Tipologia: Contratto collettivo decentrato
Data firma: 14 luglio 2004
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione di parte sindacale
Comparti: P.A., Enti locali, Ist. Prov. per l'Infanzia SMP Venezia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa politica
Art. 1 Interpretazione autentica
Art. 2 Costituzione del fondo
Art. 3 Produttività collettiva ed individuale
Art. 4 Criteri di valutazione
Art. 5 Progressione economica nella categoria
Art. 6 Indennità maneggio valori
Art. 7 Incarichi di responsabilità
Art. 8 Posizioni organizzative
Art. 9 Formazione professionale
Art. 10 Banca delle ore
Art. 11 Assunzioni a tempo determinato
Art. 12 Lavoro in giornate domenicali e festive
Art. 13 Riduzione d'orario modalità e verifiche
Art. 14 Mensa del personale
Art. 15 Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro Linee di indirizzo e criteri
Art. 16 Pari opportunità
Art. 17 Verifiche
Art. 18 Norme finali e transitorie
Allegati
Allegato A Prospetto dimostrativo della costituzione del fondo
Allegato B Incarichi di responsabilità Educatori
Allegato C Metodologie valutazione
Allegato D Valutazione progressioni economiche
Allegato F Progetto biennale per la formazione.

Contratto collettivo decentrato integrativo 2002 - 2005 CCNL 22.01.2004 - Comparto "Regioni Autonomie Locali"

Premessa politica
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa è finalizzata in modo coerente. al contemperamento dell'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei sevizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2. Per tali fini, la parte pubblica e la parte sindacale sono impegnate, nel reciproco rispetto dei distinti ruoli e responsabilità ad intrattenere corrette relazioni sindacali, attraverso l'attivazione di tutti gli istituti contrattuali, con le modalità e nei tempi previsti.
3. Con, riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 del CCNL 22.01.2004 la validità del CCDI è quadriennale fermo restando che:
· ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del CCNL 22.01.2004 gli effetti giuridici ed economici del presente CCDI continuano a mantenere la loro validità sino alla risottoscrizione di un nuovo accordo, fatte salve le clausole che risulteranno incompatibili con i contenuti di successivi CCNL:
gli effetti: giuridici ed economici derivanti dal presente CCDI trovano applicazione definitiva dal primo giorno successivo a quello della definitiva sottoscrizione dell'accordo, salva diversa indicazione stabilita in seno allo stesso;
4. Con a sottoscrizione del presente CCDI cessano di avere ogni efficacia i precedenti CCDI.

Art. 1 Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo decentrato integrativo, la parte interessata invia a tutte le parti negoziali sottoscrittici del CCDI formale richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli clementi di diritto sui quali si basa: essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale;
2. Le parti che hanno sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa;
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa ai sensi e con gli effetti previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9 Formazione professionale (art. 23, c. 2 del CCNL 1.4.99)
1. Le risorse destinate alla formazione del personale dipendente appartenente alle categorie B, C, D per 'armo 2004 sono determinate in € 7.500,00; mentre per gli anni successivi verranno individuate nel rispetto della prescrizione nazionale. A tale proposito si chiarisce che, a fine periodo sotto la voce "formazione" dovranno essere considerati a pieno titolo tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'ente. Ciò anche al fine di evidenziare con esattezza la somma eventualmente non spesa nell'anno di competenza e da trasferire, con il vincolo di utilizzo previsto, all'esercizio finanziario successivo.
2. Nella logica, condivisa tra le parti, che la formazione del personale è uno strumento aziendale irrinunciabile per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane. I percorsi formativi dovranno essere programmati e dovranno coinvolgere tutti i lavoratori. (Allegato E).
3. L'analisi del fabbisogno formativo viene, di norma, effettuata dalla Direzione dell'Ente con la collaborazione dei firmatari del presente accordo.
4. L'aggiornamento specifico e specialistico è programmato tenendo conto dei tempi e delle scadenze regolamentari o di legge in modo da permettere la partecipazione degli addetti.
5. Al fine di verificare l'ottenimento dei risultati raggiunti e la validità dei percorsi proposti, alla attività formativa effettuata dovrà seguire idonea attività di verifica basata essenzialmente sulla rilevazione delle modifiche comportamentali ottenute.
6. La formazione può essere valutata anche all'interno delle metodologie di valutazione adottate ed essere considerata ai fini della progressione economica orizzontale.
7. La formazione si svolge, di norma in orario di lavoro. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario, effettuate a tale scopo non incidono nei limiti individuali e possono dar luogo su richiesta a recupero, parziale o totale.
8. Qualora l'attività formativa si svolga in località diversa dalla sede di lavoro, gli oneri relativi, sono a carico dell'Ente relativamente ad un solo corso formativo o seminariale.

