Cassazione Penale, Sez. 4, 14 maggio 2015, n. 20045 - Assoluzione in primo grado di un datore di lavoro per infortunio con un carrello elevatore. Fondato il ricorso del PG
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 14/04/2015
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Nei confronti di :
Z.W. N. IL 24.02.1954
Avverso la sentenza del GUP PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE in data 8 aprile 2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Sante Spinaci che ha chiesto l'annullamento con rinvio
Fatto
Con l'impugnata sentenza resa in data 8 aprile 2014 il GUP presso il Tribunale di Udine assolveva Z.W. ex art. 129 cod. proc. pen. dal delitto p. e p. dall'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. per non aver commesso il fatto, applicando ex art. 444 cod. proc. pen a M.L., coimputata, la pena concordata di un anno di reclusione.
A quest'ultima, unitamente allo Z., nella sua qualità di datore di lavoro, era stato contestato di aver cagionato la morte di B.M. che a bordo del carrello elevatore fornitole dalla ditta Dynamic Tecnologies S.p.A. provvedeva a prelevare un fascio di verghe metalliche della lunghezza di sei metri e del peso di 674 Kg presenti sull'autocarro di uno spedizioniere tedesco agganciando due brache in tessuto alle forche del carrello e sollevando il carico.
Avverso tale decisione ricorre il PG lamentando la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
La difesa dello Z.W. ha presentato memoria difensiva chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
Diritto
4. Il ricorso è fondato. Il GUP con la sentenza impugnata, disattendendo la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti, ha ritenuto che il decesso della lavoratrice B.M. fosse da attribuire esclusivamente alla coimputata M.L. nella sua qualità di responsabile della produzione e delegata in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare ha ritenuto esente da ogni responsabilità lo Z., datore di lavoro, in quanto quest'ultimo aveva incaricato della valutazione dei rischi una società con competenze specifiche a riguardo. Nel pervenire a detta decisione che richiedeva ex art. 129 cod. proc. pen. che l'innocenza dell'imputato risultasse evidente prima facie, da un lato ha trascurato il ruolo preminente del datore di lavoro titolare di una posizione di garanzia per diretta previsione di legge, soggetto definito dal T.U. n. 81 del 2008 «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa» (art. 2, lett. b) e i cui obblighi sono dettati dall'art. 17 (valutazione dei rischi e predisposizione del relativo documento; designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e 18 (in particolare, informazione dei lavoratori in merito ai rischi ai quali sono esposti; predisposizione delle misure cautelari idonee a prevenire pericoli e danni). Dall'altro come giustamente evidenziato dal ricorrente non ha preso assolutamente in considerazione la condotta dell'imputato globalmente considerata (e da ritenersi contestata sotto il profilo della colpa generica) in particolare con riferimento alla perdurante omissione di controllo sull'effettivo rispetto della normativa antinfortunistica (significativamente nel capo di imputazione si fa riferimento, tra l'altro, alla "frequente inosservanza della norma di sicurezza dell'allacciamento della cintura di sicurezza da parte dell'operatore addetto al carrello".)
5. Trattandosi di decisione emessa ai sensi dell'artt. 444 cod. proc. pen., la gravata sentenza va pertanto annullata senza rinvio nei confronti di Z.W. e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Z.W. e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2015