranno essere volontariamente accantonate e quindi fruite come permesso individuale, secondo le modalità descritte più avanti, tutte le ore di straordinario lavorate nell' anno solare oltre una determinata soglia – detta anche franchigia - attualmente pari a n. 32 ore annue ma che potrà aumentare a n° 80 ore annue qualora il numero di dipendenti sia inferiore a 200.
Modalità a regime
I lavoratori che prestano lavoro straordinario, al superamento della franchigia, potranno decidere di accantonare le ore, nella banca ore, entro il mese successivo a quello in cui è stato effettuato lo straordinario. Se entro questo termine non verrà richiesto l'accantonamento, al momento del pagamento della retribuzione del mese successivo a quello in cui si è svolto lo straordinario, verranno liquidate le ore di straordinario lavorate con le normali maggiorazioni.
Se invece richiederanno l'accantonamento in banca ore entro il mese successivo a quello di effettuazione dello straordinario, con la busta paga di quest'ultimo mese, verrà corrisposta la sola maggiorazione, onnicomprensiva, nelle varie modalità di esplicazione, mentre le ore accantonate resteranno a disposizione del dipendente.
Le ore accantonate potranno essere usufruite anche a gruppi di quattro ore con l'eccezione dei lavoratori turnisti e salvo esigenze tecnico - produttive.
Le ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del dipendente per l'anno di maturazione i due successivi. Al termine di questo periodo saranno pagate con la retribuzione ordinaria vigente al momento del pagamento.
E' riconosciuta al lavoratore la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, la liquidazione delle ore di permesso accantonate.
D) Orario plurisettimanale (Flessibilità)
Le parti, in sintonia con gli orientamenti già espressi, ribadiscono la volontà di riprendere il confronto sul tema degli orari di lavoro, con l'utilizzo di orari plurisettimanali. Fermo restando che l'orario ordinario di lavoro rimane confermato in 40 ore settimanali (art. 5 disciplina generale - sezione terza).
In linea di principio le parti ritengono che una maggiore flessibilità nella distribuzione dell'orario lavorativo consenta di allineare con tempestività i carichi di lavoro alle variazioni del mercato, con il duplice intento di evitare, da un lato tempi morti e. dall'altro il ricorso allo straordinario.
Pertanto la RSU ed i responsabili aziendali hanno concordato un sistema di orario plurisettimanale di 44 ore (orario maggiorato) e di 36 ore (orario ridotto).
La durata dell'orario maggiorato non potrà superare le 8 (otto) settimane consecutive e le 20 (venti) settimane complessive per anno solare. L'effettuazione degli orari settimanali sarà definita in appositi incontri, e sarà comunicata alle maestranze interessate con preavviso di almeno 15 giorni di calendario.
[…]
Le parti concordano altresì, che per quei lavoratori che durante il periodo di orario maggiorato risultassero ammalati e/o infortunati, verrà ricercata da parte dell'azienda la possibilità di poterli occupare durante il periodo di minor prestazione e solo nel caso di impossibilità si attingerà dalla banca ore e/o dai Rol, in modo da poter effettuare il regolare pagamento sulle 40 ore settimanali.
Qualora la malattia e/o l'infortunio insorgesse durante la settimana ad orario ridotto per le eventuali ore oltre le 40 previste verranno accantonate nella banca ore.
Modalità di effettuazione
Composizione settimana ad orario maggiorato - 44 ore Dal lunedì al giovedì 9 ore giornaliere, il venerdì 8 ore giornaliere.
Composizione settimana ad orario ridotto - 36 ore
Dal lunedì al giovedì 9 ore giornaliere, il venerdì giorno di riposo compensativo retribuito a recupero delle ore effettuate nella settimana ad orario maggiorato.
E) Turni e Lavorazioni Particolari
a) Lavoro a Turni
Si intende per lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro in base al quale dei lavoratori siano sequenzialmente occupati nello stesso posto in orari differenti, per un periodo determinato di giorni o settimane.
Il presente accordo intende disciplinare il lavoro a turno sia per quanto concerne l'aspetto organizzativo che il trattamento economico.
Le parti convengono che la comunicazione agli interessati alla suddetta modalità operativa avvenga con preavviso di almeno 48 ore, salvo esigenze di reale eccezionalità.
L'orario giornaliero dei turni sarà così ripartito:
- 1. Turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00
- 2° Turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00
Tutti i lavoratori addetti ai turni beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione, pertanto l'orario effettivo sarà di 7 ore e mezza per turno.
[…]
b) Lavorazioni Particolari
Nei casi di lavorazioni particolari (es. alluminatura) che necessitino di speciali dispositivi di protezione e che richiedano particolari accorgimenti nel loro espletamento sarà erogata una maggiorazione del 20% sulle ore effettivamente prestate in tali lavorazioni.
La maggiorazione è da intendersi a compensazione del disagio lavorativo. Dette lavorazioni potranno essere eseguite esclusivamente dopo che siano state espletate tutte le verifiche da parte del SPP, del Medico Competente, dei rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e degli organi competenti in materia, assicurandone il massimo adeguamento dal punto di vista igienico sanitario.
[…]
F) Coinvolgimento del Personale su Obiettivi con ricorso allo Straordinario
Le parti, allo scopo di coinvolgere in maniera diretta il personale al conseguimento degli obiettivi aziendali, nell'ambito della razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro hanno stabilito di andare oltre a quanto previsto negli accordi che regolano lo straordinario contrattato legandolo ad una banca delle ore con "pacchetto ore" definiti e preventivamente contrattati. In tale caso si conviene quanto segue:
[…]
2) nel mese successivo a quello di scadenza del periodo del "pacchetto ore" concordato, si effettueranno secondo i criteri sopra stabiliti, i relativi conguagli.
2) In base agli accordi previsti dall' attuale Contratto Integrativo Aziendale i pacchetti ore di straordinario individuale legati agli obiettivi non potranno superare, in termini di orario, quanto previsto dalla legislazione e dal CCNL vigenti.
N) Organici
[…]
Si conviene, fermo restando che il contratto a tempo indeterminato deve rimanere il contratto prevalente, la struttura complessiva si potrà consolidare, in base alla necessità produttiva, anche attraverso l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, dei lavoratori interinali oggi presenti in azienda, con la tempistica da determinare in appositi incontri.
Il ricorso da parte dell'azienda ai contratti di lavoro atipici ( contratti a termine, di somministrazione, di inserimento e apprendistato) non può superare mediamente nell' anno il 15% dei lavoratori occupati dall' impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Le parti concordano inoltre che, nel caso l'azienda per esigenze produttive debba effettuare nuove assunzioni, verranno promossi appositi incontri atti a valutare in modo congiunto l'eventuale possibilità di privilegiare preferibilmente la trasformazione a tempo determinato, il contratto dei lavoratori atipici.
In questo contesto si effettueranno alla scadenza del 6°, 8° mese di prestazione complessiva del lavoratore atipico, una verifica della situazione con l'obiettivo, salvo motivazioni giustificate, di consolidare il rapporto di lavoro.
Le parti convengono che l'accordo raggiunto nel presente capitolo, ha efficacia sussidiaria della contrattazione collettiva, per cui sarà valido fino a quando non sarà sostituito dall' apposita disciplina che verrà recepita dal CCNL dell'Industria Metalmeccanica, ovvero in tale momento verrà analizzato e ridiscusso in un apposito incontro tra azienda e le parti firmatarie del presente accordo.
P) Decorrenza e Durata
[…]
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa rinvio ai precedenti accordi aziendali ancora in essere e alle normative vigenti in materia di CCNL e/o di legge.