Art. 10 Banca delle ore (art. 38 bis del CCNL 14.09.2000)
1. Premesso che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte comunque a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro e che la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata preventivamente dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e che nei relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'articolo 4 del CCNL del 01.04.1999 (articolo 38 bis CCNL 14.09.2000), si conviene quanto segue:
o Al fine di mettere i lavoratori in grado di finire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
o Il limite annuo per l'effettuazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, nel complesso non dovranno eccedere il limite massimo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa che si determina in 40 (quaranta) ore annue individuali.
o Nel conto ore della banca delle ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le prestazioni straordinarie da questi svolte e che potranno essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di maturazione.
o Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessiti personali e familiari.
o L'utilizzo come riposi compensatisi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
o A livello di Ente sono realizzati incontri con cadenza quadrimestrale fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attenuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l''utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
o Per consentire l'attivazione dell'istituto contrattuale in questione viene definito di stanziare la somma di € 11.700,00, da prelevarsi in modo stabile dal fondo destinato alle prestazioni straordinarie.

Art. 11 Assunzioni a tempo determinato
1. Nei seguenti casi l'Amministrazione garantisce l'assunzione di personale a tempo determinato:
· Assenza per gravidanza o puerperio;
· Domande di licenziamento o quiescenza nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali;
· Aspettative facoltative concesse per periodi superiori a trenta giorni
2 Nel caso in cui si verifichino assenze inferiori a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nelle realtà ove si operi a turno l'Amministrazione provvederà alla loro sostituzione con personale a tempo determinato per assenze pari o superiori a sei giorni.

Art. 13 Riduzione d'orario modalità e verifiche (art. 4, c. 2, lett. i del CCNL 1.4.99)
1. Ai dipendenti che erogano i servizi alla persona nei nuclei e nei reparti con orario di lavoro articolato su 24 ore viene confermata l'articolazione dei turni di servizio in 35 ore settimanali secondo i criteri previsti dall'attuale turnistica.

Art. 15 Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro Linee di indirizzo e criteri (art. 4, c. 2. lett. e del CCNL 1.4.99)
L'Amministrazione si impegna ad un costante rapporto con i Rappresentanti della Sicurezza, anche attraverso il rapporto diretto con il Responsabile della Sicurezza, e a dare risposta tempestiva alle istanze degli stessi.

Art. 16 Pari opportunità (art. 4, c. 2, lett. g del CCNL 1.4.99)
L'amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire la pari opportunità, predisponendo una specifica attività di formazione sull'applicazione della legge 125/91 per i componenti dell'istituenda commissione.

Art. 17 Verifiche
1. Le delegazioni trattanti si incontreranno entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente CCDI per verificare lo stato di applicazione di tutti gli istituti, con valenza generale, da esso disciplinati.
2. Le delegazioni trattanti si incontrano altresì, anche su richiesta di parte ed entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta formale, qualora una delle parti intenda verificare l'applicazione, a valenza generale, di singoli istituti contrattuali.

Art. 18 Norme finali e transitorie
[…]
4. In applicazione ed osservanza della normativa in materia di parità di opportunità le parti concordano sul principio che le assenze obbligatorie per maternità non debbano arrecare svantaggio alcuno al lavoratore. Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore conseguentemente alle assenze di cui trattasi non possa essere valutata, verrà pertanto riconfermata la valutazione riportata nell'anno precedente.
5. Sarà cura della Direzione o suo delegato procedere preliminarmente alla valutazione ad illustrare gli obiettivi lavorativi al personale ed il piano di lavoro annuale nonché lo strumento di valutazione delle prestazioni (scheda) che sarà adottato.
6. E' facoltà di ognuna delle parti, firmatarie del presente accorso, sollevare questioni relative all'interpretazione autentica delle clausole contenute nel presente contratto. Tali questioni dovranno essere risolte tramite confronto tra e stesse parti già firmatarie del CCDI.