Cassazione Penale, Sez. 7, 13 maggio 2015, n. 19606 - Il reato è costituito dalla inosservanza delle norme sui piani di sicurezza ex d. lgs. 81/08 e non dal mancato versamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa
Presidente: FIALE ALDO Relatore: GRILLO RENATO Data Udienza: 09/05/2014
Fatto
1. Il Tribunale di Salerno con sentenza emessa in data 9 aprile 2013 dichiarava V.U. colpevole del reato di cui al combinato disposto degli artt. 97 comma 3 lett. b) e 159 comma 2° lett. e) del D. Lgs. 81/08, condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di € 1.800,00 di ammenda con il beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando con un primo motivo, difetto di motivazione per illogicità manifesta e/o contraddittorietà in punto di statuizione della responsabilità e, con un secondo motivo, inosservanza della legge penale in punto di determinazione della pena per il mancato rispetto dei criteri enunciati dall'art. 133 cod. pen. e, con un secondo motivo, manifesta illogicità in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Diritto
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
1.1 Va ricordato in punto di fatto, che al V.U. è stato contestato il reato p. e p. dagli artt. 97 comma 3 lett. b) e 159 comma 2° lett. e) del D. Lgs. 81/08, "poiché, ammesso (nella qualità di rappresentante della impresa affidataria) - all'esito della positiva verifica circa l'eliminazione delle violazioni contestategli - al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 21 comma 2 D. Lgs. 758/94, ometteva di effettuarne il versamento" - Reato accertato in Cava dei Tirreni il 16 marzo 2010.
1.2 Ciò detto va osservato da parte del Collegio che in realtà la mera contestazione di una violazione con il solo richiamo alla norma di legge violata non è sufficiente a giustificare la contestazione, costituita, secondo l'Accusa, dal mancato versamento della somma in via amministrativa che in sé non costituisce reato, perché a ben vedere il reato è costituito dalla inosservanza delle norme sui piani di sicurezza di cui al D. LGS. 81/08 e non dal mancato versamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa.
1.3 Ed infatti l'art. 97 D. Lgs. 81/08 intitolato "Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidatarìa" prevede al comma 3 lett. b) l'obbligo per il datore di lavoro di "verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione".
1.4 A sua volta l'art. 159 comma 2 lett. e) del medesimo D. Lgs. sanziona la condotta del datore di lavoro in violazione, per quanto qui rileva, dell'art. 97 comma 3 con la pena alternativa dell'arresto sino a due mesi o con dell'ammenda da 548,00 a 2.192,00.
1.5 Orbene la pubblica accusa piuttosto che contestare la condotta contemplata nell'art. 97 comma 3 lett. b) del citato D. Lgs., si è limitata a contestare il mancato versamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa nei termini prescritti. Tale condotta non è prevista dalla legge come reato sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la formula processuale corrispondente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2014